Indice
La guida
CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: maternità, paternità e congedi
Il lavoro a bordo di una nave è incompatibile con la gravidanza: la Sezione 1 del CCNL Armatoriale prevede che l’armatore la sbarchi appena ragionevolmente possibile e comunque entro la 26ª settimana di gravidanza (art. 43). Questa regola, di derivazione sia normativa sia contrattuale, si affianca alle ordinarie tutele del T.U. maternità.
La lavoratrice marittima in gravidanza deve essere sbarcata appena ragionevolmente possibile e comunque entro la 26ª settimana (Sezione 1 del CCNL Armatoriale, art. 43). Il D.Lgs. 151/2001 disciplina congedo obbligatorio (5 mesi), paternità obbligatoria (10 giorni) e congedo parentale (fino a 6 mesi per genitore). Il CCNL Armatoriale rinvia alla legge per l’indennità e il CCNL Porti all’art. 24 rinvia al D.Lgs. 151/2001: solo le dipendenti delle autorità portuali hanno la normale retribuzione nel congedo obbligatorio e nel primo mese di congedo facoltativo. Il verbale dell’11 luglio 2024 aggiunge fino a 3 mesi di congedo per le vittime di violenza di genere.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Lo sbarco obbligatorio della lavoratrice marittima in gravidanza
La normativa vigente è chiara: il lavoro a bordo di una nave è incompatibile con la gravidanza. L’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 prevede il divieto assoluto di adibire la lavoratrice incinta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri; la navigazione, con i rischi legati al moto ondoso, alle condizioni meteorologiche avverse e all’isolamento, rientra in questa categoria.
Non appena la lavoratrice comunica il proprio stato di gravidanza al comandante, l’armatore provvede allo sbarco e all’eventuale rimpatrio appena ragionevolmente possibile, e comunque entro la 26ª settimana di gravidanza (art. 43 della Sezione 1 del CCNL Armatoriale). Il rapporto di arruolamento non si interrompe: la lavoratrice mantiene il diritto alla retribuzione e alle prestazioni INPS durante il congedo obbligatorio.
Il congedo obbligatorio di maternità
Il congedo obbligatorio di maternità è disciplinato dalla legge (D.Lgs. 151/2001, artt. 16-21) e si applica ugualmente a lavoratrici terrestri e marittime:
- 2 mesi prima della data presunta del parto.
- 3 mesi dopo il parto.
- Possibilità di optare per il congedo flessibile (1 mese prima + 4 mesi dopo), previa certificazione medica.
L’indennità INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi periodi contributivi. Per i marittimi la Sezione 1 (art. 43) riconosce l’indennità prevista dalla legge, senza integrazione contrattuale. Il CCNL Porti (art. 24) rinvia al D.Lgs. 151/2001; la normale retribuzione, con integrazione dell’indennità di legge, spetta solo alle dipendenti delle autorità portuali durante l’assenza obbligatoria e il primo mese di assenza facoltativa. Il verbale di rinnovo dell’11 luglio 2024 contiene anche una dichiarazione comune su diversità, inclusione e violenza di genere.
Il congedo obbligatorio di paternità
Il D.Lgs. 105/2022 ha reso strutturale il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni lavorativi, fruibili nei 2 mesi precedenti e nei 5 mesi successivi al parto. Il padre comunica il periodo di fruizione al datore di lavoro con il preavviso previsto dalla legge, ove possibile in relazione alla data del parto.
Per il padre marittimo imbarcato, la fruizione dei 10 giorni richiede la concordia con il programma di navigazione. Per i congedi parentali la Sezione 1 (art. 44) rinvia alla normativa nazionale; il periodo di congedo parentale è computato nell’anzianità nel CCNL Porti, esclusi gli effetti su ferie e mensilità aggiuntive (art. 24).
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata legge | Indennità INPS | Integrazione CCNL |
|---|---|---|---|
| Congedo maternità obbligatorio | 5 mesi (2+3) | 80% retribuzione | Nessuna per i marittimi (art. 43 Sezione 1) e per le imprese portuali (art. 24); le dipendenti delle autorità portuali hanno la normale retribuzione |
| Congedo paternità obbligatorio | 10 giorni lavorativi | 100% retribuzione | Nessuna integrazione necessaria |
| Congedo parentale (facoltativo) | Fino a 6 mesi per genitore | Fino a 9 mesi indennizzati: 3 mesi all’80%, gli altri al 30% | Nessuna integrazione nazionale; il CCNL Porti computa il congedo nell’anzianità, non per ferie e mensilità aggiuntive |
| Sbarco marittima incinta | Entro la 26ª settimana, appena ragionevolmente possibile (art. 43 Sezione 1) | Indennità di legge dal congedo | Rimpatrio dell’armatore (art. 43) |
Nota: le leggi di bilancio 2023-2025 hanno portato a 3 i mesi di congedo parentale indennizzati all’80% (fonte: INPS); i restanti mesi indennizzati restano al 30%. Dati letti sulla pagina INPS del 2025; l’età del figlio e i mesi vanno verificati sulle istruzioni INPS dell’anno in corso.
Il divieto di licenziamento e il rientro al lavoro
La legge vieta il licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Lo stesso divieto si applica al padre che fruisce del congedo obbligatorio e del congedo parentale. Qualunque atto di recesso datoriale in violazione di questo divieto è nullo di diritto.
Al rientro dal congedo, la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a essere reintegrata nella stessa posizione lavorativa o in una equivalente, con la stessa qualifica e lo stesso livello retributivo.
Casi pratici
Tizio è imbarcato su un traghetto quando la compagna partorisce. Ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità retribuiti al 100%. Comunica immediatamente al comandante la nascita del figlio e richiede lo sbarco al primo porto utile. L’armatore organizza la sostituzione temporanea e Tizio si imbarca nuovamente dopo i 10 giorni, recuperando la posizione a bordo.
Caia è terzo ufficiale di coperta. In navigazione nel Mediterraneo comunica al comandante di essere in stato di gravidanza alla sesta settimana. Il comandante informa immediatamente l’armatore: lo sbarco deve avvenire entro il primo porto disponibile e non appena in sicurezza. L’armatore organizza il rimpatrio. Caia inizia il congedo obbligatorio due mesi prima del parto: riceve l’indennità INPS all’80% e l’eventuale integrazione contrattuale prevista dal CCNL Armatoriale.
Sempronia rientra da sei mesi di congedo parentale facoltativo. Ha il diritto di tornare nella stessa posizione lavorativa (operatrice di gru, 4° livello) e con la stessa retribuzione. Il datore di lavoro non può assegnarle mansioni di livello inferiore senza il suo consenso. Il CCNL Porti computa il congedo parentale nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti su ferie e mensilità aggiuntive (art. 24).
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Una lavoratrice marittima incinta può continuare a navigare?
Quanto dura il congedo obbligatorio di maternità?
I padri marittimi hanno diritto al congedo di paternità?
Come funziona il congedo parentale per i marittimi?
Il CCNL Porti integra l’indennità INPS per maternità?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.