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La guida

CCNL Editoria Libraria

Contratto a tempo determinato nel CCNL Editoria Libraria: causali e durata

Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

In sintesi

Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (sostituzione di altri lavoratori, causali previste dai contratti collettivi o, in loro assenza ed entro il 31 dicembre 2026, esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti: art. 19, comma 1, d.lgs. 81/2015); il CCNL ammette fino a 36 mesi complessivi per incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività produttiva. Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assografici · AIE · ANES (datori) · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL (lavoratori)
Istituti trattati
Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
Riferimenti
D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL grafici ed editoriali, art. 26, lett. b) e d), della Parte I
Fonte
Testo del CCNL del 19 gennaio 2021 (grafici ed editoriali) e ipotesi di rinnovo del 19 dicembre 2023

I limiti in sintesi

La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

Contratto a termine — limiti di legge e disciplina del CCNL grafici ed editoriali (art. 26, lett. b e d, Parte I)
Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello), salve diverse disposizioni dei contratti collettivi Può arrivare a 36 mesi, anche con più contratti e indipendentemente dagli intervalli, per incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività produttiva
Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Dichiarazione a verbale: nuove collane o linee editoriali, nuove testate anche digitali, prodotti editoriali innovativi o complessi, infrastruttura tecnologica e nuove linee produttive, database aziendali, attività redazionale legata a modifiche normative o di programmi scolastici
Tetto di contingentamento 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 20% della media dei tempi indeterminati dell’anno precedente (35% cumulato con la somministrazione); sempre possibile fino a cinque dipendenti; esenti sostituzioni, avvio di nuove attività (primi 24 mesi), over 50 e attività stagionali
Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi —
Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) La riassunzione entro 10 giorni (contratto fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre) trasforma il secondo contratto a tempo indeterminato; non vale per le attività stagionali elencate e per le sostituzioni
Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Valgono le norme di legge; non si applica alla trasformazione di contratti in essere; l’azienda informa dei posti vacanti a tempo indeterminato
Fonte: art. 26, lett. b) e d), della Parte I del CCNL grafici ed editoriali del 19 gennaio 2021, riletto sul testo integrale. L’ipotesi di rinnovo del 19 dicembre 2023 aggiunge altre causali per estendere i contratti fino a 24 mesi (incremento dei volumi produttivi o dell’attività economica, lancio di nuovi prodotti, investimenti per ridurre l’impatto ambientale, percorsi formativi legati all’innovazione, potenziamento delle competenze digitali); il testo definitivo non è stato consultato.

Durata, causali e limiti

La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

Durata e causali

La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione di altri lavoratori, causali previste dai contratti collettivi o, in loro assenza ed entro il 31 dicembre 2026, esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti (art. 19, comma 1, d.lgs. 81/2015). Il CCNL riconosce carattere stagionale a stampa, legatoria, magazzinaggio, spedizione e gestione degli ordini e delle rese dei libri scolastici e universitari, ai picchi distributivi dei libri strenna, alle attività logistiche per le fiere del libro, a cataloghi, agende e calendari; considera fase di avvio di nuove attività fino a 12 mesi per una nuova linea e 24 mesi per una nuova unità produttiva; in caso di malattia o infortunio non sul lavoro la conservazione del posto è limitata a un quarto della durata del contratto e comunque non oltre la scadenza; gli istituti annuali sono frazionati per 365esimi.

Proroghe e rinnovi

Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

Conversione e precedenza

Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

Diritto di precedenza e conversione

Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

Casi pratici

Tizio — quinta proroga
Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

Domande frequenti

Il contratto a termine deve indicare una causale?
Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale: sostituzione, causali dei contratti collettivi (per il CCNL grafici ed editoriali le casistiche della dichiarazione a verbale all’art. 26) o, in assenza, esigenze individuate dalle parti entro il 31 dicembre 2026.
Quante proroghe sono ammesse?
Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Causali, contingentamento e stagionalità sono quelli dell’art. 26, lett. b) e d), della Parte I del CCNL grafici ed editoriali del 19 gennaio 2021 (testo integrale letto).

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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