Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: malattia, infortunio e comporto

Nel settore orafo la lavorazione di sostanze chimiche e metalli preziosi comporta rischi specifici per la salute: per questo il CCNL definisce con attenzione il trattamento in caso di malattia comune, malattia professionale e infortunio sul lavoro, garantendo integrazione retributiva e conservazione del posto.

In sintesi

Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri prevede periodi di comporto differenziati per categoria e livello. Il trattamento economico integra la diaria INPS fino al 100% per i periodi indicati dal contratto. Per la malattia professionale la conservazione del posto è garantita per tutta la durata dell’indennità INAIL. Il rinnovo 2026 ha migliorato le tutele.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
Ultimo rinnovo
10 febbraio 2026
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
Riferimento legge
L. 300/1970 (art. 5); D.Lgs. 151/2001; T.U. INAIL D.P.R. 1124/1965

Tabella riepilogativa del comporto

Periodo di comporto per malattia – CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri
Categoria Livello Comporto ordinario Trattamento economico
Impiegati Tutti 3 mesi (conservazione del posto) 100% retribuzione netta per contratto
Operai 5–6 4 settimane 100% dal 4° al 150° giorno (integrazione datoriale)
Operai 4 6 settimane 100% dal 4° al 150° giorno
Operai 2–3 7 settimane 100% dal 4° al 150° giorno
Malattia professionale Tutti Durata indennità INAIL Integrazione fino alla retribuzione ordinaria

Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il lavoratore malato conserva il diritto alla propria posizione lavorativa. Al suo superamento il datore può recedere dal contratto, con obbligo di preavviso e liquidazione del TFR. Il rinnovo 2026 ha introdotto tutele aggiuntive per lavoratori con disabilità e malattie gravi ai sensi della L. 106/2025.

Obblighi del lavoratore in caso di malattia

Il lavoratore assente per malattia deve rispettare precisi obblighi di legge e contrattuali:

  • Comunicazione tempestiva: il lavoratore deve avvertire il datore (o il responsabile diretto) dell’assenza al più presto, possibilmente prima dell’orario di inizio del turno.
  • Certificato medico telematico: il medico curante trasmette il certificato all’INPS in via telematica, comunicando al lavoratore il numero di protocollo. Il lavoratore comunica tale numero al datore di lavoro.
  • Reperibilità: il lavoratore deve essere reperibile durante le fasce di controllo fiscale (ore 10:00-12:00 e 17:00-19:00) per le visite di verifica dell’INPS. L’assenza ingiustificata alla visita può comportare la perdita parziale o totale dell’indennità di malattia.

Trattamento economico della malattia: legge e CCNL a confronto

La legge (R.D. 1928/1942 per gli impiegati e la normativa INPS per gli operai) stabilisce un’indennità di malattia pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno di assenza e al 66,66% dal 21° al 180° giorno. I primi tre giorni (carenza) non sono coperti dall’INPS.

Il CCNL migliora questa disciplina di legge prevedendo che il datore integri l’indennità INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione contrattuale netta per i periodi di comporto indicati dal contratto stesso. Questa integrazione aziendale è un obbligo contrattuale: il datore non può esimersi dal versarla.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Nel settore orafo e della gioielleria i rischi professionali più diffusi includono l’esposizione a sostanze chimiche (acidi, solventi usati nella lavorazione dei metalli), inalazione di polveri metalliche, rischi ergonomici nelle lavorazioni di precisione e rischi connessi all’uso di fiamme ossidrica o laser. Per questi rischi è fondamentale la copertura INAIL.

In caso di infortunio sul lavoro:

  • I primi 3 giorni sono a carico del datore (retribuzione al 100%).
  • Dal 4° giorno l’INAIL eroga un’indennità pari al 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni, al 75% dal 91° giorno.
  • Il CCNL integra tali indennità fino alla retribuzione ordinaria e garantisce la conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea.

Per la malattia professionale (riconosciuta dall’INAIL), la conservazione del posto è garantita per tutta la durata dell’indennità di inabilità temporanea, senza i limiti di comporto ordinari. Al termine, se residua un’inabilità permanente, il lavoratore ha diritto a una rendita INAIL.

Casi pratici

Tizio — Operaio (liv. 5), malattia comune di 3 settimane
Tizio si ammala per 21 giorni. I primi 3 giorni di carenza non sono coperti dall’INPS: il CCNL prevede che il datore li integri comunque, portando la retribuzione al 100% già dalla prima assenza. Dal 4° al 20° giorno l’INPS eroga il 50%, integrato dal datore al 100%. Dal 21° giorno l’INPS eroga il 66,66%, integrato dal datore al 100%. Tizio rientra prima del termine del comporto (4 settimane) e il suo posto non è a rischio.
Caia — Impiegata, assenza prolungata per malattia
Caia è assente per malattia da 11 settimane su un comporto di 3 mesi. Mancano 2 settimane alla scadenza del comporto. Il medico le certifica ulteriori 4 settimane di prognosi: il datore la avvisa che, al superamento del comporto, avrà diritto al recesso (licenziamento per superamento del comporto) con obbligo di preavviso e liquidazione del TFR. Caia si rivolge alla FIOM-CGIL per verificare se la sua patologia rientri nelle malattie gravi tutelate dalla L. 106/2025, che estende il comporto.
Sempronio — Infortunio sul lavoro in fonderia
Sempronio subisce ustioni alle mani durante la fusione di una lega preziosa. L’infortunio è denunciato all’INAIL entro 2 giorni. I primi 3 giorni sono retribuiti dal datore al 100%; dal 4° giorno l’INAIL eroga l’indennità, integrata dal datore. Sempronio è assente 6 settimane: il posto è garantito per tutta la durata dell’inabilità INAIL, senza limiti di comporto ordinari.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Orafi Argentieri?
La durata del comporto varia per categoria: per gli impiegati è di almeno 3 mesi; per gli operai varia in base al livello, da 4 settimane (liv. 5-6) a 7 settimane (livelli 2-3). Il rinnovo 2026 ha esteso il comporto per lavoratori con disabilità o malattie gravi.
Il datore di lavoro integra l’indennità INPS in caso di malattia?
Sì. Il CCNL prevede un’integrazione aziendale che porta la retribuzione netta al 100% per i periodi indicati dal contratto. La base è l’indennità di malattia INPS, integrata dal datore fino a raggiungere il 100% della retribuzione contrattuale netta.
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
L’infortunio è coperto dall’INAIL. Il CCNL integra l’indennità INAIL fino alla normale retribuzione per i periodi di assenza e garantisce la conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea riconosciuta dall’INAIL.
Come si certifica la malattia?
Il medico curante trasmette il certificato telematicamente all’INPS. Il lavoratore deve comunicare il numero di protocollo al datore. È obbligatorio essere reperibili nelle fasce di controllo (10:00-12:00 e 17:00-19:00).
La malattia professionale è trattata diversamente?
Sì. Per la malattia professionale riconosciuta dall’INAIL la conservazione del posto è garantita per tutta la durata dell’indennità di inabilità temporanea, indipendentemente dai limiti ordinari del comporto.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • In caso di malattia il lavoratore orafo ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di comporto, ai sensi dell'art. 2110 c.c.
  • La durata del comporto e il trattamento economico integrativo a carico del datore sono fissati dalle tabelle del CCNL vigente; l'indennita di malattia di base e erogata dall'INPS.
  • Il lavoratore deve far pervenire tempestivamente il certificato medico telematico e rispettare le fasce di reperibilita per le visite di controllo.
  • Nel settore orafo la manipolazione di metalli e sostanze chimiche rende frequente il rischio di infortunio e malattia professionale, con tutela INAIL specifica.
  • Durante l'infortunio sul lavoro la conservazione del posto e ancorata alla diversa disciplina dell'evento professionale, distinta dal comporto per malattia comune.
  • Il superamento del periodo di comporto puo legittimare il recesso, ma il licenziamento intimato prima della scadenza e illegittimo.
Indice dei contenuti

La disciplina di malattia e infortunio nel CCNL degli Orafi, Argentieri e Gioiellieri va letta tenendo sullo sfondo la specificita del settore: la lavorazione di metalli preziosi, leghe e sostanze chimiche di processo espone a rischi che rendono il tema dell'infortunio e della malattia professionale tutt'altro che teorico. Il contratto opera su una cornice legale precisa, fissata dall'art. 2110 del codice civile, e la integra con i propri istituti economici.

La sospensione del rapporto e il comporto

L'art. 2110 c.c. stabilisce il principio cardine: in caso di malattia o infortunio il rapporto di lavoro non si estingue, ma resta sospeso, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo determinato, il cosiddetto comporto. Durante questo arco di tempo il datore non puo licenziare per il solo fatto della malattia. La durata del comporto non e fissata dalla legge in misura unica: e il CCNL Orafi a stabilirla, spesso differenziandola per anzianita di servizio. Per conoscere il numero esatto di giorni o mesi occorre consultare le tabelle del CCNL vigente.

Il trattamento economico durante la malattia

Sotto il profilo retributivo, la malattia comune attiva l'indennita a carico dell'INPS, erogata secondo le percentuali e le circolari INPS aggiornate. Il CCNL prevede tipicamente un'integrazione a carico del datore, che porta il trattamento complessivo a una quota della retribuzione: le misure e gli scaglioni di tale integrazione sono fissati dal contratto e vanno letti nella versione vigente. Va sottolineato che le aliquote e gli importi non sono dati stabili e immutabili: ogni quantificazione va riscontrata sulle fonti aggiornate.

Gli obblighi del lavoratore malato

Alla tutela corrispondono precisi doveri. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'assenza e assicurarsi che il medico trasmetta il certificato telematico all'INPS; deve inoltre rendersi reperibile nelle fasce orarie previste per le visite di controllo. La violazione di questi obblighi puo comportare la perdita o la decurtazione dell'indennita e, nei casi piu gravi, conseguenze disciplinari.

L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale

Il settore orafo conosce un'esposizione particolare: ustioni, contatto con sostanze acide o tossiche, rischi connessi alla fusione e alla galvanica. L'infortunio occorso in occasione di lavoro e la malattia professionale rientrano nella tutela INAIL, distinta dalla malattia comune. La conservazione del posto, in questi casi, segue una logica propria, legata alla natura professionale dell'evento, e il trattamento economico vede l'intervento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Il superamento del comporto e il recesso

Il punto piu delicato e il limite del comporto. Finche il periodo di conservazione del posto non e esaurito, il licenziamento intimato per la malattia e illegittimo. Solo il superamento del comporto puo legittimare il recesso del datore, che deve comunque rispettare le regole formali. Il computo dei giorni di assenza, soprattutto quando le malattie sono frazionate, e spesso fonte di contenzioso: e prudente per il lavoratore monitorare il proprio cumulo di assenze rispetto alla soglia contrattuale.

Indicazioni pratiche

Per orientarsi, il lavoratore orafo dovrebbe distinguere sempre tra malattia comune e infortunio professionale, perche le tutele e i soggetti erogatori cambiano. Deve inoltre tenere traccia delle assenze per non avvicinarsi inconsapevolmente al comporto. Ogni dato quantitativo - durata del comporto, percentuali di integrazione, importi indennitari - deve essere verificato sulle tabelle del CCNL vigente e sulle circolari INPS aggiornate.

Domande frequenti

Per quanto tempo il lavoratore orafo conserva il posto durante la malattia?

Per tutto il periodo di comporto previsto dall'art. 2110 c.c. La durata precisa, spesso graduata per anzianita, e fissata dalle tabelle del CCNL Orafi vigente, non dalla legge.

Chi paga durante la malattia?

L'indennita di base e a carico dell'INPS secondo le circolari aggiornate; il CCNL prevede tipicamente un'integrazione a carico del datore. Importi e percentuali vanno letti nel contratto vigente.

L'infortunio sul lavoro segue le stesse regole della malattia comune?

No. L'infortunio e la malattia professionale rientrano nella tutela INAIL, distinta dalla malattia comune: cambiano sia la disciplina della conservazione del posto sia il soggetto che eroga il trattamento.

Il datore puo licenziare durante la malattia?

No, finche non e superato il periodo di comporto: il licenziamento intimato prima e illegittimo. Solo l'esaurimento del comporto puo legittimare il recesso, nel rispetto delle regole formali.

Cosa deve fare il lavoratore per non perdere l'indennita?

Comunicare tempestivamente l'assenza, far trasmettere il certificato medico telematico all'INPS e rendersi reperibile nelle fasce orarie per le visite di controllo. La violazione puo comportare la perdita o decurtazione dell'indennita.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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