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La guida
CCNL Call Center e BPO: maternità, paternità e congedi 2026
La tutela della genitorialità nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO: integrazione al 100% del congedo di maternità, congedo paterno obbligatorio, congedi parentali ad ore e le novità del rinnovo novembre 2025.
Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO integra l’indennità INPS al 100% della retribuzione durante il congedo obbligatorio di maternità. Il congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis d.lgs. 151/2001) è di 10 giorni lavorativi retribuiti (20 per parto plurimo), da due mesi prima a cinque mesi dopo il parto. Il congedo parentale arriva fino ai 14 anni del figlio, è indennizzato al 30% con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni e si può fruire ad ore, fino alla metà dell’orario (art. 38 del CCNL TLC). Durante la maternità maturano integralmente ferie, tredicesima e TFR. La legge (art. 53 d.lgs. 151/2001) vieta il lavoro tra le 24 e le 6 dall’accertamento della gravidanza fino al primo anno di vita del figlio.
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Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata/quantità | Trattamento economico |
|---|---|---|
| Congedo obbligatorio di maternità | 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto, o flessibile) | Integrazione CCNL al 100% della retribuzione |
| Congedo obbligatorio di paternità | 10 giorni (20 per parto plurimo) | Retribuito al 100%; fruibile da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (art. 27-bis d.lgs. 151/2001) |
| Congedo parentale (facoltativo) | Fino a 6 mesi per la madre e 6 (7 se ne fruisce almeno 3) per il padre, max 10 mesi tra i due (11 se il padre ne fruisce almeno 3); fino ai 14 anni del figlio | 30% della retribuzione, con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni (art. 34 d.lgs. 151/2001) |
| Congedo parentale ad ore | Fino alla metà del normale orario giornaliero, con preavviso di 2 giorni (art. 38, comma 8, CCNL TLC) | Trattamento proporzionale |
| Anticipazione TFR per maternità | Fino al 70% del TFR maturato | Anticipazione straordinaria |
| Lavoro notturno in gravidanza | Vietato tra le 24 e le 6 dall’accertamento della gravidanza al 1° anno del figlio (art. 53 d.lgs. 151/2001) | – |
Il congedo obbligatorio di maternità: tutela legale e integrazione contrattuale
Il congedo obbligatorio di maternità è disciplinato dalla legge dalla d.lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità). Dura complessivamente 5 mesi: 2 mesi prima del parto (o flessibilmente 1 mese prima e 4 dopo) e 3 mesi dopo il parto. Durante questo periodo:
- l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera;
- il CCNL Telecomunicazioni integra questa indennità fino al 100% della normale retribuzione, a carico del datore di lavoro;
- maturano integralmente ferie, tredicesima mensilità e TFR;
- il licenziamento è vietato dalla gravidanza fino al compimento del 1° anno di vita del figlio (art. 54, d.lgs. 151/2001).
Legge vs. contratto: l’indennità INPS di base è all’80%. È il CCNL che integra il residuo 20%, garantendo la retribuzione piena. In assenza di CCNL applicato, la lavoratrice percepirebbe solo l’80%.
Il congedo di paternità obbligatorio
Il congedo obbligatorio di paternità è previsto dall’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001 (introdotto dal d.lgs. 105/2022) ed è di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo). L’ipotesi di rinnovo del novembre 2025 lo recepisce, con retribuzione al 100%. Il padre:
- può fruire dei 10 giorni anche in giornate non consecutive;
- può fruirne da due mesi prima a cinque mesi dopo il parto (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione), anche durante il congedo di maternità della madre;
- percepisce il 100% della retribuzione per l’intera durata del congedo;
- lo ottiene in ogni caso, anche mentre la madre è in congedo di maternità.
Congedi parentali e fruizione ad ore
I congedi parentali (d.lgs. 151/2001, art. 32 e ss.) possono essere fruiti fino ai 14 anni del figlio (L. 199/2025, dal 1° gennaio 2026; l’art. 38 del CCNL parla ancora di 12 anni): la madre fino a 6 mesi, il padre fino a 6, elevabili a 7 se ne fruisce almeno 3; il limite complessivo di entrambi è di 10 mesi, 11 se il padre ne fruisce almeno 3. L’indennità è del 30% della retribuzione, con 3 mesi all’80% entro i 6 anni di vita del figlio.
L’art. 38, comma 8, del CCNL TLC consente la fruizione ad ore del congedo parentale in misura non superiore alla metà del normale orario giornaliero, con richiesta all’azienda e preavviso minimo di due giorni; il congedo ad ore non è cumulabile con altri permessi o riposi del d.lgs. 151/2001. L’ipotesi di rinnovo del novembre 2025 parla della metà delle ore del proprio profilo orario. Questa possibilità consente di ridurre l’orario invece di assentarsi per giornate intere.
Divieto di lavoro notturno in gravidanza
L’art. 53 del d.lgs. 151/2001 vieta il lavoro notturno, cioè tra le ore 24 e le 6, per le lavoratrici dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del figlio. Il CCNL TLC considera notturno, ai soli effetti retributivi, il lavoro tra le 22 e le 7 (art. 30), ma la fascia vietata dalla legge è quella delle 24-6. Per i call center che operano su turni notturni, questo significa che la lavoratrice deve essere spostata su turni diurni. Il CCNL non deroga a questa norma imperativa di legge.
Anticipazione del TFR per spese legate alla maternità
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR, non superiore al 70% del TFR maturato, per spese legate alla maternità o all’adozione. La richiesta può essere presentata una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e richiede almeno 8 anni di anzianità. Il CCNL può prevedere condizioni di miglior favore su anzianità o quota anticipabile (verificare testo contrattuale vigente).
Casi pratici
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Domande frequenti
Il CCNL Telecomunicazioni integra la maternità al 100%?
Quanti giorni di congedo paterno spettano?
I congedi parentali possono essere fruiti ad ore?
La lavoratrice incinta può lavorare di notte in un call center?
La maternità sospende il contratto a termine?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. La disciplina della maternità si basa sul d.lgs. 151/2001 integrato dalle previsioni contrattali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.