Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Commercio Confcommercio

In sintesi

Nel CCNL Commercio Confcommercio il preavviso dipende dal livello e dall’anzianità ed è diverso per licenziamento e dimissioni. In caso di licenziamento va da 15 giorni (VI e VII livello fino a 5 anni) a 120 giorni (Quadri e I livello oltre 10 anni); in caso di dimissioni da 10 a 90 giorni. I termini decorrono dal 1° o dal 16 di ciascun mese e l’indennità sostitutiva comprende i ratei di tredicesima e quattordicesima.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Parti firmatarie
Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
Vigenza
Fino al 31 marzo 2027
Platea
~2,8 milioni

Preavviso di licenziamento

Termini di preavviso in caso di licenziamento, giorni di calendario (art. 247)
Livello Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
Quadri e I livello 60 giorni 90 giorni 120 giorni
II e III livello 30 giorni 45 giorni 60 giorni
IV e V livello 20 giorni 30 giorni 45 giorni
VI e VII livello 15 giorni 20 giorni 20 giorni

Preavviso di dimissioni

Per le dimissioni il contratto ha una tabella propria, con termini più brevi:

Termini di preavviso in caso di dimissioni, giorni di calendario (art. 254)
Livello Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
Quadri e I livello 45 giorni 60 giorni 90 giorni
II e III livello 20 giorni 30 giorni 45 giorni
IV e V livello 15 giorni 20 giorni 30 giorni
VI e VII livello 10 giorni 15 giorni 15 giorni

L’anzianità si intende di servizio compiuto: con 5 anni esatti si è ancora nella prima fascia. Il livello è quello indicato in busta paga.

Da quando decorre: il 1° o il 16 del mese

Particolarità del CCNL Commercio: i termini non partono dal giorno dopo la comunicazione, ma dal 1° o dal 16 di ciascun mese. In pratica: se la comunicazione arriva fra il 1° e il 15, il preavviso parte dal 16 dello stesso mese; se arriva dal 16 a fine mese, parte dal 1° del mese successivo.

Le dimissioni si presentano con la procedura telematica del Ministero del lavoro (D.Lgs. 151/2015), salvo i casi esclusi; il licenziamento va comunicato per iscritto con un mezzo che certifichi la data di ricevimento (raccomandata, consegna a mano con firma, PEC).

Esempi di calcolo: quando finisce il rapporto

Decorrenza e ultimo giorno di lavoro (giorni di calendario)
Caso Comunicazione Decorrenza Ultimo giorno
III livello, 3 anni, dimissioni: 20 giorni 14 agosto 16 agosto 4 settembre
II livello, 4 anni, dimissioni: 20 giorni 31 luglio 1° agosto 20 agosto
V livello, 4 anni, dimissioni: 15 giorni 10 aprile 16 aprile 30 aprile
IV livello, 12 anni, licenziamento: 45 giorni 20 febbraio 1° marzo 14 aprile

I giorni sono di calendario: sabati, domeniche e festivi si contano. Si parte dal giorno di decorrenza e lo si conta come primo giorno di preavviso.

Indennità sostitutiva

Se il datore licenzia senza far lavorare il preavviso, deve un’indennità pari alla retribuzione di fatto del periodo, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima. Se è il lavoratore a non dare il preavviso, il datore può trattenere dalle competenze finali una somma calcolata allo stesso modo sui termini delle dimissioni.

Su richiesta del dimissionario il datore può rinunciare al preavviso e far cessare subito il rapporto, senza dovere nulla per il periodo non lavorato. Se invece è il datore, di sua iniziativa, a chiudere il rapporto prima della scadenza del preavviso di dimissioni, deve pagare l’indennità per i giorni anticipati.

Pubblicita

Apprendisti, part-time, prova, contratto a termine e ferie

  • Apprendisti: durante l’apprendistato si può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo; se manca il preavviso si applica l’indennità sostitutiva del CCNL. Alla fine del periodo formativo chi non vuole proseguire deve dare un preavviso scritto di 30 giorni, che decorre dalla scadenza del periodo di formazione (art. 49).
  • Part-time: i termini sono gli stessi del tempo pieno, in giorni di calendario, qualunque sia l’orario, e decorrono anch’essi dal 1° o dal 16 del mese (art. 98).
  • Periodo di prova: ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento senza preavviso, con diritto a TFR e ratei di mensilità aggiuntive e ferie (art. 121).
  • Contratto a termine: alla scadenza il rapporto finisce senza preavviso; prima della scadenza si può recedere solo per giusta causa (art. 2119 c.c.).
  • Ferie: il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie (art. 2109 c.c.): le ferie non godute si pagano con le competenze finali.
  • Giusta causa: chi si dimette per giusta causa non deve il preavviso e ha diritto all’indennità sostitutiva (art. 2119 c.c.).

Tutele del licenziamento

Restano ferme le regole di legge:

  • Forma scritta obbligatoria con indicazione dei motivi (art. 2 L. 604/1966)
  • Tentativo di conciliazione davanti all’Ispettorato per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle aziende con più di 15 dipendenti, solo per gli assunti prima del 7 marzo 2015 (art. 7 L. 604/1966)
  • Termini di impugnazione: 60 giorni dalla comunicazione, poi 180 giorni per il deposito del ricorso in tribunale
  • Licenziamento illegittimo: reintegrazione o indennità secondo il regime applicabile (art. 18 dello Statuto per gli assunti prima del 7 marzo 2015, D.Lgs. 23/2015 per gli altri)

Casi pratici

Tizio – Dimissioni al V livello con 4 anni
Tizio, V livello con 4 anni di servizio, presenta le dimissioni il 10 aprile 2026. Per le dimissioni il suo termine è di 15 giorni. Poiché la comunicazione arriva nella prima metà del mese, il preavviso parte dal 16 aprile e termina il 30 aprile: lavora fino a quel giorno e riceve ultima busta paga, ratei di 13ª e 14ª, ferie residue e TFR.
Caia – Quadro licenziata con 8 anni
Caia, quadro con 8 anni di servizio, riceve il 20 febbraio 2026 un licenziamento per giustificato motivo oggettivo con effetto immediato. Il termine per il licenziamento è di 90 giorni, che sarebbero decorsi dal 1° marzo. L’azienda le deve l’indennità sostitutiva: 90 giorni di retribuzione di fatto, comprensivi dei ratei di 13ª e 14ª, oltre a ferie residue e TFR.
Sempronio – Dimissioni senza preavviso
Sempronio, IV livello con 6 anni di servizio, si dimette e smette di lavorare il giorno stesso. Il suo termine di dimissioni era di 20 giorni: il datore può trattenergli dalle competenze finali l’equivalente di 20 giorni di retribuzione di fatto, ratei di 13ª e 14ª compresi. Se Sempronio avesse chiesto di essere esonerato e il datore avesse accettato, non ci sarebbe stata trattenuta.
Pubblicita

Domande frequenti

Quanto preavviso devo dare se mi dimetto nel CCNL Commercio?
Dipende da livello e anzianità: VI e VII livello 10 giorni fino a 5 anni e 15 oltre; IV e V livello 15, 20 o 30 giorni; II e III livello 20, 30 o 45 giorni; Quadri e I livello 45, 60 o 90 giorni (fino a 5 anni, da 5 a 10, oltre 10).
Quanto preavviso spetta in caso di licenziamento?
VI e VII livello 15 o 20 giorni; IV e V livello 20, 30 o 45; II e III livello 30, 45 o 60; Quadri e I livello 60, 90 o 120 giorni, secondo l’anzianità (fino a 5 anni, da 5 a 10, oltre 10).
Da quando decorre il preavviso?
Dal 1° o dal 16 di ciascun mese: se la comunicazione arriva fra il 1° e il 15, dal 16 dello stesso mese; se arriva dopo il 15, dal 1° del mese successivo.
L’indennità sostitutiva comprende tredicesima e quattordicesima?
Sì. Il CCNL la calcola sulla retribuzione di fatto del periodo, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima. Vale sia per l’indennità pagata dal datore sia per la trattenuta al lavoratore che non dà il preavviso.
Quanto preavviso deve dare un apprendista nel CCNL Commercio?
Alla fine del periodo formativo, chi non vuole proseguire deve dare un preavviso scritto di 30 giorni dalla scadenza della formazione. Durante l’apprendistato si può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo (art. 49).
Il preavviso è diverso per chi lavora part-time?
No: i termini sono gli stessi del tempo pieno, in giorni di calendario, e decorrono dal 1° o dal 16 del mese (art. 98).
Posso usare le ferie per coprire il preavviso?
No: l’art. 2109 c.c. esclude che il preavviso possa essere computato nelle ferie. Le ferie non godute si pagano con le competenze finali.
Il datore può rinunciare al mio preavviso di dimissioni?
Sì, su tua richiesta: in quel caso il rapporto cessa subito e non c’è trattenuta. Se invece è lui a volerti far uscire prima senza che tu l’abbia chiesto, deve pagarti i giorni di preavviso non lavorati.

Fonti: CCNL Commercio, art. 247 — Preavviso · art. 254 — Dimissioni · art. 49 — Apprendistato · art. 98 — Part-time · art. 121 — Prova. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio, comporto e indennità e Periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.