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La guida
Contratto a tempo determinato e contingentamento nel CCNL Telecomunicazioni per call center e BPO
Dove l’attività segue commesse e picchi di domanda, il contratto a tempo determinato è molto diffuso. La sua disciplina ruota attorno a tre cardini: il tetto di contingentamento, le causali e i limiti a proroghe e rinnovi, fissati in parte dalla legge e in parte dal CCNL.
Il numero dei contratti a termine è contingentato (di norma entro il 20% degli stabili, salvo diversa previsione del CCNL). Oltre i 12 mesi serve una causale; sono ammesse al massimo 4 proroghe in 24 mesi e gli intervalli di stop&go tra contratti. Matura il diritto di precedenza alle assunzioni a tempo indeterminato.
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I limiti in sintesi
La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.
| Aspetto | Regola di legge | Ruolo del CCNL |
|---|---|---|
| Durata massima | 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) | Il CCNL TLC (art. 16) rinvia agli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 81/2015 |
| Causale | Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi | Individua causali ulteriori (art. 19) |
| Tetto di contingentamento | 20% degli stabili al 1° gennaio | Nel testo letto del CCNL TLC non c’è una percentuale propria |
| Proroghe | Massimo 4 nei 24 mesi | — |
| Intervalli (stop&go) | 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) | Esenzione per attività stagionali |
| Diritto di precedenza | Dopo 6 mesi nella stessa azienda | Disciplina termini e modalità |
Il tetto di contingentamento e le causali
Nei settori dei servizi la gestione dei contratti a termine ruota attorno a due vincoli che la legge fissa e il CCNL può modulare.
Il tetto di contingentamento
Il numero dei lavoratori assunti a termine non può superare, di norma, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diversa percentuale stabilita dal CCNL. Il superamento non comporta la conversione ma sanzioni amministrative.
Le causali
Per i primi 12 mesi il contratto a termine può essere acausale. Oltre i 12 mesi (e per rinnovi e proroghe che superano tale soglia) serve una causale: esigenze di sostituzione, ragioni tecniche, organizzative o produttive, oppure le causali individuate dal CCNL.
Proroghe, rinnovi e precedenza
Sono ammesse al massimo 4 proroghe nell’arco dei 24 mesi; tra un contratto e l’altro vanno rispettati gli intervalli di stop&go (10 o 20 giorni). Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Diritto di precedenza e conversione
Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Il contratto a termine deve indicare una causale?
Quante proroghe sono ammesse?
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Quanti contratti a termine può avere l’azienda?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). L’art. 16 del CCNL TLC del 12 novembre 2020 (testo definitivo pubblicato da Asstel) rinvia alla legge per causali e limiti e aggiunge: prova non superiore a venti giorni, diritto di precedenza per chi ha lavorato almeno sei mesi (da esercitare entro i dodici mesi dalla cessazione), conservazione del posto in malattia limitata a un quarto della durata del contratto e comunque non oltre la scadenza.