Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Aeroportuali e Handling

Le regole su ferie, permessi retribuiti e ROL nel contratto collettivo del settore: quanti giorni spettano, come si maturano e si fruiscono, cosa succede in caso di malattia durante le ferie, e le peculiarità di un settore che opera senza interruzioni.

In sintesi

Il CCNL Trasporto Aereo garantisce da 20 a 23 giorni lavorativi di ferie annuali a seconda dell’anzianità, oltre a 31,5 ore annue di ROL. Le ferie non si monetizzano (salvo i giorni oltre il minimo). La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso. Il settore H24 richiede una programmazione condivisa che tenga conto delle esigenze operative.

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Dati contrattuali

Ferie (fino a 3 anni di anzianità)
20 giorni lavorativi
Ferie (oltre 3 anni di anzianità)
22 giorni lavorativi
ROL annui
31,5 ore
Festività soppresse
Permessi compensativi come da contratto
Rinnovo Gestori
4 giugno 2025 – vigenza 2025-2027
Rinnovo Handlers
25 ottobre 2023 – vigenza fino 31 dicembre 2025

Tabella riepilogativa: ferie per anzianità

Ferie annuali nel CCNL Trasporto Aereo – personale di terra
Anzianità di servizio Giorni di ferie lavorativi Note
Fino a 3 anni 20 giorni Minimo garantito dalla legge (D.Lgs. 66/2003)
Oltre 3 anni 22 giorni Miglioramento contrattuale rispetto al minimo legale
Anzianità superiore (se previsto da accordo aziendale) Fino a 23 giorni Dipende dalla contrattazione di secondo livello

I giorni di ferie si calcolano su base lavorativa: non si contano la domenica, il sabato (se non lavorato) e i giorni festivi. Nell’anno di assunzione o di cessazione, le ferie maturano per dodicesimi in base ai mesi di servizio prestato.

Le ferie nel settore H24: programmazione e fruizione

Il settore aeroportuale non conosce interruzioni stagionali, il che rende la programmazione delle ferie un elemento critico dell’organizzazione del lavoro. Il datore stabilisce il piano ferie tenendo conto sia delle esigenze produttive sia, per quanto possibile, delle preferenze espresse dai lavoratori, di norma entro il primo trimestre dell’anno.

Il CCNL e la legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003) richiedono che almeno 2 settimane consecutive di ferie vengano fruite nel periodo giugno-settembre (o comunque nel corso dell’anno di maturazione), salvo accordo diverso. Le restanti ferie possono essere frazionate e usufruite nel corso dell’anno o, in parte, nell’anno successivo entro 18 mesi dalla maturazione.

Il frazionamento ulteriore (anche a giorni singoli) è ammesso per accordo tra le parti. Nella contrattazione aziendale spesso si regola la modalità di richiesta individuale delle ferie frazionate, il preavviso minimo e la priorità in caso di più richieste coincidenti.

ROL: i permessi retribuiti oltre le ferie

Il CCNL Trasporto Aereo garantisce al personale di terra 31,5 ore annue di permessi retribuiti (ROL, riposi compensativi e permessi ex festività). Queste ore comprendono i permessi derivanti dalla riduzione dell’orario di lavoro e, in parte, dalle ex festività soppresse dalla legge che non sono state sostituite da riposi specifici.

I ROL si maturano per dodicesimi nell’anno e si fruiscono secondo le modalità stabilite dall’accordo aziendale, di norma previo preavviso di almeno 24-48 ore. La fruizione è individuale e non può essere imposta unilateralmente dal datore, salvo il caso eccezionale di chiusure aziendali programmate.

Malattia durante le ferie

Se il lavoratore si ammala durante un periodo di ferie già programmato e comunicato, la giurisprudenza e il CCNL (in linea con la Direttiva UE 2003/88/CE così come interpretata dalla Corte di Giustizia UE) riconoscono il suo diritto a sospendere le ferie dalla data di insorgenza della malattia, purché questa sia certificata. I giorni di malattia durante le ferie vengono computati come assenza per malattia (con le relative tutele economiche) e i giorni di ferie interrotti possono essere recuperati successivamente.

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente la malattia al datore e produrre il certificato medico entro i termini contrattuali. La mancata comunicazione e certificazione osta alla sospensione delle ferie.

Festività soppresse e permessi sostitutivi

A seguito della L. 5/1977 e del D.P.R. 792/1985 alcune festività civili sono state soppresse (es. Festa dello Statuto, anniversario della Repubblica – poi reintrodotta -, ecc.). In sostituzione il CCNL riconosce permessi retribuiti aggiuntivi parzialmente già riassorbiti nel monte ROL annuo. Il personale aeroportuale che lavora nelle festività ha diritto alla retribuzione maggiorata e, ove previsto, al riposo compensativo.

Casi pratici

Tizio – Ferie interrotte da malattia durante il picco estivo
Tizio è in ferie dal 1° al 21 agosto 2026. Il 5 agosto si ammala di influenza e viene ricoverato per 3 giorni (5-7 agosto), con regolare certificato medico. Comunica tempestivamente l’assenza all’azienda via e-mail. I 3 giorni dal 5 all’7 agosto sono computati come malattia e non come ferie: Tizio recupererà quei 3 giorni di ferie in un momento concordato con l’azienda entro i termini di legge.
Caia – Ferie nel primo anno di lavoro: quante ne spettano?
Caia è assunta il 1° aprile 2026 come agente di scalo al 3° livello. Al 31 dicembre 2026 ha lavorato 9 mesi. Le ferie maturate sono: 20 giorni × 9/12 = 15 giorni lavorativi. Non tutti devono essere fruiti entro l’anno; può portare parte dei giorni nell’anno successivo entro 18 mesi dalla maturazione. I 31,5 ore di ROL maturano anch’esse per dodicesimi (31,5 × 9/12 = 23,6 ore).
Sempronio – Il datore nega le ferie estive: può farlo?
Sempronio richiede 3 settimane di ferie in luglio, periodo di punta per gli aeroporti. L’azienda nega, invocando le esigenze operative. Sempronio può contestare? Il datore ha il diritto di fissare il calendario ferie tenendo conto delle esigenze aziendali, ma deve comunque garantire almeno 2 settimane consecutive nel periodo estivo salvo accordo diverso. Se l’azienda nega l’intero mese di luglio, Sempronio può richiedere che almeno 2 settimane consecutive vengano collocate nel periodo estivo.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL aeroportuali?
Da 20 giorni lavorativi l’anno per chi ha meno di 3 anni di anzianità, a 22 giorni per chi ha più di 3 anni. Ulteriori giorni possono essere previsti dalla contrattazione aziendale.
Quante ore di ROL spettano annualmente?
Il CCNL Trasporto Aereo prevede 31,5 ore annue di permessi retribuiti (ROL) per il personale di terra, da fruire individualmente previo accordo con il datore.
Le ferie possono essere monetizzate?
No. Il minimo di 20 giorni lavorativi di ferie non può essere monetizzato in costanza di rapporto (art. 10 D.Lgs. 66/2003). Solo i giorni eccedenti il minimo legale e i ROL residui possono, in alcuni casi e per accordo aziendale, essere convertiti in indennità sostitutiva.
Le ferie maturano anche durante la malattia?
Sì. Le ferie maturano durante la malattia. Se la malattia insorge durante le ferie, il lavoratore ha diritto alla sospensione delle ferie e al loro recupero, a condizione che l’evento sia certificato e comunicato tempestivamente.
Come si gestisce la programmazione delle ferie in aeroporto?
Il datore stabilisce il piano ferie tenendo conto delle esigenze operative H24 e delle preferenze dei lavoratori. Deve garantire almeno 2 settimane consecutive nel periodo giugno-settembre. Le ferie residue possono essere fruite entro 18 mesi dalla maturazione.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali del 4 giugno 2025 e al rinnovo Handlers del 25 ottobre 2023. Per situazioni specifiche consultare Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo (o Fit-Cisl per gli handlers), un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Le ferie minime sono garantite dal D.Lgs. 66/2003: almeno quattro settimane l'anno, di cui due da godere nell'anno di maturazione.
  • Permessi e ROL (riduzione orario di lavoro) sono istituti contrattuali aggiuntivi: monte ore e modalita' nelle tabelle del CCNL vigente.
  • Nel settore aeroportuale e handling la programmazione di ferie e permessi tiene conto della continuita' del servizio h24.
  • Le ferie non godute non sono di regola monetizzabili durante il rapporto, salvo la quota eccedente il minimo legale alla cessazione.
  • Il riposo giornaliero e settimanale resta tutelato anche nei turni continui dello scalo.
Indice dei contenuti

Lo scalo aeroportuale non chiude mai: voli notturni, picchi stagionali, turni che coprono l'intero arco delle ventiquattro ore. In questo contesto ferie, permessi e ROL non sono solo diritti del lavoratore ma leve organizzative delicate, perché ogni assenza va conciliata con la continuita' di un servizio che non tollera interruzioni. La disciplina combina un nucleo legale inderogabile, dettato dal D.Lgs. 66/2003, con istituti contrattuali che il CCNL del settore handling modella sulle esigenze dello scalo.

Le ferie: il minimo di legge

Il D.Lgs. 66/2003 garantisce un periodo di ferie annuali non inferiore a quattro settimane. Almeno due settimane vanno godute nell'anno di maturazione, le restanti entro un termine successivo fissato dalla legge. E' una soglia inderogabile: il CCNL può prevedere giornate ulteriori, ma non ridurre il minimo. Il diritto alle ferie risponde a una funzione di recupero psicofisico, particolarmente importante per chi lavora su turni e in orari disagevoli.

Permessi e ROL come istituti contrattuali

Accanto alle ferie, il CCNL riconosce permessi retribuiti e ore di ROL, cioe' di riduzione dell'orario di lavoro maturate in luogo di una riduzione effettiva della prestazione settimanale. Il monte ore, la maturazione e le modalita' di fruizione sono materia tipicamente contrattuale: vanno letti nelle tabelle del CCNL vigente. Non e' prudente presumere il numero di ore, perché varia secondo anzianita' e regime di turnazione.

La programmazione nel servizio continuo

La continuita' del servizio aeroportuale impone una programmazione delle ferie che contemperi il diritto del lavoratore con le esigenze dell'impresa. Il datore stabilisce i periodi di fruizione tenendo conto delle richieste, ma con un margine organizzativo più ampio che altrove, vista la copertura h24. Per i permessi e i ROL valgono regole di preavviso e di compatibilita' con i turni che il CCNL disciplina per evitare scoperture nei momenti critici.

Ferie non godute e monetizzazione

Le ferie corrispondenti al minimo legale non sono di regola monetizzabili durante il rapporto: la legge ne impone la fruizione effettiva, perché il loro scopo e' il riposo, non un'integrazione economica. Alla cessazione del rapporto, invece, le ferie maturate e non godute si convertono in indennita' sostitutiva. La quota eventualmente eccedente il minimo, prevista dal CCNL, può seguire regole specifiche di monetizzazione che vanno verificate nel testo contrattuale.

Riposo giornaliero e settimanale

Anche nei turni continui dello scalo restano fermi i diritti al riposo giornaliero e al riposo settimanale fissati dal D.Lgs. 66/2003. L'organizzazione dei turni deve garantire questi intervalli, con eventuali recuperi quando la copertura del servizio richiede deroghe temporanee. La corretta gestione di questi riposi e' parte integrante della tutela della salute degli addetti.

Indicazioni operative

Conviene monitorare il proprio saldo di ferie, permessi e ROL nel cedolino e nei sistemi di rilevazione presenze, verificando la coerenza con le maturazioni previste. In caso di mancata fruizione delle ferie minime, e' utile sollecitarne la programmazione, ricordando che il loro scopo legale e' il riposo effettivo e non la sostituzione economica.

Domande frequenti

Quante ferie minime spettano nel CCNL Aeroportuali e Handling?

Almeno quattro settimane l'anno ex D.Lgs. 66/2003, di cui due da godere nell'anno di maturazione. Il CCNL puo' prevedere giornate aggiuntive ma non ridurre il minimo di legge.

Che differenza c'e' tra permessi e ROL?

I permessi sono assenze retribuite per esigenze del lavoratore; i ROL sono ore di riduzione dell'orario maturate in luogo di una riduzione effettiva della settimana. Monte ore e modalita' sono nelle tabelle del CCNL vigente.

Posso farmi pagare le ferie non godute?

Le ferie corrispondenti al minimo legale vanno godute, non monetizzate, durante il rapporto. Alla cessazione si convertono in indennita' sostitutiva; per la quota eccedente il minimo si verificano le regole del CCNL.

Chi decide quando vado in ferie?

Il datore programma i periodi tenendo conto delle richieste, con un margine organizzativo ampio data la continuita' h24 dello scalo. Per permessi e ROL valgono regole di preavviso e compatibilita' con i turni.

Sui turni continui ho comunque diritto al riposo?

Si. Il riposo giornaliero e settimanale ex D.Lgs. 66/2003 resta garantito anche nei turni continui, con eventuali recuperi quando la copertura del servizio richiede deroghe temporanee.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.