Indice
La guida
Il periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio dura al massimo 6 mesi di calendario per Quadri e I livello, 60 giorni di lavoro effettivo dal II al V livello e 45 giorni di lavoro effettivo per VI e VII livello (art. 121). Deve risultare per iscritto; durante la prova si può recedere senza preavviso, con diritto a TFR e ratei di mensilità supplementari e ferie.
Tabella riepilogativa
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| Quadri e I livello | 6 mesi (giorni di calendario) |
| II e III livello | 60 giorni di lavoro effettivo |
| IV e V livello | 60 giorni di lavoro effettivo |
| VI e VII livello | 45 giorni di lavoro effettivo |
Fonte: art. 121 del CCNL Terziario Confcommercio (testo pubblicato da contrattocommercio.it, fonte CNEL). Durante la prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo del livello; superata la prova, il periodo conta per l’anzianità di servizio.
Forma scritta obbligatoria
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto nel contratto di assunzione o in una clausola separata firmata da entrambe le parti. In mancanza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.
La clausola deve indicare:
- la durata in mesi o giorni
- il livello di inquadramento
- le mansioni da svolgere durante la prova
- la decorrenza (data di inizio rapporto)
Sospensione del periodo di prova
Il periodo di prova è sospeso (e prolungato di altrettanti giorni) per:
- Malattia o infortunio
- Ferie e ROL
- Congedi (parentali, matrimonio, lutto)
- Ogni altra causa di sospensione del rapporto
Esempio: prova di 60 giorni dal 1° marzo. Se nel periodo il lavoratore è in malattia 5 giorni, la prova si estende al 65° giorno (5 maggio invece del 30 aprile).
Recesso durante il periodo di prova
Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Il rapporto cessa nel momento della comunicazione del recesso.
Restano vietati i recessi:
- Discriminatori (sesso, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale)
- Ritorsivi (es. per aver denunciato molestie o irregolarità)
- Abusivi (se il lavoratore non ha potuto svolgere la prova, es. malattia per tutto il periodo)
Conferma o cessazione al termine della prova
Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna comunicazione di conferma.
Dopo il superamento della prova:
- Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio
- Si applicano tutte le tutele del CCNL e dello Statuto dei Lavoratori
- Eventuali licenziamenti seguono le regole ordinarie
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Commercio?
Il periodo di prova deve essere scritto?
Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
La malattia interrompe il periodo di prova?
Cosa succede dopo il periodo di prova?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio e comporto e indennità.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.