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La guida

CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

In sintesi

Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Porti: Assoporti, Assiterminal, Assologistica, Fise Uniport / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti · Armatoriale: Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Istituti trattati
Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
Riferimenti
Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · CCNL Porti artt. 33-35 · CCNL Armatoriale, Sezione 1, artt. 8 e 10
Fonte
Testo del CCNL Porti (in vigore dal 24 febbraio 2021) e del CCNL Armatoriale (verbale dell’11 luglio 2024), Sezione 1

Da dove nasce il potere disciplinare

Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

La scala delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
Nel CCNL Porti i provvedimenti sono richiamo verbale, ammonizione scritta, multa fino a 4 ore di retribuzione, sospensione fino a 10 giorni e licenziamento (art. 33). Le mancanze esemplificative sono nell’art. 34 (ad esempio assenza ingiustificata, negligenza, inosservanza delle norme di sicurezza e igiene: ammonizione, multa o sospensione, la sospensione anche per lo stato di ubriachezza o per tre assenze ingiustificate nel trimestre) e nell’art. 35 (licenziamento con preavviso, ad esempio per assenza ingiustificata oltre tre giorni consecutivi; senza preavviso, ad esempio per furto o per l’abbandono del posto che metta in pericolo le persone). Nella Sezione 1 del CCNL Armatoriale (art. 10) la scala è rimprovero scritto, multa fino a 4 ore di retribuzione (divisore 240), sospensione fino a 10 giorni, sospensione dal turno particolare fino a 2 mesi e risoluzione del contratto di arruolamento o cancellazione dal turno particolare o dall’elenco della C.R.L.; tra le mancanze che portano alla risoluzione ci sono l’insubordinazione, qualsiasi mancanza che pregiudichi la sicurezza della navigazione, l’ubriachezza manifesta, l’abbandono del mezzo navale senza autorizzazione del comandante e il fumo a bordo nei luoghi vietati.

La procedura disciplinare passo per passo

L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

1. Il codice disciplinare reso pubblico

Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

2. La contestazione dell’addebito

Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

3. Il diritto di difesa

Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. Il CCNL Porti precisa che il termine è di almeno 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione e che il provvedimento va comunicato per iscritto entro 10 giorni dalla scadenza del termine (art. 33). La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso il termine.

4. La sanzione proporzionata

La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Per lo Statuto, decorsi 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto; il CCNL Porti è più favorevole e fissa il termine a un anno dalla comminazione (art. 33).

Come si impugna una sanzione

Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro. Per i marittimi imbarcati con il CCNL Armatoriale (Sezione 1, art. 10) la sanzione più grave del rimprovero scritto si contesta entro 10 giorni dallo sbarco o dalla comunicazione davanti al Collegio di conciliazione dell’art. 84; per la multa o la sospensione dal turno particolare, se il collegio non la ritiene giustificata, viene annullata. Il CCNL Porti prevede che, se in arbitrato il lavoratore vince e la sanzione è annullata, le spese restano a carico dell’azienda (art. 33).

Casi pratici

Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
Caia — sospensione e recidiva
Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

Domande frequenti

Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si vedano gli artt. 33-35 del CCNL Porti e l’art. 10 della Sezione 1 del CCNL Armatoriale; gli accordi aziendali possono integrarli.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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