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CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: malattia e infortunio
Ammalarsi a bordo di una nave o subire un infortunio in banchina presenta implicazioni giuridiche molto diverse rispetto al lavoro ordinario. La disciplina marittima affonda le radici nel Codice della Navigazione; quella portuale si innesta sul regime INAIL con specifiche integrazioni contrattuali.
Il Codice della Navigazione (art. 355 ss.) obbliga l’armatore alle spese di cura e al rimpatrio del marittimo malato in porto straniero. Nel CCNL Porti il comporto è generalmente di 12 mesi in 36, con integrazioni contrattuali sull’indennità INPS. La MLC 2006 impone una copertura sanitaria globale per tutto il personale navigante.
La malattia del marittimo a bordo: il quadro legale
La disciplina della malattia del personale navigante è regolata in primo luogo dagli artt. 355 e seguenti del Codice della Navigazione, che attribuiscono all’armatore obblighi specifici ben più gravosi di quelli previsti per i datori di lavoro terrestri:
- L’armatore è tenuto a fornire assistenza medica e farmaceutica al marittimo malato o infortunato durante il servizio.
- Deve sbarcare il marittimo nel primo porto adatto alle cure necessarie, anche se ciò comporta uno scalo non programmato.
- In caso di malattia o infortunio in porto straniero, è obbligato al rimpatrio a proprie spese del lavoratore.
- La retribuzione continua a essere dovuta per un determinato periodo anche durante la malattia, secondo le previsioni del CCNL.
La MLC 2006 (Standard A4.1) rafforza questi obblighi su scala internazionale, imponendo agli armatori di garantire una copertura sanitaria per i propri marittimi in qualunque parte del mondo, indipendentemente dalla nazionalità o dalla bandiera della nave.
L’infortunio in porto: la disciplina INAIL
I lavoratori portuali sono soggetti alla normativa INAIL sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124). Il lavoro portuale è classificato tra le attività a rischio elevato, con premi assicurativi corrispondentemente più alti rispetto ad attività di ufficio. I rischi tipici comprendono: cadute da mezzi o strutture, investimenti da veicoli e mezzi di movimentazione, infortuni con carichi sospesi, esposizione a sostanze pericolose nei terminal chimici.
Il D.Lgs. 81/2008 impone misure di sicurezza specifiche per i porti: formazione obbligatoria, dispositivi di protezione individuale, procedure di emergenza. Il rinnovo CCNL Porti 2024 ha introdotto due ore aggiuntive di formazione obbligatoria in ingresso per i nuovi assunti, proprio in risposta all’esigenza di rafforzare la cultura della sicurezza.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | CCNL Armatoriale (personale navigante) | CCNL Porti (lavoratori portuali) |
|---|---|---|
| Spese mediche | A carico armatore (art. 355 Cod. Navig.) | SSN + eventuale fondo sanitario integrativo |
| Rimpatrio da porto straniero | Obbligatorio a spese armatore | Non applicabile (lavoro a terra) |
| Periodo di comporto | Disciplinato dal CCNL per qualifica | Indicativamente 12 mesi in 36 mesi |
| Integrazione retributiva | Prevista dal CCNL per il periodo di malattia | Integrazione sull’indennità INPS/INAIL |
| Copertura globale | MLC 2006 Standard A4.1 (obbligatoria) | INAIL + eventuale assicurazione integrativa |
Il comporto nel CCNL Porti
Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale, in caso di malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Decorso il comporto senza guarigione, il datore di lavoro può licenziare per superamento del comporto. Questo istituto è di origine contrattuale: la legge (art. 2110 c.c.) rinvia alla contrattazione collettiva per la fissazione dei termini.
Il CCNL Porti fissa generalmente il comporto in 12 mesi nell’arco dei 36 mesi precedenti. Possono essere previsti allungamenti per:
- Malattie gravi o tumori.
- Lavoratori con lunga anzianità di servizio.
- Patologie conseguenti a infortuni sul lavoro.
Durante il comporto, oltre all’indennità INPS (50% per i primi 20 giorni, 66,66% dal 21° giorno), il CCNL può prevedere un’integrazione aziendale per avvicinare il trattamento alla retribuzione ordinaria.
Casi pratici
Tizio è primo ufficiale di coperta su una portarinfuse in scalo a Rotterdam. Viene colpito da appendicite acuta. L’armatore è obbligato a pagare il ricovero presso l’ospedale olandese, a garantire la visita del medico di porto e, una volta autorizzato il trasporto, a organizzare il rimpatrio in Italia a proprie spese. La retribuzione di Tizio continua durante la degenza secondo le previsioni del CCNL Armatoriale.
Caio viene investito da un carrello elevatore in banchina e riporta una frattura alla gamba. L’infortunio è denunciato all’INAIL entro 24 ore. L’INAIL riconosce l’infortunio e liquida l’indennità temporanea (60% della retribuzione media per i primi 90 giorni, poi 75%). Il CCNL Porti prevede un’integrazione aziendale per i giorni di franchigia INAIL (i primi tre giorni non coperti da indennità). Il datore di lavoro non può licenziare Caio durante il periodo di inabilità temporanea assoluta.
Sempronia ha accumulato 9 mesi di malattia negli ultimi 30 mesi a causa di una patologia cronica. Il comporto CCNL Porti è di 12 mesi in 36. Ha ancora 3 mesi di comporto disponibili. Il medico competente aziendale la visita in previsione del possibile rientro: il CCNL prevede che in caso di inidoneità permanente alla mansione specifica, prima del licenziamento si valuti la possibilità di adibire la lavoratrice a mansioni equivalenti o inferiori.
Domande frequenti
Chi paga le spese mediche del marittimo malato a bordo?
Cosa succede se il marittimo si ammala in porto straniero?
Quanto dura il comporto nel CCNL Porti?
I lavoratori portuali hanno un’integrazione della retribuzione in caso di malattia?
Come funziona l’infortunio sul lavoro in porto?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Chi paga le spese mediche del marittimo malato a bordo?
L'armatore è obbligato per legge (art. 355 Codice della Navigazione) a farsi carico delle spese di cura del marittimo che si ammali durante il servizio a bordo, incluse le spese di degenza, medico e farmaci. L'obbligo sussiste indipendentemente dalla nazionalità del porto in cui si trova la nave.
Cosa succede se il marittimo si ammala in porto straniero?
Se il marittimo si ammala in porto straniero, l'armatore è tenuto a provvedere alle cure e, una volta stabilizzato il paziente, a organizzare il rimpatrio a proprie spese. Queste garanzie sono rafforzate dalla MLC 2006 (Standard A4.1), che impone agli armatori una copertura sanitaria adeguata per tutto il personale navigante, in qualunque parte del mondo.
Quanto dura il comporto nel CCNL Porti?
Il CCNL Porti fissa il periodo di comporto (periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia) generalmente in 12 mesi nell'arco di 36 mesi precedenti, con possibili allungamenti per malattie gravi o tumori. I valori esatti vanno verificati nel testo contrattuale aggiornato al rinnovo 2024.
I lavoratori portuali hanno un'integrazione della retribuzione in caso di malattia?
Sì. Il CCNL Porti integra l'indennità INPS (pari al 50% della retribuzione giornaliera per i primi 20 giorni e al 66,66% dal 21° giorno) per avvicinarsi alla retribuzione piena, almeno per una parte del periodo di malattia. L'entità dell'integrazione varia per anzianità di servizio e livello.
Come funziona l'infortunio sul lavoro in porto?
In caso di infortunio sul lavoro, si applicano le norme INAIL (D.P.R. 1124/1965 e D.Lgs. 81/2008) con le specificità del settore portuale, che è classificato come attività ad alto rischio. Il CCNL Porti prevede integrazioni a carico del datore di lavoro per i giorni di franchigia INAIL e per il superamento del minimo di legge.
Vedi anche