← Torna a CCNL — Contratti Collettivi
Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il recesso dal contratto di arruolamento marittimo è disciplinato dal Codice della Navigazione (artt. 340-350) con regole diverse dalla comune disciplina del licenziamento. Il CCNL Porti fissa termini di preavviso per livello di inquadramento e anzianità. In entrambi i settori restano applicabili le tutele contro il licenziamento illegittimo (L. 604/1966, art. 18 Statuto Lavoratori).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: preavviso e licenziamento

Il recesso dal contratto di arruolamento marittimo segue regole del Codice della Navigazione che si sovrappongono alla disciplina ordinaria del licenziamento. Nel lavoro portuale, invece, le regole generali della L. 604/1966 si applicano con i miglioramenti stabiliti dal CCNL.

In sintesi

Per il personale navigante, la risoluzione del contratto di arruolamento è disciplinata dagli artt. 340-350 del Codice della Navigazione, con indennità di risoluzione calcolata sull’anzianità. Nel CCNL Porti il preavviso varia per livello e anzianità, con termini più brevi per i livelli operativi e più lunghi per impiegati e quadri.

Dati contrattuali

CCNL Armatoriale
Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
CCNL Porti
Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Fonte normativa
Cod. Navig. artt. 340-350 (recesso dal contratto di arruolamento) · L. 604/1966 · Art. 18 L. 300/1970 (Statuto Lavoratori)

La risoluzione del contratto di arruolamento

Il contratto di arruolamento (art. 332 Cod. Navig.) può essere a viaggio, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Le modalità di risoluzione sono disciplinate dagli artt. 340-350 del Codice della Navigazione, che prevedono cause specifiche di scioglimento del rapporto:

  • Scadenza del termine: per i contratti a viaggio o a tempo determinato, il contratto cessa naturalmente al completamento del viaggio o alla scadenza.
  • Mutuo consenso: le parti possono concordare lo scioglimento.
  • Giusta causa: sia l’armatore sia il marittimo possono recedere senza preavviso in caso di fatti che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto.
  • Recesso con preavviso: nei contratti a tempo indeterminato, il recesso richiede il rispetto del preavviso fissato dal CCNL.

L’art. 344 del Codice della Navigazione prevede che se il recesso avviene per volontà dell’armatore senza giusta causa, spetti al marittimo un’indennità di risoluzione commisurata all’anzianità di servizio, secondo le previsioni del CCNL.

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso indicativi — CCNL Porti
Livello Anzianità fino a 5 anni Anzianità da 5 a 10 anni Anzianità oltre 10 anni
VI-IV livello (operai) 15 giorni 20 giorni 30 giorni
III-II livello (impiegati) 30 giorni 45 giorni 60 giorni
I livello e quadri 60 giorni 75 giorni 90 giorni

Nota: i valori indicati sono rappresentativi della struttura tipica dei contratti portuali. I termini esatti sono fissati nel testo integrale del CCNL Porti aggiornato al rinnovo 2024, disponibile presso Assoporti e le organizzazioni sindacali.

Le forme del licenziamento nel lavoro portuale

Al lavoratore portuale si applicano le garanzie generali contro il licenziamento illegittimo:

  • Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): per gravi inadempimenti (es. abbandono del posto in operazioni pericolose, furto, aggressione). Non richiede preavviso.
  • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (L. 604/1966): per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali. Richiede preavviso.
  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (L. 604/1966): per ragioni inerenti all’organizzazione aziendale (riduzione personale, ristrutturazione). Deve essere comunicato per iscritto con motivazione specifica.

Le sanzioni disciplinari più gravi (che possono portare al licenziamento) nel CCNL Porti hanno una validità massima di due anni in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (novità introdotta dal rinnovo 2024).

Impugnazione del licenziamento

Il lavoratore che riceve un licenziamento che ritiene illegittimo ha l’onere di impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta (L. 604/1966, art. 6). L’impugnazione avviene con lettera raccomandata A/R, PEC o telegramma. Entro i successivi 180 giorni è necessario depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro o avviare la procedura di conciliazione o arbitrato.

Casi pratici

Tizio — Capitano il cui contratto a tempo determinato non viene rinnovato

Tizio ha un contratto di arruolamento a tempo determinato di sei mesi su un cargo. L’armatore decide di non rinnovarlo alla scadenza. Non è un licenziamento, ma la naturale scadenza del contratto. Tizio ha diritto alla liquidazione del TFR maturato e ai ratei di tredicesima e quattordicesima, ma non all’indennità di preavviso (il contratto è cessato per scadenza, non per recesso).

Caio — Operaio portuale licenziato per giustificato motivo oggettivo

Caio, 4° livello con 8 anni di anzianità, riceve un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione del personale operativo). L’azienda lo comunica per iscritto con 20 giorni di preavviso (in base ai termini contrattuali per il suo livello e anzianità). Caio impugna il licenziamento entro 60 giorni ritenendo che la riduzione non fosse necessaria. Si rivolge alla Filt-Cgil per valutare il ricorso al Tribunale del Lavoro.

Sempronia — Impiegata portuale che si dimette

Sempronia, 2° livello con 12 anni di anzianità, presenta le dimissioni volontarie. Secondo il CCNL Porti, per il suo livello e anzianità il preavviso è di 60 giorni. Se Sempronia decide di non lavorare durante il preavviso (che è un suo diritto), l’azienda trattiene dalla liquidazione l’indennità sostitutiva del preavviso non lavorato, pari a 60 giorni di retribuzione.

Domande frequenti

Come si risolve il contratto di arruolamento marittimo?
Il contratto può cessare per scadenza del termine, mutuo consenso, giusta causa o recesso con preavviso. L’art. 344 del Codice della Navigazione prevede che senza giusta causa l’armatore debba un’indennità commisurata all’anzianità di servizio.
Quanto dura il preavviso nel CCNL Porti?
Il preavviso varia per livello e anzianità: da 15 giorni per i livelli operativi con poca anzianità, fino a 90 giorni per quadri con oltre 10 anni. I valori esatti sono nel testo contrattuale aggiornato al rinnovo 2024.
Il marittimo può essere licenziato mentre è in navigazione?
In caso di giusta causa sì, con sbarco nel primo porto utile. Il Codice della Navigazione (art. 346) garantisce che il marittimo sbarcato in porto straniero abbia diritto al rimpatrio a spese dell’armatore.
Un portuale può impugnare il licenziamento?
Sì. Il lavoratore ha 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta per impugnare il licenziamento, e poi 180 giorni per depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro o avviare la conciliazione.
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
Se il datore di lavoro non fa lavorare il dipendente durante il preavviso (recesso in tronco), deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione dei giorni di preavviso non lavorati.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Come si risolve il contratto di arruolamento marittimo?

Il contratto di arruolamento può cessare per scadenza del termine (contratto a viaggio, a tempo determinato), per mutuo consenso, per giusta causa o per recesso unilaterale con preavviso. L'art. 344 del Codice della Navigazione disciplina la risoluzione da parte dell'armatore: se non c'è giusta causa, deve corrispondere all'arruolato un'indennità commisurata all'anzianità di servizio, secondo quanto stabilito dalle norme corporative e dagli usi, ora integrata dal CCNL.

Quanto dura il preavviso nel CCNL Porti?

Il CCNL Porti fissa i termini di preavviso in relazione al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio. Indicativamente, per i livelli operativi (IV-VI) il preavviso varia da 15 a 30 giorni; per i livelli impiegatizi (II-III) da 30 a 60 giorni; per il I livello e i quadri da 60 a 90 giorni. I valori esatti sono contenuti nel testo contrattuale.

Il marittimo può essere licenziato mentre è in navigazione?

Il licenziamento del marittimo durante la navigazione è soggetto a specifiche limitazioni. In caso di licenziamento per giusta causa, l'armatore può procedere allo sbarco nel primo porto utile. Il Codice della Navigazione (art. 346) prevede garanzie specifiche per evitare che il marittimo venga abbandonato in porto straniero senza mezzi di rimpatrio.

Cosa è la licenza dell'armatore e come si applica?

L'armatore ha la facoltà di licenziare il marittimo (art. 344 Cod. Navig.) per giusta causa o con preavviso. Il CCNL Armatoriale integra queste previsioni di legge con termini e indennità specifici per qualifica. La disciplina si integra con le norme generali del diritto del lavoro (L. 604/1966 sui licenziamenti individuali e art. 18 dello Statuto dei Lavoratori) nella misura applicabile.

Un portuali può impugnare il licenziamento?

Sì. Il lavoratore portuale ha diritto a impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta (L. 604/1966, art. 6, come modificato dalla L. 183/2010). L'impugnazione può avvenire con lettera raccomandata, PEC o telegramma. Entro 180 giorni dall'impugnazione è necessario depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro o attivare la conciliazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.