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La guida
Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet
Le agenzie di viaggio sono ambienti di lavoro soggetti a forti stagionalità: periodi di alta domanda (estate, Natale, Pasqua) si alternano a fasi più calme. Il CCNL Fiavet regola l'orario ordinario, la flessibilità pluriperiodale e le maggiorazioni per straordinario, festivo e notturno per adattarsi a questa caratteristica strutturale del settore.
Il CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet fissa l'orario normale a 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni. È ammessa la pluriperiodalità fino a 48 ore per massimo 20 settimane annue. Lo straordinario è retribuito con maggiorazione del 30% (diurno), 40% (festivo) o 50% (notturno) e non può superare 260 ore annue per dipendente.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa delle maggiorazioni per straordinario
| Tipologia | Maggiorazione | Note |
|---|---|---|
| Straordinario diurno feriale (art. 116, comma 1) | +30% | Ore oltre l’orario normale nei giorni feriali; il limite annuo è di 260 ore (art. 115) |
| Lavoro nelle festività (art. 122) e straordinario festivo (art. 116) | +40% | Festività nazionali e infrasettimanali elencate dall’art. 121 |
| Straordinario notturno (art. 116, comma 3) | +50% | Ore straordinarie prestate tra le 22 e le 6, se non si tratta di turni regolari di servizio |
| Lavoro domenicale con riposo in altro giorno (art. 120) | indennità del 10% | 10% della quota oraria di paga base e contingenza per ogni ora di lavoro ordinario prestata di domenica |
| Tetto annuo straordinario | Max 260 ore/anno | Per singolo dipendente; eccezionale e non programmabile |
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 172 (orario di 40 ore) o per 192 (orario di 45 ore): art. 146. Le maggiorazioni dell’art. 116 non sono cumulabili fra loro (comma 4). Fonte: CCNL 24 luglio 2019, artt. 106, 109-110, 115-122; l’accordo del 26 luglio 2024 non li modifica.
L’orario ordinario: 40 ore su 5 giorni
La normale durata del lavoro settimanale effettivo nel CCNL Fiavet è fissata in 40 ore settimanali, distribuite di norma in cinque giornate lavorative, con riposo nel giorno di domenica o nel turno di riposo programmato. La distribuzione esatta delle 40 ore può essere organizzata dall'azienda in base alle proprie esigenze operative, nel rispetto dei limiti normativi previsti dal d.lgs. 66/2003 (il decreto che recepisce la direttiva europea sull'orario di lavoro).
Il personale discontinuo o di semplice attesa e custodia (custodi, guardiani, telefonisti, uscieri, autisti, addetti ai transfer) può avere un orario diverso, fino a 45 ore settimanali, in ragione della natura dell'attività.
Flessibilità pluriperiodale e stagionalità turistica
Il settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator è strutturalmente soggetto a picchi di lavoro legati alla stagionalità turistica. Il CCNL regola questa variabilità attraverso la pluriperiodalità: un meccanismo per cui, in determinati periodi dell'anno, l'orario settimanale può essere aumentato fino a 48 ore senza che le ore aggiuntive (tra 40 e 48) siano retribuite come straordinario.
Condizioni per l'applicazione della pluriperiodalità:
- Il numero di settimane «alte» non può superare 20 settimane nell'anno.
- Le ore aggiuntive devono essere compensate con corrispondenti periodi di orario ridotto nelle settimane «basse».
- Il meccanismo deve essere comunicato ai lavoratori con adeguato preavviso e, di norma, concordato a livello aziendale.
Lavoro festivo e domenicale nelle agenzie di viaggio
Le agenzie di viaggio, specie quelle situate in aree turistiche o con aperture nei centri commerciali, possono avere aperture nei giorni festivi. Il CCNL (art. 122) riconosce in questi casi, oltre alla normale retribuzione, la retribuzione delle ore effettivamente prestate con la maggiorazione del 40%. Se il lavoro festivo è programmato con cadenza regolare, le parti possono concordare a livello aziendale modalità alternative di compensazione (riposo compensativo, buoni welfare, etc.).
I giorni festivi nazionali rilevanti per il settore sono: 1° gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre. A questi si aggiunge il santo patrono della località dove è ubicata l'azienda.
Riposo giornaliero e settimanale (diritti inderogabili di legge)
Il d.lgs. 66/2003 – applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal CCNL – prevede:
- 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore tra la fine di un turno e l'inizio del successivo.
- 24 ore di riposo settimanale, preferibilmente coincidente con la domenica, cui si aggiungono le 11 ore giornaliere (totale: almeno 35 ore consecutive).
- Pausa di almeno 10 minuti dopo 6 ore consecutive di lavoro (le modalità possono essere fissate dal CCNL o dagli accordi aziendali).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Fiavet?
Quanto viene pagato lo straordinario nelle agenzie di viaggio?
Il lavoro di sabato è straordinario?
Come funziona la pluriperiodalità?
Ho diritto al riposo domenicale?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.