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CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: tredicesima, quattordicesima e premi
Le mensilità aggiuntive rappresentano una componente rilevante della retribuzione annua: per i marittimi e i portuali, la tredicesima e la quattordicesima seguono regole di maturazione e calcolo specifiche, legate alla struttura discontinua del lavoro marittimo e ai cicli operativi portuali.
Entrambi i contratti prevedono tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno-luglio). Nel CCNL Porti le mensilità aggiuntive si maturano per dodicesimi sull’anno solare. Nel CCNL Armatoriale il calcolo tiene conto dei mesi di imbarco effettivo. I premi di produzione sono demandati alla contrattazione di secondo livello.
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La tredicesima mensilità
La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è una mensilità aggiuntiva erogata entro il mese di dicembre di ogni anno. Non è prevista dalla legge come obbligo generale — è un istituto di origine contrattuale — ma è così diffusa da essere divenuta prassi consolidata nella quasi totalità dei contratti collettivi nazionali, compresi il CCNL Armatoriale e il CCNL Porti.
L’importo della tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione, calcolata sulla base degli stessi elementi che compongono la retribuzione mensile ordinaria (minimo tabellare, eventuali indennità fisse, scatti di anzianità). Non rientrano nel computo le voci variabili come straordinari e premi occasionali.
La quattordicesima mensilità
La quattordicesima mensilità è un’ulteriore mensilità aggiuntiva, erogata generalmente nel mese di giugno o luglio (in coincidenza con il periodo feriale estivo). Non tutti i contratti collettivi nazionali la prevedono; tra quelli che la riconoscono figurano il CCNL Porti e — nelle rispettive sezioni — il CCNL Armatoriale.
Anche la quattordicesima si matura proporzionalmente ai mesi di servizio nel periodo di riferimento (tipicamente da luglio dell’anno precedente a giugno dell’anno corrente).
Il calcolo per dodicesimi
Il principio di maturazione proporzionale vale per entrambe le mensilità aggiuntive. Per ogni mese intero di servizio (o per ogni frazione di mese superiore a 15 giorni) il lavoratore matura 1/12 dell’importo pieno. Esempi pratici:
- Chi ha lavorato 12 mesi nell’anno di riferimento percepisce l’importo pieno della tredicesima.
- Chi ha lavorato 6 mesi percepisce metà (6/12).
- Chi è assunto il 20 ottobre 2024 percepisce a dicembre 2024 il rateo pari a 2/12 (ottobre = 12 gg < 15 gg: non conta; novembre e dicembre contano ciascuno per 1/12).
Tabella riepilogativa
| Istituto | CCNL Armatoriale | CCNL Porti | Scadenza erogazione |
|---|---|---|---|
| Tredicesima mensilità | Sì | Sì | Entro dicembre |
| Quattordicesima mensilità | Sì (per le sezioni che la prevedono) | Sì | Giugno-luglio |
| Premio di produzione aziendale | Eventuale (contrattazione 2° livello) | Eventuale (contrattazione 2° livello) | Variabile |
| EAR (Elemento Aggiuntivo Retributivo) | 64 €/mese (nostromo, riparametrato) | EDR 50 €/mese (tutti i livelli) | Mensilmente |
| Una tantum vacanza contrattuale | 380 € (luglio 2024 + gennaio 2025) | 600 € (tre rate 2024-2026) | Date programmate |
I premi di produzione e la contrattazione di secondo livello
Né il CCNL Armatoriale né il CCNL Porti fissano a livello nazionale un premio di produzione obbligatorio e uniforme. Entrambi i contratti — come prassi della contrattazione collettiva italiana — prevedono la possibilità di istituire premi aziendali attraverso accordi di secondo livello tra l’impresa (o l’associazione di settore) e le rappresentanze sindacali.
Nel settore portuale, dove operano grandi terminal con significativi margini di produttività, gli accordi aziendali di secondo livello possono prevedere premi di risultato anche di diverse centinaia di euro annui, spesso collegati a indicatori di movimentazione container (TEU), efficienza delle operazioni e riduzione dell’assenteismo.
Casi pratici
Tizio viene assunto il 3 maggio 2024 come nostromo su una nave da carico. Alla fine di dicembre 2024, matura la tredicesima per 8 dodicesimi (da maggio a dicembre, ciascuno con almeno 16 giorni lavorati). Se la sua retribuzione mensile è di 2.500 euro, la tredicesima sarà pari a 2.500 × 8/12 = 1.666,67 euro lordi.
Caio lavora in un terminal container che ha sottoscritto un accordo di secondo livello con Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. L’accordo prevede un premio annuo di 800 euro lordi se il terminal movimenta almeno 500.000 TEU nell’anno. Nel 2024 il terminal raggiunge 520.000 TEU: Caio percepisce il premio pieno di 800 euro, erogato a marzo 2025 con i criteri previsti dall’accordo.
Sempronia si dimette il 15 giugno 2025 da impiegata di 2° livello. All’atto del conguaglio, il datore di lavoro le liquida: (a) la quattordicesima per il periodo luglio 2024 – giugno 2025, pari a 12/12 dell’importo pieno poiché ha lavorato l’intero periodo; (b) il rateo di tredicesima per il periodo gennaio-giugno 2025, pari a 6/12; (c) il TFR maturato.
Quanta tredicesima ti spetta?
Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.
Domande frequenti
I marittimi hanno diritto alla tredicesima?
I lavoratori portuali hanno anche la quattordicesima?
Come si calcola la tredicesima se si è lavorato solo parte dell’anno?
Esistono premi di produzione nel CCNL Porti?
La quattordicesima si deve pagare in caso di licenziamento?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le mensilita aggiuntive - tredicesima e quattordicesima - rappresentano una quota rilevante della retribuzione annua, e nel lavoro marittimo e portuale assumono regole di maturazione peculiari, legate alla struttura discontinua dell'imbarco e ai cicli operativi dei terminal. Due contratti distinti governano la materia: il CCNL Armatoriale, per il personale navigante, e il CCNL Porti, per i lavoratori portuali. Entrambi prevedono tredicesima e quattordicesima, ma le modulano secondo la diversa fisionomia delle rispettive prestazioni.
Natura delle mensilita aggiuntive
La tredicesima e la quattordicesima sono retribuzione differita: maturano progressivamente durante l'anno e vengono erogate in scadenze fisse, tipicamente dicembre per la tredicesima e giugno-luglio per la quattordicesima. Costituiscono un diritto contrattuale consolidato, non una liberalita del datore.
La maturazione nel CCNL Porti
Nel CCNL Porti le mensilita aggiuntive maturano tipicamente per dodicesimi sull'anno solare: ogni mese o frazione di mese di servizio matura un dodicesimo dell'importo annuo. E un criterio lineare, coerente con la maggiore continuita del lavoro portuale rispetto a quello marittimo.
La maturazione nel CCNL Armatoriale
Nel lavoro marittimo la discontinuita e strutturale: periodi di imbarco si alternano a periodi a terra. Il CCNL Armatoriale tiene conto di questa specificita calcolando le mensilita aggiuntive in funzione dell'imbarco effettivo, in modo da rapportare il diritto alla prestazione realmente resa a bordo.
Mensilita aggiuntive e TFR
Trattandosi di retribuzione differita avente carattere continuativo, le mensilita aggiuntive rientrano di norma nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, computato secondo il criterio legale dell'art. 2120 c.c. (retribuzione annua divisa per 13,5). Cio rende la tredicesima e la quattordicesima rilevanti anche oltre la loro erogazione immediata.
I premi di produzione
I premi di produzione e di risultato non sono fissati dal contratto nazionale ma demandati alla contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale. La loro misura e legata a parametri di produttivita, efficienza o redditivita del singolo terminal o della compagnia, e gode tipicamente del regime fiscale e contributivo agevolato dei premi di risultato.
Cosa verificare in concreto
Importi delle mensilita, criteri di proporzionamento per imbarco e parametri dei premi variano per contratto e per accordo di secondo livello. Per il caso specifico occorre fare riferimento alle tabelle del CCNL vigente e agli accordi aziendali o territoriali applicabili, evitando di trasporre meccanicamente le regole di un comparto sull'altro.
Domande frequenti
Marittimi e portuali hanno diritto alla quattordicesima?
Si: entrambi i contratti - Armatoriale e Porti - prevedono tredicesima, erogata tipicamente a dicembre, e quattordicesima, erogata tra giugno e luglio. Sono retribuzione differita e costituiscono un diritto contrattuale consolidato.
Come maturano le mensilita aggiuntive nei porti?
Nel CCNL Porti maturano tipicamente per dodicesimi sull'anno solare: ogni mese o frazione di mese di servizio matura un dodicesimo dell'importo annuo, secondo un criterio lineare coerente con la continuita del lavoro portuale.
Perche nel CCNL Armatoriale il calcolo e diverso?
Perche il lavoro marittimo e discontinuo: periodi di imbarco si alternano a periodi a terra. Il CCNL Armatoriale calcola le mensilita aggiuntive in funzione dell'imbarco effettivo, rapportando il diritto alla prestazione realmente resa a bordo.
La tredicesima incide sul TFR?
Si, di norma: trattandosi di retribuzione differita continuativa, le mensilita aggiuntive rientrano nella base di calcolo del TFR, computato con il criterio legale dell'art. 2120 c.c. (retribuzione annua divisa per 13,5).
Chi stabilisce i premi di produzione?
La contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale. I premi sono legati a parametri di produttivita o redditivita del terminal o della compagnia e godono tipicamente del regime fiscale e contributivo agevolato dei premi di risultato.