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La guida
CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: malattia, infortunio e comporto
Nel settore orafo la lavorazione di sostanze chimiche e metalli preziosi comporta rischi specifici per la salute: il CCNL definisce il trattamento in caso di malattia comune, malattia professionale e infortunio, con conservazione del posto e integrazione retributiva a carico dell’azienda. Il rinnovo del 10 febbraio 2026 ha aggiunto dal 2027 giorni di comporto per i lavoratori con disabilità certificata.
Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri gradua la conservazione del posto in caso di malattia per anzianità (fino a 5 anni, oltre 5 e fino a 10, oltre 10). Per gli apprendisti professionalizzanti il contratto prevede 183 giorni di calendario, di cui 61 a intera retribuzione globale e 122 al 66%, elevati a 274 giorni in caso di più malattie nel triennio. Dal 1° gennaio 2027 chi ha una disabilità certificata ha ulteriori 30, 45 o 60 giorni di comporto con integrazione aziendale fino al 75% della retribuzione.
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Tabella riepilogativa del comporto
| Situazione | Conservazione del posto | Trattamento economico a carico azienda |
|---|---|---|
| Apprendisti professionalizzanti (Allegato 9, art. 10) | 183 giorni di calendario; 274 giorni complessivi in caso di più malattie nei tre anni precedenti | Intera retribuzione globale per i primi 61 giorni e 66% per i 122 successivi (nel caso di più malattie: 61 giorni al 100% e 213 al 66%) |
| Ricovero ospedaliero oltre 10 giorni continuativi | Nell’ambito della conservazione del posto | Intera retribuzione globale, in aggiunta a quanto sopra, fino a 61 giorni di calendario |
| Altri lavoratori | Graduata per anzianità: fino a 5 anni, oltre 5 e fino a 10, oltre 10 | Le durate non risultano nelle fonti aperte lette; vanno cercate nel testo del contratto |
| Disabilità certificata, dal 1° gennaio 2027 | Oltre il comporto, breve o prolungato: +30 giorni (fino a 5 anni di anzianità), +45 (oltre 5 e fino a 10), +60 (oltre 10) | Integrazione a carico azienda fino al 75% della normale retribuzione |
Il periodo di comporto è il periodo durante il quale il lavoratore malato conserva il posto. Superato il comporto, se l’azienda risolve il rapporto corrisponde il trattamento completo del licenziamento, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso. Oltre il comporto il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita di 4 mesi, e per malattia grave e continuativa fino a un massimo di 18 mesi continuativi. I valori degli apprendisti vengono dall’ipotesi di accordo del 23 dicembre 2021 (Allegato 9, art. 10), quelli del 2027 dall’ipotesi del 10 febbraio 2026 (sintesi di Edotto). Nella versione precedente di questa pagina compariva una tabella per livello (4, 6 o 7 settimane per gli operai, 3 mesi per gli impiegati) che non trova riscontro nelle fonti: è stata tolta.
Obblighi del lavoratore in caso di malattia
Il lavoratore assente per malattia deve rispettare precisi obblighi (Allegato 9, art. 10):
- Comunicazione tempestiva: avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza, comunicando il domicilio presso cui si trova se diverso da quello noto;
- Protocollo del certificato: inviare all’azienda entro il secondo giorno dall’inizio dell’assenza il numero di protocollo del certificato medico telematico; la prosecuzione dello stato di incapacità va comunicata con le stesse modalità;
- Reperibilità: essere al proprio domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per le visite di controllo. In caso di mancato reperimento il lavoratore incorre nei provvedimenti disciplinari e nella perdita del trattamento economico di malattia secondo legge e contratto.
In mancanza delle comunicazioni, salvo giustificato impedimento, l’assenza è considerata ingiustificata.
Trattamento economico della malattia: legge e CCNL a confronto
Per gli operai, la legge prevede l’indennità di malattia INPS: 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e 66,66% dal 21° al 180° giorno. I primi tre giorni (carenza) non sono coperti dall’INPS.
Il CCNL migliora questa disciplina: le aziende corrispondono al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell’ambito della conservazione del posto, un’integrazione di quanto percepisce in forza di legge o di altre norme, fino al normale trattamento economico complessivo netto. Per gli apprendisti ciò significa l’intera retribuzione globale per i primi 61 giorni e il 66% per i 122 successivi. Dal 2027 l’integrazione arriva al 75% della normale retribuzione per i giorni aggiuntivi riconosciuti ai lavoratori con disabilità certificata.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Nel settore orafo e della gioielleria i rischi professionali più diffusi includono l’esposizione a sostanze chimiche (acidi, solventi usati nella lavorazione dei metalli), inalazione di polveri metalliche, rischi ergonomici nelle lavorazioni di precisione e rischi connessi all’uso di fiamme ossidrica o laser. Per questi rischi è fondamentale la copertura INAIL.
In caso di infortunio sul lavoro:
- I primi giorni di assenza (carenza) sono a carico del datore, nella misura prevista dalla legge e dal contratto.
- Dal 4° giorno l’INAIL eroga un’indennità pari al 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni, al 75% dal 91° giorno.
- Le integrazioni a carico dell’azienda e la durata della conservazione del posto sono regolate dal contratto: questa scheda non le riporta perché non risultano nelle fonti aperte lette.
Per la malattia professionale (riconosciuta dall’INAIL) si applica la tutela INAIL, con indennità di inabilità temporanea e, se residua un’inabilità permanente, rendita. La conservazione del posto segue le previsioni del contratto.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Orafi Argentieri?
Il datore di lavoro integra l’indennità INPS in caso di malattia?
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
Come si certifica la malattia?
La malattia professionale è trattata diversamente?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.