Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Call Center e BPO (Assocontact)

Dimissioni nel CCNL Call Center e BPO (Assocontact): come darle, preavviso e telematiche

Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

In sintesi

Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL, decorre di norma dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
Istituti trattati
Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso e la sua durata

Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dal CCNL e cresce, in genere, con il livello e con l’anzianità: per gli importi e i giorni precisi si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

Mancato preavviso

Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

Quando decorre

Spesso il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — revoca delle dimissioni
Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
Caia — dimissioni per giusta causa
A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

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In sintesi

  • Per l'operatore di call center o BPO le dimissioni sono un recesso (art. 2118 c.c.) valido solo con il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni.
  • Il preavviso e fissato dalle tabelle del CCNL applicato (di norma le Telecomunicazioni) per livello e anzianita; non lavorarlo comporta l'indennita sostitutiva.
  • Nei contesti di commessa e cambio appalto le dimissioni vanno distinte dalle vicende di cambio appalto, che hanno regole proprie (clausola sociale).
  • Con giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e resta la NASpI; sempre dovuti TFR (art. 2120 c.c.), ferie e permessi.
  • Durate e importi si leggono sul CCNL vigente e sulle circolari INPS aggiornate.
Indice dei contenuti

Nel mondo dei call center e dei servizi BPO le dimissioni dell'operatore seguono le regole generali del recesso, ma si inseriscono in un settore caratterizzato da lavoro su commessa, frequenti cambi di appalto e turnazioni. Capire la procedura telematica, i tempi del preavviso e la differenza tra dimissioni e dinamiche del cambio appalto e essenziale per non confondere situazioni con regole molto diverse.

Il recesso dell'operatore

Dimettersi e esercitare il diritto di recesso dell'art. 2118 c.c.: un atto unilaterale e libero, che non richiede motivazione ne accettazione del datore. Nei call center, dove il lavoro e organizzato per commesse e turni, la cessazione del singolo rapporto va comunque coordinata con il preavviso, che consente all'azienda di riorganizzare i turni di copertura del servizio. Il recesso riguarda il rapporto con il datore, indipendentemente dal cliente finale per cui si svolge il servizio.

Il modulo telematico

Le dimissioni sono valide solo con il modulo telematico dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015, trasmesso online dall'operatore o tramite patronato, sindacato o intermediario abilitato. La comunicazione al team leader o la semplice cessazione delle presenze non bastano. Entro 7 giorni dalla trasmissione e possibile revocare le dimissioni senza oneri: una tutela importante in un settore dove il turnover e elevato e le decisioni possono essere prese sotto pressione.

Dimissioni e cambio appalto: due piani diversi

Un punto cruciale e non confondere le dimissioni con il cambio appalto. Quando una commessa passa da un'azienda all'altra, gli operatori sono di norma interessati dalla clausola sociale prevista dal contratto, che mira a garantire la continuita occupazionale presso il nuovo appaltatore: non si tratta di dimissioni ne di licenziamento, ma di un meccanismo di passaggio. Dimettersi volontariamente in occasione di un cambio appalto, invece, e tutt'altra cosa e puo comportare la perdita delle tutele connesse al passaggio. Conviene distinguere con attenzione le due situazioni.

Il preavviso

La durata del preavviso e fissata dalle tabelle del CCNL applicato, generalmente quello delle Telecomunicazioni per il comparto Assocontact, in base a livello e anzianita, con decorrenza di norma dal primo o dal sedicesimo del mese. Chi non rispetta il preavviso deve l'indennita sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che il datore puo trattenere sulle competenze finali. Lavorare il preavviso consente all'azienda di coprire i turni e all'operatore di incassare per intero le spettanze.

Giusta causa, NASpI e competenze

L'art. 2119 c.c. consente di dimettersi senza preavviso quando ricorre un fatto che non consente la prosecuzione del rapporto: ad esempio il mancato pagamento delle competenze o condizioni di lavoro gravemente inadeguate. In questi casi non e dovuta l'indennita di mancato preavviso e resta il diritto alla NASpI secondo le circolari INPS aggiornate. Indipendentemente dal motivo, all'uscita vanno liquidati TFR (art. 2120 c.c.), ferie e permessi maturati e i ratei di mensilita aggiuntive.

Errori da evitare

Gli errori piu comuni sono dimettersi volontariamente in occasione di un cambio appalto perdendo le tutele del passaggio, omettere il modulo telematico, e calcolare il preavviso su tabelle non aggiornate. Conviene verificare se la propria situazione rientri in un cambio appalto con clausola sociale, usare sempre il canale telematico e consultare le tabelle del CCNL vigente prima di formalizzare l'uscita.

Domande frequenti

Basta avvisare il team leader per dimettersi?

No. Serve il modulo telematico dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015. La comunicazione al team leader o la semplice cessazione delle presenze non valgono come dimissioni efficaci.

Se cambia l'appalto devo dare le dimissioni?

No. Il cambio appalto e regolato dalla clausola sociale, che mira a garantire la continuita presso il nuovo appaltatore: non e ne dimissione ne licenziamento. Dimettersi volontariamente in quel frangente puo far perdere le tutele del passaggio.

Quanto preavviso devo dare in un call center?

Lo fissano le tabelle del CCNL applicato (di norma le Telecomunicazioni per Assocontact) per livello e anzianita, con decorrenza di norma dal primo o dal sedicesimo del mese. Vanno consultate le tabelle aggiornate.

Ho diritto alla NASpI se mi dimetto?

Le dimissioni volontarie ordinarie non danno di norma diritto alla NASpI, che spetta in caso di giusta causa (art. 2119 c.c.) e nelle ipotesi tipizzate dalle circolari INPS aggiornate.

Cosa mi spetta all'uscita?

In ogni caso TFR (art. 2120 c.c.), ferie e permessi maturati e non goduti e i ratei di mensilita aggiuntive. Se non lavori il preavviso, il datore puo trattenere la relativa indennita sostitutiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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