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Ultimo aggiornamento: 29 Gennaio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
L'apprendistato professionalizzante è il principale strumento di inserimento dei giovani nelle case editrici librarie. Disciplinato dal d.lgs. 81/2015, si caratterizza per un piano formativo individuale, una durata massima di tre anni (cinque per i profili di alta specializzazione), una retribuzione scalare e l'obbligo di mantenimento per almeno un anno al termine. Il CCNL di settore stabilisce le qualifiche acquisibili, i livelli retributivi applicabili e la percentuale di lavoratori stabilizzati richiesta per nuove assunzioni in apprendistato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Editoria Libraria

Apprendistato nel CCNL Editoria Libraria

Il contratto di apprendistato professionalizzante è lo strumento privilegiato per inserire giovani nelle redazioni, negli uffici commerciali e nelle strutture organizzative delle case editrici librarie. Permette di acquisire la qualifica contrattuale corrispondente al livello di inquadramento finale, con un percorso formativo strutturato e agevolazioni contributive per il datore.

In sintesi

L’apprendistato professionalizzante nelle case editrici librarie è regolato dagli artt. 41–47 del d.lgs. 81/2015 e dalle disposizioni del CCNL di settore. Dura fino a tre anni (cinque per le qualifiche apicali), richiede un piano formativo individuale scritto e il tutor aziendale. La retribuzione è scalare: il CCNL stabilisce la percentuale del minimo tabellare applicabile per ciascuna fase del contratto. Al termine il datore può recedere liberamente con preavviso; se non recede, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato.

Dati contrattuali

Parti firmatarie (lavoratori)
SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
Parti firmatarie (datori)
Associazioni degli editori di libri
Categorie
Impiegati, quadri e redattori delle case editrici librarie
Ambito
Dipendenti delle aziende che producono e commercializzano libri
Vigenza
Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le tre tipologie di apprendistato: quale scegliere?

Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato, ma nel settore dell’editoria libraria è quasi esclusivamente utilizzata la seconda:

Tipologie di apprendistato — d.lgs. 81/2015
Tipologia Finalità Uso tipico nel settore
1° tipo – per la qualifica e il diploma professionale (art. 43) Conseguimento di qualifica EQF 3–4 in alternanza scuola-lavoro Raro nel settore editoriale librario
2° tipo – professionalizzante (art. 44) Conseguimento della qualifica contrattuale e specializzazione tecnica Principale forma utilizzata
3° tipo – di ricerca, alta formazione e specializzazione (art. 45) Conseguimento di titolo universitario o dottorato Possibile per profili editoriali di alta specializzazione

Il contratto di apprendistato professionalizzante: elementi essenziali

Per essere valido, il contratto di apprendistato professionalizzante deve contenere i seguenti elementi obbligatori ai sensi dell’art. 42 d.lgs. 81/2015 e del CCNL di settore:

  • Forma scritta: il contratto è nullo se non redatto per iscritto;
  • Piano Formativo Individuale (PFI): documento allegato al contratto che descrive la qualifica da conseguire, le competenze da acquisire, le modalità e il monte ore di formazione aziendale, il nome del tutor aziendale;
  • Livello di inquadramento finale: il CCNL stabilisce a quale livello contrattuale corrisponde la qualifica acquisita al termine dell’apprendistato;
  • Tutor aziendale: responsabile interno dell’attività di affiancamento e formazione on the job. Il CCNL può fissare il numero massimo di apprendisti seguiti da un unico tutor.

Requisiti soggettivi dell’apprendista

Possono essere assunti in apprendistato professionalizzante:

  • Lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni (limite superiore: 29 anni e 364 giorni);
  • Lavoratori di almeno 17 anni se in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica professionale;
  • Percettori di trattamenti di sostegno al reddito (Cassa Integrazione, indennità di mobilità, NASpI): senza limiti di età, secondo le deroghe previste dalla legge.

Durata e struttura del periodo di apprendistato

Il d.lgs. 81/2015 fissa la durata massima dell’apprendistato professionalizzante in tre anni, elevabili a cinque anni per le figure professionali di alta specializzazione indicate dal CCNL (es. redattori con funzioni di coordinamento editoriale complesso, specialisti in diritti internazionali). Il CCNL può stabilire durate inferiori per i livelli di inquadramento più bassi.

La struttura del periodo di apprendistato tipicamente si articola in fasi progressive:

  • Una fase iniziale di inserimento, con formazione più intensa e autonomia lavorativa ridotta;
  • Una fase intermedia di consolidamento delle competenze;
  • Una fase finale di completamento e verifica del raggiungimento delle competenze previste dal PFI.

Il CCNL stabilisce le percentuali di retribuzione applicabili in ciascuna fase, in progressione crescente rispetto al minimo tabellare del livello finale di inquadramento.

La retribuzione dell’apprendista

La retribuzione dell’apprendista è inferiore a quella di un lavoratore con qualifica equivalente: il CCNL stabilisce la percentuale del minimo tabellare applicabile nelle diverse fasi del contratto, con un meccanismo di progressione che porta gradualmente l’apprendista alla retribuzione piena al raggiungimento della qualifica.

Due regole di legge inderogabili limitano la flessibilità del CCNL in questo ambito:

  • Il CCNL non può inquadrare l’apprendista a un livello più basso di due rispetto a quello finale di destinazione (art. 42, co. 5, d.lgs. 81/2015);
  • Il CCNL non può prevedere per l’apprendista una retribuzione inferiore al minimo costituzionalmente garantito, da valutarsi in relazione ai parametri della proporzionalità e della sufficienza di cui all’art. 36 Cost.

Per i valori esatti delle percentuali retributive applicabili alle diverse fasi e ai diversi livelli nel CCNL Editoria Libraria si rinvia al testo contrattuale vigente. Non è possibile indicare cifre assolute in questa sede.

La formazione: obblighi del datore e dell’apprendista

La formazione aziendale è l’elemento che distingue il contratto di apprendistato dagli altri contratti di lavoro subordinato. Il datore ha l’obbligo di:

  • redigere e consegnare all’apprendista il PFI all’atto della stipula del contratto;
  • garantire la fruizione delle ore di formazione previste dal PFI, senza detrarre dalla retribuzione il tempo dedicato alla formazione;
  • nominare il tutor aziendale e garantirgli il tempo necessario per l’affiancamento;
  • redigere la scheda di valutazione al termine del contratto, attestando il conseguimento della qualifica.

L’apprendista, dal canto suo, ha l’obbligo di frequentare le attività formative previste dal PFI e di seguire le istruzioni del tutor. L’inadempimento reiterato degli obblighi formativi può costituire giusta causa di recesso.

Il recesso al termine del periodo di apprendistato

Al termine del periodo di apprendistato si apre una biforcazione disciplinata dall’art. 42, co. 4, d.lgs. 81/2015:

  • Recesso del datore: il datore può recedere liberamente con il preavviso previsto dal CCNL per il livello di inquadramento raggiunto. Non è necessaria alcuna motivazione. Il lavoratore ha diritto al TFR maturato e alle altre competenze di fine rapporto; accede alla NASpI se ricorrono i requisiti di legge.
  • Nessun recesso: se nessuna delle parti recede entro la scadenza, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Il lavoratore viene inquadrato al livello finale previsto dal PFI e acquisisce tutte le tutele del CCNL (preavviso pieno, comporto, ecc.).

Il recesso durante il periodo di apprendistato è ammesso solo per giusta causa o durante il periodo di prova. Il recesso ingiustificato durante l’apprendistato converte il contratto in tempo indeterminato con effetto dalla data di illegittima interruzione.

Vantaggi contributivi per le aziende

Il contratto di apprendistato prevede un regime contributivo agevolato per il datore di lavoro. Le aliquote previdenziali ridotte sono fissate dalla legge e si applicano per tutta la durata dell’apprendistato e per il primo anno successivo alla sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Tali agevolazioni rappresentano un incentivo concreto per le case editrici, anche di medie dimensioni, a utilizzare questo strumento contrattuale per l’inserimento e la formazione di giovani impiegati, redattori e figure commerciali.

Per i valori aggiornati delle aliquote contributive ridotte applicabili si rinvia alle circolari INPS periodiche, poiché tali valori possono variare in conseguenza di modifiche normative annuali.

Casi pratici

Tizia — Redattrice apprendista, conversione del contratto
Tizia, neolaureata in lettere, viene assunta in apprendistato professionalizzante per conseguire la qualifica di redattrice del livello contrattuale intermedio. Il PFI prevede tre anni di apprendistato con attività formativa interna (revisione testi, gestione delle relazioni con gli autori, introduzione agli strumenti di progettazione editoriale) e un tutor aziendale indicato nella lettera di assunzione. Nei mesi finali del terzo anno il responsabile editoriale comunica a Tizia l’intenzione di non recedere al termine: il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato, Tizia viene inquadrata al livello contrattuale previsto dal PFI e acquisisce il preavviso e le tutele ordinarie del CCNL Editoria Libraria.
Caio — Impiegato commerciale, recesso al termine dell’apprendistato
Caio viene assunto in apprendistato professionalizzante nell’ufficio diritti esteri di una piccola casa editrice. Al termine del periodo contrattuale l’azienda, a causa di una riduzione del catalogo di diritti stranieri, decide di non confermare Caio. Il datore comunica il recesso per iscritto con il preavviso previsto dal CCNL, rispettando la procedura prevista dall’art. 42, co. 4, d.lgs. 81/2015. Caio riceve il TFR maturato, il pro-rata di tredicesima e, ricorrendo i requisiti di anzianità contributiva, accede alla NASpI. Il rapporto cessa senza che il datore debba motivare la scelta.

Domande frequenti

Fino a che età si può essere assunti in apprendistato in una casa editrice?
L’apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015) è riservato a lavoratori tra 18 e 29 anni (17 anni se in possesso di diploma o qualifica). Non esistono limiti di età per i beneficiari di indennità di disoccupazione o mobilità.
Quante ore di formazione sono obbligatorie nell’apprendistato professionalizzante?
Il d.lgs. 81/2015 rinvia ai CCNL per il monte ore di formazione aziendale. La formazione deve essere adeguata al conseguimento della qualifica contrattuale e può svolgersi internamente, presso enti accreditati o in e-learning. Per le ore esatte si rinvia al CCNL Editoria Libraria vigente.
Il datore può recedere dall’apprendistato prima del termine?
Sì, solo per giusta causa o durante il periodo di prova. Il recesso ingiustificato trasforma il contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, con applicazione delle tutele ordinarie contro il licenziamento.
L’apprendista ha diritto al TFR?
Sì. Il TFR matura per l’intera durata dell’apprendistato (6,91% della retribuzione lorda utile annua, ex art. 2120 c.c.). La retribuzione ridotta incide sull’importo assoluto, ma non esclude il diritto alla maturazione.
Il CCNL Editoria Libraria prevede una percentuale minima di conferme prima di nuove assunzioni in apprendistato?
Il d.lgs. 81/2015 prevede, salvo diversa disposizione del CCNL, che per le aziende con più di 50 dipendenti sia necessario aver mantenuto in servizio almeno il 20% degli apprendisti scaduti nei trentasei mesi precedenti. Il CCNL di settore può modificare questa soglia.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sugli artt. 41–47 del d.lgs. 81/2015 e sull’assetto tipico del CCNL per i dipendenti delle case editrici librarie. Per le durate esatte del periodo di apprendistato, le percentuali retributive per fascia e il monte ore di formazione aziendale obbligatoria si rinvia al testo del CCNL Editoria Libraria depositato presso il CNEL. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o a un consulente del lavoro.

Domande frequenti

Fino a che età si può essere assunti in apprendistato in una casa editrice?

L'apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015) può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni (29 anni e 364 giorni). Per i soggetti in possesso di diploma o laurea il limite inferiore scende a 17 anni. Non esistono limiti di età per chi è beneficiario di indennità di mobilità o trattamento di disoccupazione.

Quante ore di formazione sono obbligatorie nell'apprendistato professionalizzante?

Il d.lgs. 81/2015 rinvia ai CCNL per la definizione del monte ore di formazione aziendale obbligatoria. Come riferimento minimo la legge indica che la formazione deve essere adeguata al conseguimento della qualifica contrattuale; in assenza di previsione contrattuale specifica si applicano le linee guida interministeriali. La formazione può essere svolta internamente all'azienda, presso enti accreditati o in modalità e-learning.

Il datore può recedere dall'apprendistato prima del termine?

Sì, ma solo per giusta causa (comportamento gravissimo del lavoratore) o durante il periodo di prova. Il recesso senza giusta causa trasforma il contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato a tutti gli effetti, con conseguente applicazione delle tutele ordinarie contro il licenziamento. Al termine del periodo di apprendistato il datore può recedere liberamente (art. 42, co. 4, d.lgs. 81/2015) con preavviso contrattuale.

L'apprendista ha diritto al TFR?

Sì. Il TFR matura durante l'intero periodo di apprendistato nella misura ordinaria dell'art. 2120 c.c. (6,91% della retribuzione lorda utile). La retribuzione ridotta dell'apprendista incide sull'importo assoluto del TFR che matura, ma non esclude il diritto. Alla cessazione del rapporto (per recesso datoriale al termine o per altro motivo) il TFR maturato viene liquidato integralmente.

Il CCNL Editoria Libraria prevede una percentuale minima di conferme prima di nuove assunzioni in apprendistato?

Sì. Il d.lgs. 81/2015 (art. 42, co. 3) prevede che, salvo diversa disposizione del CCNL, le aziende con più di 50 dipendenti possano assumere nuovi apprendisti solo se hanno mantenuto in servizio almeno il 20% degli apprendisti i cui contratti sono scaduti nei trentasei mesi precedenti. Il CCNL di settore può fissare percentuali diverse o prevedere deroghe per le imprese editoriali di determinate dimensioni.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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