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La guida

CCNL Telecomunicazioni · Call Center e BPO

CCNL Call Center e BPO: preavviso, dimissioni e licenziamento 2026

I termini di preavviso per livello e anzianità nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO, le regole per licenziamento e dimissioni, e la clausola sociale che tutela i lavoratori in caso di cambio appalto.

In sintesi

Nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO il preavviso varia da 1 mese (livelli 1-4, fino a 5 anni) a 4 mesi (livelli 6-7, oltre 10 anni). Valgono sia per licenziamento che per dimissioni. La clausola sociale (art. 53 CCNL, art. 1 co. 10 L. 11/2016) tutela i lavoratori nel cambio di appalto: l’azienda subentrante è tenuta a rispettare procedure di informativa e garanzie occupazionali. Il licenziamento durante maternità o per motivi discriminatori è nullo.

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Dati contrattuali

CCNL applicabile
Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
Parti firmatarie
Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
Ultimo rinnovo
11 novembre 2025
Vigenza
Trienni 2023-2025 e 2026-2028
Ambito
Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
Livello Anzianità fino a 5 anni Anzianità 5-10 anni Anzianità oltre 10 anni
Livelli 1, 2, 3, 4 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
Livello 5 1,5 mesi 2 mesi 2,5 mesi
Livelli 6, 7 2 mesi 3 mesi 4 mesi

I medesimi termini si applicano sia in caso di licenziamento da parte del datore che in caso di dimissioni del lavoratore. Il mancato rispetto del preavviso obbliga la parte inadempiente al pagamento dell’indennità sostitutiva.

Il preavviso: regole generali

Il preavviso è l’obbligo di comunicare con anticipo la volontà di recedere dal rapporto di lavoro (art. 2118 c.c.). Nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO:

  • il preavviso decorre dal giorno della comunicazione scritta (lettera raccomandata, PEC o comunicazione documentata);
  • durante il preavviso il rapporto rimane in essere: il lavoratore continua a svolgere le proprie mansioni e a percepire la retribuzione;
  • il datore può disporre l’esonero dal preavviso (c.d. preavviso lavorato vs. indennità sostitutiva): in questo caso cessa subito il rapporto e paga l’indennità sostitutiva;
  • il preavviso è sospeso durante la malattia e l’infortunio che si siano verificati prima della comunicazione di recesso.

Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

Dal 12 marzo 2016 (d.lgs. 151/2015, art. 26) le dimissioni di un lavoratore devono essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it) o tramite i soggetti abilitati (CAF, patronati, sindacati). Le dimissioni cartacee non hanno effetto. Non è necessario indicare il motivo.

Le dimissioni non privano il lavoratore della NASpI (indennità di disoccupazione) solo in casi eccezionali: dimissioni per giusta causa, dimissioni durante il periodo di maternità o paternità, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione.

La clausola sociale nel cambio appalto dei call center

Il settore dei call center e del BPO è caratterizzato da continui cambi di appalto: il committente (es. un operatore telefonico, una banca, una compagnia assicurativa) può cambiare il fornitore del servizio di gestione dei clienti. Storicamente questo ha generato instabilità occupazionale.

La clausola sociale (art. 53 CCNL Telecomunicazioni, come modificato dall’accordo del 30 maggio 2016 in attuazione dell’art. 1, co. 10, L. 11/2016) stabilisce una procedura a tutela dei lavoratori:

  • l’azienda uscente deve informare le organizzazioni sindacali e l’azienda entrante dell’imminente cambio, con congruo preavviso;
  • l’azienda entrante è tenuta ad assorbire i lavoratori addetti al servizio, rispettando il CCNL applicato;
  • il Tribunale di Roma (ordinanza nel caso citato dalla giurisprudenza) ha precisato che la clausola sociale non crea un obbligo assoluto di assunzione automatica: la procedura deve comunque essere rispettata e in caso di licenziamento collettivo si applicano le relative procedure;
  • il rinnovo 2025 ha rafforzato la clausola sociale nella parte speciale CRM/BPO, ribadendo le garanzie occupazionali e le procedure di informazione sindacale.
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Licenziamenti vietati: maternità, discriminazione e ritorsione

Sono vietati e nulli i licenziamenti durante:

  • il periodo di gravidanza e fino al compimento del 1° anno di vita del figlio;
  • il matrimonio (dalla richiesta delle pubblicazioni ai 12 mesi successivi);
  • i congedi parentali e di maternità.

Sono nulli i licenziamenti per motivi discriminatori (sesso, età, religione, nazionalità, appartenenza sindacale) e ritorsivi. In questi casi il lavoratore ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

Casi pratici

Tizio – Dimissioni con preavviso di 1 mese
Tizio è operatore al livello 2 con 3 anni di anzianità. Trova un nuovo lavoro e vuole dimettersi. Il CCNL prevede 1 mese di preavviso per la sua fascia. Presenta le dimissioni telematicamente sul portale del Ministero del Lavoro. Il nuovo datore gli chiede di iniziare prima; Tizio può chiedere all’attuale datore di essere esonerato dal preavviso (con rinuncia all’indennità sostitutiva), ma non può abbandonare il lavoro prima senza rischiare conseguenze.
Caia – Cambio appalto e clausola sociale
Caia lavora da 5 anni in un call center che perde l’appalto del servizio clienti di un operatore telefonico. Grazie alla clausola sociale dell’art. 53 CCNL, il nuovo fornitore è obbligato ad avviare la procedura di informazione sindacale e a proporre l’assunzione ai lavoratori addetti al servizio. Caia viene contattata dalla nuova azienda e le viene proposto un contratto alle stesse condizioni economiche. Se rifiuta senza giustificato motivo, perde le tutele della clausola sociale.
Sempronio – Licenziamento durante la paternità
Sempronio sta usufruendo del congedo di paternità obbligatorio quando riceve comunicazione di licenziamento. Il licenziamento durante i congedi di paternità obbligatori è nullo (d.lgs. 151/2001). Sempronio impugna il licenziamento, che viene dichiarato nullo: è reintegrato nel posto di lavoro con rimborso delle retribuzioni perse dal licenziamento alla reintegra.
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Domande frequenti

Qual è il preavviso per un operatore di call center ai livelli 1-4?
1 mese per anzianità fino a 5 anni; 1,5 mesi per anzianità da 5 a 10 anni; 2 mesi per anzianità oltre i 10 anni. Gli stessi termini valgono per licenziamento e per dimissioni.
Come funziona la clausola sociale nei call center?
L’art. 53 CCNL (in attuazione L. 11/2016) impone all’azienda subentrante nell’appalto di garantire procedure di informazione sindacale e tutele occupazionali ai lavoratori addetti. Non è un obbligo assoluto di assunzione automatica ma un quadro procedurale vincolante.
Dimissioni in un call center: quando si può recedere senza preavviso?
In caso di giusta causa (grave inadempienza del datore: mancato pagamento, mobbing, demansionamento illegittimo). In questi casi le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASpI.
Come si calcola l’indennità sostitutiva del preavviso?
È pari alla retribuzione globale di fatto dei giorni lavorativi del periodo di preavviso (retribuzione mensile diviso 26, moltiplicata per i giorni lavorativi del preavviso).
Cosa sono i licenziamenti per cambio appalto?
Non costituiscono automaticamente giustificato motivo oggettivo: la clausola sociale impone una procedura. Il licenziamento che aggira la clausola è impugnabile. In caso di licenziamenti collettivi si applicano le procedure della legge 223/1991.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. La clausola sociale si basa sull’art. 53 CCNL Telecomunicazioni e sull’art. 1, co. 10, L. 11/2016. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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