Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: orario di lavoro e straordinari

Quaranta ore settimanali, con maggiorazioni che vanno dal 25% per lo straordinario ordinario fino al 55% per il lavoro festivo-straordinario. Il rinnovo del 2026 porta da 40 a 60 ore annue le prestazioni individuali di straordinario del sabato esenti dall’accordo con la RSU.

In sintesi

Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri fissa l’orario ordinario a 40 ore settimanali. Lo straordinario è maggiorato del 25% (prime 2 ore) o 30% (ore successive). Il festivo vale il 45% (55% se straordinario). Il lavoro tra le 22 e le 6 è maggiorato del 20% a turni avvicendati e del 30% fuori turno. Con il rinnovo 2026 le ore annue di straordinario individuale del sabato esenti dall’accordo con la RSU passano da 40 a 60.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
Ultimo rinnovo
10 febbraio 2026
Vigenza
Dal 10 febbraio 2026 al 31 dicembre 2028 (salve le decorrenze dei singoli istituti)
Orario ordinario
40 ore settimanali
Riferimento legge
D.Lgs. 66/2003 (orario di lavoro)

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Maggiorazioni retributive per tipologia di prestazione – CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri
Tipologia Maggiorazione Note
Straordinario (prime 2 ore) +25% Ai soli fini contrattuali lo straordinario è contenuto in due ore giornaliere e otto settimanali
Straordinario (ore successive) +30% Dalla terza ora di straordinario in poi
Lavoro festivo ordinario +45% Giorni festivi previsti dal contratto
Lavoro festivo straordinario +55% Straordinario svolto in giornata festiva
Lavoro tra le 22:00 e le 6:00, a turni avvicendati +20% Salve condizioni di maggior favore aziendali
Lavoro tra le 22:00 e le 6:00, non a turni +30% Maggiorazioni omnicomprensive di ogni incidenza sugli istituti

Le percentuali sono quelle del testo vigente dal 1° gennaio 2022 (ipotesi di accordo del 23 dicembre 2021). Si calcolano sulla paga base di fatto: minimo contrattuale, superminimi individuali e/o collettivi, premio di produzione orario o indennità sostitutiva; per chi lavora a cottimo sulla percentuale minima contrattuale. La retribuzione oraria si ottiene dividendo il minimo mensile per 173. Per il part-time, il lavoro supplementare festivo ha, dal rinnovo 2026, la maggiorazione omnicomprensiva del 50%.

L’orario settimanale e la sua distribuzione

L’orario ordinario è di 40 ore settimanali, di norma distribuite su cinque giorni (da lunedì a venerdì), con 8 ore giornaliere. Se l’orario è ripartito su sei giorni il lavoro cessa di massima alle 13 del sabato. Il CCNL non impedisce distribuzioni diverse, negoziate a livello aziendale: i lavoratori dei negozi, degli show room e delle attività fieristiche hanno l’orario distribuibile su tutti i giorni di apertura o di svolgimento della fiera, fermi i riposi compensativi e le maggiorazioni per lavoro festivo.

Il lavoratore a tempo parziale (part-time) ha un orario ridotto concordato per iscritto. Le ore lavorate oltre l’orario concordato costituiscono lavoro supplementare (nel part-time) o straordinario (nel full-time), con le rispettive maggiorazioni.

Lavoro straordinario: limiti e procedure

Lo straordinario è il lavoro prestato oltre l’orario ordinario. Il D.Lgs. 66/2003 fissa in 250 ore annue il limite, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi; ai soli fini contrattuali il CCNL lo contiene in due ore giornaliere e otto settimanali. Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno senza giustificato motivo, nei limiti di legge.

Se l’orario è distribuito su cinque giorni, il prolungamento dello straordinario è ammesso nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale. La Direzione può inoltre disporre prestazioni individuali di straordinario di produzione nella giornata di sabato (o nella giornata libera oltre la domenica), esenti dall’accordo con la RSU, nella misura di 40 ore annue fino al rinnovo 2021 e di 60 ore annue con il rinnovo del 10 febbraio 2026; le aziende tengono conto di eventuali esigenze personali entro il limite del 10%, purché sia disponibile la sostituzione con altro personale di adeguata professionalità.

Lavoro notturno e a turni

Il lavoro prestato tra le 22:00 e le 6:00 è maggiorato del 20% a turni avvicendati e del 30% se non a turni; le maggiorazioni sono omnicomprensive di ogni incidenza sugli istituti, fatte salve le condizioni di maggior favore aziendali. Ai fini del D.Lgs. 66/2003 il contratto considera lavoro notturno quello svolto dalle 22:00 alle 5:00; il lavoratore notturno beneficia delle tutele di legge sulla durata (non più di 8 ore nelle 24 ore di media sul periodo di riferimento).

Per il lavoro a turni, il lavoratore che in via eccezionale, su sua richiesta, è autorizzato a cambiare turno e non può fruire tra due turni del riposo minimo giornaliero di 11 ore può avere un riposo di almeno 8 ore, con una protezione adeguata. Chi lavora a turni avvicendati ha diritto a mezz’ora retribuita per la refezione; chi ha prolungato il turno oltre le 8 ore non può essere chiamato a straordinario nei sei giorni lavorativi successivi.

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Particolarità distrettuali: fiere e picchi produttivi

Il settore orafo italiano è fortemente stagionalizzato dall’agenda fieristica: le principali fiere, come Vicenzaoro (gennaio e settembre), creano picchi di domanda prevedibili, ai quali molte aziende rispondono con programmazione anticipata dello straordinario. I contratti aziendali e gli accordi di distretto spesso definiscono le modalità di utilizzo della flessibilità oraria in questi periodi, con sistemi di banca ore che permettono di accumulare ore nei periodi di punta e recuperarle nel periodo estivo o di bassa stagione.

Casi pratici

Tizio — Orafo in picco prima di Vicenzaoro
Tizio (categoria 5, retribuzione oraria: 1.980,70 ÷ 173 = 11,45 €/ora dal 1° ottobre 2026) lavora 10 ore il lunedì prima di Vicenzaoro. Le prime 8 ore sono ordinarie. Delle 2 ore di straordinario, entrambe rientrano nella prima fascia (+25%): ogni ora vale 11,45 × 1,25 = 14,31 €. In totale per le 2 ore straordinarie percepisce 28,62 €, cioè 5,72 € in più rispetto alle stesse ore ordinarie.
Caia — Lavoro festivo per consegna urgente
Caia (categoria 6, retribuzione oraria: 2.272,61 ÷ 173 = 13,14 €/ora dal 1° ottobre 2026) lavora 4 ore il 1° maggio per completare un ordine urgente. Si tratta di lavoro festivo ordinario (+45%): ogni ora vale 13,14 × 1,45 = 19,05 €. Per le 4 ore percepisce 76,20 € di retribuzione festiva, invece dei 52,56 € ordinari. La differenza è 23,64 € in più.
Sempronio — Turno notturno in fonderia
Sempronio (categoria 4, retribuzione oraria: 1.853,99 ÷ 173 = 10,72 €/ora dal 1° ottobre 2026) è addetto a un turno notturno avvicendato in fonderia dalle 22:00 alle 6:00. La maggiorazione per il lavoro tra le 22 e le 6 a turni avvicendati è del 20%: ogni ora vale 10,72 × 1,20 = 12,86 €. Per 8 ore notturne percepisce 102,88 € anziché 85,76 € ordinari: una differenza di 17,12 € per turno.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

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Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Orafi Argentieri?
L’orario ordinario è di 40 ore settimanali, distribuite di norma su 5 giorni. La distribuzione può essere modificata con accordo aziendale per tenere conto delle esigenze produttive stagionali (fiere, campagne).
Qual è la maggiorazione per lo straordinario?
Lo straordinario è retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime due ore e del 30% per le ore successive. Se è svolto in giornata festiva la maggiorazione è del 55%.
Quante ore di straordinario si possono fare all’anno?
Il limite di legge è di 250 ore annue (D.Lgs. 66/2003), salvo diversa previsione dei contratti collettivi; ai fini contrattuali lo straordinario è contenuto in due ore giornaliere e otto settimanali. Con l’accordo del 10 febbraio 2026 le ore individuali del sabato esenti dall’accordo con la RSU passano da 40 a 60 annue.
Come viene pagato il lavoro nelle giornate festive?
Il lavoro svolto nelle giornate festive è maggiorato del 45%. Se in quella stessa giornata il lavoro è anche straordinario, la maggiorazione sale al 55%.
Il CCNL prevede il lavoro a turni?
Sì. Per il lavoro tra le 22 e le 6 a turni avvicendati la maggiorazione è del 20%. Chi lavora a turni avvicendati ha diritto a mezz’ora retribuita per la refezione.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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