Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Editoria Libraria

Malattia e infortunio nel CCNL Editoria Libraria

Per chi lavora in redazione, l’assenza per malattia può mettere a rischio scadenze editoriali improcrastinabili. Conoscere le regole del CCNL Editoria Libraria su comporto, integrazione della retribuzione e obblighi di comunicazione permette a lavoratori e datori di gestire queste situazioni senza sorprese, salvaguardando sia la continuità del lavoro sia i diritti del dipendente.

In sintesi

Il CCNL Editoria Libraria fissa il periodo di comporto (la durata massima di assenza per malattia tollerata senza rischio di licenziamento) e l’integrazione della retribuzione durante la malattia, che si somma all’indennità INPS. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL e beneficia di tutele ulteriori sia di legge sia contrattuali.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (lavoratori)
SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
Parti firmatarie (datori)
Assografici · AIE · ANES
Categorie
Impiegati, quadri e redattori dipendenti da case editrici librarie
Ambito
Dipendenti di case editrici operanti nel settore dell’editoria libraria
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo del 19 dicembre 2023)
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

La malattia come causa di sospensione del rapporto

La malattia è una causa di sospensione del rapporto di lavoro disciplinata dall’art. 2110 c.c.: durante l’assenza per malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e al trattamento economico previsto dalla legge e dal contratto collettivo. La sospensione è temporanea: il diritto alla conservazione del posto dura fino allo scadere del periodo di comporto fissato dal CCNL.

Il legislatore lascia alla contrattazione collettiva il compito di fissare la durata del comporto. L’art. 2110 c.c. si limita a stabilire il principio di irrecedibilità durante il periodo di malattia (salvo giusta causa); la durata effettiva, le modalità di computo e le decorrenze sono definite dal CCNL.

Il periodo di comporto: struttura e tipologie

Per gli impiegati il CCNL (Parte III, art. 11) stabilisce un comporto unico, che opera in due modi:

  • Una sola malattia: conservazione del posto per 12 mesi, con retribuzione intera per i primi 6 mesi e metà per gli altri 6.
  • Più malattie: conservazione del posto e trattamento economico si riferiscono ai 36 mesi precedenti ciascun giorno di assenza; le assenze non superiori a 3 giorni valgono il doppio, salvi i primi 4 eventi.

La durata non varia con l’anzianità: 12 mesi nell’arco di 36. Non si contano il ricovero ospedaliero (day hospital compreso), le terapie salvavita e le assenze continuative superiori a un mese entro il limite complessivo di 90 giorni. Fonte: CCNL grafici editoriali 19 gennaio 2021, testo integrale letto; per gli operai vale la Parte II art. 10.

Superato il comporto, il datore può recedere dal rapporto (licenziamento per superamento del comporto), corrispondendo il TFR compresa l’indennità sostitutiva del preavviso; non si tratta di licenziamento disciplinare. Se la malattia prosegue e il lavoratore non può riprendere servizio, può risolvere il rapporto con il solo TFR; se nessuno recede il rapporto resta sospeso. L’azienda può concedere un’aspettativa non retribuita fino a 6 mesi per gravi condizioni di salute.

Gli obblighi di comunicazione e il certificato medico

Il lavoratore che si ammala deve rispettare precise formalità per conservare i propri diritti:

  1. Comunicazione immediata al datore (o al responsabile): deve avvenire prima dell’inizio del turno o dell’orario di lavoro, salvo impossibilità assoluta. La comunicazione può avvenire per telefono, messaggio o e-mail; è consigliabile conservare una traccia scritta.
  2. Certificato medico telematico: il medico curante (o del pronto soccorso) rilascia il certificato direttamente all’INPS per via telematica. Il lavoratore riceve il numero di protocollo, che deve comunicare al datore entro due giorni (per e-mail, sms o con le modalità concordate in azienda). Non è necessario consegnare il certificato in forma cartacea, salvo che il datore non lo richieda esplicitamente.
  3. Reperibilità alle visite fiscali: il lavoratore deve restare reperibile nelle fasce orarie previste per le visite mediche di controllo dell’INPS o disposte dal datore (di norma 10:00–12:00 e 17:00–19:00 nei giorni feriali). L’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta la perdita dell’indennità INPS e, per il CCNL, la perdita automatica del trattamento economico contrattuale per l’intero periodo di malattia (art. 11).
  4. Comunicazione del rientro: al termine dell’assenza il lavoratore deve comunicare la data del rientro e, in alcuni casi, presentare un certificato di idoneà rilasciato dal medico competente aziendale (se l’assenza supera una certa durata).

Trattamento economico durante la malattia

La copertura economica durante la malattia deriva da due fonti che si integrano:

Indennità INPS

L’INPS eroga ai lavoratori a tempo indeterminato del settore impiegatizio (e ai lavoratori a tempo determinato con requisiti) un’indennità di malattia pari a una quota della retribuzione media giornaliera per i giorni di effettiva malattia, con una franchigia per i primi tre giorni (c.d. «carenza»); il CCNL garantisce comunque la retribuzione intera per i primi 6 mesi, per cui la carenza è coperta dal datore.

Integrazione contrattuale del datore

Il CCNL prevede la corresponsione dell’intera retribuzione per 6 mesi e della metà per altri 6 mesi; il datore integra quindi l’indennità INPS fino a:

  • 100% della retribuzione per i primi 6 mesi di malattia (carenza compresa);
  • 50% della retribuzione per i 6 mesi successivi, fino al limite del comporto.

Per gli apprendisti non in prova il CCNL prevede la conservazione del posto fino a 12 mesi e la retribuzione intera dal 1° al 180° giorno (art. 26 lett. e).

Malattia degli impiegati – CCNL grafici editoriali, Parte III art. 11
Periodo di assenza Trattamento Fonte
Primi 6 mesi Retribuzione intera (indennità INPS + integrazione del datore) INPS + CCNL
Altri 6 mesi Metà della retribuzione INPS + CCNL
Oltre 12 mesi (36 mesi di riferimento) Fine della conservazione del posto: licenziamento con TFR e indennità di preavviso CCNL

Minimo di legge: l’indennità INPS è un diritto di legge (r.d.l. 1827/1935 e successive modifiche) che prescinde dalle previsioni contrattuali. Il contratto può solo migliorare il trattamento INPS, non ridurlo.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall’assicurazione obbligatoria INAIL (d.p.r. 1124/1965 e d.lgs. 38/2000). Per i dipendenti di case editrici librarie, che svolgono prevalentemente lavoro sedentario di ufficio, le fattispecie più frequenti sono:

  • Infortuni in itinere: incidenti occorsi nel percorso casa-lavoro o durante trasferte per fiere e presentazioni. L’INAIL copre anche questi infortuni purché il percorso sia normale e non interrotto da deviazioni personali.
  • Patologie muscolo-scheletriche da postura: in alcuni casi riconducibili a malattia professionale se causate dall’uso prolungato del videoterminale (VDT); richiede perizia medico-legale e accertamento del nesso causale.
  • Infortuni durante le fiere: le trasferte per fiere del libro sono attività lavorativa a tutti gli effetti; un infortunio occorso durante la fiera è infortunio sul lavoro e deve essere denunciato all’INAIL.

Obblighi del datore in caso di infortunio

Il datore deve:

  • prestare il primo soccorso e, se necessario, accompagnare il lavoratore al pronto soccorso;
  • denunciare l’infortunio all’INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico (in caso di inabilità superiore a tre giorni);
  • conservare il posto di lavoro del lavoratore per tutta la durata dell’inabilità temporanea riconosciuta dall’INAIL.

Trattamento economico per infortunio

Il datore paga la retribuzione della giornata dell’infortunio; dal giorno successivo l’INAIL eroga l’indennità per inabilità temporanea e il CCNL (Parte III art. 12) la integra a carico dell’azienda fino al 100% della retribuzione normale netta, per tutto il periodo di conservazione del posto, pari a quello per cui l’INAIL corrisponde l’indennità.

Effetti della malattia su altri istituti contrattuali

Durante l’assenza per malattia nei limiti del comporto:

  • Ferie: continuano a maturare (la malattia non interrompe la maturazione delle ferie);
  • Scatti di anzianità: continuano a maturare;
  • TFR: continua ad accumularsi (il periodo di malattia è computato ai fini del TFR);
  • Preavviso: durante il periodo di preavviso l’impiegato malato conserva gli stessi diritti fino alla scadenza del preavviso (art. 11).

Casi pratici

Tizio — Editor, comporto per sommatoria e avviso datoriale
Tizio lavora da sei anni come editor. Nell’arco degli ultimi dodici mesi ha accumulato assenze per malattia di varia entità (influenza, problema alla schiena, gastroenterite) per un totale che si avvicina alla soglia del comporto: 12 mesi nell’arco dei 36 precedenti, con le assenze fino a 3 giorni computate doppie oltre i primi 4 eventi. L’azienda gli invia una comunicazione scritta in cui lo avvisa che, al superamento della soglia, il rapporto potrà essere risolto ai sensi dell’art. 2110 c.c. La comunicazione è legittima e ha lo scopo di mettere Tizio in condizione di valutare le proprie opzioni (ad esempio richiedere un accertamento delle condizioni di salute, valutare aspettativa non retribuita per ragioni di salute, concordare con il medico eventuali cure mirate). Tizio non è sanzionato per le assenze: il superamento del comporto non è un illecito disciplinare.
Caia — Rights manager, infortunio in itinere durante la Fiera di Torino
Caia è a Torino per il Salone del Libro. Nel tragitto dalla stazione fieristica all’albergo convenzionato aziendale cade e si frattura un polso, riportando un’inabilità temporanea di trenta giorni. L’infortunio è avvenuto in trasferta di lavoro: è qualificabile come infortunio sul lavoro (o almeno in itinere). Il datore deve denunciarlo all’INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. L’INAIL riconosce l’indennità dal giorno successivo all’infortunio e il CCNL ne integra l’importo fino al 100% della retribuzione normale netta. Il comporto durante l’infortunio si computa separatamente dalla malattia ordinaria secondo le previsioni contrattuali.

Domande frequenti

Quanto a lungo un dipendente di casa editrice può stare in malattia senza rischiare il licenziamento?
Per gli impiegati il comporto è di 12 mesi nell’arco dei 36 precedenti, con retribuzione intera per 6 mesi e metà per altri 6 (art. 11 Parte III), indipendentemente dall’anzianità. Superato il comporto il datore può licenziare corrispondendo il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso.
Il datore integra la retribuzione durante la malattia?
Sì. Il CCNL prevede la retribuzione intera per i primi 6 mesi e la metà per i 6 successivi: il datore integra l’indennità INPS fino a quelle percentuali (art. 11 Parte III).
Cosa deve fare il lavoratore in caso di malattia?
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’assenza al datore, far rilasciare il certificato medico telematico all’INPS e comunicare al datore il numero di protocollo. Deve essere reperibile nelle fasce orarie per le visite fiscali (10:00–12:00 e 17:00–19:00 nei giorni feriali).
L’infortunio sul lavoro in una casa editrice è coperto dall’INAIL?
Sì. Tutti i dipendenti delle case editrici sono assicurati obbligatoriamente dall’INAIL. L’infortunio deve essere denunciato dal datore entro due giorni dal certificato medico. Il datore paga la giornata dell’infortunio e integra l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione netta (art. 12 Parte III).
Il periodo di malattia incide sulla maturazione delle ferie e degli scatti di anzianità?
In generale no, nei limiti del comporto. La malattia non interrompe la maturazione delle ferie né degli scatti di anzianità. Solo le assenze che superano il comporto e portano alla risoluzione del rapporto escludono i periodi eccedenti dalla maturazione degli istituti contrattuali.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Durata del comporto, percentuali di integrazione e infortunio sono quelli degli artt. 11 e 12 della Parte III del CCNL grafici editoriali (19 gennaio 2021); il testo del rinnovo 2023 non è stato consultato. Per situazioni specifiche ci si rivolga a un consulente del lavoro, all’INPS, all’INAIL o alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL).

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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