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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri garantisce 4 settimane di ferie annue (più 5 giorni aggiuntivi per gli impiegati con oltre 18 anni di anzianità) e 13 giorni di permessi retribuiti (104 ore). Il preavviso per chiedere i permessi è stato ridotto a 10 giorni con il rinnovo 2026. È prevista la banca ore solidale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: ferie, permessi e ROL

Quattro settimane di ferie all’anno, tredici giorni di permessi retribuiti, il congedo matrimoniale e la banca ore solidale tra colleghi: ecco tutto ciò che il contratto garantisce ai lavoratori del settore orafo in termini di riposo e assenze retribuite.

In sintesi

Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri garantisce 4 settimane di ferie annue (più 5 giorni aggiuntivi per gli impiegati con oltre 18 anni di anzianità) e 13 giorni di permessi retribuiti (104 ore). Il preavviso per chiedere i permessi è stato ridotto a 10 giorni con il rinnovo 2026. È prevista la banca ore solidale.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
Ultimo rinnovo
10 febbraio 2026
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
Ferie annue
4 settimane (operai e impiegati <18 anni anzianità)
Permessi retribuiti
13 giorni/anno (104 ore)

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi – CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri
Istituto Operai Impiegati Note
Ferie annue 4 settimane 4 sett. (<18 anni anzianità) / 4 sett.+5 gg. (>18 anni) Min. 2 sett. consecutive per legge
Permessi retribuiti 13 giorni (104 ore) 13 giorni (104 ore) Preavviso: 10 giorni (ridotto nel 2026)
Congedo matrimoniale 15 giorni 15 giorni Retribuito; non deducibile dalle ferie
Banca ore solidale Cessione volontaria permessi tra colleghi
Permessi sindacali Fino a 24 ore trimestrali per i componenti organi direttivi CCNL + L. 300/1970

Ferie: maturazione, fruizione e preavviso

Le ferie maturano in misura proporzionale ai mesi lavorati nell’anno di riferimento: ogni mese intero di servizio corrisponde a 1/12 delle ferie annue. Per un lavoratore che inizia il rapporto il 1° luglio, a dicembre avrà maturato 2 settimane di ferie (6/12 di 4).

La legge (D.Lgs. 66/2003, art. 10) impone che il lavoratore goda di almeno due settimane consecutive di ferie entro l’anno di maturazione. Le restanti due settimane possono essere frazionate e fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Le ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto devono essere liquidate come indennità sostitutiva.

Il datore fissa il calendario delle ferie con ragionevole anticipo, tenendo conto sia delle esigenze produttive sia degli interessi del lavoratore. In presenza di accordo aziendale, può essere stabilita una chiusura collettiva (tipicamente nel mese di agosto).

Permessi retribuiti (ROL): 13 giorni l’anno

Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri garantisce 13 giorni di permesso retribuito all’anno (pari a 104 ore per un lavoratore a tempo pieno). Questi permessi, spesso chiamati ROL (riduzione orario di lavoro) o ex festivi, si accumulano nel corso dell’anno e possono essere fruiti a giornata intera o a ore, secondo le intese aziendali.

Con il rinnovo del 10 febbraio 2026, il preavviso minimo richiesto per la fruizione di tali permessi è stato ridotto da 15 a 10 giorni: una modifica che aumenta la flessibilità del lavoratore nella gestione del proprio tempo libero. I permessi non fruiti entro l’anno non possono essere monetizzati (salvo clausole aziendali specifiche) ma possono essere accantonati nella banca ore.

Congedo matrimoniale e permessi per eventi familiari

Il CCNL prevede un congedo matrimoniale di 15 giorni, retribuito alla normale retribuzione e non computabile come ferie ordinarie. Il congedo spetta sia in caso di matrimonio sia di costituzione di unione civile ai sensi della L. 76/2016.

Ulteriori permessi retribuiti sono previsti per:

  • Lutti familiari: la legge (L. 297/1990) prevede 3 giorni per il decesso di coniuge, figlio o genitore; il CCNL o accordi aziendali possono estendere tale diritto.
  • Visite mediche e donazione sangue: le assenze per visite mediche specialistiche e per la donazione di sangue sono retribuite nei termini di legge.
  • Permessi per lavoratori studenti: previsti dalla legge (L. 300/1970, art. 10) per sostenere esami e frequentare corsi.

La banca ore solidale

Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri ha introdotto la banca ore solidale: un meccanismo attraverso il quale i lavoratori possono cedere volontariamente, a titolo gratuito e in modo anonimo, quote dei propri permessi o ore di ROL a favore di colleghi che si trovino in particolari situazioni di difficoltà (es. necessità di assistere un familiare gravemente malato, trattamenti sanitari prolungati, situazioni di crisi personale). Il collegamento avviene attraverso una piattaforma gestita dall’azienda, che garantisce l’anonimato del cedente.

Casi pratici

Tizio — Ferie frazionate e chiusura collettiva
L’azienda di Tizio prevede una chiusura collettiva di 2 settimane ad agosto (definita nel calendario aziendale entro giugno). Tizio ha un’ulteriore settimana di ferie: la richiede per ottobre, con preavviso di almeno 2 settimane al responsabile. La quarta settimana la fraziona in singole giornate distribuite nel corso dell’anno. Alla fine del 2026 non ha ferie arretrate, quindi non deve preoccuparsi della decadenza del diritto.
Caia — Permesso ROL con preavviso ridotto
Caia deve accompagnare il figlio a una visita medica specialistica. Con le nuove regole del rinnovo 2026, può richiedere un giorno di permesso ROL con soli 10 giorni di anticipo (invece dei 15 precedenti). Invia la richiesta scritta al responsabile il 5 giugno per il 15 giugno. L’azienda può negare il permesso solo per comprovate esigenze produttive eccezionali, proponendo una data alternativa.
Sempronio — Cessione ore solidali a un collega
Il collega di Sempronio ha un figlio gravemente malato e ha esaurito i propri permessi. Sempronio cede anonimamente 3 giorni di ROL accumulati tramite la banca ore solidale aziendale. Il collega può utilizzare quei giorni senza impatto sulla propria retribuzione. Sempronio non riceve alcun compenso economico ma la cessione è volontaria e documentata nell’accordo aziendale.

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Orafi Argentieri?
Spettano 4 settimane di ferie annue sia agli operai sia agli impiegati con meno di 18 anni di anzianità. Gli impiegati con oltre 18 anni di servizio continuativo maturano 4 settimane più 5 giorni aggiuntivi.
Quanti giorni di permesso retribuito sono previsti?
Il contratto garantisce 13 giorni (104 ore per un lavoratore a tempo pieno) di permessi retribuiti annui, da fruire con un preavviso ridotto a 10 giorni dal rinnovo del 2026.
È previsto il congedo matrimoniale nel CCNL Orafi?
Sì, il CCNL prevede 15 giorni di congedo retribuito in occasione del matrimonio o dell’unione civile. Il congedo non rientra nel computo delle ferie ordinarie.
Cosa è la banca ore solidale?
I lavoratori possono cedere volontariamente quote dei propri permessi o ore di ROL a colleghi in difficoltà. La cessione è anonima e a titolo gratuito.
Le ferie possono essere monetizzate?
No. Il D.Lgs. 66/2003 vieta la monetizzazione delle ferie, salvo il caso di cessazione del rapporto in cui le ferie non godute vengono liquidate come indennità sostitutiva.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Orafi Argentieri?

Spettano 4 settimane di ferie annue sia agli operai sia agli impiegati con meno di 18 anni di anzianità. Gli impiegati con oltre 18 anni di servizio continuativo maturano 4 settimane più 5 giorni aggiuntivi.

Quanti giorni di permesso retribuito sono previsti?

Il contratto garantisce 13 giorni (104 ore per un lavoratore a tempo pieno) di permessi retribuiti annui, da fruire su richiesta con un preavviso ridotto a 10 giorni dal rinnovo del 2026 (in precedenza 15 giorni).

È previsto il congedo matrimoniale nel CCNL Orafi?

Sì, il CCNL prevede 15 giorni di congedo retribuito in occasione del matrimonio o dell’unione civile. Il congedo non rientra nel computo delle ferie ordinarie e viene corrisposto nella normale retribuzione.

Cosa è la banca ore solidale?

Con il rinnovo 2021-2024 è stata introdotta la banca ore solidale: i lavoratori possono cedere volontariamente quote dei propri permessi o ore di ROL a colleghi che si trovino in situazioni di difficoltà (es. cura di familiari gravemente malati). La cessione è anonima e a titolo gratuito.

Le ferie possono essere monetizzate?

No. Il D.Lgs. 66/2003 (art. 10) vieta la monetizzazione delle ferie, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro in cui le ferie non godute vengono liquidate come indennità sostitutiva. Il lavoratore ha diritto a godere di almeno due settimane consecutive entro l’anno di maturazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.