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Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Editoria Libraria
Le mensilità aggiuntive e i premi sono componenti fondamentali della retribuzione annua dei dipendenti delle case editrici librarie. Distinguere ciò che è garantito dalla legge (o dal CCNL come minimo inderogabile) da ciò che dipende dalla contrattazione aziendale è indispensabile per verificare la corretta liquidazione della busta paga.
La tredicesima mensilità è dovuta per uso e contratto, matura per dodicesimi e viene corrisposta entro Natale. La quattordicesima mensilità è di fonte contrattuale; se prevista dal CCNL Editoria Libraria, è inderogabile in pejus. I premi di risultato o di produttività sono invece variabili e negoziati in sede aziendale o territoriale di secondo livello, con possibile agevolazione fiscale (imposta sostitutiva del 10%) nei limiti di legge.
La tredicesima mensilità: natura e maturazione
La tredicesima mensilità — tecnicamente denominata gratifica natalizia — è un istituto di consolidata tradizione contrattuale, riconosciuto in tutti i settori dell’industria e del terziario. In assenza di una norma di legge che la imponga in via generale, la sua obbligatorietà si fonda sull’uso consolidato (art. 2078 c.c.) e, soprattutto, sulle disposizioni del CCNL applicabile. Nel settore dell’editoria libraria il contratto collettivo la prevede esplicitamente come voce fissa della retribuzione annua.
La tredicesima matura nel corso dell’anno nella misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato. Ai fini del computo si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario. Il periodo di riferimento è solitamente l’anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), salvo diversa indicazione contrattuale.
La base di calcolo è la retribuzione mensile lorda contrattuale, comprensiva del minimo tabellare e degli eventuali superminimi contrattuali. Non si computano, di norma, le voci strettamente variabili (es. straordinario, rimborsi spese) salvo che il contratto le includa espressamente.
Maturazione durante le assenze
La tredicesima continua a maturare durante i seguenti periodi di assenza:
- Ferie: la maturazione è piena, poiché le ferie non interrompono il rapporto;
- Malattia: la tredicesima matura sull’intera retribuzione contrattuale, non sull’indennità di malattia ridotta, nei limiti del periodo di comporto;
- Maternità obbligatoria: la maturazione è piena per l’intera durata del congedo obbligatorio;
- Congedo parentale facoltativo indennizzato: la maturazione avviene sull’intera retribuzione contrattuale, non sull’indennità ridotta.
Il pro-rata in caso di cessazione anticipata
Quando il rapporto di lavoro si risolve prima della scadenza ordinaria di erogazione (tipicamente il mese di dicembre), il lavoratore ha diritto al rateo maturato. Il calcolo si effettua moltiplicando la mensilità lorda per il numero di mesi interi maturati (con la regola del mezzo mese di cui sopra) e dividendo per dodici.
Il rateo di tredicesima è dovuto a prescindere dalla causa di cessazione del rapporto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, dimissioni, risoluzione consensuale, scadenza del termine per i contratti a tempo determinato. Anche in caso di licenziamento disciplinare per giusta causa il rateo maturato è dovuto, poiché si tratta di retribuzione già guadagnata.
La quattordicesima mensilità: istituto contrattuale
A differenza della tredicesima, la quattordicesima mensilità non ha una radice normativa di legge e la sua presenza dipende interamente dalla contrattazione collettiva. Se il CCNL Editoria Libraria la prevede — e molti contratti del settore dei media, dell’editoria e del terziario la riconoscono — diventa una componente fissa e inderogabile della retribuzione annua, cui il datore non può rinunciare neppure con accordo individuale peggiorativo.
Tipicamente la quattordicesima viene corrisposta nei mesi estivi (giugno o luglio) e matura, analogamente alla tredicesima, per dodicesimi sull’anno di riferimento contrattuale. La base di calcolo segue le stesse regole della tredicesima.
Per verificare se la quattordicesima è prevista nel contratto applicato alla propria azienda e la sua decorrenza esatta, si rinvia al testo contrattuale vigente o alle organizzazioni sindacali firmatarie.
I premi di risultato e di produttività
I premi di risultato — detti anche premi di produttività — sono componenti retributive variabili, legate al raggiungimento di obiettivi aziendali misurabili (fatturato, vendite di copie, lancio di nuovi titoli, riduzione dei costi, qualità editoriale e simili). La loro previsione non deriva dal CCNL nazionale ma dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale), che deve avere forma scritta e deve essere depositata in forma telematica ai sensi di legge.
La distinzione rispetto alle mensilità aggiuntive fisse è cruciale:
- Le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) sono retribuzione differita certa: spettano a prescindere dall’andamento aziendale;
- I premi variabili sono retribuzione condizionata: se gli obiettivi non sono raggiunti, il premio non matura (o matura solo parzialmente, secondo i parametri pattuiti).
Agevolazione fiscale sui premi di produttività
Le somme corrisposte come premi di risultato a seguito di contratti di secondo livello depositati possono usufruire — nei limiti di reddito e di importo fissati annualmente dalla legge — di un’imposta sostitutiva IRPEF con aliquota agevolata (attualmente pari al 10%, salvo modifiche legislative). L’agevolazione è prevista dall’art. 1, commi 182–189, della l. 208/2015 e successive proroghe annuali. Si tratta di un minimo di legge: per i valori soglia aggiornati all’anno in corso si rinvia alla normativa vigente e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Riepilogo delle voci e delle loro caratteristiche
| Voce | Fonte | Certezza | Maturazione | Erogazione tipica |
|---|---|---|---|---|
| Tredicesima mensilità | Uso consolidato + CCNL | Certa (fissa) | Per dodicesimi | Dicembre |
| Quattordicesima mensilità | CCNL (se prevista) | Certa se nel contratto | Per dodicesimi | Giugno o luglio |
| Premio di risultato / produttività | Contrattazione di 2° livello | Variabile (condizionata) | Per obiettivi raggiunti | Variabile per azienda |
Implicazioni pratiche: verificare la busta paga
Il dipendente di una casa editrice che riceve la liquidazione delle competenze di fine anno dovrebbe verificare che la busta paga riporti:
- La tredicesima calcolata sulla retribuzione mensile lorda contrattuale per i mesi effettivamente maturati;
- Il pro-rata di quattordicesima, se il rapporto cessa prima della scadenza ordinaria di erogazione estiva;
- Il premio di risultato, se l’azienda ha un contratto di secondo livello in vigore e gli obiettivi sono stati raggiunti;
- Il corretto computo delle assenze per malattia, maternità e congedo parentale, che non riducono la base di calcolo della tredicesima.
In caso di contestazione, il dipendente può rivolgersi alla Direzione territoriale del Lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro) o al sindacato di categoria per richiedere un controllo sulla conformità del cedolino al CCNL applicato.
Casi pratici
Domande frequenti
La tredicesima mensilità spetta anche ai lavoratori part-time di una casa editrice?
Come si calcola il pro-rata della tredicesima in caso di cessazione del rapporto?
La quattordicesima mensilità è obbligatoria nel settore dell’editoria libraria?
Il premio di risultato può sostituire la quattordicesima?
Durante la malattia matura la tredicesima?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sull’assetto tipico del CCNL per i dipendenti delle case editrici librarie e sulle norme di legge applicabili (art. 2078 c.c.; l. 208/2015 e s.m.i.). Per i valori aggiornati delle mensilità tabellari e delle soglie per i premi agevolati si rinvia al testo contrattuale in vigore e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o a un consulente del lavoro.
Domande frequenti
La tredicesima mensilità spetta anche ai lavoratori part-time di una casa editrice?
Sì. La tredicesima mensilità spetta in misura proporzionale all'orario di lavoro contrattuale. Un impiegato part-time al 50% dell'orario standard percepisce una tredicesima pari alla metà di quella di un lavoratore a tempo pieno del medesimo livello. La proporzionalità si applica anche nel caso di maturazione parziale per anno incompleto.
Come si calcola il pro-rata della tredicesima in caso di cessazione del rapporto?
In caso di cessazione del rapporto prima di Natale, il lavoratore ha diritto al rateo di tredicesima maturato, calcolato dividendo la mensilità lorda per dodici e moltiplicando il risultato per i mesi (o frazioni superiori a quindici giorni) lavorati nell'anno in corso. Il rateo viene liquidato unitamente alle altre competenze di fine rapporto.
La quattordicesima mensilità è obbligatoria nel settore dell'editoria libraria?
La quattordicesima mensilità non è un diritto garantito dalla legge in via generale, ma può essere prevista dal CCNL di settore. Se il CCNL Editoria Libraria la prevede, diventa parte integrante della retribuzione contrattuale e il datore non può ometterla unilateralmente. Per verificare se e con quali modalità è prevista si rinvia al testo contrattuale vigente.
Il premio di risultato può sostituire la quattordicesima?
No. Il premio di risultato (o premio di produttività) è un istituto distinto e variabile, negoziato solitamente a livello aziendale o territoriale di secondo livello. Non può sostituire la quattordicesima né la tredicesima, che sono voci fisse della retribuzione. I due istituti coesistono: le mensilità aggiuntive fisse fanno parte della retribuzione ordinaria, il premio variabile dipende dal raggiungimento di obiettivi aziendali.
Durante la malattia matura la tredicesima?
Sì. Durante il periodo di malattia, nei limiti del comporto contrattuale, il rapporto di lavoro è sospeso ma non interrotto; la tredicesima mensilità continua a maturare sull'intera retribuzione contrattuale, non sull'indennità di malattia ridotta. Lo stesso principio vale per il congedo di maternità obbligatorio e per il congedo di paternità.
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