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CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: apprendistato professionalizzante
L’apprendistato professionalizzante è la porta d’ingresso principale al settore orafo per i giovani: permette di imparare il mestiere affiancando maestri incassatori, cesellatori, fonditori e modellisti, con una retribuzione crescente e la garanzia di un inquadramento definitivo al termine del percorso.
L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri prevede una retribuzione all’85% del minimo del livello di arrivo nella prima metà e al 90% nella seconda. Il piano formativo va comunicato entro 5 giorni dall’assunzione. Con il rinnovo 2021 l’inquadramento di partenza è direttamente al livello di approdo e il primo livello è stato abolito.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa retribuzione apprendisti
| Livello di approdo | Prima metà percorso (85%) | Seconda metà percorso (90%) | Al termine (100%) |
|---|---|---|---|
| Livello 2 | 1.338,23 € | 1.416,95 € | 1.574,39 € |
| Livello 3 | 1.474,40 € | 1.561,13 € | 1.734,59 € |
| Livello 4 | 1.534,14 € | 1.624,38 € | 1.804,87 € |
| Livello 5 | 1.638,99 € | 1.735,40 € | 1.928,22 € |
| Livello 6 | 1.880,54 € | 1.991,16 € | 2.212,40 € |
Calcolo indicativo basato sui minimi del 1° giugno 2025. Le percentuali (85%/90%) si applicano al minimo tabellare del livello di approdo, non al livello di partenza. Per percorsi di durata non superiore a 12 mesi la retribuzione è del 90% per tutta la durata.
Cos’è l’apprendistato professionalizzante nel CCNL
L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con causa mista (lavoro + formazione), disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act). Nel settore orafo è lo strumento privilegiato per formare le figure più specializzate, poiché molte lavorazioni (incassatura, cesellatura, fusione a cera persa, modellazione CAD) richiedono competenze pratiche che si acquisiscono solo lavorando a fianco di maestri esperti.
Con il rinnovo del 23 dicembre 2021 è stata introdotta una modifica significativa: l’apprendista viene inquadrato direttamente nel livello di approdo (non più nel primo livello, che è stato soppresso), con retribuzione iniziale all’85% del minimo di quel livello.
Durata massima del percorso
La durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata dal CCNL in relazione alla qualifica da conseguire:
- Livelli 2-3 (addetti a mansioni di base e qualificate): durata massima indicativamente 3 anni.
- Livelli 4-5 (specializzati e qualificati superiori): durata massima indicativamente 4 anni.
- Livelli 6-7 (alta specializzazione): durata massima indicativamente 5 anni.
Il contratto può durare meno se l’apprendista raggiunge le competenze previste in anticipo. La durata minima è di 6 mesi.
Il piano formativo individuale e la formazione obbligatoria
Il datore di lavoro è obbligato a elaborare un piano formativo individuale (PFI), che deve essere comunicato all’apprendista entro 5 giorni dall’assunzione. Il PFI descrive:
- Le competenze da acquisire durante l’apprendistato (tecniche di lavorazione, uso di macchinari, normativa sicurezza).
- Il programma di formazione interna (affiancamento al tutor aziendale) e esterna (corsi presso enti formativi accreditati dalla Regione o dall’associazione di categoria).
- Il tutor aziendale designato: deve avere adeguata esperienza professionale e non può seguire più di 3 apprendisti contemporaneamente.
L’obbligo formativo previsto dal CCNL è di 24 ore pro-capite ogni tre anni, valido per tutti i lavoratori del settore (non solo apprendisti), a garanzia dell’aggiornamento professionale continuo.
Diritti dell’apprendista
L’apprendista ha diritto, in misura proporzionale al periodo lavorato:
- Ferie (4 settimane annue).
- Tredicesima (in dodicesimi per i mesi lavorati).
- TFR (calcolato sull’effettiva retribuzione percepita).
- Copertura INAIL in caso di infortunio.
- Indennità di malattia INPS (con carenza).
- Welfare aziendale (200 €/anno, anche per i lavoratori in somministrazione dal rinnovo 2021).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanti anni dura l’apprendistato professionalizzante nel settore orafo?
Quanto guadagna un apprendista nel settore orafo?
Cos’è il piano formativo individuale?
L’apprendista ha diritto alle ferie, alla tredicesima e al TFR?
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026 e al CCNL del 23 dicembre 2021. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel comparto orafo l'apprendistato non è un mero contratto agevolato: è il modo storico con cui i mestieri d'arte - incassatura, cesello, fonditura, oreficeria - si tramandano affiancando il giovane al maestro. La disciplina generale del D.Lgs. 81/2015 fornisce la cornice, mentre il CCNL Orafi adatta durata, inquadramento e contenuti formativi alle specificità di un settore ad alta manualità.
La natura a causa mista del contratto
L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato connotato da una causa mista: il datore non si limita a retribuire la prestazione, ma si impegna a fornire una formazione che porti l'apprendista a una qualificazione professionale. Questo obbligo formativo non è un orpello: la sua inosservanza espone il datore a conseguenze sanzionatorie e, nei casi più gravi, alla riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall'origine, con perdita dei benefici contributivi.
Requisiti anagrafici e ambito
Il professionalizzante si rivolge tipicamente ai giovani fra 18 e 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale). Nel settore orafo è lo strumento elettivo per formare le nuove leve a un mestiere che richiede anni di pratica per essere padroneggiato. Il piano formativo individuale, allegato al contratto, descrive le competenze da acquisire e i tempi di apprendimento, calibrati sulla figura professionale di destinazione.
Inquadramento e retribuzione progressiva
Una delle caratteristiche economiche dell'apprendistato è la possibilità di riconoscere una retribuzione inferiore a quella della qualifica finale, attraverso il sotto-inquadramento (fino a due livelli) o percentuali crescenti nel tempo. Le modalità concrete e gli scaglioni sono rimessi alle tabelle del CCNL vigente: l'idea è che il salario cresca via via che l'apprendista acquisisce autonomia, fino ad allinearsi a quello del lavoratore qualificato. Va però ricordato che la formazione resta corrispettivo del minor costo del lavoro.
Durata, tutor e formazione
La durata massima del professionalizzante è di tre anni, elevabili a cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione: proprio il caso dei mestieri orafi ad alto contenuto artistico. Centrale è la figura del tutor aziendale, che segue l'apprendista e ne attesta il percorso. La formazione si compone della parte tecnico-professionale erogata in azienda e, dove prevista, della formazione di base e trasversale di competenza regionale.
Il recesso e la stabilizzazione finale
Durante l'apprendistato il recesso segue le regole ordinarie e richiede giustificazione, mentre una peculiarità riguarda il termine del periodo formativo: al suo compimento ciascuna parte può recedere con preavviso secondo l'art. 2118 c.c.; se nessuno recede, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato. È il momento decisivo che 'consolida' l'investimento formativo dell'azienda e la professionalità acquisita dal giovane.
Tutele e disciplina applicabile
L'apprendista è a tutti gli effetti un lavoratore subordinato: gode di ferie, permessi, malattia, tutele previdenziali e assicurative. Le sanzioni disciplinari seguono l'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, con la garanzia delle difese e i limiti tipici (multa e sospensione contenute). La specificità sta nella centralità della formazione, che permea l'intero rapporto e ne giustifica il regime di favore.
Domande frequenti
Quanto può durare l'apprendistato nel settore orafo?
L'apprendistato professionalizzante dura al massimo tre anni, elevabili a cinque per le figure dell'artigianato qualificato, come molti mestieri orafi ad alto contenuto artistico.
L'apprendista orafo è pagato meno di un lavoratore qualificato?
Sì, è ammesso il sotto-inquadramento o l'applicazione di percentuali retributive crescenti nel tempo, secondo le tabelle del CCNL vigente, fino ad allinearsi alla qualifica finale.
Cosa succede al termine dell'apprendistato?
Al compimento del periodo formativo le parti possono recedere con preavviso ex art. 2118 c.c.; se nessuno recede, il rapporto prosegue come ordinario a tempo indeterminato.
La formazione è obbligatoria?
Sì. L'obbligo formativo è elemento essenziale del contratto: la sua inosservanza può comportare sanzioni e la riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall'origine.
Chi può essere assunto come apprendista professionalizzante?
Di norma i giovani fra 18 e 29 anni (17 con qualifica professionale), assunti con un piano formativo individuale e l'assistenza di un tutor aziendale.