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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio va da 30 giorni (livelli più bassi) a 6 mesi (Quadri e livello I), in base al livello di inquadramento. Deve essere stabilito per atto scritto, sospensione automatica per malattia/ferie, recesso libero senza preavviso entro il periodo. Riduzione per esperienza pregressa documentata.

Testo dell'articoloVigente

CCNL Commercio Confcommercio

In sintesi

Il periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio va da 30 giorni (livelli più bassi) a 6 mesi (Quadri e livello I), in base al livello di inquadramento. Deve essere stabilito per atto scritto, sospensione automatica per malattia/ferie, recesso libero senza preavviso entro il periodo. Riduzione per esperienza pregressa documentata.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
Vigenza
Fino al 31 marzo 2027
Platea
~2,8 milioni

Tabella riepilogativa

Durata massima del periodo di prova per livello
Livello Durata massima
Quadri e I livello 6 mesi
II livello 3 mesi
III livello 60 giorni
IV livello 45 giorni
V, VI e VII livello 30 giorni

Durata ridotta possibile per chi ha esperienza pregressa documentata nella stessa qualifica.

Forma scritta obbligatoria

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto nel contratto di assunzione o in una clausola separata firmata da entrambe le parti. In mancanza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.

La clausola deve indicare:

  • la durata in mesi o giorni
  • il livello di inquadramento
  • le mansioni da svolgere durante la prova
  • la decorrenza (data di inizio rapporto)

Sospensione del periodo di prova

Il periodo di prova è sospeso (e prolungato di altrettanti giorni) per:

  • Malattia o infortunio
  • Ferie e ROL
  • Congedi (parentali, matrimonio, lutto)
  • Ogni altra causa di sospensione del rapporto

Esempio: prova di 60 giorni dal 1° marzo. Se nel periodo il lavoratore è in malattia 5 giorni, la prova si estende al 65° giorno (5 maggio invece del 30 aprile).

Recesso durante il periodo di prova

Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Il rapporto cessa nel momento della comunicazione del recesso.

Restano vietati i recessi:

  • Discriminatori (sesso, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale)
  • Ritorsivi (es. per aver denunciato molestie o irregolarità)
  • Abusivi (se il lavoratore non ha potuto svolgere la prova, es. malattia per tutto il periodo)

Conferma o cessazione al termine della prova

Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna comunicazione di conferma.

Dopo il superamento della prova:

  • Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio
  • Si applicano tutte le tutele del CCNL e dello Statuto dei Lavoratori
  • Eventuali licenziamenti seguono le regole ordinarie

Casi pratici

Tizio – Prova 30 giorni come commesso
Tizio è assunto V livello (commesso) con prova di 30 giorni dal 1° marzo. Termine prova: 30 marzo. Non avendo nessuna sospensione, se nessuna parte recede entro il 30 marzo, dal 31 è confermato a tempo indeterminato senza alcuna comunicazione.
Caia – Prova 6 mesi come Quadro
Caia è assunta come Quadro con prova di 6 mesi dal 1° febbraio. Termine prova: 31 luglio. Avendo 2 settimane di ferie estive a luglio, la prova si estende di 14 giorni: nuovo termine 14 agosto. Conferma automatica se nessuna parte recede.
Sempronio – Recesso del datore al 28° giorno
Sempronio è in prova come III livello (60 giorni). Al 28° giorno il datore gli comunica recesso. Il recesso è libero senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Sempronio percepisce ratei di 14ª maturati e TFR pro-quota (sebbene minimo) sulla retribuzione del periodo.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Commercio?
Da 30 giorni (livelli V-VII) a 6 mesi (Quadri e livello I), in base al livello. Per livelli intermedi: 45 gg (IV), 60 gg (III), 3 mesi (II).
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, obbligatoriamente. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.
Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
Sì, il recesso è libero senza preavviso. Restano vietati i recessi discriminatori o ritorsivi (nulli e impugnabili).
La malattia interrompe il periodo di prova?
Sì, malattia, ferie, ROL e ogni causa di sospensione prolungano il periodo di prova di altrettanti giorni.
Cosa succede dopo il periodo di prova?
Se nessuno recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell’anzianità.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Commercio?

Da 30 giorni (livelli V-VII) a 6 mesi (Quadri e livello I), in base al livello. Per livelli intermedi: 45 gg (IV), 60 gg (III), 3 mesi (II).

Il periodo di prova deve essere scritto?

Sì, obbligatoriamente. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.

Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?

Sì, il recesso è libero senza preavviso. Restano vietati i recessi discriminatori o ritorsivi (nulli e impugnabili).

La malattia interrompe il periodo di prova?

Sì, malattia, ferie, ROL e ogni causa di sospensione prolungano il periodo di prova di altrettanti giorni.

Cosa succede dopo il periodo di prova?

Se nessuno recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell'anzianità.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.