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CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: preavviso e licenziamento
Il recesso dal contratto di arruolamento marittimo segue regole del Codice della Navigazione che si sovrappongono alla disciplina ordinaria del licenziamento. Nel lavoro portuale, invece, le regole generali della L. 604/1966 si applicano con i miglioramenti stabiliti dal CCNL.
Per il personale navigante, la risoluzione del contratto di arruolamento è disciplinata dagli artt. 340-350 del Codice della Navigazione, con indennità di risoluzione calcolata sull’anzianità. Nel CCNL Porti il preavviso varia per livello e anzianità, con termini più brevi per i livelli operativi e più lunghi per impiegati e quadri.
La risoluzione del contratto di arruolamento
Il contratto di arruolamento (art. 332 Cod. Navig.) può essere a viaggio, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Le modalità di risoluzione sono disciplinate dagli artt. 340-350 del Codice della Navigazione, che prevedono cause specifiche di scioglimento del rapporto:
- Scadenza del termine: per i contratti a viaggio o a tempo determinato, il contratto cessa naturalmente al completamento del viaggio o alla scadenza.
- Mutuo consenso: le parti possono concordare lo scioglimento.
- Giusta causa: sia l’armatore sia il marittimo possono recedere senza preavviso in caso di fatti che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto.
- Recesso con preavviso: nei contratti a tempo indeterminato, il recesso richiede il rispetto del preavviso fissato dal CCNL.
L’art. 344 del Codice della Navigazione prevede che se il recesso avviene per volontà dell’armatore senza giusta causa, spetti al marittimo un’indennità di risoluzione commisurata all’anzianità di servizio, secondo le previsioni del CCNL.
Tabella riepilogativa
| Livello | Anzianità fino a 5 anni | Anzianità da 5 a 10 anni | Anzianità oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| VI-IV livello (operai) | 15 giorni | 20 giorni | 30 giorni |
| III-II livello (impiegati) | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| I livello e quadri | 60 giorni | 75 giorni | 90 giorni |
Nota: i valori indicati sono rappresentativi della struttura tipica dei contratti portuali. I termini esatti sono fissati nel testo integrale del CCNL Porti aggiornato al rinnovo 2024, disponibile presso Assoporti e le organizzazioni sindacali.
Le forme del licenziamento nel lavoro portuale
Al lavoratore portuale si applicano le garanzie generali contro il licenziamento illegittimo:
- Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): per gravi inadempimenti (es. abbandono del posto in operazioni pericolose, furto, aggressione). Non richiede preavviso.
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (L. 604/1966): per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali. Richiede preavviso.
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (L. 604/1966): per ragioni inerenti all’organizzazione aziendale (riduzione personale, ristrutturazione). Deve essere comunicato per iscritto con motivazione specifica.
Le sanzioni disciplinari più gravi (che possono portare al licenziamento) nel CCNL Porti hanno una validità massima di due anni in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (novità introdotta dal rinnovo 2024).
Impugnazione del licenziamento
Il lavoratore che riceve un licenziamento che ritiene illegittimo ha l’onere di impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta (L. 604/1966, art. 6). L’impugnazione avviene con lettera raccomandata A/R, PEC o telegramma. Entro i successivi 180 giorni è necessario depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro o avviare la procedura di conciliazione o arbitrato.
Casi pratici
Tizio ha un contratto di arruolamento a tempo determinato di sei mesi su un cargo. L’armatore decide di non rinnovarlo alla scadenza. Non è un licenziamento, ma la naturale scadenza del contratto. Tizio ha diritto alla liquidazione del TFR maturato e ai ratei di tredicesima e quattordicesima, ma non all’indennità di preavviso (il contratto è cessato per scadenza, non per recesso).
Caio, 4° livello con 8 anni di anzianità, riceve un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione del personale operativo). L’azienda lo comunica per iscritto con 20 giorni di preavviso (in base ai termini contrattuali per il suo livello e anzianità). Caio impugna il licenziamento entro 60 giorni ritenendo che la riduzione non fosse necessaria. Si rivolge alla Filt-Cgil per valutare il ricorso al Tribunale del Lavoro.
Sempronia, 2° livello con 12 anni di anzianità, presenta le dimissioni volontarie. Secondo il CCNL Porti, per il suo livello e anzianità il preavviso è di 60 giorni. Se Sempronia decide di non lavorare durante il preavviso (che è un suo diritto), l’azienda trattiene dalla liquidazione l’indennità sostitutiva del preavviso non lavorato, pari a 60 giorni di retribuzione.
Domande frequenti
Come si risolve il contratto di arruolamento marittimo?
Quanto dura il preavviso nel CCNL Porti?
Il marittimo può essere licenziato mentre è in navigazione?
Un portuale può impugnare il licenziamento?
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Come si risolve il contratto di arruolamento marittimo?
Il contratto di arruolamento può cessare per scadenza del termine (contratto a viaggio, a tempo determinato), per mutuo consenso, per giusta causa o per recesso unilaterale con preavviso. L'art. 344 del Codice della Navigazione disciplina la risoluzione da parte dell'armatore: se non c'è giusta causa, deve corrispondere all'arruolato un'indennità commisurata all'anzianità di servizio, secondo quanto stabilito dalle norme corporative e dagli usi, ora integrata dal CCNL.
Quanto dura il preavviso nel CCNL Porti?
Il CCNL Porti fissa i termini di preavviso in relazione al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio. Indicativamente, per i livelli operativi (IV-VI) il preavviso varia da 15 a 30 giorni; per i livelli impiegatizi (II-III) da 30 a 60 giorni; per il I livello e i quadri da 60 a 90 giorni. I valori esatti sono contenuti nel testo contrattuale.
Il marittimo può essere licenziato mentre è in navigazione?
Il licenziamento del marittimo durante la navigazione è soggetto a specifiche limitazioni. In caso di licenziamento per giusta causa, l'armatore può procedere allo sbarco nel primo porto utile. Il Codice della Navigazione (art. 346) prevede garanzie specifiche per evitare che il marittimo venga abbandonato in porto straniero senza mezzi di rimpatrio.
Cosa è la licenza dell'armatore e come si applica?
L'armatore ha la facoltà di licenziare il marittimo (art. 344 Cod. Navig.) per giusta causa o con preavviso. Il CCNL Armatoriale integra queste previsioni di legge con termini e indennità specifici per qualifica. La disciplina si integra con le norme generali del diritto del lavoro (L. 604/1966 sui licenziamenti individuali e art. 18 dello Statuto dei Lavoratori) nella misura applicabile.
Un portuali può impugnare il licenziamento?
Sì. Il lavoratore portuale ha diritto a impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta (L. 604/1966, art. 6, come modificato dalla L. 183/2010). L'impugnazione può avvenire con lettera raccomandata, PEC o telegramma. Entro 180 giorni dall'impugnazione è necessario depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro o attivare la conciliazione.
Vedi anche