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Buoni pasto e mensa nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: diritto e regime fiscale
Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.
Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 8 €/giorno se elettronico; l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.
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Le forme del servizio pasto a confronto
Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.
| Forma | In che cosa consiste | Regime fiscale |
|---|---|---|
| Mensa aziendale / convenzioni | Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi | Non concorre al reddito (esente, senza limite) |
| Buono pasto cartaceo | Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata | Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Buono pasto elettronico | Ticket su card/app | Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Indennità sostitutiva di mensa | Somma in denaro al posto del servizio | Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione |
Buoni pasto: cartacei ed elettronici
Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.
Le soglie di esenzione
Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 8,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.
Le regole d’uso
I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.
Un diritto contrattuale
Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Per importo e condizioni si rinvia quindi al contratto applicato.
Un diritto contrattuale, non di legge
È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.
Casi pratici
Domande frequenti
Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri, come negli altri settori a prevalente attivita d'ufficio o di laboratorio, il servizio sostitutivo della mensa e un benefit diffuso ma non scontato. Due profili vanno tenuti distinti: la spettanza, che dipende dal contratto collettivo o dall'accordo aziendale, e il regime fiscale, che e fissato dalla legge nell'art. 51 del TUIR. Confondere i due piani porta a errori frequenti, sia sul diritto al beneficio sia sulla sua tassazione.
Il buono pasto non e un diritto di legge
Nessuna norma impone al datore di erogare buoni pasto o di istituire una mensa. Il diritto al beneficio nasce dalla contrattazione: e il CCNL, o l'accordo aziendale, a prevederlo e a fissarne l'importo e le condizioni di spettanza. Cio significa che la sua presenza e la sua misura variano da contratto a contratto e da azienda ad azienda. Per sapere se e in quale misura spetta, il riferimento e sempre il testo del CCNL vigente e l'eventuale accordo aziendale.
Il regime fiscale dell'art. 51 TUIR
Una volta riconosciuto, il beneficio gode di un trattamento fiscale di favore, ma entro limiti precisi. L'art. 51, comma 2, TUIR esclude dal reddito di lavoro dipendente la somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni, senza limite di importo. Per i buoni pasto, invece, l'esenzione opera entro una soglia giornaliera, diversa a seconda che il buono sia cartaceo o elettronico: la parte eccedente la soglia concorre al reddito e va assoggettata a imposta e contribuzione. Le soglie di esenzione sono fissate dalla legge e possono essere aggiornate: per i valori puntuali conviene fare riferimento alle disposizioni vigenti.
Le quattro forme del servizio pasto
Il servizio sostitutivo del pasto puo assumere forme diverse, con trattamenti fiscali differenti: la mensa aziendale o le convenzioni, integralmente esenti; il buono pasto cartaceo, esente entro una soglia; il buono pasto elettronico, esente entro una soglia piu elevata; l'indennita sostitutiva in denaro, di regola imponibile salvo l'esenzione prevista per particolari situazioni (ad esempio cantieri e unita produttive prive di servizi di ristorazione). La scelta tra queste forme ha quindi un impatto diretto sul netto in busta paga.
Cartaceo ed elettronico: perche la soglia e diversa
La differenza di soglia tra buono cartaceo ed elettronico riflette una scelta del legislatore volta a incentivare la tracciabilita: il buono elettronico, piu controllabile, gode di un'esenzione piu ampia. La conseguenza pratica e che, a parita di valore facciale, il buono elettronico produce un beneficio netto maggiore quando il valore supera la soglia del cartaceo. Per il lavoratore e per l'azienda e un elemento da considerare nella scelta del sistema adottato.
Un solo beneficio per giornata e il cumulo
La regola generale e che spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto per giornata lavorativa: non e ammesso cumulare, ad esempio, mensa e buono pasto per lo stesso giorno. Inoltre, l'esenzione e ancorata alla giornata di effettiva presenza al lavoro: il buono pasto presuppone, di regola, una prestazione lavorativa che giustifichi la pausa pasto. Le condizioni di spettanza in caso di part-time, smart working o giornate parziali vanno verificate sul CCNL e sull'accordo aziendale applicabili.
Natura del benefit e riflessi previdenziali
Il buono pasto entro la soglia di esenzione non concorre al reddito e non e soggetto a contribuzione; l'eccedenza, invece, segue il regime ordinario. Va inoltre ricordato che il buono pasto, per sua natura, non e retribuzione in senso stretto e non rientra, di norma, nella base di calcolo di istituti come TFR e tredicesima, salvo diverse previsioni contrattuali. Anche su questo profilo il riferimento e il testo del CCNL vigente.
Domande frequenti
Il buono pasto e un diritto di legge?
No. Nasce dal CCNL o dall'accordo aziendale, che ne fissano spettanza e importo. Nessuna norma impone al datore di erogarlo: la sua presenza e misura variano da contratto a contratto.
Qual e il regime fiscale dei buoni pasto?
L'art. 51 TUIR prevede l'esenzione entro una soglia giornaliera, piu alta per il buono elettronico rispetto al cartaceo. L'eccedenza concorre al reddito. Per i valori esatti si rinvia alle disposizioni vigenti.
La mensa aziendale e tassata?
No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito, senza limite di importo (art. 51 TUIR).
Si possono cumulare mensa e buono pasto?
Di norma no: spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto per giornata lavorativa. Non e ammesso cumulare piu benefici per lo stesso giorno.
Il buono pasto incide su TFR e tredicesima?
Di norma no: non essendo retribuzione in senso stretto, non rientra nella base di calcolo di TFR e tredicesima, salvo diverse previsioni del CCNL applicabile.