Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Editoria Libraria

Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Editoria Libraria

Le mensilità aggiuntive e i premi sono componenti fondamentali della retribuzione annua dei dipendenti delle case editrici librarie. Distinguere ciò che è garantito dalla legge (o dal CCNL come minimo inderogabile) da ciò che dipende dalla contrattazione aziendale è indispensabile per verificare la corretta liquidazione della busta paga.

In sintesi

La tredicesima (gratifica natalizia) è di 26/26 per gli impiegati e di 173 ore per gli operai (art. 8 delle Parti III e II), matura per dodicesimi e si paga di norma alla Vigilia di Natale. Il CCNL non prevede la quattordicesima. I premi di risultato sono negoziati in azienda (art. 9) e sono variabili; per i premi erogati nel 2026 e 2027 l’imposta sostitutiva è dell’1% fino a 5.000 euro annui.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (lavoratori)
SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
Parti firmatarie (datori)
Assografici · AIE · ANES
Categorie
Impiegati, quadri e redattori delle case editrici librarie
Ambito
Dipendenti delle aziende che producono e commercializzano libri
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo del 19 dicembre 2023)
Fonte
Testo del CCNL del 19 gennaio 2021 (grafici ed editoriali) e ipotesi di rinnovo del 19 dicembre 2023

La tredicesima mensilità: natura e maturazione

La tredicesima mensilità — tecnicamente denominata gratifica natalizia — è un istituto di consolidata tradizione contrattuale, riconosciuto in tutti i settori dell’industria e del terziario. In assenza di una norma di legge che la imponga in via generale, la sua obbligatorietà si fonda sull’uso consolidato (art. 2078 c.c.) e, soprattutto, sulle disposizioni del CCNL applicabile. Nel settore dell’editoria libraria il contratto collettivo la prevede esplicitamente come voce fissa della retribuzione annua.

La tredicesima matura nel corso dell’anno nella misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato. Ai fini del computo si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario. Il periodo di riferimento è solitamente l’anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), salvo diversa indicazione contrattuale.

Per gli impiegati la tredicesima è pari a 26/26, cioè una mensilità intera; per gli operai la gratifica natalizia è di 173 ore dal gennaio 2021 (art. 8 delle Parti III e II). Il pagamento avviene di norma alla Vigilia di Natale; per gli operai, in casi eccezionali, il saldo non può andare oltre il 31 gennaio successivo. Chi a dicembre 2020 aveva 30/26 (impiegati) o 200 ore (operai) conserva la differenza (4/26 e 27 ore) come elemento di raccordo contrattuale (ERC): cifra fissa, non rivalutabile né assorbibile, onnicomprensiva, pagata in dicembre. Nelle aziende grafiche le maggiorazioni di turno entrano nella tredicesima in base alla media maturata nell’anno (art. 31 della Parte I).

Maturazione durante le assenze

La tredicesima continua a maturare durante i seguenti periodi di assenza:

  • Ferie: la maturazione è piena, poiché le ferie non interrompono il rapporto;
  • Malattia, infortunio e gravidanza: i periodi entro la conservazione del posto sono computati per la tredicesima e dall’importo non si detrae quanto pagato da INPS o INAIL (art. 8 Parte II); sono computati anche i permessi di durata complessiva inferiore al mese;
  • Maternità obbligatoria: la maturazione è piena per l’intera durata del congedo obbligatorio;
  • Congedo parentale facoltativo: il periodo conta per l’anzianità ma il CCNL ne esclude gli effetti sulla tredicesima (art. 42 della Parte I), quindi non matura il rateo.

Il pro-rata in caso di cessazione anticipata

Quando il rapporto di lavoro si risolve prima della scadenza ordinaria di erogazione (tipicamente il mese di dicembre), il lavoratore ha diritto al rateo maturato. Il calcolo si effettua moltiplicando la mensilità lorda per il numero di mesi interi maturati (con la regola del mezzo mese di cui sopra) e dividendo per dodici.

Il rateo di tredicesima è dovuto a prescindere dalla causa di cessazione del rapporto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, dimissioni, risoluzione consensuale, scadenza del termine per i contratti a tempo determinato. Anche in caso di licenziamento disciplinare per giusta causa il rateo maturato è dovuto, poiché si tratta di retribuzione già guadagnata.

La quattordicesima mensilità: istituto contrattuale

Il CCNL grafici ed editoriali non prevede la quattordicesima mensilità: gli artt. 8 delle Parti II e III disciplinano soltanto la tredicesima (gratifica natalizia). Una quattordicesima esiste solo se riconosciuta da un accordo aziendale o dal contratto individuale; in tal caso è un trattamento di miglior favore e il CCNL stabilisce che le condizioni più favorevoli in atto vanno mantenute (art. 54 della Parte I).

Se l’azienda la riconosce, maturazione, epoca di pagamento e base di calcolo seguono le regole di quell’accordo: il testo nazionale non le fissa.

I premi di risultato e di produttività

I premi di risultato — detti anche premi di produttività — sono componenti retributive variabili, legate al raggiungimento di obiettivi aziendali misurabili (fatturato, vendite di copie, lancio di nuovi titoli, riduzione dei costi, qualità editoriale e simili). Il CCNL (art. 9 della Parte I) consente alla contrattazione aziendale con contenuti economici di istituire un premio collegato a indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, con durata triennale e requisiti per il trattamento fiscale e contributivo agevolato; per le aziende di minore dimensione propone due modelli semplici (variazione del fatturato pro capite, riduzione degli scarti). L’importo concordato è riferito al gruppo C, maggiorato del 20% per i gruppi A e B e ridotto del 20% per D ed E, ed è comprensivo di tutte le incidenze, TFR compreso. L’accordo deve avere forma scritta e, per le agevolazioni, essere depositato in forma telematica ai sensi di legge. Alle aziende che sottoscrivono il premio non si applica l’elemento di garanzia retributiva dell’art. 10: 250 euro lordi l’anno, pagati con le competenze di aprile dell’anno successivo ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio delle aziende che non hanno mai fatto contrattazione di secondo livello (importo ridotto se ricevono altri trattamenti).

La distinzione rispetto alle mensilità aggiuntive fisse è cruciale:

  • Le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) sono retribuzione differita certa: spettano a prescindere dall’andamento aziendale;
  • I premi variabili sono retribuzione condizionata: se gli obiettivi non sono raggiunti, il premio non matura (o matura solo parzialmente, secondo i parametri pattuiti).

Agevolazione fiscale sui premi di produttività

Le somme corrisposte come premi di risultato a seguito di contratti di secondo livello depositati possono usufruire — nei limiti di reddito e di importo fissati annualmente dalla legge — di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali. L’agevolazione è prevista dall’art. 1, commi 182-189, della l. 208/2015, con aliquota base del 10% poi ridotta dalle leggi di bilancio: per i premi erogati nel 2026 e 2027 l’aliquota è dell’1% entro 5.000 euro annui (la legge di bilancio 2026 ha modificato l’art. 1, comma 385, della l. 207/2024), per i dipendenti con reddito da lavoro dipendente fino a 80.000 euro nell’anno precedente. Il premio può essere convertito in welfare aziendale.

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Riepilogo delle voci e delle loro caratteristiche

Mensilità aggiuntive e premi — CCNL grafici ed editoriali
Voce Fonte Certezza Maturazione Erogazione
Tredicesima mensilità CCNL, art. 8 delle Parti II e III Certa (26/26 impiegati, 173 ore operai) Per dodicesimi Vigilia di Natale
Quattordicesima mensilità Non prevista dal CCNL Solo se riconosciuta in azienda Secondo l’accordo aziendale Secondo l’accordo aziendale
Premio di risultato CCNL, art. 9, e contrattazione di 2° livello Variabile (condizionata) Per obiettivi raggiunti Secondo l’accordo
Elemento di garanzia retributiva CCNL, art. 10 250 euro lordi, solo senza contrattazione di 2° livello Dodicesimi dei mesi interi in caso di cessazione Competenze di aprile dell’anno successivo

Implicazioni pratiche: verificare la busta paga

Il dipendente di una casa editrice che riceve la liquidazione delle competenze di fine anno dovrebbe verificare che la busta paga riporti:

  • La tredicesima calcolata sulla retribuzione mensile lorda contrattuale per i mesi effettivamente maturati;
  • L’eventuale quattordicesima o altra mensilità aggiuntiva, solo se prevista da un accordo aziendale o dal contratto individuale;
  • Il premio di risultato, se l’azienda ha un contratto di secondo livello in vigore e gli obiettivi sono stati raggiunti;
  • Il corretto computo delle assenze per malattia, maternità e congedo parentale, che non riducono la base di calcolo della tredicesima.

In caso di contestazione, il dipendente può rivolgersi alla Direzione territoriale del Lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro) o al sindacato di categoria per richiedere un controllo sulla conformità del cedolino al CCNL applicato.

Casi pratici

Tizia — Redattrice senior, cessazione a settembre: calcolo del pro-rata
Tizia lavora come redattrice senior presso un’importante casa editrice di saggistica. Il rapporto si risolve per dimissioni con decorrenza 30 settembre. Nell’anno in corso Tizia ha lavorato nove mesi (da gennaio a settembre). In sede di liquidazione finale il datore calcola il pro-rata di tredicesima moltiplicando la mensilità contrattuale lorda per 9 e dividendo per 12. Il CCNL non prevede la quattordicesima: se la casa editrice ne riconosce una per accordo aziendale, il rateo segue le regole di quell’accordo.
Caio — Impiegato commerciale, premio di risultato e regime fiscale agevolato
Caio lavora nell’ufficio vendite di una casa editrice che ha stipulato un accordo di secondo livello legando un premio annuale al raggiungimento di determinate soglie di vendita. A fine anno, verificato il superamento degli obiettivi, la casa editrice eroga il premio. Caio ha un reddito da lavoro dipendente inferiore alla soglia di accesso all’agevolazione: la casa editrice applica l’imposta sostitutiva dell’1% sul premio, entro 5.000 euro annui (premi erogati nel 2026), purché il suo reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non superi 80.000 euro. La differenza rispetto all’aliquota IRPEF ordinaria si riflette in una trattenuta fiscale ridotta sul cedolino, con beneficio netto immediato per Caio. Se il premio superasse il limite legale dell’agevolazione, solo la quota eccedente sarebbe tassata in via ordinaria.

Quanta tredicesima ti spetta?

Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.

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Domande frequenti

La tredicesima mensilità spetta anche ai lavoratori part-time di una casa editrice?
Sì. La tredicesima mensilità spetta in misura proporzionale all’orario di lavoro contrattuale. Un impiegato part-time al 50% percepisce una tredicesima pari alla metà di quella di un lavoratore a tempo pieno del medesimo livello. La proporzionalità si applica anche in caso di maturazione parziale per anno incompleto.
Come si calcola il pro-rata della tredicesima in caso di cessazione del rapporto?
In caso di cessazione prima di Natale, il lavoratore ha diritto al rateo maturato: mensilità lorda diviso 12, moltiplicato per i mesi interi o frazioni superiori a quindici giorni lavorate nell’anno. Il rateo viene liquidato unitamente alle altre competenze di fine rapporto.
La quattordicesima mensilità è obbligatoria nel settore dell’editoria libraria?
No. La quattordicesima non è imposta dalla legge e il CCNL grafici ed editoriali non la prevede: gli artt. 8 delle Parti II e III disciplinano solo la tredicesima. Esiste soltanto se riconosciuta da un accordo aziendale o individuale.
Il premio di risultato può sostituire la quattordicesima?
No. Premio di risultato e quattordicesima sono istituti distinti. Le mensilità aggiuntive fisse fanno parte della retribuzione contrattuale e non possono essere sostituite da voci variabili. Coesistono se entrambi sono previsti dal contratto applicato.
Durante la malattia matura la tredicesima?
Sì. Durante la malattia il rapporto è sospeso ma non interrotto; la tredicesima matura sull’intera retribuzione contrattuale, non sull’indennità di malattia ridotta, nei limiti del periodo di comporto.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sul CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche ed editoriali e sulle norme di legge applicabili (art. 2078 c.c.; l. 208/2015 e s.m.i.). Le misure della tredicesima e dei premi sono quelle degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL grafici ed editoriali del 19 gennaio 2021, riletto sul testo integrale (il rinnovo del 19 dicembre 2023 non è stato consultato per intero); l’aliquota dei premi è quella delle leggi di bilancio 2025 e 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o a un consulente del lavoro.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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