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Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet
Le agenzie di viaggio sono ambienti di lavoro soggetti a forti stagionalità: periodi di alta domanda (estate, Natale, Pasqua) si alternano a fasi più calme. Il CCNL Fiavet regola l'orario ordinario, la flessibilità pluriperiodale e le maggiorazioni per straordinario, festivo e notturno per adattarsi a questa caratteristica strutturale del settore.
Il CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet fissa l'orario normale a 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni. È ammessa la pluriperiodalità fino a 48 ore per massimo 20 settimane annue. Lo straordinario è retribuito con maggiorazione del 30% (diurno), 40% (festivo) o 50% (notturno) e non può superare 260 ore annue per dipendente.
Tabella riepilogativa delle maggiorazioni per straordinario
| Tipologia | Maggiorazione | Note |
|---|---|---|
| Straordinario diurno feriale | +30% | Ore oltre le 40 settimanali nei giorni feriali |
| Lavoro nel giorno festivo | +40% | Festivi nazionali e infrasettimanali |
| Lavoro notturno | +50% | Ore nelle fasce notturne contrattualmente definite |
| Straordinario notturno festivo | +50% | Combinazione notturno + festivo: si applica la maggiorazione più favorevole |
| Tetto annuo straordinario | Max 260 ore/anno | Per singolo dipendente; eccezionale e non programmabile |
Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria ordinaria (minimo tabellare diviso le ore mensili contrattuali). Non sono cumulabili tra loro salvo le eccezioni previste dal CCNL.
L’orario ordinario: 40 ore su 5 giorni
La normale durata del lavoro settimanale effettivo nel CCNL Fiavet è fissata in 40 ore settimanali, distribuite di norma in cinque giornate lavorative, con riposo nel giorno di domenica o nel turno di riposo programmato. La distribuzione esatta delle 40 ore può essere organizzata dall'azienda in base alle proprie esigenze operative, nel rispetto dei limiti normativi previsti dal d.lgs. 66/2003 (il decreto che recepisce la direttiva europea sull'orario di lavoro).
Il personale discontinuo (custodi, portieri, telefonisti, autisti, addetti ai transfer) può avere un orario diverso, fino a 45 ore settimanali, in ragione della natura dell'attività.
Flessibilità pluriperiodale e stagionalità turistica
Il settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator è strutturalmente soggetto a picchi di lavoro legati alla stagionalità turistica. Il CCNL regola questa variabilità attraverso la pluriperiodalità: un meccanismo per cui, in determinati periodi dell'anno, l'orario settimanale può essere aumentato fino a 48 ore senza che le ore aggiuntive (tra 40 e 48) siano retribuite come straordinario.
Condizioni per l'applicazione della pluriperiodalità:
- Il numero di settimane «alte» non può superare 20 settimane nell'anno.
- Le ore aggiuntive devono essere compensate con corrispondenti periodi di orario ridotto nelle settimane «basse».
- Il meccanismo deve essere comunicato ai lavoratori con adeguato preavviso e, di norma, concordato a livello aziendale.
Lavoro festivo e domenicale nelle agenzie di viaggio
Le agenzie di viaggio, specie quelle situate in aree turistiche o con aperture nei centri commerciali, possono avere aperture nei giorni festivi. Il CCNL riconosce in questi casi la maggiorazione del 40% sulla retribuzione oraria ordinaria. Se il lavoro festivo è programmato con cadenza regolare, le parti possono concordare a livello aziendale modalità alternative di compensazione (riposo compensativo, buoni welfare, etc.).
I giorni festivi nazionali rilevanti per il settore sono: 1° gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre. A questi si aggiunge il santo patrono della località dove è ubicata l'azienda.
Riposo giornaliero e settimanale (diritti inderogabili di legge)
Il d.lgs. 66/2003 – applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal CCNL – prevede:
- 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore tra la fine di un turno e l'inizio del successivo.
- 24 ore di riposo settimanale, preferibilmente coincidente con la domenica, cui si aggiungono le 11 ore giornaliere (totale: almeno 35 ore consecutive).
- Pausa di almeno 10 minuti dopo 6 ore consecutive di lavoro (le modalità possono essere fissate dal CCNL o dagli accordi aziendali).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Fiavet?
Quanto viene pagato lo straordinario nelle agenzie di viaggio?
Il lavoro di sabato è straordinario?
Come funziona la pluriperiodalità?
Ho diritto al riposo domenicale?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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