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Welfare e sanità integrativa nel CCNL Editoria Libraria
Il welfare contrattuale e la sanità integrativa sono diventati componenti strutturali dei contratti collettivi del settore editoriale. Integrano le tutele di legge con coperture sanitarie, sostegno alla genitorialità e forme di previdenza complementare, godendo di un regime fiscale agevolato che rende le prestazioni economicamente vantaggiose sia per i lavoratori sia per le aziende.
Il CCNL Editoria Libraria può prevedere un fondo di sanità integrativa di settore, a cui il datore versa un contributo per ciascun dipendente, e un fondo di previdenza complementare. Le prestazioni di welfare aziendale (servizi alla persona, sostegno alla genitorialità, formazione) sono esenti da imposizione fiscale e contributiva nei limiti del TUIR, purché offerte alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti. I piani di welfare possono essere costruiti su piattaforme digitali che consentono ai dipendenti di scegliere tra diversi panieri di servizi.
Cos’è il welfare contrattuale: definizione e fonti
Per welfare contrattuale si intende l’insieme delle prestazioni non monetarie (o monetarie ma destinate a finalità specifiche) che il datore di lavoro eroga ai dipendenti in aggiunta alla retribuzione ordinaria, sulla base di previsioni del CCNL o di accordi aziendali di secondo livello. La distinzione rispetto alla retribuzione ordinaria è fondamentale ai fini fiscali: le prestazioni di welfare sono in larga misura esenti da IRPEF e da contributi previdenziali, mentre la retribuzione ordinaria è integralmente soggetta a tassazione.
Le fonti del welfare per i dipendenti dell’editoria libraria sono:
- Il CCNL di settore: fissa le prestazioni minime (sanità integrativa, previdenza complementare, eventuali permessi aggiuntivi) che il datore deve garantire a tutti i dipendenti rientranti nell’ambito applicativo;
- La contrattazione aziendale di secondo livello: può ampliare le prestazioni di base del CCNL, introdurre piani di welfare flessibili (flexible benefit) e convertire i premi di risultato in prestazioni di welfare;
- La scelta unilaterale del datore: per le aziende non coperte da contrattazione di secondo livello, il datore può istituire un piano di welfare unilaterale nel rispetto dei limiti del TUIR.
La sanità integrativa di settore
La sanità integrativa è la componente di welfare più diffusa nei settori dei media, dell’editoria e della comunicazione. Il CCNL Editoria Libraria può prevedere l’iscrizione obbligatoria dei dipendenti (e, a certe condizioni, dei loro familiari a carico) a un fondo sanitario integrativo di settore, alimentato da contributi del datore e, eventualmente, del lavoratore.
Le prestazioni tipicamente coperte dai fondi di sanità integrativa di settore includono:
- Visite specialistiche e diagnostica strumentale non urgente (TAC, risonanze magnetiche, ecografie);
- Cure odontoiatriche (protesi dentarie, apparecchi ortodontici per i figli, devitalizzazioni);
- Ricoveri ospedalieri in regime di elezione (rimborso ticket, differenza di classe, spese accessorie);
- Interventi chirurgici in regime extra-SSN o intramoenia;
- Spese per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto;
- Assistenza psicologica e supporto alla salute mentale (introdotto da alcuni fondi dopo la pandemia).
I massimali di rimborso, le franchigie e le prestazioni escluse sono stabiliti dal regolamento del fondo di riferimento del CCNL Editoria Libraria. Per i dettagli aggiornati si rinvia al regolamento del fondo e al testo contrattuale vigente.
Regime fiscale dei contributi sanitari
I contributi versati dal datore a fondi di sanità integrativa di settore sono esenti da tassazione IRPEF in capo al lavoratore e da contribuzione previdenziale, nei limiti stabiliti dall’art. 51, co. 2, lett. a), TUIR (soglia aggiornata annualmente). La quota eccedente il limite concorre al reddito di lavoro dipendente del lavoratore ed è soggetta a tassazione ordinaria.
La previdenza complementare di settore
La previdenza complementare è lo strumento attraverso cui il lavoratore accumula un capitale destinato a integrare la pensione pubblica obbligatoria, progressivamente meno generosa per le nuove generazioni con il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Il d.lgs. 252/2005 ne disciplina il quadro normativo generale.
Il CCNL può designare un fondo pensione negoziale di settore a cui il datore versa:
- Il contributo datoriale (percentuale della retribuzione fissata dal CCNL);
- Il TFR del lavoratore che ha scelto di destinarlo alla previdenza complementare;
- Il contributo del lavoratore (facoltativo, ma spesso richiesto per attivare il contributo datoriale).
I vantaggi della previdenza complementare rispetto al mantenimento del TFR in azienda sono:
- Fiscalità agevolata sulle prestazioni pensionistiche: aliquota al 15%, riducibile fino al 9% per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo (fino a un massimo di 6 punti percentuali di riduzione);
- Contributo datoriale aggiuntivo: accessibile solo ai lavoratori aderenti;
- Portabilità della posizione individuale in caso di cambio di azienda nel settore.
Il welfare flessibile: la piattaforma di flexible benefit
Le case editrici di medie e grandi dimensioni tendono sempre più a erogare il welfare attraverso piattaforme digitali di flexible benefit che permettono al dipendente di scegliere tra un catalogo di prestazioni, in base alle proprie esigenze. Il credito welfare (espresso in punti o in valore monetario nominale) può essere convertito in:
- Rimborso di spese scolastiche o universitarie per i figli;
- Contributo per l’asilo nido;
- Abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico;
- Buoni acquisto per libri, cultura e formazione (coerenti con la vocazione del settore);
- Check-up medici preventivi;
- Attività sportive e benessere fisico.
La normativa fiscale (art. 51, co. 2, TUIR) elenca le categorie di prestazioni esenti: le condizioni di esenzione dipendono dalla natura della prestazione e non dal canale (piattaforma digitale o rimborso diretto).
Permessi aggiuntivi e sostegno alla genitorialità
Il welfare contrattuale nel settore editoriale librario può includere anche istituti che integrano i minimi di legge in materia di genitorialità e conciliazione vita-lavoro:
- Permessi per visite mediche: il CCNL può garantire permessi retribuiti aggiuntivi rispetto ai minimi di legge per visite specialistiche, esami diagnostici e ricoveri programmati;
- Sostegno economico alla genitorialità: contributi per asili nido, babysitter o centri estivi, erogabili in forma di voucher esenti da tassazione nei limiti dell’art. 51 TUIR;
- Flessibilità oraria strutturata: accordi aziendali di smart working o flessibilità degli orari, particolarmente diffusi nel settore editoriale dopo la pandemia;
- Congedi aggiuntivi per caregiver: permessi retribuiti per l’assistenza a familiari con disabilità o anziani non autosufficienti, in aggiunta ai permessi ex l. 104/1992.
La conversione dei premi di risultato in welfare
Una delle più significative evoluzioni del welfare aziendale è la possibilità, introdotta dalla l. 208/2015 e consolidata nelle successive leggi di bilancio, di convertire il premio di risultato in prestazioni di welfare. In tal caso il lavoratore rinuncia alla corresponsione in denaro del premio (soggetto a imposta sostitutiva del 10%) e riceve un credito welfare di pari importo da spendere sulla piattaforma aziendale.
I vantaggi di questa opzione sono:
- Il lavoratore ottiene un valore netto superiore al premio in denaro, poiché le prestazioni di welfare sono esenti da IRPEF e da contributi;
- Il datore risparmia la quota di contributi previdenziali che avrebbe dovuto versare sul premio in denaro;
- L’opzione deve essere prevista dall’accordo di secondo livello che istituisce il premio e offerta a tutti i lavoratori destinatari del premio.
Casi pratici
Domande frequenti
Il fondo di sanità integrativa di settore è obbligatorio per i dipendenti delle case editrici?
Le prestazioni di welfare aziendale sono tassate come la retribuzione ordinaria?
Un dipendente part-time ha gli stessi diritti di welfare di un dipendente a tempo pieno?
La previdenza complementare di settore è separata dal fondo di sanità integrativa?
Cosa succede alle coperture di welfare se si cambia azienda nel settore?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sul quadro normativo del welfare aziendale (artt. 51 e 100 TUIR; d.lgs. 252/2005; l. 208/2015 e s.m.i.) e sull’assetto tipico del CCNL per i dipendenti delle case editrici librarie. Per i massimali delle prestazioni sanitarie, i fondi di riferimento e le soglie di esenzione fiscale aggiornate si rinvia al testo contrattuale vigente, ai regolamenti dei fondi di settore e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o a un consulente del lavoro.
Domande frequenti
Il fondo di sanità integrativa di settore è obbligatorio per i dipendenti delle case editrici?
L'iscrizione al fondo di sanità integrativa previsto dal CCNL è obbligatoria per il datore che applica quel contratto: deve versare i contributi stabiliti dal contratto collettivo per ciascun dipendente rientrante nell'ambito applicativo. Il lavoratore beneficia automaticamente della copertura sanitaria integrativa senza dover effettuare alcuna adesione esplicita, salvo che il CCNL non disponga diversamente. Per il nome del fondo di riferimento e i massimali di rimborso aggiornati si rinvia al testo contrattuale vigente.
Le prestazioni di welfare aziendale sono tassate come la retribuzione ordinaria?
No. Il welfare aziendale gode di un regime fiscale agevolato in forza degli artt. 51 e 100 del TUIR. Le prestazioni erogate sotto forma di servizi (assistenza sanitaria, asili nido, borse di studio, trasporto collettivo) sono esenti da imposizione fiscale e contributiva nei limiti stabiliti dalla norma, purché siano offerte alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti. Le soglie di esenzione sono aggiornate periodicamente dalla legge di bilancio: si rinvia alla normativa vigente per i valori dell'anno corrente.
Un dipendente part-time ha gli stessi diritti di welfare di un dipendente a tempo pieno?
In linea di principio sì, salvo che il CCNL o il regolamento aziendale di welfare non prevedano una proporzionalità delle prestazioni in funzione dell'orario contrattuale. Le prestazioni di tipo qualitativo (accesso al fondo sanitario, copertura assicurativa) tendono a essere uguali per tutti i dipendenti; le prestazioni di tipo monetario o quantitativo (es. contributo asilo nido) possono essere proporzionate all'orario. Si rinvia al testo del piano di welfare aziendale e del CCNL applicato.
La previdenza complementare di settore è separata dal fondo di sanità integrativa?
Sì. Sanità integrativa e previdenza complementare sono due istituti distinti. La sanità integrativa copre le spese mediche correnti; la previdenza complementare accumula risorse per integrare la pensione pubblica. Il CCNL di settore può indicare fondi di riferimento per entrambi gli istituti, con contribuzioni datoriali e dei lavoratori differenziate. Il lavoratore può aderire a uno solo o a entrambi, nei modi previsti dal contratto.
Cosa succede alle coperture di welfare se si cambia azienda nel settore?
Le coperture di sanità integrativa e previdenza complementare di settore sono in genere portabili: il lavoratore può mantenere la posizione accumulata nel fondo pensione e, in alcuni fondi sanitari, la continuazione della copertura per un certo periodo dopo la cessazione del rapporto. Per i dettagli si rinvia ai regolamenti del fondo pensione e del fondo sanitario di settore: la portabilità è disciplinata dal d.lgs. 252/2005 per la previdenza complementare.
Vedi anche