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La guida
CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: TFR e fine rapporto
Il Trattamento di Fine Rapporto è un istituto di legge che accomuna marittimi e portuali: matura in modo identico per tutti i lavoratori dipendenti italiani, ma la struttura della retribuzione marittima introduce specificità nel calcolo.
Il TFR (art. 2120 c.c.) matura per tutti i dipendenti: retribuzione annua divisa per 13,5 con rivalutazione annua. Per i marittimi la retribuzione utile è quella dell’art. 55 della Sezione 1: minimo contrattuale, ratei di 13ª e 14ª, panatica convenzionale, scatti e, per lo Stato Maggiore, il supplemento paga; dal rinnovo 2024 vi rientra anche l’EAR. Il rinnovo dell’11 luglio 2024 ha portato al 2,5% il contributo datoriale al Fondo Priamo, con l’1% a carico del lavoratore. Il TFR non maturato in fondo pensione può essere anticipato dopo 8 anni di servizio.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Come si calcola il TFR
Il TFR si regola per legge (art. 2120 c.c.): si accantona ogni anno l’importo della retribuzione annua diviso per 13,5. Il calcolo è proporzionale: chi ha lavorato solo una parte dell’anno accantona la quota corrispondente ai mesi effettivi.
Il montante accantonato viene rivalutato il 31 dicembre di ogni anno in misura pari al 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Questa rivalutazione si applica sia al TFR rimasto in azienda sia — con alcune differenze — al TFR versato al Fondo di Tesoreria INPS (per imprese con più di 50 dipendenti).
Il TFR per i marittimi: voci da includere nel calcolo
Per il personale navigante, la «retribuzione» rilevante ai fini del TFR comprende:
- Il minimo contrattuale per grado e qualifica;
- i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- il valore convenzionale della panatica (art. 39);
- gli scatti di anzianità/navigazione;
- il supplemento paga per il personale di Stato Maggiore;
- l’EAR (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione, 64 € al mese sul nostromo per 14 mensilità), che il verbale dell’11 luglio 2024 esclude da tutti gli istituti tranne il TFR.
Non concorrono al TFR le voci occasionali e variabili (i compensi per lavoro straordinario, che l’art. 35 esclude da ogni base di calcolo, i rimborsi spese documentate, i benefit in natura non continuativi).
Tabella riepilogativa
| Aspetto | CCNL Armatoriale | CCNL Porti |
|---|---|---|
| Base di calcolo TFR | Retribuzione annua/13,5 (voci dell’art. 55 e EAR; no straordinari) | Retribuzione annua/13,5 (art. 20: minimo conglobato, scatti, EDR e ad personam, 13ª e 14ª; no straordinari) |
| Rivalutazione annua TFR | 1,5% + 75% ISTAT (legge) | 1,5% + 75% ISTAT (legge) |
| Erogazione | Cessazione del rapporto | Cessazione del rapporto |
| Anticipazione | 70% dopo 8 anni (causali di legge) | 70% dopo 8 anni (causali di legge) |
| Previdenza complementare | Fondo Priamo: contributo azienda al 2,5% dal luglio 2024, se il lavoratore versa l’1% | Fondo Priamo (art. 51, confluito Previlog); eventuali accordi aziendali |
TFR in azienda o fondo pensione complementare?
Dal 1° gennaio 2007 (D.Lgs. 252/2005) ogni lavoratore neo-assunto deve scegliere, entro 6 mesi dall’assunzione, se destinare il TFR futuro:
- Al fondo pensione complementare del settore o aziendale (con possibili contributi aggiuntivi del datore di lavoro).
- Al Fondo di Tesoreria INPS (per imprese con più di 50 dipendenti) o all’azienda (per imprese con meno di 50 dipendenti).
La scelta è irrevocabile. Il conferimento al fondo pensione consente di dedurre i contributi versati (entro 5.164,57 euro/anno) dall’imponibile IRPEF. Il rinnovo del CCNL Armatoriale dell’11 luglio 2024 ha portato al 2,5% il contributo datoriale al Fondo Priamo (con l’1% a carico del lavoratore), incentivando la scelta del fondo da parte del personale navigante.
Il regime fiscale del TFR
Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 TUIR): non si somma al reddito ordinario dell’anno di percezione, ma viene tassato con l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni. Sulla rivalutazione annua del TFR si applica un’imposta sostitutiva del 17%. Il TFR conferito al fondo pensione e poi erogato come rendita è tassato con aliquota agevolata (dal 15% al 9% dopo 15 anni di adesione al fondo).
Casi pratici
Tizio ha lavorato come nostromo per 20 anni con una retribuzione media annua di 32.000 euro. Il suo TFR maturato è indicativamente pari a: 32.000 ÷ 13,5 × 20 anni = 47.407 euro, rivalutato ogni anno con l’indice ISTAT. Non avendo aderito al fondo pensione, il TFR è rimasto in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS) ed è soggetto a tassazione separata all’atto dell’erogazione.
Caio ha 10 anni di anzianità e un TFR maturato di circa 15.000 euro. Vuole acquistare la prima casa. Presenta domanda di anticipazione del 70% del TFR maturato (10.500 euro) documentando l’acquisto. Per l’anticipazione la legge fissa limiti annui: può essere accolta entro il 10% degli aventi titolo e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti.
Sempronia è assunta come allieva ufficiale. Entro sei mesi dall’assunzione deve scegliere dove destinare il TFR futuro. L’ufficio HR le spiega che il CCNL Armatoriale 2024 ha aumentato il contributo datoriale al fondo complementare del settore. Destinando il TFR al fondo, Sempronia riceverà anche il contributo aggiuntivo dell’armatore e potrà dedurre i contributi versati dall’imponibile IRPEF.
Quanto TFR hai maturato?
Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.
Domande frequenti
Il TFR si applica anche ai marittimi?
Come viene calcolato il TFR per i marittimi con periodi di imbarco discontinui?
Il lavoratore portuale può chiedere l’anticipazione del TFR?
Qual è il fondo pensione complementare per i marittimi?
Conviene destinare il TFR al fondo pensione?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, un consulente previdenziale, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.