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Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore (di norma la domenica) e, se si lavora di domenica, a un riposo compensativo. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Le maggiorazioni economiche sono stabilite dal CCNL applicato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet): maggiorazioni

Aperture domenicali, festivi lavorati, turni serali: nel commercio, nel turismo e nei servizi il lavoro nei giorni e nelle ore «non ordinarie» è frequentissimo. La legge garantisce riposi e protezioni; la maggiorazione in busta paga è invece fissata dal CCNL applicato. Ecco come funziona e cosa controllare.

In sintesi

Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore (di norma la domenica) e, se si lavora di domenica, a un riposo compensativo. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Le maggiorazioni economiche sono stabilite dal CCNL applicato.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Istituti trattati
Lavoro domenicale e festivo · Maggiorazioni · Riposo compensativo · Lavoro notturno
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Domeniche e festivi: riposo e compenso

Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — commercio, turismo, servizi — si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. In tal caso, e nei giorni festivi, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione:

Situazione Cosa prevede di norma il CCNL
Lavoro nel giorno festivo Maggiorazione sulla retribuzione oraria; talvolta riposo compensativo
Lavoro domenicale (riposo in altro giorno) Maggiorazione per il disagio della domenica lavorata
Festività coincidente con la domenica Spesso una quota aggiuntiva a titolo di festività non goduta
Lavoro serale/notturno Maggiorazione di turno secondo le fasce orarie del contratto
Le percentuali sono quelle del CCNL applicato: la voce in busta paga va confrontata con le tabelle del contratto di settore.

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — domenica al centro commerciale
Tizio lavora la domenica in un punto vendita aperto. Il suo riposo settimanale viene spostato al martedì; per la domenica lavorata il CCNL gli riconosce la maggiorazione prevista, che ritrova nel cedolino del mese.
Caia — festività infrasettimanale
Caia lavora in una festività nazionale infrasettimanale. Le spetta la maggiorazione per il festivo lavorato; se invece la festività cade di domenica e non lavora, molti contratti riconoscono una quota a titolo di festività non goduta.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
Sì. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto: se lavori la domenica, deve essere garantito in un altro giorno. In più, per la domenica lavorata, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione economica.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

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In sintesi

  • Il lavoro domenicale e festivo e ammesso nei settori a ciclo aperto, con diritto al riposo settimanale di 24 ore e al riposo compensativo.
  • Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) e l'attivita di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra mezzanotte e le 5.
  • Il lavoratore notturno gode di limiti di orario, sorveglianza sanitaria e tutela in caso di inidoneita.
  • Le maggiorazioni economiche per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL applicato.
  • Restano ferme le tutele dell'art. 2109 c.c. sul riposo e del D.Lgs. 151/2001 per la maternita.
Indice dei contenuti

Nelle agenzie di viaggio, nel turismo e nei servizi il lavoro nelle ore e nei giorni non ordinari e tutt'altro che eccezionale: aperture domenicali, festivi lavorati e turni serali fanno parte della normalita organizzativa. La legge garantisce un nucleo inderogabile di riposi e protezioni; la quantificazione economica del disagio, invece, e affidata al CCNL applicato. Tenere distinti questi due piani e indispensabile per capire cosa spetta e in quale misura.

La definizione legale di lavoro notturno

Il D.Lgs. 66/2003 distingue due nozioni. Il lavoro notturno e l'attivita svolta in un periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Il lavoratore notturno e invece chi svolge in via non occasionale almeno tre ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell'anno, secondo i criteri del CCNL.

Le tutele del lavoratore notturno

La qualifica di lavoratore notturno fa scattare protezioni aggiuntive: l'orario non puo superare in media le otto ore nell'arco di ventiquattro; spetta una sorveglianza sanitaria periodica e gratuita; in caso di sopravvenuta inidoneita al notturno certificata, il lavoratore va adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Domenica e riposo settimanale

L'art. 2109 c.c. garantisce il riposo settimanale di ventiquattro ore, che di regola coincide con la domenica. Nei settori a ciclo aperto come il turismo si puo pero lavorare la domenica: in tal caso spetta il riposo compensativo in un altro giorno della settimana, oltre alle maggiorazioni previste dal contratto.

Festivi lavorati

Le festivita nazionali e infrasettimanali godono di una disciplina specifica: se lavorate danno diritto, secondo il CCNL, alla retribuzione della giornata maggiorata oppure a un riposo compensativo. La scelta tra monetizzazione e recupero dipende dalle previsioni contrattuali e dagli accordi aziendali.

Le maggiorazioni del CCNL

La misura percentuale delle maggiorazioni per lavoro notturno, domenicale e festivo non e fissata dalla legge ma dal contratto collettivo applicato. E quindi il CCNL Fiavet, e non una regola generale, a determinare quanto spetta in busta paga: per i valori esatti occorre rinviare al testo contrattuale vigente.

Le tutele speciali

Il quadro si completa con le protezioni del D.Lgs. 151/2001 in materia di maternita: la lavoratrice in gravidanza e nel primo anno di vita del bambino non puo essere obbligata al lavoro notturno. Si tratta di un divieto inderogabile che prevale su qualsiasi esigenza organizzativa.

Domande frequenti

Quando un'attivita e considerata lavoro notturno?

Quando si svolge in un periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, secondo il D.Lgs. 66/2003.

Chi lavora di domenica ha diritto al riposo compensativo?

Si. Nei settori a ciclo aperto si puo lavorare la domenica, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore da fruire in un altro giorno, oltre alle maggiorazioni del CCNL.

Le maggiorazioni per il notturno sono fissate dalla legge?

No. La legge garantisce riposi e tutele, ma la misura economica delle maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale e stabilita dal CCNL applicato.

Una lavoratrice in gravidanza puo essere adibita al notturno?

No. Il D.Lgs. 151/2001 vieta di obbligare al lavoro notturno la lavoratrice in gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino.

Il festivo lavorato si paga o si recupera?

Dipende dal CCNL: puo spettare la retribuzione della giornata maggiorata oppure un riposo compensativo. Le modalita sono fissate dal contratto e dagli accordi aziendali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.