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Buoni pasto e mensa nel CCNL Editoria Libraria: diritto e regime fiscale
Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.
Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 8 €/giorno se elettronico; l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.
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Le forme del servizio pasto a confronto
Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.
| Forma | In che cosa consiste | Regime fiscale |
|---|---|---|
| Mensa aziendale / convenzioni | Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi | Non concorre al reddito (esente, senza limite) |
| Buono pasto cartaceo | Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata | Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Buono pasto elettronico | Ticket su card/app | Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Indennità sostitutiva di mensa | Somma in denaro al posto del servizio | Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione |
Buoni pasto: cartacei ed elettronici
Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.
Le soglie di esenzione
Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 8,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.
Le regole d’uso
I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.
Un diritto contrattuale
Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Per importo e condizioni si rinvia quindi al contratto applicato.
Un diritto contrattuale, non di legge
È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.
Casi pratici
Domande frequenti
Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel CCNL Editoria Libraria - il settore delle case editrici, redazioni e distribuzione del libro il pasto durante l'orario di lavoro è una voce di welfare tra le più sentite, ma anche tra le più fraintese. La confusione nasce dal sovrapporsi di due piani: da un lato il diritto al beneficio, che dipende interamente da ciò che prevede il CCNL o l'accordo aziendale; dall'altro il regime fiscale, che è invece fissato dalla legge, in particolare dall'art. 51, comma 2, del TUIR. Tenere distinti questi due piani è la chiave per leggere correttamente il cedolino.
Il buono pasto non è un diritto automatico
Nessuna norma impone al datore di erogare buoni pasto. La fonte del diritto è il contratto: è il CCNL del CCNL Editoria Libraria, o un accordo aziendale di secondo livello, a stabilire se il beneficio spetta, a chi, in quali giornate e per quale valore. Dove il CCNL tace, il buono può mancare del tutto senza che ciò costituisca inadempimento. Per questo i valori unitari del ticket non vanno cercati nella legge ma nelle tabelle del contratto applicato.
Le quattro forme del servizio pasto
Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme: la mensa aziendale gestita dal datore o da terzi; le convenzioni con esercizi di ristorazione; il buono pasto, cartaceo o elettronico; e l'indennità sostitutiva in denaro. Ciascuna ha un trattamento fiscale proprio, e la scelta tra esse incide direttamente sulla quota che resta esente e su quella che invece entra nella busta paga come reddito imponibile.
Le soglie di esenzione fissate dalla legge
L'art. 51 TUIR esclude da imposte e contributi i buoni pasto fino a 4,00 € al giorno se cartacei e fino a 8,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente queste soglie concorre al reddito di lavoro dipendente. La mensa aziendale e le convenzioni dirette sono invece integralmente esenti, senza limite di importo. Sono soglie di legge, certe e indipendenti dal settore: il CCNL può fissare un valore del buono superiore, ma l'eccedenza sarà comunque tassata.
L'indennità sostitutiva in denaro
Quando il pasto si traduce in una somma in denaro, il regime cambia: l'indennità sostitutiva di mensa è esente solo fino a 5,29 € al giorno e a condizioni precise, legate per esempio a particolari modalità organizzative del lavoro. È la forma fiscalmente meno conveniente, perché la soglia di esenzione è più bassa e oltre quel limite l'intero importo concorre al reddito. Nelle redazioni e nelle sedi editoriali, dove prevale il lavoro d'ufficio, è più comune il buono pasto rispetto all'indennità in denaro.
Una regola pratica: un solo beneficio al giorno
Di norma per ogni giornata di effettiva presenza spetta un solo beneficio pasto: non è ammesso cumulare, ad esempio, mensa e buono per la stessa giornata. Il buono è inoltre tipicamente personale, non cedibile e non monetizzabile, e va speso nei circuiti convenzionati. Eventuali deroghe o specificità (part-time, turni spezzati, trasferte) dipendono da quanto previsto dal contratto applicato.
Cosa verificare nel CCNL Editoria Libraria
In concreto conviene controllare nel CCNL e negli accordi aziendali se il buono è previsto, il suo valore unitario, le giornate che danno diritto al beneficio e la forma scelta dall'azienda. Per chi opera in redazione o in sede editoriale, va verificato anche il trattamento nelle giornate di lavoro esterno o presso fiere ed eventi. Per gli importi esatti il riferimento resta sempre il testo del CCNL vigente, non stime di settore.
Domande frequenti
Nel CCNL Editoria Libraria il buono pasto è obbligatorio?
No. Nessuna legge lo impone: il buono pasto spetta solo se previsto dal CCNL o da un accordo aziendale. Dove il contratto non lo prevede, il beneficio può legittimamente mancare.
Qual è la parte del buono pasto esente da tasse?
Fino a 4,00 € al giorno per il buono cartaceo e fino a 8,00 € al giorno per quello elettronico (art. 51 TUIR). La quota eccedente concorre al reddito ed è tassata in busta paga.
L'indennità sostitutiva in denaro è trattata come il buono pasto?
No. L'indennità sostitutiva di mensa è esente solo fino a 5,29 € al giorno e a condizioni stringenti; oltre quel limite concorre interamente al reddito. È la forma fiscalmente meno favorevole.
Posso ricevere mensa e buono pasto nello stesso giorno?
Di regola no: per ogni giornata spetta un solo beneficio pasto. Il cumulo di più forme per la stessa giornata non è ammesso, salvo diversa e specifica previsione contrattuale.
Dove trovo l'importo esatto del buono pasto del mio settore?
Nelle tabelle del CCNL vigente o nell'accordo aziendale applicato. La legge fissa solo le soglie di esenzione fiscale, non il valore del ticket, che è una scelta contrattuale.