Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Edilizia (Cooperative)

Dimissioni nel CCNL Edilizia (Cooperative): preavviso, modulo telematico, giusta causa

Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

In sintesi

Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
Istituti trattati
Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

Se non lavoro il preavviso

Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

Decorrenza

Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia — uscita immediata e indennità
Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, gratifica natalizia e EVR e malattia, infortunio e comporto 2025.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

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In sintesi

  • Anche nelle cooperative edili le dimissioni del socio-lavoratore con rapporto subordinato seguono l'art. 2118 c.c. e il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni.
  • Nel cantiere il preavviso si coordina con la fine delle lavorazioni e la programmazione delle opere; la durata e fissata dalle tabelle del CCNL edile vigente per categoria e anzianita.
  • Va distinto il rapporto associativo (recesso da socio) dal rapporto di lavoro subordinato: incidono su tempi e adempimenti diversi.
  • Con giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e diritto alla NASpI; vanno verificati gli istituti della Cassa Edile.
  • TFR (art. 2120 c.c.), ferie, permessi e accantonamenti vanno regolati al saldo; importi solo da tabelle e prospetti aggiornati.
Indice dei contenuti

Le dimissioni nelle cooperative edili presentano una particolarita: il lavoratore e spesso anche socio della cooperativa, sicche convivono un rapporto associativo e un rapporto di lavoro subordinato. Il recesso dal lavoro segue le regole generali degli artt. 2118 e 2119 c.c., ma va distinto dal recesso dalla compagine sociale, e si innesta sull'organizzazione per cantieri e sugli istituti tipici dell'edilizia, come la Cassa Edile.

Socio e lavoratore: due rapporti distinti

Nelle cooperative di produzione e lavoro edili il socio-lavoratore ha un duplice legame: il rapporto associativo, regolato dallo statuto e dalla disciplina del socio di cooperativa, e il rapporto di lavoro, di norma subordinato, regolato dal CCNL edile. Dimettersi dal lavoro non equivale automaticamente a recedere da socio e viceversa: i due atti hanno presupposti, tempi e adempimenti differenti. Conviene chiarire quale rapporto si intende cessare, perche le conseguenze su preavviso, NASpI e quote sociali divergono.

Il modulo telematico per il rapporto di lavoro

Per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato vale la regola generale: serve il modulo telematico dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015, trasmesso online o tramite patronato, sindacato o intermediario abilitato, revocabile entro 7 giorni. La comunicazione di recesso da socio segue invece le forme statutarie. Confondere i due piani e un errore frequente: il recesso da socio non sostituisce il modulo telematico richiesto per le dimissioni dal lavoro.

Il preavviso nel cantiere

La durata del preavviso e fissata dalle tabelle del CCNL edile vigente, per categoria di inquadramento e anzianita. Nell'edilizia il preavviso assume un rilievo pratico forte perche le lavorazioni di cantiere hanno cronoprogrammi rigidi: l'uscita improvvisa di una maestranza qualificata puo bloccare una fase dell'opera. Chi non rispetta il preavviso deve l'indennita sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, normalmente trattenuta sulle competenze finali.

Giusta causa e sicurezza in cantiere

L'art. 2119 c.c. consente le dimissioni senza preavviso quando ricorre un fatto che impedisce la prosecuzione del rapporto. In edilizia la giusta causa puo legarsi a gravi carenze di sicurezza nel cantiere, al mancato pagamento delle retribuzioni o all'assenza dei dispositivi di protezione obbligatori. In questi casi non e dovuto il preavviso e resta il diritto alla NASpI, salvo verificare gli effetti sul rapporto associativo. La giusta causa va documentata, tanto piu in un settore dove la sicurezza e oggetto di stringenti obblighi di legge.

Cassa Edile, TFR e competenze

Nell'edilizia diversi istituti retributivi e accantonamenti transitano dalla Cassa Edile: gratifica, ferie e accantonamenti vanno verificati sui prospetti aggiornati dell'ente al momento dell'uscita. Restano dovuti il TFR secondo l'art. 2120 c.c. e i ratei di mensilita aggiuntive. Per il socio-lavoratore vanno inoltre regolate le quote sociali secondo lo statuto. Gli importi non si stimano: si leggono sulle tabelle del CCNL vigente e sui prospetti della Cassa Edile.

Errori da evitare

Gli errori piu comuni sono confondere recesso da socio e dimissioni dal lavoro, omettere il modulo telematico ritenendo sufficiente la comunicazione alla cooperativa, e trascurare gli accantonamenti di Cassa Edile in fase di saldo. Conviene tenere distinti i due rapporti, usare il canale telematico per il lavoro e farsi rilasciare i prospetti aggiornati prima dell'uscita.

Domande frequenti

Dimettermi dal lavoro significa anche recedere da socio della cooperativa?

No. Il rapporto di lavoro e quello associativo sono distinti: hanno presupposti, forme e tempi diversi. Le dimissioni dal lavoro richiedono il modulo telematico; il recesso da socio segue le forme dello statuto.

Serve il modulo telematico anche nelle cooperative edili?

Si, per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato vale l'art. 26 D.Lgs. 151/2015: modulo telematico revocabile entro 7 giorni. La comunicazione alla cooperativa come socio non lo sostituisce.

Come si calcola il preavviso in edilizia?

Lo fissano le tabelle del CCNL edile vigente, per categoria e anzianita. Vista la rigidita dei cronoprogrammi di cantiere, il rispetto del preavviso e particolarmente rilevante per non bloccare le lavorazioni.

Le carenze di sicurezza in cantiere sono giusta causa?

Possono esserlo se compromettono la prosecuzione del rapporto, ad esempio in assenza dei dispositivi di protezione obbligatori. La giusta causa (art. 2119 c.c.) va documentata e da diritto a dimettersi senza preavviso, con NASpI.

Cosa succede agli accantonamenti di Cassa Edile?

Gratifica, ferie e accantonamenti gestiti dalla Cassa Edile vanno verificati sui prospetti aggiornati dell'ente al momento dell'uscita, insieme a TFR (art. 2120 c.c.) e ratei. Gli importi si leggono dai prospetti, non si stimano.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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