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La guida
Nel CCNL Commercio il posto è conservato per 180 giorni di malattia nell’anno solare (art. 186), più un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni se chiesta in tempo (art. 192). Con l’integrazione del datore la retribuzione netta è coperta al 100% nei primi 3 giorni, al 75% dal 4° al 20° e al 100% dal 21° (art. 187). I primi 3 giorni sono pagati per intero solo per i primi due eventi dell’anno.
Malattia nel CCNL Commercio: quanto si prende
| Giorni di malattia | Chi paga | Totale garantito |
|---|---|---|
| 1-3 (carenza) | Solo il datore (l’INPS non paga) | 100% per i primi due eventi dell’anno; 66% al terzo; 50% al quarto; nulla dal quinto |
| 4-20 | INPS più integrazione del datore | 75% |
| Dal 21° in poi | INPS più integrazione del datore | 100% |
La base è la retribuzione giornaliera netta che il lavoratore avrebbe avuto lavorando. L’INPS paga il 50% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno e due terzi dal 21°, anticipati in busta paga dal datore; il datore aggiunge la differenza fino alle percentuali della tabella. L’integrazione spetta solo se l’INPS riconosce la propria indennità e non spetta agli apprendisti. Le regole valgono allo stesso modo per operai e impiegati.
Esempio di calcolo: malattia di 5 giorni
Un commesso al primo evento dell’anno resta a casa 5 giorni. Per i giorni 1-3 il datore paga il 100% della retribuzione netta giornaliera; per il 4° e il 5° giorno l’INPS paga il 50% della retribuzione giornaliera e il datore integra fino al 75% della netta. Se fosse il terzo evento dell’anno, i primi tre giorni sarebbero pagati al 66%; dal quinto evento non sarebbero pagati.
Infortunio sul lavoro nel CCNL Commercio
In caso di infortunio sul lavoro il datore paga per intero la giornata in cui avviene. Dal giorno successivo l’INAIL paga la sua indennità e il datore la integra fino al 60% nei primi tre giorni, al 90% fino al 20° giorno e al 100% dal 21° della retribuzione giornaliera netta; per gli apprendisti le ultime due misure sono l’80% e il 90% (art. 189). L’integrazione non è dovuta se l’INAIL non paga.
Il comporto per infortunio è distinto da quello per malattia: dal 1995 sono 180 giorni ciascuno (art. 188). Dopo i 180 giorni l’infortunato può chiedere, con raccomandata prima della scadenza, un’aspettativa non retribuita per tutta la durata dell’inabilità temporanea indennizzata dall’INAIL (art. 194). L’infortunio, anche lieve, va comunicato subito al datore.
Il periodo di comporto
Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 180 giorni nell’anno solare (art. 186), sommando tutte le assenze per malattia dell’anno. Il periodo di malattia conta per il preavviso e per il TFR. Per i contratti a termine la tutela vale fino alla scadenza del contratto.
Prima di arrivare al 180° giorno si può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni (art. 192), con raccomandata e accettazione scritta delle condizioni. Per chi ha una patologia grave e continuativa con terapie salvavita documentate dal Servizio sanitario è prevista un’ulteriore aspettativa fino alla guarigione clinica, al massimo di 12 mesi.
I primi tre giorni: la regola degli eventi
L’INPS non paga i primi tre giorni di malattia: li copre il datore. Dal 1° aprile 2011, però, l’integrazione della carenza non è piena per ogni episodio: è al 100% per il primo e il secondo evento dell’anno solare, al 66% per il terzo, al 50% per il quarto e non spetta dal quinto. Non si contano, ai fini di questo limite, i ricoveri ospedalieri e il day hospital, l’emodialisi, le malattie con prognosi iniziale di almeno 12 giorni, le patologie gravi indicate dal contratto e gli eventi in gravidanza.
Comunicazione e certificazione
- Avvisare subito il datore dell’assenza;
- farsi rilasciare dal medico il certificato telematico, che arriva all’INPS, e comunicarne il numero di protocollo;
- essere reperibili al domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per le visite di controllo (art. 185), salvo diversi orari fissati dall’ente che fa i controlli.
Senza comunicazione del protocollo, trascorso un giorno l’assenza è considerata ingiustificata (art. 184). Lo stesso vale se la malattia continua e non viene comunicata. Chi non si presenta al lavoro alla data indicata dal certificato, senza giustificazione, vede il rapporto risolto (art. 184). L’assenza ingiustificata alla visita di controllo comporta le sanzioni di legge e l’obbligo di rientrare subito in azienda (art. 185).
Festività durante la malattia e malattia in prova
Per le festività che cadono durante la malattia o l’infortunio il datore integra l’indennità INPS o INAIL fino al 100% della retribuzione di fatto (art. 191). La conservazione del posto per 180 giorni riguarda il lavoratore non in prova (art. 186): durante la prova il CCNL non garantisce il comporto.
Superamento del comporto
Trascorsi i 180 giorni, e l’eventuale aspettativa, se la malattia continua il datore può licenziare pagando il preavviso o l’indennità sostitutiva (artt. 186, 248 e 249). Il licenziamento prima che il comporto sia davvero superato è nullo.
Il CCNL non prevede che il datore avvisi il lavoratore prima della scadenza dei 180 giorni: è il lavoratore che deve chiedere l’aspettativa in tempo. Il datore deve invece comunicare per iscritto la scadenza dell’aspettativa per patologie gravi (art. 192). Alla fine del rapporto il datore rilascia una dichiarazione con il numero di giornate di malattia indennizzate nell’anno (art. 187).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Commercio?
Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
Quanto prendo durante la malattia?
Cosa succede se supero il comporto?
Come viene pagato l’infortunio nel CCNL Commercio?
Quali sono le fasce di reperibilità nel CCNL Commercio?
Fonti: CCNL Commercio, art. 184 — Normativa · art. 185 — Obblighi del lavoratore · art. 186 — Comporto · art. 188 — Infortunio · art. 189 — Trattamento economico di infortunio · art. 191 — Festività · art. 194 — Aspettativa per infortunio · art. 187 — Trattamento economico · art. 192 — Aspettativa. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.