Testo dell'articoloVigente
Il periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio va da 30 giorni (livelli più bassi) a 6 mesi (Quadri e livello I), in base al livello di inquadramento. Deve essere stabilito per atto scritto, sospensione automatica per malattia/ferie, recesso libero senza preavviso entro il periodo. Riduzione per esperienza pregressa documentata.
Tabella riepilogativa
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| Quadri e I livello | 6 mesi |
| II livello | 3 mesi |
| III livello | 60 giorni |
| IV livello | 45 giorni |
| V, VI e VII livello | 30 giorni |
Durata ridotta possibile per chi ha esperienza pregressa documentata nella stessa qualifica.
Forma scritta obbligatoria
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto nel contratto di assunzione o in una clausola separata firmata da entrambe le parti. In mancanza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.
La clausola deve indicare:
- la durata in mesi o giorni
- il livello di inquadramento
- le mansioni da svolgere durante la prova
- la decorrenza (data di inizio rapporto)
Sospensione del periodo di prova
Il periodo di prova è sospeso (e prolungato di altrettanti giorni) per:
- Malattia o infortunio
- Ferie e ROL
- Congedi (parentali, matrimonio, lutto)
- Ogni altra causa di sospensione del rapporto
Esempio: prova di 60 giorni dal 1° marzo. Se nel periodo il lavoratore è in malattia 5 giorni, la prova si estende al 65° giorno (5 maggio invece del 30 aprile).
Recesso durante il periodo di prova
Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Il rapporto cessa nel momento della comunicazione del recesso.
Restano vietati i recessi:
- Discriminatori (sesso, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale)
- Ritorsivi (es. per aver denunciato molestie o irregolarità)
- Abusivi (se il lavoratore non ha potuto svolgere la prova, es. malattia per tutto il periodo)
Conferma o cessazione al termine della prova
Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna comunicazione di conferma.
Dopo il superamento della prova:
- Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio
- Si applicano tutte le tutele del CCNL e dello Statuto dei Lavoratori
- Eventuali licenziamenti seguono le regole ordinarie
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Commercio?
Il periodo di prova deve essere scritto?
Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
La malattia interrompe il periodo di prova?
Cosa succede dopo il periodo di prova?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Commercio?
Da 30 giorni (livelli V-VII) a 6 mesi (Quadri e livello I), in base al livello. Per livelli intermedi: 45 gg (IV), 60 gg (III), 3 mesi (II).
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, obbligatoriamente. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.
Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
Sì, il recesso è libero senza preavviso. Restano vietati i recessi discriminatori o ritorsivi (nulli e impugnabili).
La malattia interrompe il periodo di prova?
Sì, malattia, ferie, ROL e ogni causa di sospensione prolungano il periodo di prova di altrettanti giorni.
Cosa succede dopo il periodo di prova?
Se nessuno recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell'anzianità.
Vedi anche