Indice
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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Telecomunicazioni · Call Center e BPO

CCNL Call Center e BPO: maternità, paternità e congedi 2026

La tutela della genitorialità nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO: integrazione al 100% del congedo di maternità, congedo paterno obbligatorio, congedi parentali ad ore e le novità del rinnovo novembre 2025.

In sintesi

Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO integra l’indennità INPS al 100% della retribuzione durante il congedo obbligatorio di maternità. Il congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis d.lgs. 151/2001) è di 10 giorni lavorativi retribuiti (20 per parto plurimo), da due mesi prima a cinque mesi dopo il parto. Il congedo parentale arriva fino ai 14 anni del figlio, è indennizzato al 30% con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni e si può fruire ad ore, fino alla metà dell’orario (art. 38 del CCNL TLC). Durante la maternità maturano integralmente ferie, tredicesima e TFR. La legge (art. 53 d.lgs. 151/2001) vieta il lavoro tra le 24 e le 6 dall’accertamento della gravidanza fino al primo anno di vita del figlio.

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Dati contrattuali

CCNL applicabile
Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
Parti firmatarie
Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
Ipotesi di rinnovo
11 novembre 2025
Vigenza
Trienni 2023-2025 e 2026-2028
Ambito
Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

Tabella riepilogativa

Tutele per la genitorialità – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
Istituto Durata/quantità Trattamento economico
Congedo obbligatorio di maternità 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto, o flessibile) Integrazione CCNL al 100% della retribuzione
Congedo obbligatorio di paternità 10 giorni (20 per parto plurimo) Retribuito al 100%; fruibile da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (art. 27-bis d.lgs. 151/2001)
Congedo parentale (facoltativo) Fino a 6 mesi per la madre e 6 (7 se ne fruisce almeno 3) per il padre, max 10 mesi tra i due (11 se il padre ne fruisce almeno 3); fino ai 14 anni del figlio 30% della retribuzione, con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni (art. 34 d.lgs. 151/2001)
Congedo parentale ad ore Fino alla metà del normale orario giornaliero, con preavviso di 2 giorni (art. 38, comma 8, CCNL TLC) Trattamento proporzionale
Anticipazione TFR per maternità Fino al 70% del TFR maturato Anticipazione straordinaria
Lavoro notturno in gravidanza Vietato tra le 24 e le 6 dall’accertamento della gravidanza al 1° anno del figlio (art. 53 d.lgs. 151/2001) –

Il congedo obbligatorio di maternità: tutela legale e integrazione contrattuale

Il congedo obbligatorio di maternità è disciplinato dalla legge dalla d.lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità). Dura complessivamente 5 mesi: 2 mesi prima del parto (o flessibilmente 1 mese prima e 4 dopo) e 3 mesi dopo il parto. Durante questo periodo:

  • l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera;
  • il CCNL Telecomunicazioni integra questa indennità fino al 100% della normale retribuzione, a carico del datore di lavoro;
  • maturano integralmente ferie, tredicesima mensilità e TFR;
  • il licenziamento è vietato dalla gravidanza fino al compimento del 1° anno di vita del figlio (art. 54, d.lgs. 151/2001).

Legge vs. contratto: l’indennità INPS di base è all’80%. È il CCNL che integra il residuo 20%, garantendo la retribuzione piena. In assenza di CCNL applicato, la lavoratrice percepirebbe solo l’80%.

Il congedo di paternità obbligatorio

Il congedo obbligatorio di paternità è previsto dall’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001 (introdotto dal d.lgs. 105/2022) ed è di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo). L’ipotesi di rinnovo del novembre 2025 lo recepisce, con retribuzione al 100%. Il padre:

  • può fruire dei 10 giorni anche in giornate non consecutive;
  • può fruirne da due mesi prima a cinque mesi dopo il parto (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione), anche durante il congedo di maternità della madre;
  • percepisce il 100% della retribuzione per l’intera durata del congedo;
  • lo ottiene in ogni caso, anche mentre la madre è in congedo di maternità.

Congedi parentali e fruizione ad ore

I congedi parentali (d.lgs. 151/2001, art. 32 e ss.) possono essere fruiti fino ai 14 anni del figlio (L. 199/2025, dal 1° gennaio 2026; l’art. 38 del CCNL parla ancora di 12 anni): la madre fino a 6 mesi, il padre fino a 6, elevabili a 7 se ne fruisce almeno 3; il limite complessivo di entrambi è di 10 mesi, 11 se il padre ne fruisce almeno 3. L’indennità è del 30% della retribuzione, con 3 mesi all’80% entro i 6 anni di vita del figlio.

L’art. 38, comma 8, del CCNL TLC consente la fruizione ad ore del congedo parentale in misura non superiore alla metà del normale orario giornaliero, con richiesta all’azienda e preavviso minimo di due giorni; il congedo ad ore non è cumulabile con altri permessi o riposi del d.lgs. 151/2001. L’ipotesi di rinnovo del novembre 2025 parla della metà delle ore del proprio profilo orario. Questa possibilità consente di ridurre l’orario invece di assentarsi per giornate intere.

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Divieto di lavoro notturno in gravidanza

L’art. 53 del d.lgs. 151/2001 vieta il lavoro notturno, cioè tra le ore 24 e le 6, per le lavoratrici dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del figlio. Il CCNL TLC considera notturno, ai soli effetti retributivi, il lavoro tra le 22 e le 7 (art. 30), ma la fascia vietata dalla legge è quella delle 24-6. Per i call center che operano su turni notturni, questo significa che la lavoratrice deve essere spostata su turni diurni. Il CCNL non deroga a questa norma imperativa di legge.

Anticipazione del TFR per spese legate alla maternità

Ai sensi dell’art. 2120 c.c., il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR, non superiore al 70% del TFR maturato, per spese legate alla maternità o all’adozione. La richiesta può essere presentata una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e richiede almeno 8 anni di anzianità. Il CCNL può prevedere condizioni di miglior favore su anzianità o quota anticipabile (verificare testo contrattuale vigente).

Casi pratici

Tizio – Padre che usa il congedo paterno a giorni separati
Tizio lavora su turni in un call center e la compagna partorisce il 5 marzo 2026. Ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo paterno obbligatorio, fruibili da due mesi prima a cinque mesi dopo il parto. Sceglie di frazionare i giorni: ne usa 4 subito dopo il parto, poi altri 3 un mese dopo per un ricovero del neonato, e i restanti 3 quando la compagna riprende il lavoro. In tutti questi giorni percepisce il 100% della retribuzione.
Caia – Maternità e turni notturni
Caia lavora su un turno che va dalle 22 alle 6 e comunica al datore di essere incinta alla 12ª settimana. Le ore tra le 24 e le 6 rientrano nel divieto dell’art. 53: il datore deve spostarla subito su un turno senza ore in quella fascia, senza riduzione della retribuzione. Caia fruisce del congedo obbligatorio di maternità dal 2° mese prima del parto; per i 5 mesi del congedo percepisce il 100% della retribuzione grazie all’integrazione contrattuale. Al rientro, può continuare a lavorare in turno diurno fino al compimento del 1° anno di vita del figlio.
Sempronio – Congedo parentale ad ore
Sempronio riprende il lavoro dopo il congedo paterno e vuole stare vicino al figlio di 4 mesi anche durante il lavoro. Chiede il congedo parentale ad ore con 2 giorni di preavviso: riduce l’orario giornaliero fino alla metà (4 ore su 8) per 3 mesi. Per le ore di congedo percepisce il 30% della retribuzione oraria, oppure l’80% se rientra nei 3 mesi all’80% entro i 6 anni del figlio. Questo gli consente di accudire il figlio nel pomeriggio senza assentarsi a giornate intere.

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Domande frequenti

Il CCNL Telecomunicazioni integra la maternità al 100%?
Sì. Durante il congedo obbligatorio di maternità (5 mesi), l’integrazione CCNL porta il trattamento complessivo (INPS + datore) al 100% della normale retribuzione.
Quanti giorni di congedo paterno spettano?
10 giorni lavorativi obbligatori retribuiti al 100% (20 in caso di parto plurimo), fruibili da due mesi prima a cinque mesi dopo il parto, anche in giornate non consecutive (art. 27-bis d.lgs. 151/2001).
I congedi parentali possono essere fruiti ad ore?
Sì. L’art. 38 del CCNL TLC consente la fruizione ad ore fino alla metà del normale orario giornaliero, con 2 giorni di preavviso. L’indennità è del 30% della retribuzione, con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni del figlio; il congedo arriva fino ai 14 anni.
La lavoratrice incinta può lavorare di notte in un call center?
No. L’art. 53 del d.lgs. 151/2001 vieta il lavoro tra le 24 e le 6 dalla gravidanza al compimento del 1° anno di vita del figlio. Il datore deve spostare la lavoratrice su turni senza ore in quella fascia.
La maternità sospende il contratto a termine?
Sì. Il contratto a termine non può essere risolto durante la maternità; si prolunga fino al termine del congedo obbligatorio. La lavoratrice è protetta da licenziamento dalla gravidanza fino al 1° anno del figlio.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. La disciplina della maternità si basa sul d.lgs. 151/2001 integrato dalle previsioni contrattali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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