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La guida

CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: periodo di prova

Il periodo di prova nel settore orafo varia per categoria: un mese e mezzo per le categorie più basse, tre mesi per la 4ª, la 5ª e la 5ª Super, sei mesi per la 6ª, la 7ª e i quadri, con riduzione per chi ha già un biennio di esperienza nelle stesse mansioni. Forma scritta obbligatoria, recesso libero senza preavviso.

In sintesi

Nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri il periodo di prova non può superare 1 mese e mezzo (categorie 1ª-3ª), 3 mesi (4ª, 5ª, 5ª Super) o 6 mesi (6ª, 7ª e quadri); per 4ª-5ªS e 6ª-7ª è ridotto a 2 e a 3 mesi se il lavoratore ha almeno un biennio di servizio nelle stesse mansioni presso altre aziende o ha completato un apprendistato professionalizzante. Deve risultare da atto scritto. Il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso né indennità, ma restano i divieti di legge.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
Ultimo rinnovo
10 febbraio 2026 (ipotesi di accordo)
Vigenza
Dal 10 febbraio 2026 al 31 dicembre 2028 (salve le decorrenze dei singoli istituti)
Riferimento normativo
Art. 2096 c.c.; CCNL Orafi Argentieri Industria

Tabella riepilogativa delle durate

Durata massima del periodo di prova per categoria – CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri (art. 1 bis)
Categoria Durata ordinaria (massimo) Durata ridotta
1ª, 2ª, 3ª 1 mese e mezzo non indicata nel testo letto
4ª, 5ª, 5ª Super 3 mesi 2 mesi
6ª, 7ª, 7ª quadri 6 mesi 3 mesi

Il periodo di prova è ridotto per i lavoratori che con identiche mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende, o che abbiano completato presso altre aziende l’apprendistato professionalizzante per lo stesso profilo; vanno presentati attestati o certificati al momento dell’assunzione. Per gli apprendisti professionalizzanti la prova è quella ordinaria del lavoratore di pari qualifica per il livello iniziale; per l’apprendistato di primo livello è di 160 ore di presenza in azienda. Fonte: testo del CCNL Oreficeria Industria in vigore dal 23/12/2021 (ilccnl.it), art. 1 bis, e ipotesi di accordo del 23 dicembre 2021 (Allegato 9).

Forma scritta obbligatoria

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto: l’obbligo e la durata devono risultare dalla lettera di assunzione, che il CCNL (art. 1) fa consegnare al lavoratore con data di inizio, località, categoria, qualifica, retribuzione e durata dell’eventuale prova. L’art. 2096 del codice civile richiede la forma scritta per il patto di prova: senza documento scritto il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova. Per la durata e per l’obbligo di prova fa testo soltanto la lettera di assunzione, entro i massimi indicati nella tabella. Non è ammessa la protrazione né la rinnovazione della prova.

L’atto scritto deve indicare:

  • la durata del periodo di prova (in settimane o mesi);
  • la categoria di inquadramento e le mansioni da svolgere;
  • la decorrenza (data di inizio del rapporto).

La prova non può essere prevista se il lavoratore è assunto entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto, o trasformato a tempo indeterminato, dopo aver svolto le stesse mansioni presso la stessa azienda con uno o più rapporti a termine o di somministrazione per un periodo complessivamente superiore alla prova prevista per il suo livello; per periodi più brevi la prova è ridotta nella stessa misura.

Malattia e infortunio durante la prova

Se il periodo di prova è interrotto per malattia o infortunio, il lavoratore è ammesso a completarlo se è in grado di riprendere servizio entro tre mesi. Per gli apprendisti professionalizzanti il termine è la metà della durata della prova.

Esempio pratico: un impiegato di 5ª categoria è assunto il 1° marzo 2026 con prova di 3 mesi. Se si ammala per 10 giorni a marzo, la prova è interrotta; riprende al rientro per i giorni residui, perché rientra entro tre mesi.

Recesso durante il periodo di prova

Durante la prova entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né della relativa indennità sostitutiva. Il recesso produce effetti immediati e l’azienda deve retribuire il solo periodo di servizio prestato, integrandolo, per il lavoro a cottimo, con il guadagno spettante per il lavoro eseguito. Durante la prova valgono i diritti e gli obblighi del contratto, salvo diversa previsione.

Il recesso datoriale durante la prova incontra però limiti inderogabili di legge:

  • Divieto di licenziamento discriminatorio: è nullo il recesso fondato su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale o altri motivi protetti dalla legge.
  • Divieto di recesso ritorsivo: il licenziamento in risposta a una segnalazione legittima (whistleblowing, denuncia di violazioni di sicurezza) è nullo.
  • Protezione della lavoratrice in gravidanza: il divieto di licenziamento durante la gravidanza (D.Lgs. 151/2001) si applica anche durante il periodo di prova.
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Conferma al termine della prova

Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione diventa definitiva, senza necessità di alcuna comunicazione, e l’anzianità di servizio decorre a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione. Il periodo trascorso rileva quindi per:

  • il calcolo del TFR;
  • la maturazione degli aumenti periodici di anzianità;
  • il computo del periodo di conservazione del posto in caso di malattia futura;
  • il termine di preavviso in caso di successivo licenziamento o dimissioni.

Casi pratici

Tizio — Operaio specializzato (liv. 5), prova piena
Tizio viene assunto il 2 marzo 2026 come operaio specializzato di 5ª categoria, con clausola di prova di 3 mesi scritta nella lettera di assunzione (2 mesi se avesse già due anni di esperienza nelle stesse mansioni presso altre aziende). Non si verificano assenze. Se nessuno recede entro il termine, l’assunzione diventa definitiva e l’anzianità decorre dal 2 marzo.
Caia — Impiegata tecnica (liv. 6), prova sospesa da malattia
Caia è assunta il 1° febbraio 2026 come impiegata tecnica di 6ª categoria, con prova di 6 mesi. A metà marzo si ammala per 15 giorni consecutivi. La prova è interrotta e, rientrando entro tre mesi, Caia è ammessa a completarla per il periodo residuo. Durante la malattia ha diritto al trattamento previsto dal contratto, come ogni altro lavoratore.
Sempronio — Recesso datoriale contestato come discriminatorio
Sempronio è in prova (3ª categoria, massimo 1 mese e mezzo) e dopo 10 giorni segnala al responsabile una violazione delle norme di sicurezza sulla manipolazione di sostanze chimiche usate nella lavorazione dei metalli. Il giorno successivo riceve comunicazione di recesso per «mancato superamento della prova». Sempronio si rivolge alla FIOM-CGIL: il recesso potrebbe configurarsi come ritorsivo e dunque nullo, con diritto alla reintegrazione o al risarcimento del danno.
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Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova per un orafo specializzato (liv. 5)?
Per la 5ª categoria la prova può durare al massimo 3 mesi, ridotti a 2 per chi ha già un biennio di servizio nelle stesse mansioni presso altre aziende o ha completato l’apprendistato professionalizzante. Per la 3ª categoria e inferiori il massimo è un mese e mezzo; per la 6ª, la 7ª e i quadri sei mesi (tre se ridotti).
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, obbligatoriamente. In assenza di clausola scritta nel contratto di assunzione, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova, con piena tutela del lavoratore già dal primo giorno.
La malattia interrompe o sospende il periodo di prova?
Sì: se la prova è interrotta da malattia o infortunio, il lavoratore la completa se riprende servizio entro tre mesi.
Posso essere licenziato senza motivo durante il periodo di prova?
Sì, durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Restano vietati i recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli e impugnabili davanti al Giudice del Lavoro.
Cosa succede al termine del periodo di prova se nessuno recede?
Il rapporto diventa definitivo, senza necessità di comunicazione scritta, e l’anzianità decorre dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti (TFR, scatti, preavviso, conservazione del posto).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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