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La guida
Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Edilizia (Cooperative): l’art. 2103 c.c.
Il datore può spostare l’operaio da un reparto all’altro o assegnargli macchine diverse, ma non in modo illimitato: l’art. 2103 del codice civile fissa i confini del cosiddetto jus variandi. Stesso discorso per il trasferimento a un’altra sede, che richiede ragioni serie e dimostrabili. Vediamo cosa può e cosa non può fare l’azienda.
L’art. 2103 c.c. consente di adibire il lavoratore alle mansioni dell’assunzione o ad altre dello stesso livello e categoria legale. Nelle cooperative edili l’operaio acquisisce il livello superiore dopo oltre due mesi consecutivi di mansioni superiori, l’impiegato dopo tre mesi (artt. 44 e 94 del CCNL, testo 2000). Il demansionamento è ammesso solo in caso di riorganizzazione, con conservazione del livello e della retribuzione. Il trasferimento richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e dà diritto ai rimborsi e alle indennità degli artt. 62 e 92.
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Il jus variandi: cosa può cambiare il datore
Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:
- alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
- oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.
Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).
Mansioni superiori: quando scatta la promozione
Se l’operaio viene adibito a mansioni di un livello superiore ha diritto, per tutto il periodo, alla retribuzione delle nuove mansioni. Il CCNL delle cooperative edili fissa poi i tempi della promozione, più brevi dei sei mesi che la legge prevede in mancanza di regole contrattuali:
- operai: livello superiore se il passaggio dura oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione (art. 44);
- impiegati: passaggio dopo tre mesi; se le mansioni sono svolte a periodi alterni, la somma deve arrivare a sette mesi per i livelli 8, 7 e 6 e a quattro mesi per gli altri (art. 94).
Non scatta la promozione se si sostituisce un collega assente con diritto alla conservazione del posto (ferie, malattia, maternità). Le regole sono quelle del testo del CCNL cooperative edili del 2000, pubblicato dalla Fillea CGIL.
Il demansionamento «da riorganizzazione»
L’art. 2103 c.c. ammette l’assegnazione a mansioni di un livello inferiore — purché della stessa categoria legale — solo quando c’è una modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione del lavoratore. Anche in questo caso restano fermi il livello di inquadramento e il trattamento retributivo già raggiunti: lo stipendio non si tocca.
Il trasferimento a un’altra sede
Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.
Cosa prevede il CCNL quando si cambia residenza
- Operai (art. 62): rimborso concordato delle spese di trasporto per sé, per i familiari a carico e per le masserizie, un’indennità giornaliera per la durata del viaggio, una somma una tantum concordata con l’impresa e il rimborso dell’anticipata disdetta dell’affitto fino a tre mesi; il trasferimento va comunicato con congruo preavviso. L’operaio che non lo accetta ha, se il rapporto si risolve, il trattamento del licenziamento.
- Impiegati (art. 92): comunicazione scritta con 20 giorni di preavviso; rimborso delle spese di viaggio e trasloco; indennità di trasferimento di mezza mensilità (senza familiari a carico) o di una mensilità (con familiari a carico), più cinque giornate per ogni familiare che si trasferisce; rimborso dell’indennizzo per la disdetta dell’affitto fino a tre mesi di canone. A chi chiede il trasferimento non spetta nulla.
La trasferta è diversa: l’invio temporaneo su un cantiere oltre i limiti territoriali dell’accordo locale dà all’operaio una diaria del 10% degli elementi della retribuzione più le spese di viaggio (art. 61).
Tutele rafforzate
- chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
- analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
- il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
L’accordo per cambiare mansioni
Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.
Casi pratici
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Domande frequenti
Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
Posso rifiutare un trasferimento?
Se svolgo mansioni superiori da mesi, ho diritto al passaggio di livello?
Cosa mi spetta se vengo trasferito in un’altra città?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). I periodi per la promozione e le indennità di trasferimento sono quelli del testo 2000 del CCNL cooperative edili (artt. 44, 61, 62, 92, 94), l’ultimo pubblicato in forma aperta.