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Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il TFR nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri segue le regole dell’art. 2120 c.c.: si accumula al ritmo di 1/13,5 della retribuzione annua lorda, rivalutato annualmente. Il lavoratore può destinarlo al Fondo Cometa (previdenza complementare) o tenerlo in azienda/INPS. L’anticipazione è consentita nei casi previsti dalla legge.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: TFR e fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto è uno dei diritti più importanti del lavoratore dipendente: si accumula silenziosamente nel corso degli anni e viene liquidato alla fine del rapporto, per qualsiasi causa. Nel settore orafo la scelta su dove destinarlo è determinante per la pensione futura.

In sintesi

Il TFR nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri segue l’art. 2120 c.c.: si accumula al ritmo di 1/13,5 della retribuzione annua lorda e viene rivalutato annualmente. Il lavoratore può destinarlo al Fondo Cometa o tenerlo in azienda/INPS. L’anticipazione è consentita dopo 8 anni di servizio nei casi previsti dalla legge.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
Ultimo rinnovo
10 febbraio 2026
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
Riferimento legge
Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005; L. 297/1982
Fondo previdenza compl.
Fondo Cometa (settore metalmeccanico-orafo)

Tabella riepilogativa: TFR per livello (esempio annuo)

TFR annuo indicativo per livello – CCNL Orafi (base: minimo mensile giu. 2025 × 13,5 mesi)
Livello Retrib. annua lorda (×13) TFR lordo annuo (÷13,5) TFR mensile stimato
7 (incl. ind.) 32.044,61 € 2.373,67 € 197,81 €
6 28.761,20 € 2.130,46 € 177,54 €
5 25.066,86 € 1.856,80 € 154,73 €
4 23.463,31 € 1.737,28 € 144,77 €
3 22.549,67 € 1.670,35 € 139,20 €
2 20.467,07 € 1.516,08 € 126,34 €

Calcolo indicativo basato sul solo minimo tabellare × 13 mensilità (inclusa tredicesima), diviso 13,5 (coefficiente legale). Il TFR effettivo è calcolato sull’intera retribuzione di fatto (inclusi scatti, superminimi, tredicesima): sarà quindi superiore ai valori indicati. La rivalutazione annuale (1,5% + 0,75% ISTAT) non è inclusa nel calcolo.

Come funziona il TFR: la regola dell’art. 2120 c.c.

Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile e dalla L. 297/1982. La formula di calcolo è la seguente:

  • Ogni anno si accantona una quota pari a 1/13,5 della retribuzione annua lorda (ossia, indicativamente, 7,41% dello stipendio lordo annuale).
  • La retribuzione annua rilevante comprende tutte le voci fisse e ricorrenti: minimo, scatti, tredicesima, eventuali superminimi. Non comprende i rimborsi spese.
  • Il TFR accantonato viene rivalutato annualmente al 31 dicembre di ogni anno con un tasso pari all’1,5% fisso + 0,75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI).

L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione (17%) è a carico del datore di lavoro e viene versata annualmente all’Erario.

Destinazione del TFR: Fondo Cometa o azienda/INPS

I lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007 hanno 6 mesi dall’assunzione per scegliere la destinazione del TFR maturando:

  • Fondo Cometa: il fondo pensione complementare negoziale del settore metalmeccanico e orafo, istituito dai sindacati e dalle associazioni datoriali. Destinando il TFR a Cometa, il lavoratore accede anche al contributo aziendale obbligatorio del 2% della retribuzione (2,2% per i lavoratori under 35 assunti dopo il 31 dicembre 2021), oltre al proprio contributo volontario (minimo 1,2% del minimo contrattuale per ottenere il contributo datoriale). La tassazione delle prestazioni pensionistiche erogate da Cometa è agevolata (15%, scalabile fino al 9% per anzianità superiori a 15 anni).
  • Mantenimento in azienda / INPS: per le aziende con più di 49 dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione viene versato al Fondo di Tesoreria INPS. Per le aziende più piccole rimane in azienda. In questo caso il lavoratore non accede al contributo datoriale aggiuntivo di previdenza complementare.

Anticipazione del TFR

L’art. 2120 c.c. consente di richiedere un’anticipazione del TFR (fino al 70% di quello maturato) dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso la stessa azienda, in questi casi:

  • Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli.
  • Spese sanitarie straordinarie (terapie e interventi di grande entità).
  • Fruizione del congedo parentale facoltativo durante i primi 8 anni del figlio.

L’anticipazione può essere richiesta una sola volta. L’azienda non è tenuta a concederla se supera il 10% degli aventi diritto oppure il 4% del totale dei lavoratori. L’anticipazione va restituita al TFR ai fini del calcolo della quota finale.

Casi pratici

Tizio — Operaio (liv. 5), scelta TFR a Fondo Cometa
Tizio viene assunto il 1° marzo 2026. Entro il 31 agosto deve scegliere la destinazione del TFR. Decide di versarlo a Fondo Cometa contribuendo il minimo dell’1,2% del proprio minimo contrattuale. Il datore versa il 2% aggiuntivo. In 20 anni di carriera, ipotizzando una retribuzione media di 2.000 € lordi mensili, accumula (solo TFR) circa 35.600 € a Cometa, più la rendita derivante dai contributi datoriali e dal rendimento degli investimenti del fondo.
Caia — Impiegata (liv. 6), anticipazione TFR per prima casa
Caia ha lavorato per la stessa azienda orafa per 9 anni. Ha maturato circa 19.000 € di TFR lordo. Vuole acquistare la prima casa e richiede un’anticipazione del 70%: circa 13.300 €. L’azienda ha più di 50 dipendenti e gestisce il TFR tramite INPS/Fondo di Tesoreria. La richiesta deve essere documentata con il compromesso di acquisto. L’anticipazione è tassata con tassazione separata.
Sempronio — Pensionamento dopo 30 anni nel settore
Sempronio va in pensione dopo 30 anni di lavoro al livello 5 (ultimo minimo 1.928,22 €). Il TFR maturato è pari indicativamente a 1.928,22 × 13 × 30 / 13,5 = circa 55.600 € lordi (escluse rivalutazioni). Il TFR è liquidato con tassazione separata: l’aliquota media IRPEF dei 5 anni precedenti. Se ha versato anche a Fondo Cometa, riceve una rendita aggiuntiva dalla pensione complementare.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel settore orafo?
Il TFR matura secondo l’art. 2120 c.c.: ogni anno si accantona 1/13,5 della retribuzione annua lorda. La quota viene rivalutata annualmente all’1,5% fisso + 0,75% dell’indice ISTAT.
Posso destinare il TFR al Fondo Cometa?
Sì. Fondo Cometa è il fondo pensione complementare di settore. Destinando il TFR a Cometa si ottiene anche il contributo datoriale del 2% (2,2% per under 35 assunti dopo il 31/12/2021) e una tassazione agevolata sulle prestazioni.
Quando viene liquidato il TFR?
Il TFR viene liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa: licenziamento, dimissioni, pensionamento, scadenza contratto a termine, decesso.
Posso chiedere un’anticipazione del TFR?
Sì, dopo 8 anni di servizio, fino al 70% del TFR maturato, per acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie o congedo parentale. L’anticipazione può essere richiesta una sola volta.
Come viene tassato il TFR?
Il TFR è tassato con tassazione separata: l’aliquota IRPEF si calcola come media delle aliquote degli ultimi 5 anni, applicata dall’INPS o dal datore con eventuale conguaglio successivo.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel settore orafo?

Il TFR matura secondo l’art. 2120 c.c.: ogni anno si accantona 1/13,5 della retribuzione annua lorda (comprensiva di minimo, scatti, tredicesima e altri elementi fissi). La quota accantonata viene rivalutata annualmente all’1,5% fisso + 0,75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Posso destinare il TFR al Fondo Cometa?

Sì. Il Fondo Cometa è il fondo pensione complementare di settore previsto dal CCNL per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, orafa e argentiera. Destinando il TFR a Cometa si ottiene anche un contributo aggiuntivo del datore (2% della retribuzione, 2,2% per under 35 assunti dopo il 31/12/2021).

Quando viene liquidato il TFR?

Il TFR viene liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa: licenziamento, dimissioni, pensionamento, scadenza di contratto a termine, decesso. Deve essere erogato entro il termine stabilito dalla prassi (di norma con l’ultima busta paga o entro i mesi successivi, secondo accordi aziendali).

Posso chiedere un’anticipazione del TFR?

Sì. L’art. 2120 c.c. consente di richiedere un’anticipazione del TFR (fino al 70%) una sola volta nell’arco del rapporto di lavoro, dopo almeno 8 anni di servizio, per acquisto o ristrutturazione della prima casa, spese sanitarie straordinarie o astensione facoltativa per maternità.

Come viene tassato il TFR?

Il TFR è tassato con tassazione separata: l’aliquota IRPEF si calcola come media delle aliquote degli ultimi 5 anni. La tassazione è applicata dall’INPS (se il TFR è stato versato al Fondo di Tesoreria) o dal datore, con eventuale conguaglio successivo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.