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La guida

CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: tredicesima, quattordicesima e premi

Le mensilità aggiuntive rappresentano una componente rilevante della retribuzione annua: per i marittimi e i portuali, la tredicesima e la quattordicesima seguono regole di maturazione e calcolo specifiche, legate alla struttura discontinua del lavoro marittimo e ai cicli operativi portuali.

In sintesi

Entrambi i contratti prevedono tredicesima e quattordicesima. Nel CCNL Porti la 13ª si paga a dicembre e la 14ª a giugno, e maturano per dodicesimi sul servizio dei dodici mesi precedenti (art. 17). Nella Sezione 1 del CCNL Armatoriale sono la gratifica natalizia e la gratifica pasquale (art. 33), maturano per mesi di imbarco compiuti e spettano a chi ha compiuto un anno di imbarco. I premi di produzione sono demandati alla contrattazione di secondo livello.

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Dati contrattuali

CCNL Armatoriale
Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
CCNL Porti
Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti

La tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è una mensilità aggiuntiva erogata entro il mese di dicembre di ogni anno. Non è prevista dalla legge come obbligo generale — è un istituto di origine contrattuale — ma è così diffusa da essere divenuta prassi consolidata nella quasi totalità dei contratti collettivi nazionali, compresi il CCNL Armatoriale e il CCNL Porti.

L’importo della tredicesima è pari a una mensilità. Nel CCNL Porti la base è il minimo conglobato più gli scatti di anzianità in godimento e gli altri elementi previsti dai contratti di provenienza (art. 17). Nella Sezione 1 del CCNL Armatoriale è una mensilità di minimo contrattuale, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore, valore convenzionale della panatica e scatti (art. 33). Non rientrano nel computo straordinari e premi occasionali.

La quattordicesima mensilità

La quattordicesima mensilità è un’ulteriore mensilità aggiuntiva, erogata nel CCNL Porti nel mese di giugno (art. 17); per i marittimi della Sezione 1 del CCNL Armatoriale è la gratifica pasquale, pagata in occasione della Pasqua (art. 33). Non tutti i contratti collettivi nazionali la prevedono; tra quelli che la riconoscono figurano il CCNL Porti e — nelle rispettive sezioni — il CCNL Armatoriale.

Anche la quattordicesima si matura proporzionalmente al servizio dei dodici mesi che precedono l’erogazione (art. 17 del CCNL Porti).

Il calcolo per dodicesimi

Il principio di maturazione proporzionale vale per entrambe le mensilità aggiuntive. Nel CCNL Porti per ogni mese intero di servizio il lavoratore matura 1/12 dell’importo pieno; le frazioni di mese non superiori a 15 giorni di calendario non si calcolano, quelle superiori contano come mese intero (art. 17). Nella Sezione 1 del CCNL Armatoriale si pagano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti, con ratei giornalieri per le frazioni di mese (art. 33). Esempi pratici:

  • Chi ha lavorato 12 mesi nell’anno di riferimento percepisce l’importo pieno della tredicesima.
  • Chi ha lavorato 6 mesi percepisce metà (6/12).
  • Chi è assunto il 20 ottobre 2024 percepisce a dicembre 2024 il rateo pari a 2/12 (ottobre = 12 gg < 15 gg: non conta; novembre e dicembre contano ciascuno per 1/12).

Tabella riepilogativa

Mensilità aggiuntive e premi nei due CCNL
Istituto CCNL Armatoriale CCNL Porti Scadenza erogazione
Tredicesima mensilità Sì Sì Dicembre (Natale per i marittimi)
Quattordicesima mensilità Sì (per le sezioni che la prevedono) Sì Giugno (Pasqua per i marittimi, Sezione 1)
Premio di produzione aziendale Eventuale (contrattazione 2° livello) Eventuale (contrattazione 2° livello) Variabile
EAR (Elemento Aggiuntivo Retributivo) 64 €/mese sul nostromo, riparametrato sugli altri gradi, per 14 mensilità EDR 50 €/mese (tutti i livelli) per 13 mensilità, da novembre 2024 Con le mensilità indicate
Una tantum vacanza contrattuale 380 € (200 € a luglio 2024 e 180 € a gennaio 2025) 600 € lordi: 350 € retributivi e 250 € di welfare, ai lavoratori in servizio all’8 ottobre 2024 Date indicate dagli accordi
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I premi di produzione e la contrattazione di secondo livello

Né il CCNL Armatoriale né il CCNL Porti fissano a livello nazionale un premio di produzione obbligatorio e uniforme. Entrambi i contratti — come prassi della contrattazione collettiva italiana — prevedono la possibilità di istituire premi aziendali attraverso accordi di secondo livello tra l’impresa (o l’associazione di settore) e le rappresentanze sindacali.

Nel settore portuale, dove operano grandi terminal con significativi margini di produttività, gli accordi aziendali di secondo livello possono prevedere premi di risultato anche di diverse centinaia di euro annui, spesso collegati a indicatori di movimentazione container (TEU), efficienza delle operazioni e riduzione dell’assenteismo.

Casi pratici

Tizio — Nostromo assunto a maggio, tredicesima parziale

Tizio viene imbarcato il 1° maggio 2024 come nostromo su una nave da carico. Alla fine di dicembre 2024 la tredicesima è corrisposta in tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti (art. 33 della Sezione 1): 8 dodicesimi (da maggio a dicembre). Se la sua retribuzione mensile è di 2.500 euro, la tredicesima sarà pari a 2.500 × 8/12 = 1.666,67 euro lordi.

Caio — Operatore portuale e premio aziendale

Caio lavora in un terminal container che ha sottoscritto un accordo di secondo livello con Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. L’accordo prevede un premio annuo di 800 euro lordi se il terminal movimenta almeno 500.000 TEU nell’anno. Nel 2024 il terminal raggiunge 520.000 TEU: Caio percepisce il premio pieno di 800 euro, erogato a marzo 2025 con i criteri previsti dall’accordo.

Sempronia — Impiegata portuale che si dimette a giugno

Sempronia si dimette il 15 giugno 2025 da impiegata di 2° livello. All’atto del conguaglio, il datore di lavoro le liquida: (a) la quattordicesima per il periodo luglio 2024 – giugno 2025, pari a 11/12 dell’importo pieno: la frazione di giugno (15 giorni) non supera i 15 giorni e non si calcola (art. 17); (b) il rateo di tredicesima per il periodo gennaio-giugno 2025, pari a 5/12 per lo stesso motivo; (c) il TFR maturato.

Quanta tredicesima ti spetta?

Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.

Apri il calcolatore della tredicesima →

Domande frequenti

I marittimi hanno diritto alla tredicesima?
Sì. La Sezione 1 del CCNL Armatoriale prevede la gratifica natalizia (13ª) e la gratifica pasquale (14ª) per i marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco; ai marittimi entrati o usciti nel corso dell’anno spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti (art. 33).
I lavoratori portuali hanno anche la quattordicesima?
Sì. Il CCNL Porti prevede la tredicesima (dicembre) e la quattordicesima (giugno). Entrambe maturano in proporzione al servizio dei dodici mesi precedenti l’erogazione (art. 17).
Come si calcola la tredicesima se si è lavorato solo parte dell’anno?
Si calcola per dodicesimi: nel CCNL Porti per ogni mese intero di servizio si matura 1/12 dell’importo pieno, e le frazioni di mese contano come mese intero solo se superano i 15 giorni (art. 17). Chi ha lavorato 6 mesi percepisce metà della tredicesima.
Esistono premi di produzione nel CCNL Porti?
Il CCNL Porti non fissa premi a livello nazionale ma consente la contrattazione di secondo livello per l’introduzione di premi aziendali. Nei grandi terminal i premi possono raggiungere importi significativi.
La quattordicesima si deve pagare in caso di licenziamento?
Sì. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la quattordicesima matura proporzionalmente ai mesi lavorati e deve essere liquidata insieme al TFR.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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