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La guida
CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: orario di lavoro e straordinari
Quaranta ore settimanali, con maggiorazioni che vanno dal 25% per lo straordinario ordinario fino al 55% per il lavoro festivo-straordinario. Il rinnovo del 2026 porta da 40 a 60 ore annue le prestazioni individuali di straordinario del sabato esenti dall’accordo con la RSU.
Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri fissa l’orario ordinario a 40 ore settimanali. Lo straordinario è maggiorato del 25% (prime 2 ore) o 30% (ore successive). Il festivo vale il 45% (55% se straordinario). Il lavoro tra le 22 e le 6 è maggiorato del 20% a turni avvicendati e del 30% fuori turno. Con il rinnovo 2026 le ore annue di straordinario individuale del sabato esenti dall’accordo con la RSU passano da 40 a 60.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa delle maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione | Note |
|---|---|---|
| Straordinario (prime 2 ore) | +25% | Ai soli fini contrattuali lo straordinario è contenuto in due ore giornaliere e otto settimanali |
| Straordinario (ore successive) | +30% | Dalla terza ora di straordinario in poi |
| Lavoro festivo ordinario | +45% | Giorni festivi previsti dal contratto |
| Lavoro festivo straordinario | +55% | Straordinario svolto in giornata festiva |
| Lavoro tra le 22:00 e le 6:00, a turni avvicendati | +20% | Salve condizioni di maggior favore aziendali |
| Lavoro tra le 22:00 e le 6:00, non a turni | +30% | Maggiorazioni omnicomprensive di ogni incidenza sugli istituti |
Le percentuali sono quelle del testo vigente dal 1° gennaio 2022 (ipotesi di accordo del 23 dicembre 2021). Si calcolano sulla paga base di fatto: minimo contrattuale, superminimi individuali e/o collettivi, premio di produzione orario o indennità sostitutiva; per chi lavora a cottimo sulla percentuale minima contrattuale. La retribuzione oraria si ottiene dividendo il minimo mensile per 173. Per il part-time, il lavoro supplementare festivo ha, dal rinnovo 2026, la maggiorazione omnicomprensiva del 50%.
L’orario settimanale e la sua distribuzione
L’orario ordinario è di 40 ore settimanali, di norma distribuite su cinque giorni (da lunedì a venerdì), con 8 ore giornaliere. Se l’orario è ripartito su sei giorni il lavoro cessa di massima alle 13 del sabato. Il CCNL non impedisce distribuzioni diverse, negoziate a livello aziendale: i lavoratori dei negozi, degli show room e delle attività fieristiche hanno l’orario distribuibile su tutti i giorni di apertura o di svolgimento della fiera, fermi i riposi compensativi e le maggiorazioni per lavoro festivo.
Il lavoratore a tempo parziale (part-time) ha un orario ridotto concordato per iscritto. Le ore lavorate oltre l’orario concordato costituiscono lavoro supplementare (nel part-time) o straordinario (nel full-time), con le rispettive maggiorazioni.
Lavoro straordinario: limiti e procedure
Lo straordinario è il lavoro prestato oltre l’orario ordinario. Il D.Lgs. 66/2003 fissa in 250 ore annue il limite, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi; ai soli fini contrattuali il CCNL lo contiene in due ore giornaliere e otto settimanali. Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno senza giustificato motivo, nei limiti di legge.
Se l’orario è distribuito su cinque giorni, il prolungamento dello straordinario è ammesso nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale. La Direzione può inoltre disporre prestazioni individuali di straordinario di produzione nella giornata di sabato (o nella giornata libera oltre la domenica), esenti dall’accordo con la RSU, nella misura di 40 ore annue fino al rinnovo 2021 e di 60 ore annue con il rinnovo del 10 febbraio 2026; le aziende tengono conto di eventuali esigenze personali entro il limite del 10%, purché sia disponibile la sostituzione con altro personale di adeguata professionalità.
Lavoro notturno e a turni
Il lavoro prestato tra le 22:00 e le 6:00 è maggiorato del 20% a turni avvicendati e del 30% se non a turni; le maggiorazioni sono omnicomprensive di ogni incidenza sugli istituti, fatte salve le condizioni di maggior favore aziendali. Ai fini del D.Lgs. 66/2003 il contratto considera lavoro notturno quello svolto dalle 22:00 alle 5:00; il lavoratore notturno beneficia delle tutele di legge sulla durata (non più di 8 ore nelle 24 ore di media sul periodo di riferimento).
Per il lavoro a turni, il lavoratore che in via eccezionale, su sua richiesta, è autorizzato a cambiare turno e non può fruire tra due turni del riposo minimo giornaliero di 11 ore può avere un riposo di almeno 8 ore, con una protezione adeguata. Chi lavora a turni avvicendati ha diritto a mezz’ora retribuita per la refezione; chi ha prolungato il turno oltre le 8 ore non può essere chiamato a straordinario nei sei giorni lavorativi successivi.
Particolarità distrettuali: fiere e picchi produttivi
Il settore orafo italiano è fortemente stagionalizzato dall’agenda fieristica: le principali fiere, come Vicenzaoro (gennaio e settembre), creano picchi di domanda prevedibili, ai quali molte aziende rispondono con programmazione anticipata dello straordinario. I contratti aziendali e gli accordi di distretto spesso definiscono le modalità di utilizzo della flessibilità oraria in questi periodi, con sistemi di banca ore che permettono di accumulare ore nei periodi di punta e recuperarle nel periodo estivo o di bassa stagione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL Orafi Argentieri?
Qual è la maggiorazione per lo straordinario?
Quante ore di straordinario si possono fare all’anno?
Come viene pagato il lavoro nelle giornate festive?
Il CCNL prevede il lavoro a turni?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.