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Ultimo aggiornamento: 24 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Editoria Libraria fissa l’orario normale di lavoro nel rispetto del limite legale di 40 ore settimanali (d.lgs. 66/2003). Il lavoro straordinario è compensato con maggiorazioni percentuali differenziate (feriale diurno, notturno, festivo) stabilite dal contratto. Nel settore editoriale librario il lavoro agile (smart working) è disciplinato da accordi aziendali o individuali; le fiere del libro e le trasferte seguono regole specifiche.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Editoria Libraria

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Editoria Libraria

L’editoria libraria è un settore soggetto a picchi stagionali legati alle uscite editoriali, alle fiere del libro e alle campagne di lancio: la gestione dell’orario di lavoro è quindi un tema concreto e ricorrente per chi lavora nelle case editrici. Il CCNL definisce i limiti dell’orario normale, le condizioni dello straordinario e le maggiorazioni dovute, in applicazione del quadro legislativo del d.lgs. 66/2003.

In sintesi

Il CCNL Editoria Libraria fissa l’orario normale di lavoro nel rispetto del limite legale di 40 ore settimanali (d.lgs. 66/2003). Il lavoro straordinario è compensato con maggiorazioni percentuali differenziate (feriale diurno, notturno, festivo) stabilite dal contratto. Nel settore editoriale librario il lavoro agile (smart working) è disciplinato da accordi aziendali o individuali; le fiere del libro e le trasferte seguono regole specifiche.

Dati contrattuali

Parti firmatarie (lavoratori)
SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
Parti firmatarie (datori)
Associazioni degli editori di libri
Categorie
Impiegati, quadri e redattori dipendenti da case editrici librarie
Ambito
Dipendenti di case editrici operanti nel settore dell’editoria libraria
Vigenza
Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Il quadro legale: limiti inderogabili

Il d.lgs. 66/2003 (attuazione delle direttive comunitarie sull’orario di lavoro) stabilisce i limiti che il CCNL non può derogare in peius. I punti fondamentali sono:

  • Orario normale: non superiore a 40 ore settimanali (art. 3, d.lgs. 66/2003). Il CCNL può prevedere un orario inferiore.
  • Orario massimo: la durata media dell’orario di lavoro, incluso lo straordinario, non può superare 48 ore settimanali calcolate su un periodo di riferimento di quattro mesi (elevabile a sei o dodici mesi dalla contrattazione collettiva).
  • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore (art. 7, d.lgs. 66/2003).
  • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola la domenica (art. 9, d.lgs. 66/2003). Il CCNL può prevedere articolazioni diverse.
  • Pausa: se l’orario supera le 6 ore, il lavoratore ha diritto a una pausa; la durata è fissata dal CCNL.

I lavoratori con qualifica di quadro che dispongono di effettiva autonomia nella gestione del proprio tempo di lavoro possono essere esclusi dall’applicazione rigida dei limiti orari (art. 17, d.lgs. 66/2003), salvo il diritto al riposo giornaliero e settimanale.

L’orario contrattuale nel settore editoriale

Il CCNL Editoria Libraria fissa l’orario normale settimanale e la sua distribuzione nell’arco della settimana lavorativa. L’editoria è un settore d’ufficio: l’orario standard è di norma articolato su cinque giorni (dal lunnedì al venerdì), con la giornata del sabato non lavorativa o semiferiale.

Il contratto prevede tipicamente anche:

  • la facoltà di ricorrere a orari flessibili (flessibilità in entrata e uscita) concordati con il datore, frequenti nelle case editrici per agevolare la gestione di autori e agenti in fusi orari diversi;
  • l’orario multiperiodale (banca ore o flessibilità annua): il datore può distribuire le ore settimanali in modo non uniforme nell’anno, con picchi nei periodi di lancio (autunno) e minimi nei periodi di bassa stagione editoriale, nel rispetto del monte ore annuo.

Il lavoro straordinario: definizione e limiti

È straordinario il lavoro prestato oltre l’orario normale contrattuale. Nel CCNL Editoria Libraria il ricorso allo straordinario richiede di norma un’autorizzazione preventiva del datore o del responsabile di unità, salvo urgenze impreviste (ad esempio la chiusura di un manoscritto in consegna ravvicinata).

Il limite massimo di ore straordinarie annue è fissato dal d.lgs. 66/2003 in 250 ore, salvo diverse previsioni del CCNL (che possono innalzare o abbassare tale soglia). Superato il limite, lo straordinario è comunque retribuito con le maggiorazioni previste, ma l’eventuale violazione del limite può esporre il datore a sanzioni amministrative.

Maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno

Il CCNL fissa le maggiorazioni percentuali sulla retribuzione ordinaria applicabili alle ore prestate oltre il normale orario. Di seguito la tipologia delle maggiorazioni tipicamente previste nei contratti del settore dei servizi/editoria (le percentuali esatte sono nel testo contrattuale vigente):

Tipologie di lavoro straordinario e maggiorazioni — CCNL Editoria Libraria
Tipologia Descrizione Maggiorazione (struttura tipica)
Straordinario feriale diurno Ore oltre l’orario normale in giorni feriali, nelle ore diurne Maggiorazione sulla paga oraria, prevista dal CCNL
Straordinario notturno Ore prestate nella fascia notturna (di norma tra le 22:00 e le 06:00) in giorni feriali Maggiorazione più elevata rispetto al diurno, prevista dal CCNL
Straordinario festivo Ore prestate in giornate festive (domenica o festività nazionali) Maggiorazione festiva prevista dal CCNL
Straordinario festivo notturno Ore prestate nella fascia notturna di una giornata festiva Maggiorazione più elevata, prevista dal CCNL

In alternativa al pagamento delle maggiorazioni, il CCNL può prevedere il recupero delle ore straordinarie con riposo compensativo (ROL – Riposi o Ore di Libera Disponibilità), da fruire entro i termini fissati dal contratto. Il lavoratore ha di norma il diritto di scegliere tra compenso monetario e riposo compensativo, secondo le previsioni contrattuali.

Il lavoro agile (smart working) nell’editoria libraria

Il settore editoriale librario è tra quelli in cui il lavoro agile si è stabilizzato più rapidamente dopo la pandemia. La l. 81/2017 ne disciplina il framework: il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto subordinato, non un contratto autonomo, e il lavoratore mantiene tutti i diritti normativi ed economici dei colleghi in sede.

Gli elementi essenziali dell’accordo individuale di lavoro agile:

  • le giornate o le fasce orarie di lavoro fuori sede;
  • i luoghi consentiti per la prestazione in modalità agile;
  • i dispositivi utilizzabili e la policy aziendale sull’uso degli strumenti;
  • le modalità di disconnessione: il diritto alla disconnessione è tutelato dalla l. 81/2017 (art. 19) e deve essere esplicitato nell’accordo;
  • le modalità di controllo della prestazione, nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Per i lavoratori in smart working, lo straordinario è comunque possibile: la prestazione fuori dall’orario concordato nell’accordo di lavoro agile è straordinario e va retribuita con le maggiorazioni contrattuali. Tuttavia, in assenza di tracciatura oraria, i confini possono essere difficili da definire: è consigliabile che gli accordi aziendali disciplinino espressamente la gestione degli straordinari in remoto.

Fiere del libro e trasferte: un caso specifico del settore

Le trasferte per fiere del libro (Fiera Internazionale di Francoforte, Salone Internazionale del Libro di Torino, London Book Fair, ecc.) sono un appuntamento ricorrente per i dipendenti delle case editrici, in particolare per i responsabili dei diritti, i direttori editoriali e i commerciali.

Durante le fiere si verifica frequentemente:

  • lavoro prolungato oltre le 8 ore giornaliere per coprire le fasce di apertura dello stand e gli incontri serali;
  • lavoro in giorni festivi (le fiere si svolgono spesso anche il sabato e la domenica);
  • orari non standard condizionati da fusi orari diversi (incontri con editori asiatici o americani).

Il trattamento di queste ore è disciplinato dal CCNL e, spesso, da accordi aziendali integrativi che riconoscono indennità di trasferta, rimborso spese a piè di lista o forfettario, e modalità di recupero dei riposi mancati (di norma con un numero di giornate di riposo compensativo da fruire entro un termine prefissato).

Casi pratici

Tizio — Redattore, straordinario non autorizzato per chiusura manoscritto
Tizio è editor in una casa editrice di saggistica. Il venerdì pomeriggio l’autore consegna le correzioni all’ultimo momento; Tizio si trattiene in ufficio fino alle 21:00 per rispettare la scadenza di stampa del lunedì mattina. Lavora tre ore oltre l’orario normale senza aver chiesto formalmente autorizzazione preventiva. L’azienda può sostenere che lo straordinario non è riconoscibile per mancanza di autorizzazione. Tuttavia, se il datore (o il responsabile) era a conoscenza dell’urgenza — e la scadenza era nota —, il lavoro straordinario si considera implicitamente autorizzato: il datore non può beneficiare della prestazione e non retribuirla. Tizio è consigliato di documentare l’orario effettivo (e-mail inviate, badge) e di richiedere il riconoscimento delle ore in busta paga o come ROL.
Caia — Rights manager, lavoro in smart working e diritto alla disconnessione
Caia lavora tre giorni a settimana in smart working. Il suo accordo individuale prevede la disponibilità dalle 9:00 alle 18:00 nei giorni in remoto. Il direttore commerciale la contatta regolarmente via WhatsApp dopo le 20:00 per aggiornamenti su trattative con agenti esteri. Caia può invocare il diritto alla disconnessione tutelato dall’art. 19 della l. 81/2017 e dall’accordo individuale. Se l’azienda non ha disciplinato la disconnessione nell’accordo, Caia è invitata a richiedere per iscritto l’integrazione dell’accordo di lavoro agile con una clausola specifica. Le risposte fuori orario costituiscono comunque prestazione lavorativa straordinaria.

Domande frequenti

Qual è l’orario normale di lavoro nel CCNL Editoria Libraria?
Il CCNL prevede un orario normale settimanale nel limite massimo di 40 ore fissato dall’art. 3 del d.lgs. 66/2003. Il contratto può prevedere un orario inferiore o articolazioni flessibili. Per i quadri con effettiva autonomia decisionale il limite di 40 ore può non operare in modo rigido.
Come viene retribuito lo straordinario nel settore editoriale librario?
Lo straordinario è compensato con la retribuzione ordinaria maggiorata delle percentuali fissate dal CCNL, differenziate per tipologia (feriale diurno, notturno, festivo, notturno-festivo). Le percentuali esatte sono nel testo contrattuale. In alternativa al compenso monetario può essere previsto il recupero con riposo compensativo (ROL).
Un redattore può rifiutare di fare straordinario?
Il lavoratore può rifiutare lo straordinario se supera i limiti massimi di legge (250 ore annue ex d.lgs. 66/2003) o se sussistono comprovati impedimenti personali. In assenza di tali circostanze, il rifiuto ingiustificato può costituire inadempimento contrattuale.
Lo smart working è previsto per i dipendenti delle case editrici?
Sì. Il lavoro agile è disciplinato da accordi aziendali o individuali scritti ai sensi della l. 81/2017. Il dipendente mantiene gli stessi diritti retributivi e normativi; il diritto alla disconnessione deve essere esplicitato nell’accordo.
Come vengono gestiti gli straordinari alle fiere del libro?
Le trasferte per fiere del libro comportano spesso lavoro prolungato e festivo. Il trattamento economico (maggiorazioni per straordinario festivo, notturno, indennità di trasferta) è disciplinato dal CCNL e, di norma, integrato da accordi aziendali con modalità di recupero dei riposi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Per i limiti orari di legge si rinvia al d.lgs. 66/2003; per le percentuali di maggiorazione esatte e le previsioni contrattuali specifiche è indispensabile consultare il testo del CCNL Editoria Libraria vigente depositato presso il CNEL. Per situazioni specifiche ci si rivolga a un consulente del lavoro o alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL).

Domande frequenti

Qual è l’orario normale di lavoro nel CCNL Editoria Libraria?

Il CCNL Editoria Libraria prevede un orario normale settimanale che si colloca nel limite massimo di 40 ore fissato dall’art. 3 del d.lgs. 66/2003. Il contratto può prevedere un orario inferiore o articolazioni flessibili (orario multiperiodale). Per i quadri con effettiva autonomia decisionale il limite di 40 ore settimanali può non operare in modo rigido.

Come viene retribuito lo straordinario nel settore editoriale librario?

Lo straordinario è compensato con la retribuzione ordinaria maggiorata delle percentuali fissate dal CCNL, differenziate per tipologia (feriale diurno, notturno, festivo, notturno-festivo). Le percentuali esatte sono indicate nelle tabelle contrattuali; in alternativa al compenso monetario, il contratto può prevedere il recupero con riposo compensativo.

Un redattore può rifiutare di fare straordinario?

Il lavoratore può rifiutare lo straordinario se la sua esecuzione non è possibile per comprovati impedimenti personali o familiari o se supera i limiti massimi di legge (250 ore annue di straordinario ex d.lgs. 66/2003, salvo deroghe contrattuali). In assenza di tali circostanze, il rifiuto ingiustificato può costituire inadempimento contrattuale.

Lo smart working è previsto per i dipendenti delle case editrici?

Sì. Il lavoro agile (smart working) si è diffuso nel settore editoriale librario, in particolare dopo il 2020. Viene disciplinato da accordi aziendali o da accordi individuali scritti ai sensi della l. 81/2017. Durante il lavoro agile il dipendente mantiene gli stessi diritti retributivi e normativi del lavoro in sede; le modalità di esercizio dei diritti sindacali e di controllo da parte del datore seguono le previsioni dell’accordo.

Come vengono gestiti gli straordinari alle fiere del libro (Francoforte, Torino)?

Le trasferte per fiere del libro (Fiera di Francoforte, Salone del Libro di Torino) comportano spesso orari prolungati e lavoro in giornate festive. Il trattamento economico (maggiorazioni per straordinario festivo, notturno, indennità di trasferta) è disciplinato dal CCNL e, di norma, integrato da accordi aziendali che regolano il recupero dei riposi e il rimborso delle spese.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.