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Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo
Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.
L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).
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Le forme del servizio pasto a confronto
Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.
| Forma | In che cosa consiste | Regime fiscale |
|---|---|---|
| Mensa aziendale / convenzioni | Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi | Non concorre al reddito (esente, senza limite) |
| Buono pasto cartaceo | Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata | Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Buono pasto elettronico | Ticket su card/app | Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Indennità sostitutiva di mensa | Somma in denaro al posto del servizio | Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione |
Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto
Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.
Il regime fiscale
L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).
La differenza con il buono pasto
È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.
Un diritto contrattuale
Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.
Un diritto contrattuale, non di legge
È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.
Casi pratici
Domande frequenti
Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel settore dello spettacolo dal vivo il pasto durante il lavoro pone questioni particolari: prove, allestimenti e repliche si svolgono spesso in teatri diversi, in tournee o in luoghi privi di strutture di ristorazione. Al posto della mensa puo intervenire il buono pasto o, in determinate condizioni, l'indennita sostitutiva di mensa, ciascuno con un trattamento fiscale proprio. Distinguere i tre istituti e essenziale per gestire correttamente la busta paga e non confondere voci con regimi diversi.
Tre strumenti, tre regimi
La mensa aziendale, il buono pasto e l'indennita sostitutiva rispondono allo stesso bisogno ma seguono regole fiscali distinte. La mensa diretta o convenzionata non concorre al reddito; il buono pasto gode di esenzione entro soglie fisse; l'indennita in denaro e di regola imponibile, con un'esenzione speciale solo per situazioni tipizzate. Confonderli porta a errori di tassazione e contribuzione.
I buoni pasto e le soglie dell'art. 51 TUIR
I buoni pasto non concorrono al reddito di lavoro dipendente fino a 4 euro al giorno se in formato cartaceo e fino a 8 euro al giorno se in formato elettronico, ai sensi dell'art. 51 del TUIR. La parte eccedente la soglia e imponibile. Queste soglie sono fisse e di legge: vanno tenute distinte dalle condizioni di utilizzo del buono fissate dalla normativa di settore.
L'indennita sostitutiva e l'esenzione di 5,29 euro
L'indennita sostitutiva di mensa erogata in denaro e di regola interamente imponibile. La legge prevede pero un'esenzione fino a 5,29 euro al giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unita produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione. La situazione dello spettacolo - tournee, allestimenti in luoghi non serviti - puo ricadere in queste ipotesi, da valutare in concreto.
Le specificita dello spettacolo dal vivo
La forte mobilita e la natura itinerante di molte produzioni rendono frequente il ricorso all'indennita piuttosto che alla mensa. Quando il luogo della prestazione e privo di strutture di ristorazione, ricorrono i presupposti dell'esenzione parziale; quando invece il personale opera in sede stabile con mensa o buono, valgono i regimi ordinari. La corretta qualificazione dipende dalle modalita concrete della prestazione.
Profili contrattuali
Spetta al CCNL Spettacolo dal Vivo stabilire se e quando spettino mensa, buono pasto o indennita, e in quale misura, fermi restando i limiti fiscali di legge. L'importo riconosciuto dal contratto puo eccedere le soglie di esenzione: in tal caso la parte eccedente concorre al reddito. La lettura combinata di contratto e norma fiscale evita conteggi errati.
Riflessi su contribuzione e TFR
La parte di buono pasto o indennita che eccede l'esenzione concorre alla base imponibile previdenziale; di regola tali erogazioni, in quanto legate al pasto e non corrispettivo della prestazione, non rientrano nella base di calcolo del TFR, salvo diversa previsione contrattuale. Anche su questo conviene verificare il CCNL applicabile.
Domande frequenti
Qual e la differenza tra buono pasto e indennita di mensa?
Il buono pasto e un titolo che da diritto a un pasto ed e esente entro soglie fisse; l'indennita sostitutiva e una somma in denaro, di regola imponibile salvo l'esenzione speciale per cantieri e zone prive di ristorazione.
Quali sono le soglie di esenzione dei buoni pasto?
4 euro al giorno per il buono cartaceo e 8 euro al giorno per quello elettronico, ai sensi dell'art. 51 del TUIR; la parte eccedente e imponibile.
Quando l'indennita di mensa e esente?
Fino a 5,29 euro al giorno per gli addetti a cantieri, strutture temporanee o unita produttive in zone prive di strutture di ristorazione; oltre tale soglia e imponibile.
L'indennita di mensa spetta sempre nello spettacolo?
No. Spetta secondo quanto previsto dal CCNL e dalle condizioni concrete; e tipica delle situazioni di mobilita e di prestazione in luoghi privi di strutture di ristorazione.
Buoni pasto e indennita rientrano nel TFR?
Di regola no, trattandosi di erogazioni legate al pasto e non corrispettivo della prestazione, salvo diversa previsione del CCNL; la parte eccedente l'esenzione concorre comunque all'imponibile previdenziale.