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La guida

CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet): maggiorazioni

Aperture domenicali, festivi lavorati, turni serali: nel commercio, nel turismo e nei servizi il lavoro nei giorni e nelle ore «non ordinarie» è frequentissimo. La legge garantisce riposi e protezioni; la maggiorazione in busta paga è fissata dal CCNL Fiavet (artt. 114-123): ecco le percentuali e cosa controllare.

In sintesi

Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore (di norma la domenica) e, se si lavora di domenica, a un riposo compensativo. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Per il CCNL Fiavet il periodo notturno va dalle 22 alle 6 (art. 114); il lavoro domenicale ordinario con riposo in altro giorno dà un’indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza (art. 120), il festivo lavorato il 40% (art. 122), lo straordinario il 30%, il 40% se festivo e il 50% se notturno (art. 116), senza cumulo.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Istituti trattati
Lavoro domenicale e festivo · Maggiorazioni · Riposo compensativo · Lavoro notturno
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · CCNL Fiavet, artt. 114-123 (maggiorazioni)
Fonte
Testo del CCNL del 24 luglio 2019 (Fiavet-Confcommercio) e accordo di rinnovo del 26 luglio 2024

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Domeniche e festivi: riposo e compenso

Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — commercio, turismo, servizi — si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. In tal caso, e nei giorni festivi, il CCNL Fiavet riconosce queste voci:

Situazione Cosa prevede il CCNL Fiavet Articolo
Lavoro nel giorno festivo (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Capodanno, Epifania, Pasquetta, 15 agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre, patrono) Oltre alla normale retribuzione, le ore effettivamente prestate con la maggiorazione del 40%; il godimento della festività è subordinato alle esigenze aziendali 121-122
Lavoro domenicale con riposo settimanale in altro giorno Indennità in cifra fissa pari al 10% della quota oraria di paga base e contingenza per ogni ora di lavoro ordinario prestata di domenica 120
Festività coincidente con il riposo settimanale, malattia o infortunio Una giornata di retribuzione contrattuale senza maggiorazione 121
Straordinario 30% (feriale), 40% (festivo), 50% (notturno dalle 22 alle 6, se non turni regolari di servizio); le maggiorazioni non si cumulano 116
Lavoro serale/notturno ordinario Il periodo notturno va dalle 22 alle 6 e l'orario dei lavoratori notturni non supera le 8 ore medie giornaliere; il CCNL non fissa una percentuale per i turni regolari 114
4 novembre Ore effettive pagate senza maggiorazione oppure riposo compensativo, subordinato alle esigenze aziendali 123
Straordinario dei lavoratori stagionali Possono essere compensati con riposi di pari durata alla scadenza del contratto a termine, che si intende prorogato 117
Le percentuali sono quelle degli artt. 116, 120 e 122 del CCNL imprese di viaggi e turismo (testo del 24 luglio 2019, non modificato dall’accordo del 2024): la voce in busta paga va confrontata con questi valori. Lo straordinario è consentito fino a 260 ore annue (art. 115).

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni; il CCNL (art. 119) richiede, in tal caso, non meno di 24 ore consecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con il riposo giornaliero: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — domenica in agenzia
Tizio lavora la domenica in un’agenzia aperta. Il suo riposo settimanale viene spostato al martedì; per ogni ora ordinaria prestata di domenica il CCNL gli riconosce l’indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza (art. 120), che ritrova nel cedolino del mese.
Caia — festività infrasettimanale
Caia lavora in una festività nazionale infrasettimanale. Le spetta, oltre alla normale retribuzione, la retribuzione delle ore effettivamente prestate con la maggiorazione del 40% (art. 122); se invece non lavora in un giorno festivo che coincide con il riposo settimanale, ha comunque una giornata di retribuzione contrattuale senza maggiorazione (art. 121).

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

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Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce l’indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza (art. 120).
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Per lo straordinario no: l’art. 116 del CCNL Fiavet fissa 30% (feriale), 40% (festivo) e 50% (notturno dalle 22 alle 6, se non turni regolari) e precisa che le maggiorazioni non sono cumulabili fra loro. L’indennità domenicale del 10% (art. 120) riguarda invece le ore ordinarie di domenica.
Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
Sì. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto: se lavori la domenica, deve essere garantito in un altro giorno. In più, per ogni ora ordinaria di domenica il CCNL riconosce un’indennità pari al 10% della quota oraria di paga base e contingenza (art. 120).

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Percentuali e regole di cumulo sono quelle degli artt. 114-123 del CCNL Fiavet (testo integrale letto).

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