Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Editoria Libraria

TFR e fine rapporto nel CCNL Editoria Libraria

Il Trattamento di Fine Rapporto è la forma di retribuzione differita più importante nel diritto del lavoro italiano: si accumula anno dopo anno e viene corrisposto al termine del rapporto, qualunque ne sia la causa. Per i dipendenti delle case editrici librarie è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e, per la sua destinazione, anche dalla l. 252/2005 sulla previdenza complementare.

In sintesi

Il TFR matura ogni anno nella misura del 6,91% della retribuzione lorda utile (retribuzione annua divisa per 13,5) e viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno. Alla cessazione del rapporto è liquidato integralmente con tassazione separata. Per le aziende con almeno 50 dipendenti il TFR non versato a un fondo pensione va al Fondo di Tesoreria INPS. Il lavoratore può chiedere un anticipo fino al 70% del TFR maturato alle condizioni dell’art. 2120 c.c.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (lavoratori)
SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
Parti firmatarie (datori)
Assografici · AIE · ANES
Categorie
Impiegati, quadri e redattori delle case editrici librarie
Ambito
Dipendenti delle aziende che producono e commercializzano libri
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo del 19 dicembre 2023)
Fonte
Testo del CCNL del 19 gennaio 2021 (grafici ed editoriali) e ipotesi di rinnovo del 19 dicembre 2023

La natura giuridica del TFR: retribuzione differita

Il TFR non è un’indennità liquidata a titolo di benevolenza né un trattamento legato alla causa di cessazione del rapporto. L’art. 2120 c.c. lo qualifica come retribuzione differita: una quota della retribuzione annua che il lavoratore non percepisce mensilmente ma accumula presso il datore (o presso il Fondo di Tesoreria INPS) e che riceve in un’unica soluzione alla fine del rapporto.

Questa qualificazione ha conseguenze pratiche rilevanti:

  • Il TFR matura anche durante periodi di sospensione del rapporto (malattia, maternità, infortunio, Cassa Integrazione Guadagni), poiché la retribuzione contrattuale di riferimento non si riduce per effetto delle assenze;
  • Il TFR è credito del lavoratore e, in caso di fallimento del datore, è assistito da privilegio speciale (art. 2751-bis c.c.) e dal Fondo di Garanzia INPS (l. 297/1982);
  • Il TFR non può essere rinunciato anticipatamente salvo nei casi e nei modi previsti dalla legge (anticipo ex art. 2120 c.c.).

Il meccanismo di calcolo

Il calcolo del TFR annuo segue la formula stabilita dall’art. 2120, 2° comma, c.c.:

  • Quota annua = retribuzione lorda annua utile / 13,5 = 6,91% della retribuzione lorda utile;
  • Si sottrae dalla retribuzione lorda utile la quota del contributo previdenziale a carico del lavoratore (0,50% dell’imponibile previdenziale);
  • La retribuzione utile comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, inclusa la tredicesima e, se riconosciuta in azienda, la quattordicesima, oltre ai premi di produttività di carattere continuativo. L’art. 44 del CCNL conferma la regola: una quota pari alla retribuzione dovuta per l’anno divisa per 13,5, con le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni computate come mese intero.

La quota TFR accantonata viene rivalutata ogni 31 dicembre applicando un tasso composto:

  • 1,5% fisso;
  • più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) dell’anno precedente.

La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva del 17% annuo, trattenuta dal datore e versata al fisco in acconto e saldo. Il lavoratore non deve preoccuparsi di questo adempimento: è a carico esclusivo del datore.

Destinazione del TFR: azienda, Fondo INPS o previdenza complementare

Dal 1° gennaio 2007 (d.lgs. 252/2005 e l. 296/2006) il lavoratore di nuova assunzione deve compiere una scelta esplicita entro i primi sei mesi di lavoro:

  1. Destinazione alla previdenza complementare: il TFR viene versato a un fondo pensione negoziale (di categoria o territoriale), a un fondo aperto o a un piano individuale pensionistico (PIP). Il fondo negoziale di riferimento indicato dal CCNL è Byblos, il fondo nazionale di pensione complementare dei lavoratori delle aziende della carta e del cartone, grafiche ed affini ed editoriali (art. 13 della Parte I del CCNL): contributo del datore pari all’1,20% della retribuzione contrattuale, contributo minimo del lavoratore dell’1%, e conferimento del 100% del TFR maturato nell’anno per i dipendenti assunti per la prima volta dopo il 28 aprile 1993 (quota del 2% della retribuzione utile per gli altri). Per chi non ha l’ERC è previsto un contributo aggiuntivo a carico dell’azienda dello 0,5% da gennaio 2023, per un totale dell’1,7%. L’ipotesi di accordo del 19 dicembre 2023 prevede dal 1° gennaio 2024 un aumento dello 0,2% del contributo a carico delle aziende.
  2. Mantenimento presso il datore o trasferimento al Fondo di Tesoreria INPS: se il lavoratore sceglie esplicitamente di mantenere il TFR secondo l’art. 2120 c.c., il TFR viene:
  • mantenuto in azienda (per le imprese con meno di 50 dipendenti);
  • versato al Fondo di Tesoreria INPS (per le imprese con almeno 50 dipendenti), che provvede alla rivalutazione e alla liquidazione finale.

Il silenzio del lavoratore equivale a destinazione tacita alla previdenza complementare secondo le regole di default (silenzio-assenso relativo), salvo la prima alternativa non sia espressamente rifiutata.

Vantaggi della previdenza complementare per il TFR

La destinazione del TFR a un fondo pensione offre in genere una fiscalità più favorevole alla liquidazione finale (aliquota al 15%, riducibile fino al 9% con anzianità superiore a trentacinque anni nel fondo) rispetto alla tassazione separata ordinaria. La scelta è irreversibile per la quota già versata al fondo. Il CCNL prevede a carico del datore il contributo a Byblos indicato sopra (1,20% della retribuzione contrattuale, più lo 0,5% aggiuntivo da gennaio 2023 per chi non ha l’ERC).

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L’anticipo del TFR

L’art. 2120, 6° comma, c.c. consente al lavoratore con almeno otto anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di richiedere, una sola volta nel corso del rapporto, un anticipo del TFR maturato. Le condizioni sono:

  • Importo massimo: 70% del TFR maturato alla data della richiesta;
  • Causali ammesse: (a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalla competente struttura pubblica; (b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile; (c) spese durante i congedi per formazione o parentali di lunga durata.

Il datore può soddisfare le richieste entro il limite del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. Il CCNL (art. 44 della Parte I) non detta condizioni diverse e rinvia alla l. 297/1982 per quanto non previsto.

La liquidazione al termine del rapporto

Alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa, il datore è tenuto a liquidare:

  • il TFR maturato fino alla data di cessazione (compresa la quota dell’anno in corso, rivalutata pro rata temporis);
  • le ferie e i permessi maturati e non goduti;
  • il rateo di tredicesima maturato nell’anno (il CCNL non prevede la quattordicesima);
  • l’indennità sostitutiva del preavviso, se il datore ha comunicato il recesso in tronco.

Se il lavoratore muore, il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso vanno al coniuge, ai figli e, se a carico, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo; in mancanza valgono le regole della successione legittima (art. 45 del CCNL e art. 2122 c.c.). La liquidazione è esigibile immediatamente alla cessazione del rapporto. Ritardi nel pagamento espongono il datore a interessi legali ex art. 1284 c.c. e, nelle situazioni più gravi, a sanzioni amministrative per violazione delle norme sui tempi di pagamento della retribuzione.

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Tassazione separata del TFR

Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 e 19 TUIR). Il meccanismo è il seguente:

  1. Il datore (sostituto d’imposta) applica una ritenuta provvisoria calcolata utilizzando l’aliquota media IRPEF dell’anno in cui è maturata la quota di TFR;
  2. L’Agenzia delle Entrate effettua poi la riliquidazione definitiva dell’imposta, con l’aliquota media IRPEF corrispondente al reddito complessivo medio degli ultimi cinque anni. Se risulta un credito, viene rimborsato al lavoratore; se risulta un debito, viene richiesto un versamento integrativo.

Per il TFR già versato a fondi pensione la tassazione è diversa e mediamente più favorevole, come illustrato nel paragrafo dedicato alla previdenza complementare.

Casi pratici

Tizia — Redattrice, cessazione dopo dodici anni: anticipo e liquidazione
Tizia lavora da dodici anni come redattrice per una casa editrice di saggistica. Al decimo anno di servizio ha richiesto un anticipo del TFR pari al 70% di quanto maturato a quella data, destinandolo all’acquisto della prima casa. Al termine del rapporto (dimissioni volontarie) riceve la liquidazione dell’intero TFR residuo: vale a dire il TFR maturato nei due anni successivi all’anticipo, più la quota non anticipata rivalutata secondo il tasso ex art. 2120 c.c. dalla data dell’anticipo. Sul totale il datore applica la ritenuta a titolo di tassazione separata provvisoria; la riliquidazione definitiva spetterà all’Agenzia delle Entrate.
Caio — Impiegato, scelta della previdenza complementare e contributo datoriale
Caio viene assunto come impiegato in una casa editrice con più di cinquanta dipendenti. Nei primi sei mesi sceglie di destinare il proprio TFR al fondo pensione negoziale di settore indicato dal CCNL. Il datore, come previsto dal contratto (art. 13), versa a sua volta a Byblos l’1,20% della retribuzione contrattuale a carico aziendale, più il contributo minimo dell’1% a carico di Caio, incrementando la sua posizione pensionistica. Il TFR non fluisce al Fondo di Tesoreria INPS: viene accreditato direttamente al fondo pensione. Alla fine del rapporto (dopo molti anni di servizio) Caio beneficia di un’aliquota fiscale ridotta sulla rendita pensionistica o sul capitale, a condizione di aver maturato il requisito di anzianità minima nel fondo.

Quanto TFR hai maturato?

Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.

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Domande frequenti

Come si calcola il TFR annuo per un dipendente di una casa editrice?
Il TFR annuo si calcola dividendo la retribuzione lorda annua utile (comprensiva di tredicesima ed eventuale quattordicesima aziendale, al netto dei soli contributi previdenziali a carico del lavoratore) per 13,5. Corrisponde al 6,91% della retribuzione lorda utile. La quota accantonata viene rivalutata ogni anno al 31 dicembre con un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’inflazione ISTAT.
Il TFR viene versato all’INPS o rimane in azienda?
Dipende dalle dimensioni dell’azienda. Per le aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR non destinato dal lavoratore alla previdenza complementare viene versato al Fondo di Tesoreria INPS. Per le aziende con meno di 50 dipendenti, il TFR rimane in azienda salvo diversa scelta del lavoratore.
Si può richiedere un anticipo del TFR prima della cessazione del rapporto?
Sì. Il lavoratore con almeno otto anni di anzianità aziendale può richiedere un anticipo del TFR, una sola volta, fino al 70% del maturato, per spese sanitarie gravi, acquisto della prima casa o congedi. Il CCNL non prevede condizioni diverse e rinvia alla l. 297/1982.
Il TFR spetta anche in caso di dimissioni volontarie?
Sì. Il TFR matura in ogni caso, a prescindere dalla causa di cessazione del rapporto. È retribuzione differita già guadagnata e non può essere trattenuta dal datore.
Come viene tassato il TFR al momento della liquidazione?
Il TFR è soggetto a tassazione separata (artt. 17 e 19 TUIR). Il datore applica una ritenuta provvisoria; l’Agenzia delle Entrate effettua la riliquidazione definitiva. Per il TFR già versato a fondi pensione la fiscalità è di norma più favorevole.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sull’art. 2120 c.c., sul d.lgs. 252/2005 e sulle norme di riferimento per la previdenza complementare e la tassazione del TFR (artt. 17 e 19 TUIR). Le regole contrattuali sono quelle degli artt. 13, 44 e 45 del CCNL grafici ed editoriali del 19 gennaio 2021 (testo integrale); il rinnovo del 19 dicembre 2023 è stato letto solo come ipotesi di accordo. Gli indici di rivalutazione ISTAT sono pubblicati ogni anno dall’ISTAT. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o a un consulente del lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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