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Ultimo aggiornamento: 19 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet fissa l'orario normale a 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni. È ammessa la pluriperiodalità fino a 48 ore in determinati periodi (massimo 20 settimane). Lo straordinario è retribuito con maggiorazione del 30% (diurno), 40% (festivo) o 50% (notturno) e non può superare 260 ore annue.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet

Le agenzie di viaggio sono ambienti di lavoro soggetti a forti stagionalità: periodi di alta domanda (estate, Natale, Pasqua) si alternano a fasi più calme. Il CCNL Fiavet regola l'orario ordinario, la flessibilità pluriperiodale e le maggiorazioni per straordinario, festivo e notturno per adattarsi a questa caratteristica strutturale del settore.

In sintesi

Il CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet fissa l'orario normale a 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni. È ammessa la pluriperiodalità fino a 48 ore per massimo 20 settimane annue. Lo straordinario è retribuito con maggiorazione del 30% (diurno), 40% (festivo) o 50% (notturno) e non può superare 260 ore annue per dipendente.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
26 luglio 2024
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Orario normale
40 ore settimanali (art. 106 CCNL)

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni per straordinario

Maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno – CCNL Fiavet
Tipologia Maggiorazione Note
Straordinario diurno feriale +30% Ore oltre le 40 settimanali nei giorni feriali
Lavoro nel giorno festivo +40% Festivi nazionali e infrasettimanali
Lavoro notturno +50% Ore nelle fasce notturne contrattualmente definite
Straordinario notturno festivo +50% Combinazione notturno + festivo: si applica la maggiorazione più favorevole
Tetto annuo straordinario Max 260 ore/anno Per singolo dipendente; eccezionale e non programmabile

Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria ordinaria (minimo tabellare diviso le ore mensili contrattuali). Non sono cumulabili tra loro salvo le eccezioni previste dal CCNL.

L’orario ordinario: 40 ore su 5 giorni

La normale durata del lavoro settimanale effettivo nel CCNL Fiavet è fissata in 40 ore settimanali, distribuite di norma in cinque giornate lavorative, con riposo nel giorno di domenica o nel turno di riposo programmato. La distribuzione esatta delle 40 ore può essere organizzata dall'azienda in base alle proprie esigenze operative, nel rispetto dei limiti normativi previsti dal d.lgs. 66/2003 (il decreto che recepisce la direttiva europea sull'orario di lavoro).

Il personale discontinuo (custodi, portieri, telefonisti, autisti, addetti ai transfer) può avere un orario diverso, fino a 45 ore settimanali, in ragione della natura dell'attività.

Flessibilità pluriperiodale e stagionalità turistica

Il settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator è strutturalmente soggetto a picchi di lavoro legati alla stagionalità turistica. Il CCNL regola questa variabilità attraverso la pluriperiodalità: un meccanismo per cui, in determinati periodi dell'anno, l'orario settimanale può essere aumentato fino a 48 ore senza che le ore aggiuntive (tra 40 e 48) siano retribuite come straordinario.

Condizioni per l'applicazione della pluriperiodalità:

  • Il numero di settimane «alte» non può superare 20 settimane nell'anno.
  • Le ore aggiuntive devono essere compensate con corrispondenti periodi di orario ridotto nelle settimane «basse».
  • Il meccanismo deve essere comunicato ai lavoratori con adeguato preavviso e, di norma, concordato a livello aziendale.

Lavoro festivo e domenicale nelle agenzie di viaggio

Le agenzie di viaggio, specie quelle situate in aree turistiche o con aperture nei centri commerciali, possono avere aperture nei giorni festivi. Il CCNL riconosce in questi casi la maggiorazione del 40% sulla retribuzione oraria ordinaria. Se il lavoro festivo è programmato con cadenza regolare, le parti possono concordare a livello aziendale modalità alternative di compensazione (riposo compensativo, buoni welfare, etc.).

I giorni festivi nazionali rilevanti per il settore sono: 1° gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre. A questi si aggiunge il santo patrono della località dove è ubicata l'azienda.

Riposo giornaliero e settimanale (diritti inderogabili di legge)

Il d.lgs. 66/2003 – applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal CCNL – prevede:

  • 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore tra la fine di un turno e l'inizio del successivo.
  • 24 ore di riposo settimanale, preferibilmente coincidente con la domenica, cui si aggiungono le 11 ore giornaliere (totale: almeno 35 ore consecutive).
  • Pausa di almeno 10 minuti dopo 6 ore consecutive di lavoro (le modalità possono essere fissate dal CCNL o dagli accordi aziendali).

Casi pratici

Tizio – Straordinario in alta stagione
Tizio lavora in un'agenzia di viaggi con punte di lavoro intense nei mesi di giugno-luglio. L'azienda lo invita a fare 48 ore settimanali per 8 settimane, applicando la pluriperiodalità. Tizio accetta: le 8 ore aggiuntive (tra 40 e 48) non sono pagate come straordinario ma vengono compensate con orario ridotto da settembre. Se l'azienda non rispettasse la compensazione, Tizio avrebbe diritto alla maggiorazione del 30% su quelle ore.
Caia – Apertura nel giorno di Ferragosto
L'agenzia di Caia rimane aperta il 15 agosto per gestire le ultime prenotazioni. Caia lavora 8 ore. Ha diritto alla retribuzione ordinaria del giorno più la maggiorazione del 40% per le 8 ore di lavoro festivo. Se la stessa giornata superasse le 40 ore settimanali complessive, si applicherebbe la sola maggiorazione più favorevole (festivo al 40%), non entrambe.
Sempronio – Turno serale nel call center prenotazioni
Sempronio gestisce un servizio telefonico di prenotazione notturna dalle 22:00 alle 06:00. Le 8 ore di lavoro notturno danno diritto alla maggiorazione del 50%. Se il turno cade in un giorno festivo, si applica la maggiorazione più alta tra le due (50% notturno), non la somma.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Fiavet?
L'orario normale è 40 ore settimanali su 5 giorni. Con la pluriperiodalità, in determinati periodi si può arrivare fino a 48 ore, ma per non più di 20 settimane annue, con compensazione nelle settimane più calme.
Quanto viene pagato lo straordinario nelle agenzie di viaggio?
Lo straordinario diurno feriale è maggiorato del 30%, il lavoro festivo del 40%, il lavoro notturno del 50%. Il tetto massimo è 260 ore di straordinario all'anno per dipendente.
Il lavoro di sabato è straordinario?
Solo se supera il limite delle 40 ore settimanali o se l'accordo aziendale lo qualifica diversamente. Se il sabato è compreso nell'orario normale dell'azienda, non genera maggiorazione.
Come funziona la pluriperiodalità?
Permette di lavorare fino a 48 ore in settimane di alta stagione (max 20 settimane/anno) senza pagare lo straordinario, a patto che le ore in più vengano compensate con orario ridotto nelle settimane successive. Il saldo deve azzerarsi nel corso dell'anno.
Ho diritto al riposo domenicale?
La legge garantisce almeno 24 ore di riposo settimanale, di preferenza la domenica, più 11 ore di riposo giornaliero (d.lgs. 66/2003). Nel settore agenzie di viaggio, aperture domenicali regolari devono essere compensate con riposo in altro giorno e con la maggiorazione prevista.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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