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La guida
Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Editoria Libraria (art. 2103)
Cambiare reparto, ruolo o sede è frequente nelle imprese editoriali e grafiche, ma il datore deve rispettare l’art. 2103 c.c.: le nuove mansioni devono essere coerenti con l’inquadramento e il trasferimento di sede è legittimo solo per comprovate ragioni organizzative. Conoscere queste regole serve a distinguere una riorganizzazione legittima da un demansionamento illecito.
Il datore può assegnare mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale (art. 2103 c.c.). Le mansioni superiori danno diritto all’assegnazione definitiva dopo 30 giorni continuativi o 60 non continuativi (art. 38 del CCNL; la legge indica al massimo 6 mesi). Il demansionamento è legittimo solo per modifica degli assetti organizzativi, mantenendo livello e stipendio. Il trasferimento di sede serve comprovate ragioni organizzative e, per il CCNL (art. 41), un preavviso scritto di almeno 30 giorni; tutele rafforzate per chi assiste un disabile.
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Il jus variandi: cosa può cambiare il datore
Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:
- alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
- oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.
Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).
Mansioni superiori e promozione automatica
Quando il dipendente svolge mansioni di un livello superiore (ad esempio un redattore che coordina di fatto la redazione), gli spetta subito la retribuzione del livello più alto. Per il CCNL grafici ed editoriali (art. 38 della Parte I) l’assegnazione diventa definitiva dopo 30 giorni per periodi continuativi o 60 giorni per periodi non continuativi (la legge fissa al massimo 6 mesi continuativi in mancanza di previsione collettiva), a meno che stia sostituendo un collega assente con diritto alla conservazione del posto; i periodi di formazione o addestramento in affiancamento a dipendenti di categorie più elevate non contano come mansioni superiori.
Quando il demansionamento è lecito
Assegnare mansioni di livello inferiore è possibile solo se c’è una reale modifica degli assetti organizzativi che tocca la posizione del lavoratore (art. 2103 c.c.). Anche allora il datore deve conservare il livello e lo stipendio (art. 38 del CCNL: sono esclusi solo gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione, e il cambio è accompagnato, ove necessario, dall’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non rende nulla l’assegnazione): un demansionamento «punitivo» o senza ragioni organizzative è illegittimo e dà diritto al risarcimento.
Il trasferimento a un’altra sede
Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.
L’art. 41 del CCNL grafici ed editoriali aggiunge: i lavoratori con più di 50 anni (uomini) o 45 (donne) possono essere trasferiti solo in casi eccezionali, esaminati a richiesta in sede sindacale; il trasferimento va comunicato per iscritto con preavviso di un mese (non inferiore a 30 giorni); il lavoratore conserva il trattamento economico, escluse le indennità legate alle condizioni locali dell’origine; ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé, per la famiglia e per gli effetti familiari, alla diaria una tantum (un terzo della retribuzione mensile se celibe senza conviventi a carico; due terzi, più un quindicesimo per ogni familiare a carico che si trasferisca, se ha famiglia) e al rimborso dell’indennizzo per l’anticipata risoluzione di un affitto registrato fino a 4 mesi di pigione. Chi rifiuta ha diritto a TFR e preavviso, salvo Quadri e gruppi A e B per i quali il diritto al trasferimento sia stato pattuito all’assunzione o risulti dalla situazione di fatto: in quel caso il rifiuto vale come dimissioni. La disciplina non si applica ai trasferimenti entro la provincia e comunque entro 50 km dalla sede.
Tutele rafforzate
- chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
- analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
- il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
L’accordo per cambiare mansioni
Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.
Casi pratici
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Domande frequenti
Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
Posso rifiutare un trasferimento?
Il datore può declassarmi a mansioni inferiori?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Periodi per la promozione e disciplina dei trasferimenti sono quelli degli artt. 38, 39 e 41 della Parte I del CCNL grafici ed editoriali del 19 gennaio 2021 (testo integrale letto).