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Ultimo aggiornamento: 14 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
La lavoratrice marittima in stato di gravidanza ha diritto allo sbarco immediato e al divieto assoluto di lavoro a bordo (D.Lgs. 151/2001). La tutela si integra con il D.Lgs. 80/2015 e le previsioni del CCNL Armatoriale. Nel CCNL Porti le integrazioni contrattuali portano la retribuzione verso il 100% durante il congedo obbligatorio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: maternità, paternità e congedi

Il lavoro a bordo di una nave è incompatibile con la gravidanza: la lavoratrice marittima deve essere sbarcata non appena accertato lo stato gravidico. Questa regola, di derivazione sia normativa sia contrattuale, si affianca alle ordinarie tutele del T.U. maternità.

In sintesi

La lavoratrice marittima in gravidanza deve essere sbarcata immediatamente. Il D.Lgs. 151/2001 disciplina congedo obbligatorio (5 mesi), paternità obbligatoria (10 giorni) e congedo parentale (fino a 6 mesi per genitore). Il CCNL Armatoriale e il CCNL Porti integrano economicamente i trattamenti INPS, con protocolli per la parità di genere introdotti dal rinnovo 2024.

Dati contrattuali

CCNL Armatoriale
Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
CCNL Porti
Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Fonte normativa
D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità) · D.Lgs. 105/2022 · D.Lgs. 80/2015 · Cod. Navig. artt. 346, 355 ss.

Lo sbarco obbligatorio della lavoratrice marittima in gravidanza

La normativa vigente è chiara: il lavoro a bordo di una nave è incompatibile con la gravidanza. L’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 prevede il divieto assoluto di adibire la lavoratrice incinta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri; la navigazione, con i rischi legati al moto ondoso, alle condizioni meteorologiche avverse e all’isolamento, rientra in questa categoria.

Non appena la lavoratrice comunica il proprio stato di gravidanza all’armatore (o al comandante, in assenza dello stesso), scatta l’obbligo di sbarco immediato. L’armatore organizza lo sbarco nel porto più vicino e il rimpatrio, a proprie spese se necessario. Il rapporto di arruolamento non si interrompe: la lavoratrice mantiene il diritto alla retribuzione e alle prestazioni INPS durante il congedo obbligatorio.

Il congedo obbligatorio di maternità

Il congedo obbligatorio di maternità è disciplinato dalla legge (D.Lgs. 151/2001, artt. 16-21) e si applica ugualmente a lavoratrici terrestri e marittime:

  • 2 mesi prima della data presunta del parto.
  • 3 mesi dopo il parto.
  • Possibilità di optare per il congedo flessibile (1 mese prima + 4 mesi dopo), previa certificazione medica.

L’indennità INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi periodi contributivi. Il CCNL Armatoriale e il CCNL Porti possono integrare questo importo per avvicinarsi al 100% della retribuzione. Il rinnovo CCNL Armatoriale 2024 ha introdotto un protocollo sulla diversità e inclusione di genere che rafforza le tutele per le lavoratrici.

Il congedo obbligatorio di paternità

Il D.Lgs. 105/2022 ha reso strutturale il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni lavorativi, fruibili nei 2 mesi precedenti e nei 5 mesi successivi al parto. Il padre è tenuto a comunicare il periodo di fruizione al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso (salvo imprevedibilità del parto).

Per il padre marittimo imbarcato, la fruizione dei 10 giorni richiede la concordia con il programma di navigazione. Il CCNL Armatoriale prevede meccanismi per garantire la fruizione effettiva del congedo paterno, anche attraverso la sostituzione temporanea dell’ufficiale o del membro d’equipaggio interessato.

Tabella riepilogativa

Congedi parentali e tutele nei due CCNL
Istituto Durata legge Indennità INPS Integrazione CCNL
Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3) 80% retribuzione Possibile integrazione fino al 100%
Congedo paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% retribuzione Nessuna integrazione necessaria
Congedo parentale (facoltativo) Fino a 6 mesi per genitore 30% (elevabile a 80% per 1 mese, D.Lgs. 105/2022) Eventuali integrazioni contrattuali
Sbarco marittima incinta Immediato (D.Lgs. 151/2001) A decorrere dal congedo Rimpatrio a spese armatore

Nota: il D.Lgs. 105/2022 ha elevato l’indennità per il primo mese di congedo parentale all’80% della retribuzione per il 2023, poi progressivamente. Verificare i valori aggiornati all’anno in corso.

Il divieto di licenziamento e il rientro al lavoro

La legge vieta il licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Lo stesso divieto si applica al padre che fruisce del congedo obbligatorio e del congedo parentale. Qualunque atto di recesso datoriale in violazione di questo divieto è nullo di diritto.

Al rientro dal congedo, la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a essere reintegrata nella stessa posizione lavorativa o in una equivalente, con la stessa qualifica e lo stesso livello retributivo.

Casi pratici

Tizio — Primo ufficiale di macchina che diventa padre

Tizio è imbarcato su un traghetto quando la compagna partorisce. Ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità retribuiti al 100%. Comunica immediatamente al comandante la nascita del figlio e richiede lo sbarco al primo porto utile. L’armatore organizza la sostituzione temporanea e Tizio si imbarca nuovamente dopo i 10 giorni, recuperando la posizione a bordo.

Caia — Ufficiale di coperta incinta in alto mare

Caia è terzo ufficiale di coperta. In navigazione nel Mediterraneo comunica al comandante di essere in stato di gravidanza alla sesta settimana. Il comandante informa immediatamente l’armatore: lo sbarco deve avvenire entro il primo porto disponibile e non appena in sicurezza. L’armatore organizza il rimpatrio. Caia inizia il congedo obbligatorio due mesi prima del parto: riceve l’indennità INPS all’80% e l’eventuale integrazione contrattuale prevista dal CCNL Armatoriale.

Sempronia — Operatrice portuale che rientra dal congedo parentale

Sempronia rientra da sei mesi di congedo parentale facoltativo. Ha il diritto di tornare nella stessa posizione lavorativa (operatrice di gru, 4° livello) e con la stessa retribuzione. Il datore di lavoro non può assegnarle mansioni di livello inferiore senza il suo consenso. Il CCNL Porti prevede che al rientro dal congedo sia previsto un periodo di affiancamento per riprendere confidenza con le procedure operative aggiornate.

Domande frequenti

Una lavoratrice marittima incinta può continuare a navigare?
No. Il D.Lgs. 151/2001 e le norme sul lavoro marittimo impongono lo sbarco immediato della lavoratrice in stato di gravidanza. L’armatore è tenuto a procedere allo sbarco e al rimpatrio senza indugio.
Quanto dura il congedo obbligatorio di maternità?
Il congedo obbligatorio di maternità è di 5 mesi (2 prima del parto e 3 dopo) con indennità INPS all’80%. Il CCNL può prevedere integrazioni per avvicinarsi al 100% della retribuzione.
I padri marittimi hanno diritto al congedo di paternità?
Sì. Il congedo obbligatorio di paternità è di 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100%, fruibili nei 2 mesi precedenti e nei 5 mesi successivi al parto. Il padre marittimo deve concordare la fruizione con l’armatore.
Come funziona il congedo parentale per i marittimi?
Il congedo parentale (fino a 6 mesi per genitore, nei primi 12 anni del figlio) si applica anche al personale navigante. L’indennità INPS è al 30% (con incrementi previsti dal D.Lgs. 105/2022). Il CCNL può migliorare questo importo.
Il CCNL Porti integra l’indennità INPS per maternità?
Sì. Il CCNL Porti prevede un’integrazione dell’indennità INPS per il congedo obbligatorio di maternità. I dettagli dell’integrazione sono contenuti nel testo contrattuale.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Una lavoratrice marittima incinta può continuare a navigare?

No. Il D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità) e le norme specifiche sul lavoro a bordo impongono lo sbarco immediato della lavoratrice in stato di gravidanza. L'ambiente di bordo e i rischi della navigazione sono incompatibili con la gravidanza. L'armatore è tenuto a procedere allo sbarco e al rimpatrio senza indugio.

Quanto dura il congedo obbligatorio di maternità?

Il congedo obbligatorio di maternità è disciplinato dal D.Lgs. 151/2001: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, per un totale di 5 mesi. Il CCNL può prevedere integrazioni economiche rispetto all'indennità INPS (pari all'80% della retribuzione), fino al 100% della retribuzione ordinaria per tutta o parte della durata del congedo.

I padri marittimi hanno diritto al congedo di paternità?

Sì. Il congedo obbligatorio di paternità (D.Lgs. 151/2001, modificato dal D.Lgs. 105/2022) dura 10 giorni lavorativi e spetta al padre lavoratore nei due mesi precedenti e nei cinque mesi successivi al parto. Il padre marittimo deve concordare con l'armatore le modalità di fruizione compatibili con il programma di navigazione.

Come funziona il congedo parentale per i marittimi?

Il congedo parentale (D.Lgs. 151/2001, artt. 32 ss.) si applica anche al personale navigante. Ciascun genitore ha diritto a un congedo di massimo 3 mesi, fino a 6 mesi complessivi per ciascuno, e a non più di 10 mesi in totale tra i due genitori, fruibile nei primi 12 anni di vita del figlio. L'indennità INPS è pari al 30% della retribuzione; il CCNL può migliorare questo importo.

Il CCNL Porti integra l'indennità INPS per maternità?

Sì. Il CCNL Porti prevede un'integrazione dell'indennità INPS per il congedo obbligatorio di maternità, che porta il trattamento economico verso la retribuzione piena per almeno una parte del periodo. I dettagli dell'integrazione (durata e misura) sono contenuti nel testo contrattuale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.