Indice
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La guida

CCNL Editoria Libraria

Apprendistato nel CCNL Editoria Libraria

Il contratto di apprendistato professionalizzante è lo strumento privilegiato per inserire giovani nelle redazioni, negli uffici commerciali e nelle strutture organizzative delle case editrici librarie. Permette di acquisire la qualifica contrattuale corrispondente al livello di inquadramento finale, con un percorso formativo strutturato e agevolazioni contributive per il datore.

In sintesi

L’apprendistato professionalizzante nelle case editrici librarie è regolato dagli artt. 41–47 del d.lgs. 81/2015 e dalle disposizioni del CCNL di settore. Dura da 6 a 36 mesi (24 mesi se la qualifica finale è il livello 7 editori), richiede un piano formativo individuale scritto e il tutor aziendale. La retribuzione è scalare: dal 70% del minimo del livello finale nel primo semestre al 95% nel sesto (art. 26 lett. e). Al termine ciascuna parte può recedere con preavviso di 15 giorni; se nessuno recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (lavoratori)
SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
Parti firmatarie (datori)
Assografici · AIE · ANES
Categorie
Impiegati, quadri e redattori delle case editrici librarie
Ambito
Dipendenti delle aziende che producono e commercializzano libri
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo del 19 dicembre 2023)
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le tre tipologie di apprendistato: quale scegliere?

Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato, ma nel settore dell’editoria libraria è quasi esclusivamente utilizzata la seconda:

Tipologie di apprendistato — d.lgs. 81/2015
Tipologia Finalità Uso tipico nel settore
1° tipo – per la qualifica e il diploma professionale (art. 43) Conseguimento di qualifica EQF 3–4 in alternanza scuola-lavoro Raro nel settore editoriale librario
2° tipo – professionalizzante (art. 44) Conseguimento della qualifica contrattuale e specializzazione tecnica Principale forma utilizzata
3° tipo – di ricerca, alta formazione e specializzazione (art. 45) Conseguimento di titolo universitario o dottorato Possibile per profili editoriali di alta specializzazione

Il contratto di apprendistato professionalizzante: elementi essenziali

Per essere valido, il contratto di apprendistato professionalizzante deve contenere i seguenti elementi obbligatori ai sensi dell’art. 42 d.lgs. 81/2015 e del CCNL di settore:

  • Forma scritta: il contratto è nullo se non redatto per iscritto;
  • Piano Formativo Individuale (PFI): documento allegato al contratto che descrive la qualifica da conseguire, le competenze da acquisire, le modalità e il monte ore di formazione aziendale, il nome del tutor aziendale;
  • Livello di inquadramento finale: il CCNL stabilisce a quale livello contrattuale corrisponde la qualifica acquisita al termine dell’apprendistato;
  • Tutor aziendale: responsabile interno dell’attività di affiancamento e formazione on the job. Il CCNL può fissare il numero massimo di apprendisti seguiti da un unico tutor.

Requisiti soggettivi dell’apprendista

Possono essere assunti in apprendistato professionalizzante:

  • Lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni (limite superiore: 29 anni e 364 giorni);
  • Lavoratori di almeno 17 anni se in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica professionale;
  • Percettori di trattamenti di sostegno al reddito (Cassa Integrazione, indennità di mobilità, NASpI): senza limiti di età, secondo le deroghe previste dalla legge.

Durata e struttura del periodo di apprendistato

Il CCNL (art. 26, lett. e) fissa la durata massima in 36 mesi per le qualifiche con livello finale 1-6 e Quadro, e in 24 mesi per il livello 7; la durata minima è di sei mesi (salvo attività stagionali). Non esiste una durata di cinque anni per le qualifiche apicali: l’apprendistato professionalizzante non può superare 36 mesi. Se malattia, infortunio o altra sospensione involontaria superano i trenta giorni, il contratto individuale può prorogare l’apprendistato di un tempo pari all’assenza.

La struttura del periodo di apprendistato tipicamente si articola in fasi progressive:

  • Una fase iniziale di inserimento, con formazione più intensa e autonomia lavorativa ridotta;
  • Una fase intermedia di consolidamento delle competenze;
  • Una fase finale di completamento e verifica del raggiungimento delle competenze previste dal PFI.

La retribuzione è una percentuale del minimo di stipendio del livello di attestazione finale, crescente ogni semestre (ogni quadrimestre per i contratti biennali):

Percentuale del minimo tabellare del livello finale – art. 26 lett. e)
Periodo (durata triennale) % del minimo
1° semestre 70%
2° semestre 75%
3° semestre 80%
4° semestre 85%
5° semestre 90%
6° semestre 95%

Per la durata biennale la scala 70-75-80-85-90-95% procede per quadrimestri. Per i lavoratori over 50 beneficiari di mobilità o disoccupazione assunti per riqualificazione la scala parte dal 75% e arriva al 100%.

La retribuzione dell’apprendista

La retribuzione dell’apprendista è inferiore a quella di un lavoratore con qualifica equivalente: il CCNL stabilisce la percentuale del minimo tabellare applicabile nelle diverse fasi del contratto, con un meccanismo di progressione che porta gradualmente l’apprendista alla retribuzione piena al raggiungimento della qualifica.

Due regole di legge inderogabili limitano la flessibilità del CCNL in questo ambito:

  • Il CCNL non può inquadrare l’apprendista a un livello più basso di due rispetto a quello finale di destinazione (art. 42, co. 5, d.lgs. 81/2015);
  • Il CCNL non può prevedere per l’apprendista una retribuzione inferiore al minimo costituzionalmente garantito, da valutarsi in relazione ai parametri della proporzionalità e della sufficienza di cui all’art. 36 Cost.

Le percentuali sono quelle del testo del CCNL del 19 gennaio 2021; sul minimo del livello finale (che si legge nella tabella dei minimi di questa serie) si applica la scala sopra indicata. Il testo integrale del rinnovo del 19 dicembre 2023 non è stato consultato: le sintesi pubblicate dalle parti riguardano minimi, welfare e causali del tempo determinato e non segnalano modifiche all’apprendistato.

La formazione: obblighi del datore e dell’apprendista

La formazione aziendale è l’elemento che distingue il contratto di apprendistato dagli altri contratti di lavoro subordinato. Il datore ha l’obbligo di:

  • redigere e consegnare all’apprendista il PFI all’atto della stipula del contratto;
  • garantire la fruizione delle ore di formazione previste dal PFI, senza detrarre dalla retribuzione il tempo dedicato alla formazione;
  • nominare il tutor aziendale e garantirgli il tempo necessario per l’affiancamento;
  • redigere la scheda di valutazione al termine del contratto, attestando il conseguimento della qualifica.

L’apprendista, dal canto suo, ha l’obbligo di frequentare le attività formative previste dal PFI e di seguire le istruzioni del tutor. L’inadempimento reiterato degli obblighi formativi può costituire giusta causa di recesso.

Il recesso al termine del periodo di apprendistato

Al termine del periodo di apprendistato si apre una biforcazione disciplinata dall’art. 42, co. 4, d.lgs. 81/2015:

  • Recesso del datore: ciascuna parte può recedere con un preavviso di 15 giorni, sostituibile dalla corrispondente indennità (art. 26, lett. e). Non è necessaria alcuna motivazione. Il lavoratore ha diritto al TFR maturato e alle altre competenze di fine rapporto; accede alla NASpI se ricorrono i requisiti di legge.
  • Nessun recesso: se nessuna delle parti recede entro la scadenza, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Il lavoratore viene inquadrato al livello finale previsto dal PFI e acquisisce tutte le tutele del CCNL (preavviso pieno, comporto, ecc.).

Il recesso durante il periodo di apprendistato è ammesso solo per giusta causa o durante il periodo di prova. Il recesso ingiustificato durante l’apprendistato converte il contratto in tempo indeterminato con effetto dalla data di illegittima interruzione.

Vantaggi contributivi per le aziende

Il contratto di apprendistato prevede un regime contributivo agevolato per il datore di lavoro. Le aliquote previdenziali ridotte sono fissate dalla legge e si applicano per tutta la durata dell’apprendistato e per il primo anno successivo alla sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Tali agevolazioni rappresentano un incentivo concreto per le case editrici, anche di medie dimensioni, a utilizzare questo strumento contrattuale per l’inserimento e la formazione di giovani impiegati, redattori e figure commerciali.

Per i valori aggiornati delle aliquote contributive ridotte applicabili si rinvia alle circolari INPS periodiche, poiché tali valori possono variare in conseguenza di modifiche normative annuali.

Casi pratici

Tizia — Redattrice apprendista, conversione del contratto
Tizia, neolaureata in lettere, viene assunta in apprendistato professionalizzante per conseguire la qualifica di redattrice del livello contrattuale intermedio. Il PFI prevede tre anni di apprendistato con attività formativa interna (revisione testi, gestione delle relazioni con gli autori, introduzione agli strumenti di progettazione editoriale) e un tutor aziendale indicato nella lettera di assunzione. Nei mesi finali del terzo anno il responsabile editoriale comunica a Tizia l’intenzione di non recedere al termine: il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato, Tizia viene inquadrata al livello contrattuale previsto dal PFI e acquisisce il preavviso e le tutele ordinarie del CCNL Editoria Libraria.
Caio — Impiegato commerciale, recesso al termine dell’apprendistato
Caio viene assunto in apprendistato professionalizzante nell’ufficio diritti esteri di una piccola casa editrice. Al termine del periodo contrattuale l’azienda, a causa di una riduzione del catalogo di diritti stranieri, decide di non confermare Caio. Il datore comunica il recesso per iscritto con il preavviso previsto dal CCNL, rispettando la procedura prevista dall’art. 42, co. 4, d.lgs. 81/2015. Caio riceve il TFR maturato, il pro-rata di tredicesima e, ricorrendo i requisiti di anzianità contributiva, accede alla NASpI. Il rapporto cessa senza che il datore debba motivare la scelta.

Domande frequenti

Fino a che età si può essere assunti in apprendistato in una casa editrice?
L’apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015) è riservato a lavoratori tra 18 e 29 anni (17 anni se in possesso di diploma o qualifica). Non esistono limiti di età per i beneficiari di indennità di disoccupazione o mobilità.
Quante ore di formazione sono obbligatorie nell’apprendistato professionalizzante?
Il CCNL prevede 80 ore medie annue di formazione professionalizzante svolta dall’azienda, integrabili con l’offerta pubblica regionale (fino a 120 ore complessive nel triennio); ogni anno va svolto almeno l’80% del monte ore annuo, e le ore su sicurezza e organizzazione aziendale vanno fatte all’inizio del rapporto. La formazione può svolgersi in azienda, in affiancamento, in esterno o in e-learning.
Il datore può recedere dall’apprendistato prima del termine?
Sì, solo per giusta causa o durante il periodo di prova. Il recesso ingiustificato trasforma il contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, con applicazione delle tutele ordinarie contro il licenziamento.
L’apprendista ha diritto al TFR?
Sì. Il TFR matura per l’intera durata dell’apprendistato (6,91% della retribuzione lorda utile annua, ex art. 2120 c.c.). La retribuzione ridotta incide sull’importo assoluto, ma non esclude il diritto alla maturazione.
Il CCNL Editoria Libraria prevede una percentuale minima di conferme prima di nuove assunzioni in apprendistato?
Il CCNL (art. 26, lett. e) richiede di aver mantenuto in servizio almeno il 20% degli apprendisti scaduti nei trentasei mesi precedenti; la regola non si applica alle aziende con meno di 10 dipendenti, ed è comunque consentito assumere un apprendista. Il numero di apprendisti non può superare 3 ogni 2 lavoratori qualificati (1 a 1 sotto i 10 dipendenti), con un massimo di tre se i qualificati sono meno di tre.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sugli artt. 41–47 del d.lgs. 81/2015 e sull’assetto tipico del CCNL per i dipendenti delle case editrici librarie. Durate, percentuali, monte ore di formazione e limiti numerici sono quelli dell’art. 26, lett. e), del CCNL grafici editoriali del 19 gennaio 2021 (testo integrale letto), da cui sono tratte le tabelle. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o a un consulente del lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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