Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Commercio Confcommercio

In sintesi

Il CCNL Commercio Confcommercio riconosce 26 giorni lavorativi di ferie l’anno, contati sempre su una settimana di sei giorni e uguali per tutti, senza aumenti per anzianità. In più spettano 32 ore di permessi per le festività abolite e altre 56 ore di permessi (72 nelle aziende con più di 15 dipendenti); per chi è assunto dal 1° marzo 2011 queste ultime arrivano al 50% dopo due anni e al 100% dopo quattro.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
Vigenza
Fino al 31 marzo 2027
Platea
~2,8 milioni

Questa scheda riguarda ferie, ex festività e permessi retribuiti (ROL) del CCNL Confcommercio per i dipendenti di terziario, distribuzione e servizi. Minimi, aumenti e livelli dello stesso contratto sono nella scheda CCNL Confcommercio: tabelle retributive e aumenti 2026.

Quanto spetta: il quadro

Ferie e permessi retribuiti (artt. 158 e 159 del CCNL)
Voce Spettanza annua Note
Ferie 26 giorni lavorativi uguali per tutti; la settimana si conta sempre di 6 giorni, dal lunedì al sabato
Permessi per le festività abolite 32 ore 4 festività abolite dalla L. 54/1977, a gruppi di 4 o 8 ore
Permessi retribuiti (ROL), aziende fino a 15 dipendenti 56 ore per gli assunti dal 1° marzo 2011: 0 nei primi 2 anni, 50% dal 3° al 4°, 100% dopo 4 anni
Permessi retribuiti (ROL), aziende con più di 15 dipendenti 72 ore 56 + 16 ore; stessa gradualità per gli assunti dal 1° marzo 2011

Ferie: 26 giorni per tutti

Il CCNL riconosce 26 giorni lavorativi di ferie all’anno. La particolarità è il modo di contarli: qualunque sia la distribuzione dell’orario, la settimana vale sempre sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato. Chi lavora dal lunedì al venerdì e prende una settimana di ferie ne consuma quindi 6, non 5: i 26 giorni corrispondono a poco più di quattro settimane di calendario. Domeniche e festività che cadono nel periodo non si contano e lo allungano.

Il numero non cresce con l’anzianità. L’unica eccezione è di miglior favore: chi al 30 giugno 1973 aveva già 30 giorni di ferie (con oltre 20 anni di servizio) li ha conservati.

Le ferie maturano in dodicesimi (26/12, circa 2,17 giorni per mese di servizio). Il periodo lo stabilisce il datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dell’azienda e del lavoratore. Per legge almeno 2 settimane vanno godute nell’anno di maturazione e le altre entro i 18 mesi successivi (art. 10 D.Lgs. 66/2003); in costanza di rapporto non si possono sostituire con denaro. Alla cessazione, l’indennità per ogni giorno di ferie non goduto è pari alla retribuzione mensile di fatto divisa per 26.

Il lavoratore straniero che deve rientrare nel Paese d’origine può, su sua richiesta e con l’accordo del datore, accumulare le ferie nell’arco di un biennio, nei limiti di legge.

Quando si fanno le ferie: periodo, frazionamento, malattia e preavviso

  • Chi decide il periodo. Lo stabilisce il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze dell’azienda e tenendo conto di quelle dei lavoratori, di norma tra maggio e ottobre. In periodi diversi dell’anno i turni di ferie si possono fissare d’accordo tra le parti e con una programmazione (art. 160).
  • Frazionamento. Le ferie si possono dividere al massimo in due periodi.
  • Giorno di inizio. Il turno di ferie non può cominciare di domenica, in un giorno festivo o nel giorno che li precede, salvo i turni che iniziano il 1° o il 16 del mese.
  • Malattia durante le ferie. La malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche interrompe le ferie: i giorni di malattia non si scalano dal monte ferie.
  • Richiamo in servizio. Per ragioni di servizio il datore può richiamare il lavoratore prima della fine delle ferie. Il lavoratore ha diritto a completarle più avanti e al rimborso delle spese del rientro anticipato e del ritorno nel luogo da cui è stato richiamato (art. 163).
  • Ferie e preavviso. Il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie (art. 2109 c.c.). In caso di dimissioni o licenziamento spettano tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio nell’anno (art. 162).
  • Retribuzione. Durante le ferie spetta la retribuzione di fatto. A chi è pagato in tutto o in parte a provvigione spetta una quota pari alla media delle provvigioni dei colleghi del negozio o del reparto (art. 161).

Fonti: CCNL Commercio, art. 160 «Determinazione periodo di ferie», art. 163 «Richiamo lavoratore in ferie», art. 162 «Normativa per cessazione rapporto».

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Permessi per le ex festività: 32 ore

Al posto delle 4 festività abolite dalla L. 54/1977 e dal D.P.R. 792/1985 (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) spettano 32 ore di permesso individuale retribuito, in gruppi di 4 o di 8 ore. Si godono individualmente nei periodi di minore attività, a rotazione fra i colleghi. Queste ore spettano a tutti dall’assunzione, anche ai nuovi assunti.

Permessi retribuiti (ROL): 56 o 72 ore

In aggiunta, il CCNL riconosce altre 56 ore annue di permesso retribuito nelle aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore (56 + 16) in quelle con più di 15 dipendenti. In caso di servizio ridotto nell’anno spetta un dodicesimo per ogni mese intero di servizio.

Assunti dal 1° marzo 2011. Per chi è stato assunto dopo il 1° marzo 2011 le 56 o 72 ore non spettano subito: nei primi due anni non maturano, dopo due anni spettano al 50% e dopo quattro anni al 100%. Le 32 ore per le festività abolite spettano invece da subito. Se un contratto a termine o un apprendistato viene trasformato a tempo indeterminato, i quattro anni si contano dalla prima assunzione.

Permessi non goduti. I permessi non usati entro l’anno di maturazione decadono e vengono pagati con la retribuzione di fatto in atto alla scadenza, oppure possono essere goduti più tardi, ma non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

Come maturano i ROL: dodicesimi, due e quattro anni

Chi lavora solo una parte dell’anno matura un dodicesimo per ogni mese intero di servizio. In pratica: 6 ore al mese con 72 ore annue, 4,67 ore con 56 ore e 2,67 ore per le ex festività. Non si contano i periodi in cui il datore non deve la retribuzione (art. 158).

Per gli assunti dal 1° marzo 2011 i due e quattro anni si contano dalla data di assunzione, non dall’anno solare. Chi è entrato il 1° ottobre 2024 matura il 50% delle 56 o 72 ore dal 1° ottobre 2026 e il 100% dal 1° ottobre 2028. Le 32 ore delle ex festività maturano invece da subito.

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Ferie e ROL nel part-time del CCNL Commercio

Il lavoratore a tempo parziale ha gli stessi 26 giorni di ferie, sempre contati su una settimana di sei giorni. La retribuzione delle ferie è commisurata al suo orario. Solo nel part-time con mesi lavorati a tempo pieno alternati a mesi non lavorati le ferie si calcolano in proporzione ai mesi lavorati, con la retribuzione intera (art. 92).

I permessi invece si riproporzionano sull’orario: si moltiplicano per il rapporto tra orario ridotto e orario intero di 40 ore settimanali (artt. 91 e 86).

Ore annue di permesso nel part-time orizzontale (calcolo proporzionale, artt. 86 e 91)
Orario settimanale Ex festività (32 ore) ROL fino a 15 dipendenti (56 ore) ROL oltre 15 dipendenti (72 ore)
20 ore 16,00 28,00 36,00
24 ore 19,20 33,60 43,20
30 ore 24,00 42,00 54,00

Per gli assunti dal 1° marzo 2011 vale la stessa gradualità dei ROL (50% dopo due anni, 100% dopo quattro). Fonti: CCNL Commercio, art. 92 «Ferie» (part-time), art. 91 «Permessi retribuiti», art. 86 «Criterio di proporzionalità».

Casi pratici

Tizio – Assunto da 5 anni in un’azienda di 30 dipendenti
Tizio (V livello) è stato assunto nel 2021 in un negozio con 30 dipendenti. Ha diritto a 26 giorni di ferie, 32 ore per le festività abolite e, avendo superato i quattro anni dall’assunzione, alle 72 ore piene di permessi retribuiti: 104 ore di permessi in tutto, oltre alle ferie. Gli anni di anzianità non aumentano le ferie.
Caia – Assunta da un anno
Caia è stata assunta a settembre 2025 in un’azienda con 10 dipendenti. Nel primo biennio matura le ferie (26 giorni l’anno) e le 32 ore per le festività abolite, ma non le 56 ore di permessi: inizieranno a maturare al 50% da settembre 2027 e al 100% da settembre 2029.
Sempronio – Settimana di ferie dal lunedì al venerdì
Sempronio lavora dal lunedì al venerdì e prende ferie da lunedì 13 a domenica 19 luglio. Ai fini del CCNL la settimana vale sei giorni lavorativi: dal suo monte di 26 giorni ne vengono scalati 6, sabato compreso, anche se di sabato non lavora.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie nel CCNL Commercio?
26 giorni lavorativi l’anno, per tutti i livelli e per ogni anzianità. Si contano su una settimana di sei giorni (dal lunedì al sabato), anche per chi lavora su cinque.
Le ferie aumentano con l’anzianità?
No. Il CCNL Commercio non prevede giorni aggiuntivi per anzianità. Conservano 30 giorni solo i lavoratori che già ne godevano al 30 giugno 1973.
Quanti ROL spettano nel CCNL Commercio?
56 ore nelle aziende fino a 15 dipendenti, 72 in quelle più grandi, più 32 ore per le festività abolite. Per gli assunti dal 1° marzo 2011 le 56 o 72 ore spettano al 50% dopo due anni e per intero dopo quattro.
I ROL non goduti si perdono?
No: decadono alla fine dell’anno e vengono pagati con la retribuzione in atto, oppure si possono godere entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Quanti ROL spettano a un part-time nel CCNL Commercio?
Si riproporzionano sull’orario rispetto alle 40 ore. Con 20 ore settimanali spettano 16,00 ore di ex festività e 28,00 ore di ROL fino a 15 dipendenti (36,00 oltre i 15). I giorni di ferie restano 26.
Da quando maturano i ROL per chi è assunto dopo il 2011?
I due e i quattro anni si contano dalla data di assunzione, non dall’anno solare: al 50% dopo due anni, per intero dopo quattro. Se un contratto a termine o un apprendistato diventa a tempo indeterminato, si parte dalla prima assunzione.
La malattia durante le ferie le interrompe?
Sì. La malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche interrompe le ferie (art. 160): quei giorni non vengono scalati.
Si possono fare le ferie durante il preavviso?
Il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie (art. 2109 c.c.). Alla cessazione le ferie non godute si pagano: la retribuzione mensile di fatto divisa per 26 per ogni giorno.
Perché mi scalano 6 giorni per una settimana di ferie?
Perché il CCNL Commercio conta le ferie su una settimana di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, qualunque sia il tuo orario. I 26 giorni sono calcolati su questa base.

Fonti: CCNL Commercio, art. 159 — Ferie · art. 158 — Permessi · art. 160 — Periodo di ferie · art. 92 — Ferie nel part-time. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio, comporto e indennità e Periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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