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Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Nel CCNL Edilizia Cooperative il TFR si calcola ex art. 2120 c.c.: retribuzione annua (incluse quote Cassa Edile) divisa per 13,5. Il fondo pensione di riferimento è Prevedi. Il TFR si può anticipare dopo 8 anni di servizio. Alla cessazione si liquidano TFR, ferie, ratei aggiuntive e preavviso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Edilizia (Cooperative)

CCNL Edilizia Cooperative: TFR e trattamento di fine rapporto

Nel settore edile il TFR ha una particolarità fondamentale: la base di calcolo comprende anche le quote accantonate alla Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia, rendendo il TFR degli operai edili strutturalmente più consistente di quanto appaia dai cedolini mensili.

In sintesi

Nel CCNL Edilizia Cooperative il TFR si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua (incluse le quote Cassa Edile) divisa per 13,5. Il fondo di previdenza complementare del settore è Prevedi. Il TFR può essere anticipato dopo 8 anni di servizio. Alla cessazione vengono liquidati TFR, ferie residue, ratei aggiuntive e preavviso eventuale.

Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
Parti firmatarie (sindacali)
FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
Ultimo rinnovo
21 febbraio 2025
Vigenza
1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028
Riferimento legale
Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

Tabella riepilogativa

TFR e fine rapporto – CCNL Edilizia Cooperative
Elemento Regola Note specifiche settore edile
Base di calcolo TFR Retribuzione annua ÷ 13,5 Include quote Cassa Edile (ferie + 13°)
Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT Al 31 dicembre di ogni anno (legge)
Anticipo TFR Dopo 8 anni, max 70% Cause: prima casa, spese mediche (legge)
Fondo previdenza complementare Prevedi (o Cooperlavoro) Contributo datore + lavoratore + TFR
Termini liquidazione TFR Entro 30 gg dalla cessazione Le quote Cassa Edile si richiedono separatamente
Cosa si liquida alla cessazione TFR + ferie + ratei 13°/14° + preavviso Operai: anche quote residue Cassa Edile

Il calcolo del TFR: la base retributiva edile

Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 del codice civile: per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Il risultato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con un tasso pari all’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Nel settore edile la retribuzione utile ai fini del TFR comprende tutte le voci continuative della retribuzione, incluse quelle gestite attraverso la Cassa Edile:

  • Paga base + contingenza + EDR + ITS (le voci in busta paga);
  • Quote ferie e gratifica natalizia accantonate alla Cassa Edile (18,50% lordo della retribuzione): queste rientrano nella retribuzione utile al TFR anche se non compaiono nel cedolino mensile;
  • EVR (nella quota mensile erogata in busta paga);
  • APE erogata annualmente dal FNAPE.

Questo significa che per un operaio edile la base di calcolo del TFR è significativamente superiore a quanto appare dai cedolini mensili, perché include il 18,50% accantonato alla Cassa.

La previdenza complementare: Prevedi

Prevedi è il fondo pensione negoziale (previdenza complementare) del settore edile, istituito dalle stesse parti che firmano il CCNL. È un fondo a contribuzione definita: le somme versate vengono gestite e investite per creare un montante che, al pensionamento, può essere erogato come rendita o (parzialmente) come capitale.

Il lavoratore che aderisce a Prevedi deve destinare al fondo:

  • Il TFR futuro (quello maturato dal momento dell’adesione in poi, non quello pregresso);
  • Un contributo del lavoratore: di norma una percentuale della retribuzione (verificare le aliquote aggiornate nel testo del CCNL e nei documenti Prevedi);
  • Un contributo del datore: versato dalla cooperativa a titolo di incentivo all’adesione al fondo.

Le cooperative riconducibili al sistema Legacoop possono indirizzare i lavoratori anche verso Cooperlavoro, il fondo pensione delle cooperative, in alternativa o in aggiunta a Prevedi. Il CCNL chiarisce quale fondo è il riferimento principale per il settore.

L’anticipo del TFR

La legge (art. 2120 c.c.) consente al lavoratore di richiedere un anticipo del TFR maturato, fino al 70% dell’importo, previa sussistenza di determinate condizioni:

  • Anzianità: almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro;
  • Causa documentata: acquisto della prima casa di abitazione (per sé o per i figli), spese sanitarie straordinarie per malattie gravi del lavoratore o dei familiari;
  • Limite aziendale: in un anno il datore non può soddisfare le richieste di anticipo che superino il 10% degli aventi diritto (o 4% del totale dipendenti).

Nelle cooperative edili il regolamento interno della cooperativa (L. 142/2001) potrebbe prevedere condizioni aggiuntive di accesso o utilizzo del TFR, nel rispetto del minimo legale.

Il saldo finale alla cessazione del rapporto

Quando il rapporto di lavoro cessa (per licenziamento, dimissioni, scadenza a termine o quiescenza), la cooperativa è tenuta a liquidare entro 30 giorni (salvo accordo diverso):

  • TFR maturato al netto di eventuali anticipi già erogati (o il montante Prevedi se il lavoratore ha aderito al fondo);
  • Ferie residue non godute (monetizzabili solo alla cessazione);
  • Rateo di tredicesima (e di quattordicesima per gli impiegati) maturato nell’anno;
  • ROL residui non fruiti;
  • Indennità sostitutiva del preavviso se il preavviso non è stato rispettato dalla cooperativa.

Per gli operai è necessario richiedere anche alla Cassa Edile la liquidazione delle quote di ferie e gratifica natalizia non ancora erogate nei conguagli semestrali: queste somme sono custodite dalla Cassa e non vengono automaticamente trasferite con il saldo finale dell’azienda.

Casi pratici

Tizio – Operaio con 5 anni di anzianità, cessazione per licenziamento
Tizio (operaio qualificato) viene licenziato dopo 5 anni di servizio. La cooperativa liquida: TFR maturato in 5 anni (retribuzione oraria complessiva annua ÷ 13,5 per 5 anni, più rivalutazioni), più ferie residue, più rateo tredicesima e più indennità sostitutiva del preavviso (10 giorni). Tizio deve anche contattare la Cassa Edile per riscuotere le quote accumulate non ancora liquidate nei semestri.
Caia – Impiegata con 10 anni, anticipo TFR per acquisto casa
Caia ha 10 anni di anzianità come impiegata di IV livello. Vuole acquistare la prima casa e chiede l’anticipo del 70% del TFR. Avendo i requisiti (8 anni+, causa documentata), la cooperativa è obbligata ad accettare la richiesta, salvo il vincolo del 10% degli aventi diritto aziendale. L’importo anticipato viene poi detratto dal TFR finale alla cessazione.
Sempronio – Aderente a Prevedi, pensionamento
Sempronio ha aderito a Prevedi al momento dell’assunzione 20 anni fa. Al pensionamento riceve: il montante Prevedi accumulato (TFR + contributi datore e lavoratore + rendimenti di investimento); il TFR pregresso maturato prima dell’adesione, liquidato direttamente dalla cooperativa; le quote della Cassa Edile non ancora liquidate. Può scegliere di convertire il montante Prevedi in rendita o di incassarne fino al 50% in capitale.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR per un operaio edile?
Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua utile (comprensiva delle quote Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia) divisa per 13,5. Questa quota annua viene rivalutata al 31 dicembre con un tasso fisso dell’1,5% + 75% dell’inflazione ISTAT.
Il TFR include le quote della Cassa Edile?
Sì. Le somme accantonate alla Cassa Edile per ferie (8,50%) e gratifica natalizia (10%) fanno parte della retribuzione utile al calcolo del TFR, anche se non compaiono nel cedolino mensile.
Posso anticipare il TFR?
Sì, dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, puoi richiedere fino al 70% del TFR maturato per acquisto prima casa o spese mediche straordinarie, nei limiti del 10% degli aventi diritto nell’azienda.
Cos’è Prevedi e come funziona per gli edili?
Prevedi è il fondo pensione negoziale del settore edile. Chi aderisce destina a Prevedi il TFR futuro, più un contributo proprio e uno del datore. Al pensionamento riceve il montante accumulato come rendita o (in parte) come capitale.
Cosa si liquida alla cessazione del rapporto?
TFR maturato, ferie residue, rateo di tredicesima (e quattordicesima per gli impiegati), ROL residui e indennità sostitutiva del preavviso se dovuta. Per gli operai è necessario richiedere anche alla Cassa Edile la liquidazione delle quote residue di ferie e gratifica natalizia.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e la previdenza complementare dal D.Lgs. 252/2005; il CCNL Edilizia Cooperative del 21 febbraio 2025 integra queste norme con le specificità di settore. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, la Cassa Edile competente o il fondo Prevedi (www.prevedi.it).

Domande frequenti

Come si calcola il TFR per un operaio edile?

Il TFR si calcola secondo l'art. 2120 c.c.: la retribuzione utile annua (comprensiva di paga base, contingenza, EDR, ITS, EVR e quota Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia) divisa per 13,5. Questa quota annua viene accantonata ogni anno e rivalutata al 31 dicembre con un tasso fisso dell'1,5% + 75% dell'inflazione ISTAT.

Il TFR include le quote della Cassa Edile?

Sì. Le somme accantonate dalla cooperativa alla Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia (18,50% della retribuzione) fanno parte della retribuzione complessiva utile al calcolo del TFR, anche se non compaiono nel cedolino mensile. Questo è un punto critico: la base di calcolo del TFR per un operaio edile è superiore alla somma dei cedolini mensili.

Posso anticipare il TFR?

Sì, l'art. 2120 c.c. prevede il diritto all'anticipo del TFR dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, fino al 70% del TFR maturato, per cause documentate (acquisto prima casa, spese mediche straordinarie). Nelle cooperative il regolamento interno può prevedere condizioni aggiuntive.

Cos'è Prevedi e come funziona per gli edili?

Prevedi è il fondo di previdenza complementare contrattuale del settore edile (industria e cooperative), gestito in forma bilaterale. I lavoratori che aderiscono destinano a Prevedi la quota di TFR non spettante per legge al datore, a cui si aggiunge un contributo del datore e uno del lavoratore. Chi aderisce a Prevedi ottiene la liquidazione del TFR futuro tramite il fondo, con vantaggi fiscali.

Cosa si liquida alla cessazione del rapporto?

Al termine del rapporto la cooperativa liquida: TFR maturato (al netto degli eventuali anticipi), rateo di ferie non godute, rateo di tredicesima (e quattordicesima per gli impiegati), indennità sostitutiva del preavviso se non rispettato, eventuali ore di ROL non fruite. Per gli operai va anche richiesta alla Cassa Edile la liquidazione delle quote di ferie e gratifica natalizia non ancora erogate.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.