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Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo
Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.
L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).
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Le forme del servizio pasto a confronto
Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.
| Forma | In che cosa consiste | Regime fiscale |
|---|---|---|
| Mensa aziendale / convenzioni | Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi | Non concorre al reddito (esente, senza limite) |
| Buono pasto cartaceo | Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata | Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Buono pasto elettronico | Ticket su card/app | Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Indennità sostitutiva di mensa | Somma in denaro al posto del servizio | Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione |
Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto
Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.
Il regime fiscale
L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).
La differenza con il buono pasto
È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.
Un diritto contrattuale
Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.
Un diritto contrattuale, non di legge
È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.
Casi pratici
Domande frequenti
Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel settore dello spettacolo dal vivo il pasto durante il lavoro pone questioni particolari: prove, allestimenti e repliche si svolgono spesso in teatri diversi, in tournee o in luoghi privi di strutture di ristorazione. Al posto della mensa puo intervenire il buono pasto o, in determinate condizioni, l'indennita sostitutiva di mensa, ciascuno con un trattamento fiscale proprio. Distinguere i tre istituti e essenziale per gestire correttamente la busta paga e non confondere voci con regimi diversi.
Tre strumenti, tre regimi
La mensa aziendale, il buono pasto e l'indennita sostitutiva rispondono allo stesso bisogno ma seguono regole fiscali distinte. La mensa diretta o convenzionata non concorre al reddito; il buono pasto gode di esenzione entro soglie fisse; l'indennita in denaro e di regola imponibile, con un'esenzione speciale solo per situazioni tipizzate. Confonderli porta a errori di tassazione e contribuzione.
I buoni pasto e le soglie dell'art. 51 TUIR
I buoni pasto non concorrono al reddito di lavoro dipendente fino a 4 euro al giorno se in formato cartaceo e fino a 8 euro al giorno se in formato elettronico, ai sensi dell'art. 51 del TUIR. La parte eccedente la soglia e imponibile. Queste soglie sono fisse e di legge: vanno tenute distinte dalle condizioni di utilizzo del buono fissate dalla normativa di settore.
L'indennita sostitutiva e l'esenzione di 5,29 euro
L'indennita sostitutiva di mensa erogata in denaro e di regola interamente imponibile. La legge prevede pero un'esenzione fino a 5,29 euro al giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unita produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione. La situazione dello spettacolo - tournee, allestimenti in luoghi non serviti - puo ricadere in queste ipotesi, da valutare in concreto.
Le specificita dello spettacolo dal vivo
La forte mobilita e la natura itinerante di molte produzioni rendono frequente il ricorso all'indennita piuttosto che alla mensa. Quando il luogo della prestazione e privo di strutture di ristorazione, ricorrono i presupposti dell'esenzione parziale; quando invece il personale opera in sede stabile con mensa o buono, valgono i regimi ordinari. La corretta qualificazione dipende dalle modalita concrete della prestazione.
Profili contrattuali
Spetta al CCNL Spettacolo dal Vivo stabilire se e quando spettino mensa, buono pasto o indennita, e in quale misura, fermi restando i limiti fiscali di legge. L'importo riconosciuto dal contratto puo eccedere le soglie di esenzione: in tal caso la parte eccedente concorre al reddito. La lettura combinata di contratto e norma fiscale evita conteggi errati.
Riflessi su contribuzione e TFR
La parte di buono pasto o indennita che eccede l'esenzione concorre alla base imponibile previdenziale; di regola tali erogazioni, in quanto legate al pasto e non corrispettivo della prestazione, non rientrano nella base di calcolo del TFR, salvo diversa previsione contrattuale. Anche su questo conviene verificare il CCNL applicabile.
Domande frequenti
Qual e la differenza tra buono pasto e indennita di mensa?
Il buono pasto e un titolo che da diritto a un pasto ed e esente entro soglie fisse; l'indennita sostitutiva e una somma in denaro, di regola imponibile salvo l'esenzione speciale per cantieri e zone prive di ristorazione.
Quali sono le soglie di esenzione dei buoni pasto?
4 euro al giorno per il buono cartaceo e 8 euro al giorno per quello elettronico, ai sensi dell'art. 51 del TUIR; la parte eccedente e imponibile.
Quando l'indennita di mensa e esente?
Fino a 5,29 euro al giorno per gli addetti a cantieri, strutture temporanee o unita produttive in zone prive di strutture di ristorazione; oltre tale soglia e imponibile.
L'indennita di mensa spetta sempre nello spettacolo?
No. Spetta secondo quanto previsto dal CCNL e dalle condizioni concrete; e tipica delle situazioni di mobilita e di prestazione in luoghi privi di strutture di ristorazione.
Buoni pasto e indennita rientrano nel TFR?
Di regola no, trattandosi di erogazioni legate al pasto e non corrispettivo della prestazione, salvo diversa previsione del CCNL; la parte eccedente l'esenzione concorre comunque all'imponibile previdenziale.