Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet

Le agenzie di viaggio sono ambienti di lavoro soggetti a forti stagionalità: periodi di alta domanda (estate, Natale, Pasqua) si alternano a fasi più calme. Il CCNL Fiavet regola l'orario ordinario, la flessibilità pluriperiodale e le maggiorazioni per straordinario, festivo e notturno per adattarsi a questa caratteristica strutturale del settore.

In sintesi

Il CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet fissa l'orario normale a 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni. È ammessa la pluriperiodalità fino a 48 ore per massimo 20 settimane annue. Lo straordinario è retribuito con maggiorazione del 30% (diurno), 40% (festivo) o 50% (notturno) e non può superare 260 ore annue per dipendente.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
26 luglio 2024
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Orario normale
40 ore settimanali (art. 106 CCNL)

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni per straordinario

Maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno – CCNL Fiavet
Tipologia Maggiorazione Note
Straordinario diurno feriale (art. 116, comma 1) +30% Ore oltre l’orario normale nei giorni feriali; il limite annuo è di 260 ore (art. 115)
Lavoro nelle festività (art. 122) e straordinario festivo (art. 116) +40% Festività nazionali e infrasettimanali elencate dall’art. 121
Straordinario notturno (art. 116, comma 3) +50% Ore straordinarie prestate tra le 22 e le 6, se non si tratta di turni regolari di servizio
Lavoro domenicale con riposo in altro giorno (art. 120) indennità del 10% 10% della quota oraria di paga base e contingenza per ogni ora di lavoro ordinario prestata di domenica
Tetto annuo straordinario Max 260 ore/anno Per singolo dipendente; eccezionale e non programmabile

La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 172 (orario di 40 ore) o per 192 (orario di 45 ore): art. 146. Le maggiorazioni dell’art. 116 non sono cumulabili fra loro (comma 4). Fonte: CCNL 24 luglio 2019, artt. 106, 109-110, 115-122; l’accordo del 26 luglio 2024 non li modifica.

L’orario ordinario: 40 ore su 5 giorni

La normale durata del lavoro settimanale effettivo nel CCNL Fiavet è fissata in 40 ore settimanali, distribuite di norma in cinque giornate lavorative, con riposo nel giorno di domenica o nel turno di riposo programmato. La distribuzione esatta delle 40 ore può essere organizzata dall'azienda in base alle proprie esigenze operative, nel rispetto dei limiti normativi previsti dal d.lgs. 66/2003 (il decreto che recepisce la direttiva europea sull'orario di lavoro).

Il personale discontinuo o di semplice attesa e custodia (custodi, guardiani, telefonisti, uscieri, autisti, addetti ai transfer) può avere un orario diverso, fino a 45 ore settimanali, in ragione della natura dell'attività.

Flessibilità pluriperiodale e stagionalità turistica

Il settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator è strutturalmente soggetto a picchi di lavoro legati alla stagionalità turistica. Il CCNL regola questa variabilità attraverso la pluriperiodalità: un meccanismo per cui, in determinati periodi dell'anno, l'orario settimanale può essere aumentato fino a 48 ore senza che le ore aggiuntive (tra 40 e 48) siano retribuite come straordinario.

Condizioni per l'applicazione della pluriperiodalità:

  • Il numero di settimane «alte» non può superare 20 settimane nell'anno.
  • Le ore aggiuntive devono essere compensate con corrispondenti periodi di orario ridotto nelle settimane «basse».
  • Il meccanismo deve essere comunicato ai lavoratori con adeguato preavviso e, di norma, concordato a livello aziendale.

Lavoro festivo e domenicale nelle agenzie di viaggio

Le agenzie di viaggio, specie quelle situate in aree turistiche o con aperture nei centri commerciali, possono avere aperture nei giorni festivi. Il CCNL (art. 122) riconosce in questi casi, oltre alla normale retribuzione, la retribuzione delle ore effettivamente prestate con la maggiorazione del 40%. Se il lavoro festivo è programmato con cadenza regolare, le parti possono concordare a livello aziendale modalità alternative di compensazione (riposo compensativo, buoni welfare, etc.).

I giorni festivi nazionali rilevanti per il settore sono: 1° gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre. A questi si aggiunge il santo patrono della località dove è ubicata l'azienda.

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Riposo giornaliero e settimanale (diritti inderogabili di legge)

Il d.lgs. 66/2003 – applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal CCNL – prevede:

  • 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore tra la fine di un turno e l'inizio del successivo.
  • 24 ore di riposo settimanale, preferibilmente coincidente con la domenica, cui si aggiungono le 11 ore giornaliere (totale: almeno 35 ore consecutive).
  • Pausa di almeno 10 minuti dopo 6 ore consecutive di lavoro (le modalità possono essere fissate dal CCNL o dagli accordi aziendali).

Casi pratici

Tizio – Straordinario in alta stagione
Tizio lavora in un'agenzia di viaggi con punte di lavoro intense nei mesi di giugno-luglio. L'azienda lo invita a fare 48 ore settimanali per 8 settimane, applicando la pluriperiodalità. Tizio accetta: le 8 ore aggiuntive (tra 40 e 48) non sono pagate come straordinario ma vengono compensate con orario ridotto da settembre. Se l'azienda non rispettasse la compensazione, Tizio avrebbe diritto alla maggiorazione del 30% su quelle ore.
Caia – Apertura nel giorno di Ferragosto
L'agenzia di Caia rimane aperta il 15 agosto per gestire le ultime prenotazioni. Caia lavora 8 ore. Ha diritto alla retribuzione ordinaria del giorno più la maggiorazione del 40% per le 8 ore di lavoro festivo. Le maggiorazioni dell’art. 116 non si cumulano: non si sommano il 40% festivo e il 30% dello straordinario.
Sempronio – Turno serale nel call center prenotazioni
Sempronio gestisce un servizio telefonico di prenotazione notturna dalle 22:00 alle 06:00 con un turno regolare di servizio. L’art. 116 prevede il 50% per le ore straordinarie prestate di notte, ma non per i turni regolari: le ore del suo turno sono ordinarie. Se invece si ferma a lavorare oltre il turno tra le 22 e le 6, quelle ore straordinarie sono maggiorate del 50%; se cadono in un giorno festivo si applica la sola maggiorazione più alta, perché le percentuali non si cumulano.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

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Domande frequenti

Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Fiavet?
L'orario normale è 40 ore settimanali su 5 giorni. Con la pluriperiodalità, in determinati periodi si può arrivare fino a 48 ore, ma per non più di 20 settimane annue, con compensazione nelle settimane più calme.
Quanto viene pagato lo straordinario nelle agenzie di viaggio?
Lo straordinario diurno feriale è maggiorato del 30%, il lavoro festivo del 40%, lo straordinario notturno (22-6) del 50%. Il tetto massimo è 260 ore di straordinario all'anno per dipendente.
Il lavoro di sabato è straordinario?
Solo se supera il limite delle 40 ore settimanali o se l'accordo aziendale lo qualifica diversamente. Se il sabato è compreso nell'orario normale dell'azienda, non genera maggiorazione.
Come funziona la pluriperiodalità?
Permette di lavorare fino a 48 ore in settimane di alta stagione (max 20 settimane/anno) senza pagare lo straordinario, a patto che le ore in più vengano compensate con orario ridotto nelle settimane successive. Il saldo deve azzerarsi nel corso dell'anno.
Ho diritto al riposo domenicale?
La legge garantisce almeno 24 ore di riposo settimanale, di preferenza la domenica, più 11 ore di riposo giornaliero (d.lgs. 66/2003). Nelle agenzie di viaggio chi riposa in un giorno diverso dalla domenica riceve l’indennità dell’art. 120: il 10% della quota oraria di paga base e contingenza per ogni ora ordinaria lavorata di domenica.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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