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La guida
Periodo di prova nel CCNL Aeroportuali e Handling: durata, regole e recesso
Tutto sul periodo di prova per il personale di terra degli aeroporti: come si stabilisce nella lettera di assunzione, quando si sospende per malattia, chi può recedere e come si applica nei cambi di gestione dell’appalto.
Nella Sezione Handlers del CCNL Trasporto Aereo (art. H1) la prova dura al massimo 6 mesi per i livelli 1S e 1, 3 mesi per i livelli 2A, 2B, 3, 4, 5 e 6, 2 mesi per i livelli 7, 8 e 9. L’infortunio sul lavoro sospende la prova fino alla guarigione clinica dichiarata dall’INAIL; la malattia o l’infortunio non sul lavoro la sospendono per al massimo 2 mesi. Non sono ammesse proroghe né rinnovi della prova. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, fermi i divieti di discriminazione. Nei passaggi per clausola sociale il periodo di prova già superato è in linea di principio riconosciuto.
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Tabella riepilogativa: durata del periodo di prova per livello
| Livelli | Durata massima |
|---|---|
| 1S e 1 | 6 mesi |
| 2A, 2B, 3, 4, 5 e 6 | 3 mesi |
| 7, 8 e 9 | 2 mesi |
Fonte: art. H1 della Parte specifica Sezione Handlers del 25 ottobre 2023. La durata va precisata nella lettera di assunzione e non può essere superiore a questi limiti; la retribuzione in prova non può essere inferiore al minimo del livello. Per le imprese della Sezione Gestori vale la rispettiva parte specifica, che non abbiamo letto.
Forma scritta: obbligo e conseguenze
Il CCNL Trasporto Aereo, in linea con la generalità dei contratti nazionali, stabilisce che l’assunzione in prova debba risultare da atto scritto. La lettera di assunzione deve indicare espressamente:
- la durata del periodo di prova (in settimane o mesi);
- il livello di inquadramento e le mansioni assegnate;
- la decorrenza del rapporto.
In assenza di forma scritta, il patto di prova è nullo e il rapporto si considera instaurato a tempo indeterminato senza prova, con piena applicazione delle tutele del CCNL e dello Statuto dei Lavoratori fin dal primo giorno.
Sospensione del periodo di prova
L’infortunio sul lavoro sospende il periodo di prova fino alla guarigione clinica dichiarata dall’INAIL. La malattia o l’infortunio non sul lavoro lo sospendono per una durata massima di 2 mesi; superati questi limiti, se il lavoratore non si presenta per proseguire il lavoro, il rapporto si intende risolto a ogni effetto (art. H1). Il computo riprende al rientro: la scadenza si sposta in avanti di tanti giorni quanti ne ha durato l’assenza.
Esempio: contratto firmato il 1° marzo 2026 con prova di 3 mesi per il 4° livello. Scadenza inizialmente prevista: 31 maggio 2026. Se il lavoratore è assente per malattia dal 20 al 31 marzo (12 giorni), la prova si sospende per 12 giorni: la scadenza passa dal 31 maggio al 12 giugno 2026.
Per l’art. H1 sospendono la prova l’infortunio sul lavoro e la malattia o l’infortunio non sul lavoro; per la sospensione per maternità obbligatoria e per i congedi retribuiti per legge valgono le norme di legge.
Recesso durante il periodo di prova
Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione né di preavviso (art. H1). Se recede il lavoratore, gli è corrisposta la retribuzione per il solo servizio prestato; se la prova cessa per licenziamento, escluso il caso di giusta causa, gli spetta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese di prova in corso, secondo che il recesso avvenga nella prima o nella seconda metà del mese.
Il recesso datoriale durante la prova rimane però soggetto ai seguenti limiti inderogabili per legge:
- Divieto di recesso discriminatorio (sesso, età, religione, orientamento sessuale, opinioni politiche, appartenenza sindacale): il recesso è nullo (L. 108/1990 e D.Lgs. 216/2003).
- Divieto di recesso ritorsivo (ad esempio, per aver denunciato irregolarità o molestie): il recesso è nullo.
- Divieto di licenziamento durante la maternità obbligatoria (art. 54 D.Lgs. 151/2001).
- Tutela del lavoratore che non ha potuto svolgere effettivamente la prova per cause a lui non imputabili (es. lunga malattia durante l’intera prova).
Fine del periodo di prova: conferma automatica
Il CCNL non ammette proroghe né rinnovi del periodo di prova. Scaduto il termine senza che nessuna delle parti abbia comunicato il recesso, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di alcuna comunicazione o lettera di conferma. Il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato con anzianità decorrente dalla data di inizio del servizio in prova (art. H1), a tutti gli effetti contrattuali (scatti, ferie, TFR, comporto, preavviso).
Periodo di prova e clausola sociale nei cambi di gestione
Il settore aeroportuale è caratterizzato da frequenti cambi di gestore o di impresa appaltatrice dei servizi di handling, regolati dalla clausola sociale prevista dal CCNL e dal D.Lgs. 18/1999. Quando il lavoratore transita dall’impresa uscente a quella subentrante per effetto della clausola sociale, il nuovo datore non può sottoporre a un nuovo periodo di prova il lavoratore che abbia già superato la prova per le stesse mansioni. La continuità del rapporto garantita dalla clausola sociale presuppone il riconoscimento dell’esperienza e dell’anzianità maturate.
Casi pratici
Domande frequenti
Il periodo di prova deve essere scritto nel contratto?
La malattia interrompe il periodo di prova nel CCNL aeroportuali?
Il datore può prorogare il periodo di prova?
Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
Cosa succede se vengo riassunto per clausola sociale: devo fare di nuovo la prova?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali del 4 giugno 2025 e al rinnovo Handlers del 25 ottobre 2023. Le durate del periodo di prova riportate sono quelle dell’art. H1 della Sezione Handlers del 25 ottobre 2023; per la Sezione Gestori vale la rispettiva parte specifica. Per situazioni individuali consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.