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La guida
Il CCNL Commercio Confcommercio riconosce 26 giorni lavorativi di ferie l’anno, contati sempre su una settimana di sei giorni e uguali per tutti, senza aumenti per anzianità. In più spettano 32 ore di permessi per le festività abolite e altre 56 ore di permessi (72 nelle aziende con più di 15 dipendenti); per chi è assunto dal 1° marzo 2011 queste ultime arrivano al 50% dopo due anni e al 100% dopo quattro.
Questa scheda riguarda ferie, ex festività e permessi retribuiti (ROL) del CCNL Confcommercio per i dipendenti di terziario, distribuzione e servizi. Minimi, aumenti e livelli dello stesso contratto sono nella scheda CCNL Confcommercio: tabelle retributive e aumenti 2026.
Quanto spetta: il quadro
| Voce | Spettanza annua | Note |
|---|---|---|
| Ferie | 26 giorni lavorativi | uguali per tutti; la settimana si conta sempre di 6 giorni, dal lunedì al sabato |
| Permessi per le festività abolite | 32 ore | 4 festività abolite dalla L. 54/1977, a gruppi di 4 o 8 ore |
| Permessi retribuiti (ROL), aziende fino a 15 dipendenti | 56 ore | per gli assunti dal 1° marzo 2011: 0 nei primi 2 anni, 50% dal 3° al 4°, 100% dopo 4 anni |
| Permessi retribuiti (ROL), aziende con più di 15 dipendenti | 72 ore | 56 + 16 ore; stessa gradualità per gli assunti dal 1° marzo 2011 |
Ferie: 26 giorni per tutti
Il CCNL riconosce 26 giorni lavorativi di ferie all’anno. La particolarità è il modo di contarli: qualunque sia la distribuzione dell’orario, la settimana vale sempre sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato. Chi lavora dal lunedì al venerdì e prende una settimana di ferie ne consuma quindi 6, non 5: i 26 giorni corrispondono a poco più di quattro settimane di calendario. Domeniche e festività che cadono nel periodo non si contano e lo allungano.
Il numero non cresce con l’anzianità. L’unica eccezione è di miglior favore: chi al 30 giugno 1973 aveva già 30 giorni di ferie (con oltre 20 anni di servizio) li ha conservati.
Le ferie maturano in dodicesimi (26/12, circa 2,17 giorni per mese di servizio). Il periodo lo stabilisce il datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dell’azienda e del lavoratore. Per legge almeno 2 settimane vanno godute nell’anno di maturazione e le altre entro i 18 mesi successivi (art. 10 D.Lgs. 66/2003); in costanza di rapporto non si possono sostituire con denaro. Alla cessazione, l’indennità per ogni giorno di ferie non goduto è pari alla retribuzione mensile di fatto divisa per 26.
Il lavoratore straniero che deve rientrare nel Paese d’origine può, su sua richiesta e con l’accordo del datore, accumulare le ferie nell’arco di un biennio, nei limiti di legge.
Quando si fanno le ferie: periodo, frazionamento, malattia e preavviso
- Chi decide il periodo. Lo stabilisce il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze dell’azienda e tenendo conto di quelle dei lavoratori, di norma tra maggio e ottobre. In periodi diversi dell’anno i turni di ferie si possono fissare d’accordo tra le parti e con una programmazione (art. 160).
- Frazionamento. Le ferie si possono dividere al massimo in due periodi.
- Giorno di inizio. Il turno di ferie non può cominciare di domenica, in un giorno festivo o nel giorno che li precede, salvo i turni che iniziano il 1° o il 16 del mese.
- Malattia durante le ferie. La malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche interrompe le ferie: i giorni di malattia non si scalano dal monte ferie.
- Richiamo in servizio. Per ragioni di servizio il datore può richiamare il lavoratore prima della fine delle ferie. Il lavoratore ha diritto a completarle più avanti e al rimborso delle spese del rientro anticipato e del ritorno nel luogo da cui è stato richiamato (art. 163).
- Ferie e preavviso. Il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie (art. 2109 c.c.). In caso di dimissioni o licenziamento spettano tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio nell’anno (art. 162).
- Retribuzione. Durante le ferie spetta la retribuzione di fatto. A chi è pagato in tutto o in parte a provvigione spetta una quota pari alla media delle provvigioni dei colleghi del negozio o del reparto (art. 161).
Fonti: CCNL Commercio, art. 160 «Determinazione periodo di ferie», art. 163 «Richiamo lavoratore in ferie», art. 162 «Normativa per cessazione rapporto».
Permessi per le ex festività: 32 ore
Al posto delle 4 festività abolite dalla L. 54/1977 e dal D.P.R. 792/1985 (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) spettano 32 ore di permesso individuale retribuito, in gruppi di 4 o di 8 ore. Si godono individualmente nei periodi di minore attività, a rotazione fra i colleghi. Queste ore spettano a tutti dall’assunzione, anche ai nuovi assunti.
Permessi retribuiti (ROL): 56 o 72 ore
In aggiunta, il CCNL riconosce altre 56 ore annue di permesso retribuito nelle aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore (56 + 16) in quelle con più di 15 dipendenti. In caso di servizio ridotto nell’anno spetta un dodicesimo per ogni mese intero di servizio.
Assunti dal 1° marzo 2011. Per chi è stato assunto dopo il 1° marzo 2011 le 56 o 72 ore non spettano subito: nei primi due anni non maturano, dopo due anni spettano al 50% e dopo quattro anni al 100%. Le 32 ore per le festività abolite spettano invece da subito. Se un contratto a termine o un apprendistato viene trasformato a tempo indeterminato, i quattro anni si contano dalla prima assunzione.
Permessi non goduti. I permessi non usati entro l’anno di maturazione decadono e vengono pagati con la retribuzione di fatto in atto alla scadenza, oppure possono essere goduti più tardi, ma non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Come maturano i ROL: dodicesimi, due e quattro anni
Chi lavora solo una parte dell’anno matura un dodicesimo per ogni mese intero di servizio. In pratica: 6 ore al mese con 72 ore annue, 4,67 ore con 56 ore e 2,67 ore per le ex festività. Non si contano i periodi in cui il datore non deve la retribuzione (art. 158).
Per gli assunti dal 1° marzo 2011 i due e quattro anni si contano dalla data di assunzione, non dall’anno solare. Chi è entrato il 1° ottobre 2024 matura il 50% delle 56 o 72 ore dal 1° ottobre 2026 e il 100% dal 1° ottobre 2028. Le 32 ore delle ex festività maturano invece da subito.
Ferie e ROL nel part-time del CCNL Commercio
Il lavoratore a tempo parziale ha gli stessi 26 giorni di ferie, sempre contati su una settimana di sei giorni. La retribuzione delle ferie è commisurata al suo orario. Solo nel part-time con mesi lavorati a tempo pieno alternati a mesi non lavorati le ferie si calcolano in proporzione ai mesi lavorati, con la retribuzione intera (art. 92).
I permessi invece si riproporzionano sull’orario: si moltiplicano per il rapporto tra orario ridotto e orario intero di 40 ore settimanali (artt. 91 e 86).
| Orario settimanale | Ex festività (32 ore) | ROL fino a 15 dipendenti (56 ore) | ROL oltre 15 dipendenti (72 ore) |
|---|---|---|---|
| 20 ore | 16,00 | 28,00 | 36,00 |
| 24 ore | 19,20 | 33,60 | 43,20 |
| 30 ore | 24,00 | 42,00 | 54,00 |
Per gli assunti dal 1° marzo 2011 vale la stessa gradualità dei ROL (50% dopo due anni, 100% dopo quattro). Fonti: CCNL Commercio, art. 92 «Ferie» (part-time), art. 91 «Permessi retribuiti», art. 86 «Criterio di proporzionalità».
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanti giorni di ferie nel CCNL Commercio?
Le ferie aumentano con l’anzianità?
Quanti ROL spettano nel CCNL Commercio?
I ROL non goduti si perdono?
Quanti ROL spettano a un part-time nel CCNL Commercio?
Da quando maturano i ROL per chi è assunto dopo il 2011?
La malattia durante le ferie le interrompe?
Si possono fare le ferie durante il preavviso?
Perché mi scalano 6 giorni per una settimana di ferie?
Fonti: CCNL Commercio, art. 159 — Ferie · art. 158 — Permessi · art. 160 — Periodo di ferie · art. 92 — Ferie nel part-time. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio, comporto e indennità e Periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.