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La guida
CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: periodo di prova
Il periodo di prova nel settore orafo varia per categoria: un mese e mezzo per le categorie più basse, tre mesi per la 4ª, la 5ª e la 5ª Super, sei mesi per la 6ª, la 7ª e i quadri, con riduzione per chi ha già un biennio di esperienza nelle stesse mansioni. Forma scritta obbligatoria, recesso libero senza preavviso.
Nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri il periodo di prova non può superare 1 mese e mezzo (categorie 1ª-3ª), 3 mesi (4ª, 5ª, 5ª Super) o 6 mesi (6ª, 7ª e quadri); per 4ª-5ªS e 6ª-7ª è ridotto a 2 e a 3 mesi se il lavoratore ha almeno un biennio di servizio nelle stesse mansioni presso altre aziende o ha completato un apprendistato professionalizzante. Deve risultare da atto scritto. Il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso né indennità, ma restano i divieti di legge.
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Tabella riepilogativa delle durate
| Categoria | Durata ordinaria (massimo) | Durata ridotta |
|---|---|---|
| 1ª, 2ª, 3ª | 1 mese e mezzo | non indicata nel testo letto |
| 4ª, 5ª, 5ª Super | 3 mesi | 2 mesi |
| 6ª, 7ª, 7ª quadri | 6 mesi | 3 mesi |
Il periodo di prova è ridotto per i lavoratori che con identiche mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende, o che abbiano completato presso altre aziende l’apprendistato professionalizzante per lo stesso profilo; vanno presentati attestati o certificati al momento dell’assunzione. Per gli apprendisti professionalizzanti la prova è quella ordinaria del lavoratore di pari qualifica per il livello iniziale; per l’apprendistato di primo livello è di 160 ore di presenza in azienda. Fonte: testo del CCNL Oreficeria Industria in vigore dal 23/12/2021 (ilccnl.it), art. 1 bis, e ipotesi di accordo del 23 dicembre 2021 (Allegato 9).
Forma scritta obbligatoria
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto: l’obbligo e la durata devono risultare dalla lettera di assunzione, che il CCNL (art. 1) fa consegnare al lavoratore con data di inizio, località, categoria, qualifica, retribuzione e durata dell’eventuale prova. L’art. 2096 del codice civile richiede la forma scritta per il patto di prova: senza documento scritto il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova. Per la durata e per l’obbligo di prova fa testo soltanto la lettera di assunzione, entro i massimi indicati nella tabella. Non è ammessa la protrazione né la rinnovazione della prova.
L’atto scritto deve indicare:
- la durata del periodo di prova (in settimane o mesi);
- la categoria di inquadramento e le mansioni da svolgere;
- la decorrenza (data di inizio del rapporto).
La prova non può essere prevista se il lavoratore è assunto entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto, o trasformato a tempo indeterminato, dopo aver svolto le stesse mansioni presso la stessa azienda con uno o più rapporti a termine o di somministrazione per un periodo complessivamente superiore alla prova prevista per il suo livello; per periodi più brevi la prova è ridotta nella stessa misura.
Malattia e infortunio durante la prova
Se il periodo di prova è interrotto per malattia o infortunio, il lavoratore è ammesso a completarlo se è in grado di riprendere servizio entro tre mesi. Per gli apprendisti professionalizzanti il termine è la metà della durata della prova.
Esempio pratico: un impiegato di 5ª categoria è assunto il 1° marzo 2026 con prova di 3 mesi. Se si ammala per 10 giorni a marzo, la prova è interrotta; riprende al rientro per i giorni residui, perché rientra entro tre mesi.
Recesso durante il periodo di prova
Durante la prova entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né della relativa indennità sostitutiva. Il recesso produce effetti immediati e l’azienda deve retribuire il solo periodo di servizio prestato, integrandolo, per il lavoro a cottimo, con il guadagno spettante per il lavoro eseguito. Durante la prova valgono i diritti e gli obblighi del contratto, salvo diversa previsione.
Il recesso datoriale durante la prova incontra però limiti inderogabili di legge:
- Divieto di licenziamento discriminatorio: è nullo il recesso fondato su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale o altri motivi protetti dalla legge.
- Divieto di recesso ritorsivo: il licenziamento in risposta a una segnalazione legittima (whistleblowing, denuncia di violazioni di sicurezza) è nullo.
- Protezione della lavoratrice in gravidanza: il divieto di licenziamento durante la gravidanza (D.Lgs. 151/2001) si applica anche durante il periodo di prova.
Conferma al termine della prova
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione diventa definitiva, senza necessità di alcuna comunicazione, e l’anzianità di servizio decorre a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione. Il periodo trascorso rileva quindi per:
- il calcolo del TFR;
- la maturazione degli aumenti periodici di anzianità;
- il computo del periodo di conservazione del posto in caso di malattia futura;
- il termine di preavviso in caso di successivo licenziamento o dimissioni.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova per un orafo specializzato (liv. 5)?
Il periodo di prova deve essere scritto?
La malattia interrompe o sospende il periodo di prova?
Posso essere licenziato senza motivo durante il periodo di prova?
Cosa succede al termine del periodo di prova se nessuno recede?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.