Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Edilizia (Cooperative)

CCNL Edilizia Cooperative: TFR e trattamento di fine rapporto

Nel settore edile il TFR ha una particolarità fondamentale: la base di calcolo comprende anche le quote accantonate alla Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia, rendendo il TFR degli operai edili strutturalmente più consistente di quanto appaia dai cedolini mensili.

In sintesi

Nel CCNL Edilizia Cooperative il TFR si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua (incluse le quote Cassa Edile) divisa per 13,5. Il fondo pensione delle cooperative edili è Previdenza Cooperativa, con iscrizione automatica e un contributo mensile della cooperativa. Il TFR può essere anticipato dopo 8 anni di servizio. Alla cessazione vengono liquidati TFR, ferie residue, ratei aggiuntive e preavviso eventuale.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
Parti firmatarie (sindacali)
FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
Ultimo rinnovo
21 febbraio 2025
Vigenza
1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028
Riferimento legale
Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

Tabella riepilogativa

TFR e fine rapporto – CCNL Edilizia Cooperative
Elemento Regola Note specifiche settore edile
Base di calcolo TFR Retribuzione annua ÷ 13,5 Include quote Cassa Edile (ferie + 13°)
Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT Al 31 dicembre di ogni anno (legge)
Anticipo TFR Dopo 8 anni, max 70% Cause: prima casa, spese mediche (legge)
Fondo previdenza complementare Previdenza Cooperativa (ex Cooperlavoro) Iscrizione automatica con contributo mensile della cooperativa da 10 a 25 €; chi aderisce anche con TFR e contributo proprio riceve il contributo aggiuntivo della cooperativa
Cosa si liquida alla cessazione TFR + ratei di tredicesima e premio annuo (impiegati) + ferie residue (impiegati) + preavviso Operai: anche quote residue Cassa Edile

Il calcolo del TFR: la base retributiva edile

Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 del codice civile: per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Il risultato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con un tasso pari all’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Nel settore edile la retribuzione utile ai fini del TFR comprende tutte le voci continuative della retribuzione, incluse quelle gestite attraverso la Cassa Edile:

  • Minimo di paga base, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e superminimi;
  • Quote ferie e gratifica natalizia accantonate alla Cassa Edile (18,5% lordo): rientrano nella base anche se non compaiono nel cedolino mensile;
  • La percentuale del 4,95% dei permessi individuali, l’utile di cottimo, le indennità sostitutive di mensa e di trasporto e alcune indennità per lavori disagiati.

Questo significa che per un operaio edile la base di calcolo del TFR è significativamente superiore a quanto appare dai cedolini mensili, perché include il 18,5% accantonato alla Cassa.

La previdenza complementare: Previdenza Cooperativa

Il fondo pensione negoziale delle cooperative edili è Previdenza Cooperativa, nato nel 2018 dalla fusione di Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper. Chi lavora in una cooperativa che applica il CCNL Edilizia Cooperativa è iscritto automaticamente come aderente contrattuale: la cooperativa versa ogni mese un contributo a suo carico, da 10 a 25 € secondo la qualifica e il livello di inquadramento.

In qualsiasi momento il lavoratore può diventare aderente esplicito e destinare al fondo anche:

  • il TFR futuro (quello maturato dall’adesione in poi);
  • un contributo proprio, che dà diritto al contributo aggiuntivo della cooperativa nella misura fissata dagli accordi collettivi.

È un fondo a contribuzione definita: al pensionamento il montante si riceve come rendita o, in parte, come capitale.

L’anticipo del TFR

La legge (art. 2120 c.c.) consente al lavoratore di richiedere un anticipo del TFR maturato, fino al 70% dell’importo, previa sussistenza di determinate condizioni:

  • Anzianità: almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro;
  • Causa documentata: acquisto della prima casa di abitazione (per sé o per i figli), spese sanitarie straordinarie per malattie gravi del lavoratore o dei familiari;
  • Limite aziendale: in un anno il datore non può soddisfare le richieste di anticipo che superino il 10% degli aventi diritto (o 4% del totale dipendenti).

Nelle cooperative edili il regolamento interno della cooperativa (L. 142/2001) potrebbe prevedere condizioni aggiuntive di accesso o utilizzo del TFR, nel rispetto del minimo legale.

Il saldo finale alla cessazione del rapporto

Quando il rapporto di lavoro cessa (per licenziamento, dimissioni, scadenza a termine o quiescenza), la cooperativa liquida:

  • TFR maturato al netto di eventuali anticipi già erogati (se il lavoratore ha destinato il TFR al fondo, la quota versata resta in Previdenza Cooperativa);
  • Ferie residue non godute degli impiegati (per gli operai le ferie passano dalla Cassa Edile);
  • Ratei di tredicesima e premio annuo degli impiegati (per gli operai la gratifica natalizia passa dalla Cassa Edile);
  • ROL residui non fruiti;
  • Indennità sostitutiva del preavviso se il preavviso non è stato rispettato dalla cooperativa.

Per gli operai è necessario richiedere anche alla Cassa Edile la liquidazione delle quote di ferie e gratifica natalizia non ancora erogate: queste somme sono custodite dalla Cassa e non vengono automaticamente trasferite con il saldo finale dell’azienda.

Casi pratici

Tizio – Operaio con 5 anni di anzianità, cessazione per licenziamento
Tizio (operaio qualificato) viene licenziato dopo 5 anni di servizio. La cooperativa liquida: TFR maturato in 5 anni (retribuzione oraria complessiva annua ÷ 13,5 per 5 anni, più rivalutazioni), più indennità sostitutiva del preavviso (10 giorni lavorativi, con oltre 3 anni di anzianità). Ferie e gratifica natalizia di Tizio, operaio, sono accantonate in Cassa Edile: le quote non ancora erogate le paga la Cassa.
Caia – Impiegata con 10 anni, anticipo TFR per acquisto casa
Caia ha 10 anni di anzianità come impiegata di IV livello. Vuole acquistare la prima casa e chiede l’anticipo del 70% del TFR. Avendo i requisiti (8 anni+, causa documentata), la cooperativa è obbligata ad accettare la richiesta, salvo il vincolo del 10% degli aventi diritto aziendale. L’importo anticipato viene poi detratto dal TFR finale alla cessazione.
Sempronio – Aderente a Previdenza Cooperativa, pensionamento
Sempronio ha aderito al fondo delle cooperative al momento dell’assunzione 20 anni fa. Al pensionamento riceve: il montante accumulato nel fondo (TFR + contributi datore e lavoratore + rendimenti di investimento); il TFR pregresso maturato prima dell’adesione, liquidato direttamente dalla cooperativa; le quote della Cassa Edile non ancora liquidate. Può scegliere di convertire il montante in rendita o di incassarne fino al 50% in capitale.

Quanto TFR hai maturato?

Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.

Apri il calcolatore del TFR →

Domande frequenti

Come si calcola il TFR per un operaio edile?
Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua utile (che per gli operai comprende il 18,5% accantonato in Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia) divisa per 13,5. Questa quota annua viene rivalutata al 31 dicembre con un tasso fisso dell’1,5% + 75% dell’inflazione ISTAT.
Il TFR include le quote della Cassa Edile?
Sì. Le somme accantonate alla Cassa Edile per ferie (8,5%) e gratifica natalizia (10%) fanno parte della retribuzione utile al calcolo del TFR, anche se non compaiono nel cedolino mensile.
Posso anticipare il TFR?
Sì, dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, puoi richiedere fino al 70% del TFR maturato per acquisto prima casa o spese mediche straordinarie, nei limiti del 10% degli aventi diritto nell’azienda.
Qual è il fondo pensione delle cooperative edili?
Previdenza Cooperativa (ex Cooperlavoro). Tutti i dipendenti sono iscritti automaticamente con un contributo mensile della cooperativa da 10 a 25 €; chi vuole può versare anche il TFR futuro e un contributo proprio, ricevendo quello aggiuntivo della cooperativa. Al pensionamento riceve il montante accumulato come rendita o (in parte) come capitale.
Cosa si liquida alla cessazione del rapporto?
TFR maturato, per gli impiegati ferie residue e ratei di tredicesima e premio annuo, permessi residui e indennità sostitutiva del preavviso se dovuta. Per gli operai è necessario richiedere anche alla Cassa Edile la liquidazione delle quote residue di ferie e gratifica natalizia.

Fonti: Previdenza Cooperativa, contribuzione degli iscritti contrattuali · Cassa Operai Edili Mantova, contributo contrattuale (art. 39 CCNL cooperative) · Art. 2120 c.c. (Normattiva). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e la previdenza complementare dal D.Lgs. 252/2005; il CCNL Edilizia Cooperative del 21 febbraio 2025 integra queste norme con le specificità di settore. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, la Cassa Edile competente o il fondo Previdenza Cooperativa.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.