Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Commercio Confcommercio

In sintesi

Il CCNL Commercio Confcommercio garantisce un periodo di comporto pari a 180 giorni nell’anno solare (con possibili estensioni per anzianità lunga). Durante la malattia il lavoratore percepisce l’indennità INPS integrata dal datore fino a raggiungere il 100% della retribuzione nei primi giorni e l’80-100% nel periodo successivo, in base alle condizioni contrattuali.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
Vigenza
Fino al 31 marzo 2027
Platea
~2,8 milioni

Tabella riepilogativa

Trattamento economico durante la malattia
Periodo Indennità INPS Integrazione datore Totale
Giorni 1-3 (carenza) 0% 100% (CCNL) 100%
Giorni 4-20 50% +50% 100%
Giorni 21-180 66,66% +33,34% 100%
Oltre 180 gg (entro comporto esteso) Variabile 50-80%
Oltre comporto totale Recesso possibile

Periodo di comporto

Il CCNL Commercio Confcommercio fissa il comporto base in 180 giorni di assenza per malattia nell’anno solare (non nei 36 mesi precedenti come nel Metalmeccanici).

Il comporto può essere esteso in caso di:

  • Anzianità di servizio superiore a determinati limiti (le aziende più strutturate hanno comporti estesi a 240-365 giorni)
  • Patologie gravi documentate (oncologiche, malattie croniche), con specifiche tutele
  • Maternità o cause non riconducibili a malattia ordinaria

Una recente sentenza della Cassazione ha confermato che il periodo CCNL Terziario si applica sia al “comporto secco” (singolo episodio) sia al “comporto per sommatoria” (più episodi nell’anno).

Carenza dei primi 3 giorni

Come nel CCNL Metalmeccanici, anche il Commercio prevede che la carenza dei primi 3 giorni (non indennizzata dall’INPS) sia pagata interamente dal datore di lavoro al 100%. Questo garantisce continuità reddituale anche per assenze brevi.

L’INPS interviene dal 4° giorno: 50% per i giorni 4-20, 66,66% dal 21° in poi. Il datore di lavoro integra fino al 100% della retribuzione per tutto il periodo di malattia entro il comporto.

Comunicazione e certificazione

Il lavoratore deve:

  • Comunicare immediatamente l’assenza al datore di lavoro
  • Farsi rilasciare dal medico il certificato telematico INPS (il medico lo invia direttamente)
  • Comunicare al datore il numero di protocollo del certificato
  • Essere reperibile nelle fasce di visita fiscale (10-12 e 17-19, anche nei festivi) salvo eccezioni

L’assenza dalla visita fiscale senza giustificato motivo comporta la decurtazione dell’indennità INPS e può configurare illecito disciplinare.

Superamento del comporto

Superato il comporto, il datore di lavoro può recedere dal contratto per superamento del periodo di conservazione del posto. Si tratta di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo che richiede:

  • Forma scritta con indicazione del superamento
  • Preavviso ordinario (o relativa indennità sostitutiva)
  • Possibilità per il lavoratore di chiedere aspettativa non retribuita entro il periodo di comporto per evitare il recesso (laddove prevista dal CCNL o accordo aziendale)

Il recesso non può avvenire prima del superamento effettivo del comporto né essere annunciato in anticipo se non per ragioni organizzative documentabili.

Casi pratici

Tizio – Influenza di 4 giorni
Tizio (IV livello) sta a casa con influenza per 4 giorni. Giorni 1-3 pagati al 100% dal datore (carenza). Giorno 4 indennizzato INPS al 50% + integrazione datore al 50% = 100%. Riceve la retribuzione piena per tutti e 4 i giorni.
Caia – Malattia oncologica grave
Caia (II livello, 8 anni anzianità) è in cura per malattia oncologica. Le viene riconosciuto un comporto esteso (oltre i 180 giorni base) grazie alla certificazione di patologia grave. Il datore può anche concederle aspettativa non retribuita aggiuntiva per evitare il recesso.
Sempronio – Superamento comporto
Sempronio accumula 195 giorni di malattia nell’anno solare (oltre i 180 di comporto). Il datore gli comunica formalmente il recesso per superamento del periodo di conservazione del posto. Sempronio riceve TFR + indennità di preavviso e può fare opposizione se ritiene che il comporto fosse esteso per anzianità.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL Commercio?
180 giorni nell’anno solare (sommando tutte le assenze per malattia). Possono esserci estensioni per anzianità prolungata o patologie gravi.
Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
Il datore di lavoro al 100%. La carenza INPS è coperta interamente dall’azienda nel CCNL Commercio.
Quanto prendo durante la malattia?
100% della retribuzione per tutto il periodo di comporto: indennità INPS (50% giorni 4-20, 66,66% dal 21°) integrata dal datore.
Cosa succede se supero il comporto?
Il datore di lavoro può intimare il recesso per giustificato motivo oggettivo. Il licenziamento richiede forma scritta + motivazione + preavviso o indennità sostitutiva.
Devo essere reperibile in malattia?
Sì, nelle fasce di visita fiscale 10-12 e 17-19, anche nei festivi. L’assenza ingiustificata può comportare decurtazione dell’indennità INPS e illecito disciplinare.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio e Periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Commercio Confcommercio fissa un periodo di comporto calcolato sull'anno solare, con possibili estensioni.
  • Durante la malattia il lavoratore percepisce l'indennita INPS integrata dal datore fino alla retribuzione piena entro il comporto.
  • I primi giorni di carenza, non indennizzati dall'INPS, sono a carico del datore secondo il contratto.
  • Il lavoratore deve comunicare l'assenza, trasmettere il certificato telematico ed essere reperibile alle visite fiscali.
  • Superato il comporto, il datore puo recedere per superamento del periodo di conservazione del posto.
Indice dei contenuti

La gestione della malattia nel CCNL Commercio combina la copertura previdenziale INPS con l'integrazione a carico del datore, entro un perimetro temporale - il comporto - che segna il limite oltre il quale il rapporto puo essere risolto. Conoscere come si calcola il comporto, chi paga cosa e quali obblighi gravano sul lavoratore e essenziale per non incorrere in decurtazioni o in un recesso. Per le durate e le percentuali esatte si rinvia al testo del CCNL vigente.

Il periodo di comporto

Il comporto e il periodo durante il quale il posto di lavoro e conservato nonostante l'assenza per malattia. Nel CCNL Commercio e calcolato sull'anno solare, sommando le assenze dell'anno (comporto per sommatoria), e puo essere esteso in presenza di anzianita prolungata o di patologie gravi documentate. La durata precisa va verificata sul contratto applicato; ai fini pratici conta tenere il conto delle giornate maturate nell'arco dell'anno.

La carenza dei primi giorni

I primi giorni di malattia (periodo di carenza) non sono indennizzati dall'INPS. Il CCNL Commercio pone questo onere a carico del datore di lavoro, che li retribuisce, garantendo continuita reddituale anche per le assenze brevi. Dal giorno successivo subentra l'indennita INPS, integrata dal datore secondo le misure contrattuali.

L'integrazione fino alla retribuzione piena

L'INPS eroga l'indennita di malattia in misura crescente con il protrarsi dell'assenza, secondo le percentuali di legge e di contratto. Il datore integra la differenza fino a raggiungere la retribuzione piena per tutto il periodo di comporto. Il risultato e che, entro il comporto, il lavoratore percepisce sostanzialmente il 100% della retribuzione, anche se composto da quota INPS e integrazione aziendale. Le percentuali puntuali vanno lette sul CCNL vigente e sulle circolari INPS aggiornate.

Comunicazione e certificazione

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'assenza al datore, farsi rilasciare dal medico il certificato telematico - trasmesso direttamente all'INPS - e comunicare al datore il numero di protocollo. Deve inoltre essere reperibile nelle fasce orarie di visita fiscale, anche nei giorni festivi, salvo le eccezioni previste. L'assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta la decurtazione dell'indennita e puo configurare illecito disciplinare.

Il superamento del comporto

Superato il comporto, il datore puo recedere per superamento del periodo di conservazione del posto: si tratta di un licenziamento che richiede forma scritta, indicazione del superamento e preavviso (o relativa indennita sostitutiva). Il recesso non puo intervenire prima del superamento effettivo. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita, il computo del comporto per sommatoria deve essere effettuato correttamente e il licenziamento intempestivo o basato su un comporto mal calcolato e contestabile.

L'aspettativa per evitare il recesso

Dove prevista dal contratto o da accordo aziendale, il lavoratore puo chiedere, entro il comporto, un periodo di aspettativa non retribuita per sospendere il decorso e cercare di evitare il recesso. E uno strumento utile soprattutto nelle situazioni di malattia grave e prolungata, da attivare prima che il comporto sia esaurito.

Domande frequenti

Come si calcola il comporto nel CCNL Commercio?

Sull'anno solare, sommando le assenze per malattia dell'anno (comporto per sommatoria). Puo essere esteso per anzianita prolungata o patologie gravi documentate. La durata esatta va verificata sul CCNL vigente.

Chi paga i primi giorni di malattia?

I giorni di carenza non sono indennizzati dall'INPS: nel CCNL Commercio sono a carico del datore di lavoro, che li retribuisce garantendo continuita reddituale anche per le assenze brevi.

Quanto percepisco durante la malattia?

Entro il comporto il lavoratore percepisce sostanzialmente la retribuzione piena: l'indennita INPS, crescente con il protrarsi dell'assenza, e integrata dal datore. Le percentuali esatte sono nel CCNL vigente e nelle circolari INPS aggiornate.

Devo essere reperibile durante la malattia?

Si, nelle fasce orarie di visita fiscale, anche nei festivi, salvo eccezioni. L'assenza ingiustificata alla visita comporta la decurtazione dell'indennita e puo configurare illecito disciplinare.

Cosa succede se supero il comporto?

Il datore puo recedere per superamento del periodo di conservazione del posto, con forma scritta, indicazione del superamento e preavviso o indennita sostitutiva. Un licenziamento basato su un comporto mal calcolato e contestabile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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