Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Commercio Confcommercio

In sintesi

Il periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio dura al massimo 6 mesi di calendario per Quadri e I livello, 60 giorni di lavoro effettivo dal II al V livello e 45 giorni di lavoro effettivo per VI e VII livello (art. 121). Deve risultare per iscritto; durante la prova si può recedere senza preavviso, con diritto a TFR e ratei di mensilità supplementari e ferie.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
Vigenza
Fino al 31 marzo 2027
Platea
~2,8 milioni

Tabella riepilogativa

Durata massima del periodo di prova per livello
Livello Durata massima
Quadri e I livello 6 mesi (giorni di calendario)
II e III livello 60 giorni di lavoro effettivo
IV e V livello 60 giorni di lavoro effettivo
VI e VII livello 45 giorni di lavoro effettivo

Fonte: art. 121 del CCNL Terziario Confcommercio (testo pubblicato da contrattocommercio.it, fonte CNEL). Durante la prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo del livello; superata la prova, il periodo conta per l’anzianità di servizio.

Forma scritta obbligatoria

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto nel contratto di assunzione o in una clausola separata firmata da entrambe le parti. In mancanza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.

La clausola deve indicare:

  • la durata in mesi o giorni
  • il livello di inquadramento
  • le mansioni da svolgere durante la prova
  • la decorrenza (data di inizio rapporto)

Sospensione del periodo di prova

Il periodo di prova è sospeso (e prolungato di altrettanti giorni) per:

  • Malattia o infortunio
  • Ferie e ROL
  • Congedi (parentali, matrimonio, lutto)
  • Ogni altra causa di sospensione del rapporto

Esempio: prova di 60 giorni dal 1° marzo. Se nel periodo il lavoratore è in malattia 5 giorni, la prova si estende al 65° giorno (5 maggio invece del 30 aprile).

Recesso durante il periodo di prova

Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Il rapporto cessa nel momento della comunicazione del recesso.

Restano vietati i recessi:

  • Discriminatori (sesso, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale)
  • Ritorsivi (es. per aver denunciato molestie o irregolarità)
  • Abusivi (se il lavoratore non ha potuto svolgere la prova, es. malattia per tutto il periodo)

Conferma o cessazione al termine della prova

Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna comunicazione di conferma.

Dopo il superamento della prova:

  • Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio
  • Si applicano tutte le tutele del CCNL e dello Statuto dei Lavoratori
  • Eventuali licenziamenti seguono le regole ordinarie
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Casi pratici

Tizio – Prova 30 giorni come commesso
Tizio è assunto al IV livello (commesso alla vendita) con prova di 60 giorni di lavoro effettivo dal 1° marzo. Contano solo le giornate lavorate: con un orario su 6 giorni la prova dura circa 10 settimane di calendario. Se nessuna parte recede entro la sessantesima giornata lavorata, è confermato senza bisogno di comunicazioni.
Caia – Prova 6 mesi come Quadro
Caia è assunta come Quadro con prova di 6 mesi dal 1° febbraio. Termine prova: 31 luglio. Avendo 2 settimane di ferie estive a luglio, la prova si estende di 14 giorni: nuovo termine 14 agosto. Conferma automatica se nessuna parte recede.
Sempronio – Recesso del datore al 28° giorno
Sempronio è in prova come III livello (60 giorni). Al 28° giorno il datore gli comunica recesso. Il recesso è libero senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Sempronio percepisce ratei di 14ª maturati e TFR pro-quota (sebbene minimo) sulla retribuzione del periodo.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Commercio?
Al massimo 6 mesi di calendario per Quadri e I livello, 60 giorni di lavoro effettivo dal II al V livello, 45 giorni di lavoro effettivo per VI e VII livello (art. 121).
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, obbligatoriamente. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.
Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
Sì, il recesso è libero senza preavviso. Restano vietati i recessi discriminatori o ritorsivi (nulli e impugnabili).
La malattia interrompe il periodo di prova?
Sì, malattia, ferie, ROL e ogni causa di sospensione prolungano il periodo di prova di altrettanti giorni.
Cosa succede dopo il periodo di prova?
Se nessuno recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell’anzianità.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio e comporto e indennità.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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