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CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: preavviso e licenziamento
Il recesso dal contratto di arruolamento marittimo segue regole del Codice della Navigazione che si sovrappongono alla disciplina ordinaria del licenziamento. Nel lavoro portuale, invece, le regole generali della L. 604/1966 si applicano con i miglioramenti stabiliti dal CCNL.
Per il personale navigante, la risoluzione del contratto di arruolamento è disciplinata dagli artt. 340-350 del Codice della Navigazione, con indennità di risoluzione calcolata sull’anzianità. Nel CCNL Porti il preavviso varia per livello e anzianità, con termini più brevi per i livelli operativi e più lunghi per impiegati e quadri.
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La risoluzione del contratto di arruolamento
Il contratto di arruolamento (art. 332 Cod. Navig.) può essere a viaggio, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Le modalità di risoluzione sono disciplinate dagli artt. 340-350 del Codice della Navigazione, che prevedono cause specifiche di scioglimento del rapporto:
- Scadenza del termine: per i contratti a viaggio o a tempo determinato, il contratto cessa naturalmente al completamento del viaggio o alla scadenza.
- Mutuo consenso: le parti possono concordare lo scioglimento.
- Giusta causa: sia l’armatore sia il marittimo possono recedere senza preavviso in caso di fatti che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto.
- Recesso con preavviso: nei contratti a tempo indeterminato, il recesso richiede il rispetto del preavviso fissato dal CCNL.
L’art. 344 del Codice della Navigazione prevede che se il recesso avviene per volontà dell’armatore senza giusta causa, spetti al marittimo un’indennità di risoluzione commisurata all’anzianità di servizio, secondo le previsioni del CCNL.
Tabella riepilogativa
| Livello | Anzianità fino a 5 anni | Anzianità da 5 a 10 anni | Anzianità oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| VI-IV livello (operai) | 15 giorni | 20 giorni | 30 giorni |
| III-II livello (impiegati) | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| I livello e quadri | 60 giorni | 75 giorni | 90 giorni |
Nota: i valori indicati sono rappresentativi della struttura tipica dei contratti portuali. I termini esatti sono fissati nel testo integrale del CCNL Porti aggiornato al rinnovo 2024, disponibile presso Assoporti e le organizzazioni sindacali.
Le forme del licenziamento nel lavoro portuale
Al lavoratore portuale si applicano le garanzie generali contro il licenziamento illegittimo:
- Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): per gravi inadempimenti (es. abbandono del posto in operazioni pericolose, furto, aggressione). Non richiede preavviso.
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (L. 604/1966): per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali. Richiede preavviso.
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (L. 604/1966): per ragioni inerenti all’organizzazione aziendale (riduzione personale, ristrutturazione). Deve essere comunicato per iscritto con motivazione specifica.
Le sanzioni disciplinari più gravi (che possono portare al licenziamento) nel CCNL Porti hanno una validità massima di due anni in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (novità introdotta dal rinnovo 2024).
Impugnazione del licenziamento
Il lavoratore che riceve un licenziamento che ritiene illegittimo ha l’onere di impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta (L. 604/1966, art. 6). L’impugnazione avviene con lettera raccomandata A/R, PEC o telegramma. Entro i successivi 180 giorni è necessario depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro o avviare la procedura di conciliazione o arbitrato.
Casi pratici
Tizio ha un contratto di arruolamento a tempo determinato di sei mesi su un cargo. L’armatore decide di non rinnovarlo alla scadenza. Non è un licenziamento, ma la naturale scadenza del contratto. Tizio ha diritto alla liquidazione del TFR maturato e ai ratei di tredicesima e quattordicesima, ma non all’indennità di preavviso (il contratto è cessato per scadenza, non per recesso).
Caio, 4° livello con 8 anni di anzianità, riceve un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione del personale operativo). L’azienda lo comunica per iscritto con 20 giorni di preavviso (in base ai termini contrattuali per il suo livello e anzianità). Caio impugna il licenziamento entro 60 giorni ritenendo che la riduzione non fosse necessaria. Si rivolge alla Filt-Cgil per valutare il ricorso al Tribunale del Lavoro.
Sempronia, 2° livello con 12 anni di anzianità, presenta le dimissioni volontarie. Secondo il CCNL Porti, per il suo livello e anzianità il preavviso è di 60 giorni. Se Sempronia decide di non lavorare durante il preavviso (che è un suo diritto), l’azienda trattiene dalla liquidazione l’indennità sostitutiva del preavviso non lavorato, pari a 60 giorni di retribuzione.
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Domande frequenti
Come si risolve il contratto di arruolamento marittimo?
Quanto dura il preavviso nel CCNL Porti?
Il marittimo può essere licenziato mentre è in navigazione?
Un portuale può impugnare il licenziamento?
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La fine del rapporto di lavoro marittimo e portuale si muove su due binari distinti. Per chi naviga, il recesso dal contratto di arruolamento segue regole proprie del Codice della Navigazione, che si intrecciano con la disciplina civilistica del licenziamento; per chi lavora in porto, valgono invece le regole generali del diritto del lavoro, integrate dai miglioramenti del contratto collettivo. Capire a quale binario si appartiene e il primo passo per esercitare correttamente i propri diritti.
Il recesso nel contratto di arruolamento
Il rapporto del personale navigante nasce dall'arruolamento e la sua risoluzione e disciplinata dalle norme speciali della navigazione, che prevedono ipotesi e indennita tipiche dell'ambiente di bordo. Queste regole non escludono ma si sovrappongono alla cornice codicistica del recesso, in particolare agli artt. 2118 e 2119 c.c.
Il lavoro portuale e le regole generali
Nel comparto portuale il licenziamento segue lo schema ordinario: necessita di una giustificazione (giusta causa o giustificato motivo) e rispetta le tutele della L. 604/1966 e dello Statuto dei lavoratori. Il CCNL Porti interviene su questo impianto migliorandolo, ad esempio modulando i termini di preavviso per livello e anzianita.
Preavviso: la regola dell'art. 2118 c.c.
Il recesso ordinario richiede il preavviso, la cui durata e fissata dal contratto collettivo in funzione dell'inquadramento e dell'anzianita di servizio. Chi recede senza rispettarlo deve l'indennita sostitutiva, pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo. I termini concreti vanno letti sulle tabelle del CCNL applicabile.
Giusta causa: il recesso immediato dell'art. 2119 c.c.
L'art. 2119 c.c. consente di recedere senza preavviso quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Si tratta di fatti che ledono irreparabilmente il vincolo fiduciario; la valutazione e sempre concreta e proporzionata alla gravita del comportamento.
Indennita e tutele a fine rapporto
Oltre al preavviso, alla cessazione si collegano il TFR (art. 2120 c.c.) e, nel comparto navigante, le indennita di risoluzione tipiche dell'arruolamento, calcolate sull'anzianita. Le misure precise dipendono dal regime applicabile e dal contratto, e vanno verificate sul testo vigente.
Orientarsi tra i due regimi
Il lavoratore deve anzitutto chiarire la propria posizione: navigante o portuale. Da questa qualificazione discende il sistema di regole - speciale o generale - che governa preavviso, giustificazione e indennita. In caso di dubbio, e il testo del CCNL applicabile, letto insieme alla legge, a fornire la risposta affidabile.
Domande frequenti
Il preavviso e uguale per marittimi e portuali?
No. Per i naviganti operano le norme del Codice della Navigazione sull'arruolamento; per i portuali valgono gli artt. 2118-2119 c.c. e la L. 604/1966, con i termini fissati dal CCNL Porti per livello e anzianita.
Quando il datore puo licenziare senza preavviso?
Solo in presenza di una giusta causa ex art. 2119 c.c., cioe un fatto cosi grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. La valutazione e concreta e proporzionata.
Cosa spetta se non si rispetta il preavviso?
Chi recede senza preavviso deve l'indennita sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato. La durata del preavviso e indicata nelle tabelle del CCNL applicabile.
Il licenziamento nel porto deve essere motivato?
Si. Si applica la disciplina generale: serve una giusta causa o un giustificato motivo, nel rispetto della L. 604/1966 e dello Statuto dei lavoratori, con i miglioramenti del CCNL.
Come si calcola l'indennita di risoluzione del navigante?
E commisurata all'anzianita secondo le regole dell'arruolamento. L'importo non e stimabile in astratto: va verificato sul contratto e sulla disciplina della navigazione applicabile.