Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Edilizia (Cooperative)

CCNL Edilizia Cooperative: maternità, paternità e congedi parentali

La cantieristica edile pone sfide specifiche per le lavoratrici in gravidanza: i rischi fisici e chimici del cantiere impongono alla cooperativa obblighi di protezione molto rigorosi, con conseguenze sull’organizzazione del lavoro.

In sintesi

Il congedo di maternità dura 5 mesi ed è pagato dall’INPS all’80% (il CCNL edile dell’industria lo porta al 100%; per le cooperative non c’è una fonte aperta che lo confermi); i 10 giorni di paternità sono pagati al 100%. Il congedo parentale arriva a 10-11 mesi: fino a 3 all’80% entro i 6 anni del figlio, gli altri al 30%.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
Parti firmatarie (sindacali)
FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
Ultimo rinnovo
21 febbraio 2025
Vigenza
1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028
Base legale
D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità); D.Lgs. 105/2022

Tabella riepilogativa

Maternità, paternità e congedi – CCNL Edilizia Cooperative
Istituto Durata Trattamento
Congedo di maternità 5 mesi (2 prima e 3 dopo il parto, oppure 1+4 o tutto dopo, con attestazione medica) 80% a carico dell’INPS per legge; nel CCNL edile dell’industria il 100% (art. 81), da verificare nel testo applicato dalla cooperativa
Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi, da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% a carico dell’INPS per legge
Congedo parentale Fino a 10 mesi tra i due genitori (11 se il padre ne prende almeno 3), entro i 14 anni del figlio 9 mesi indennizzati: fino a 3 all’80% entro i 6 anni del figlio per chi ha finito il congedo dopo il 31/12/2024, gli altri al 30%
Riposi per allattamento 2 ore al giorno (1 se l’orario è inferiore a 6 ore), fino a 1 anno del figlio Indennità INPS
Accantonamenti in Cassa Edile (operaie) Durante il congedo di maternità Il sistema delle Casse Edili prevede che l’accantonamento del 18,5% per ferie e gratifica natalizia prosegua nei limiti della conservazione del posto

Il congedo di maternità

Il congedo di maternità dura 5 mesi: di regola 2 prima e 3 dopo il parto; con l’attestazione del medico si può lavorare fino a un mese prima (1+4) o fino al parto, prendendo tutti i 5 mesi dopo. Per legge l’INPS paga l’80% della retribuzione. Il CCNL edile dell’industria porta l’indennità al 100% (art. 81); il vecchio testo delle cooperative rinviava invece alle sole norme di legge, e non abbiamo trovato una fonte pubblica che confermi l’estensione del 100% alle cooperative. Chiedi alla cooperativa o alla Cassa Edile se l’integrazione è prevista.

Per le operaie, durante il congedo prosegue l’accantonamento in Cassa Edile del 18,5% per ferie e gratifica natalizia, nei limiti della conservazione del posto.

Gravidanza e cantiere

Il D.Lgs. 151/2001 vieta alla lavoratrice in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto i lavori faticosi, pericolosi e insalubri: trasporto e sollevamento di pesi, lavori in quota, esposizione a vibrazioni e ad agenti chimici. Nel cantiere questo riguarda quasi tutte le mansioni operative. L’impresa deve spostare la lavoratrice a mansioni compatibili, mantenendo la retribuzione; se non è possibile, l’Ispettorato del lavoro può disporre l’interdizione anticipata dal lavoro.

Paternità e congedo parentale

Il padre ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio, da usare tra i 2 mesi prima e i 5 mesi dopo il parto, con preavviso di almeno 5 giorni: l’INPS li paga al 100%.

Il congedo parentale spetta fino ai 14 anni del figlio: fino a 10 mesi tra i due genitori, 11 se il padre ne prende almeno 3. Sono indennizzati 9 mesi in tutto: per chi ha finito il congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2024, fino a 3 mesi sono pagati all’80% se usati entro i 6 anni del figlio; gli altri al 30%.

Per la malattia del figlio, dal 1° gennaio 2026 la L. 199/2025 porta a 14 anni il limite di età e prevede 10 giorni lavorativi l’anno per genitore tra i 3 e i 14 anni (prima 5 giorni, fino agli 8 anni).

Casi pratici

Tizia – Operaia in cantiere
Tizia comunica la gravidanza. Le sue mansioni comportano sollevamento di carichi e lavoro su ponteggi: l’impresa la sposta a compiti di magazzino leggero e di ufficio con la stessa retribuzione. Quando inizia il congedo di maternità l’INPS le paga l’80% della retribuzione, più l’eventuale integrazione prevista dal contratto applicato.
Caio – Padre impiegato
Caio prende i 10 giorni di congedo di paternità il mese dopo la nascita, avvisando l’impresa 5 giorni prima: sono pagati al 100%. Poi prende 3 mesi di congedo parentale quando il figlio ha 2 anni: avendo finito la paternità dopo il 2024, sono pagati all’80%.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi Legge 104: requisiti, domanda e casi →

Domande frequenti

Quanto si prende in maternità in una cooperativa edile?
Per legge l’80% della retribuzione, pagato dall’INPS. Il CCNL dell’industria porta l’indennità al 100%: per le cooperative verifica con la cooperativa o con la Cassa Edile se l’integrazione è prevista.
Il congedo di paternità è pagato per intero?
Sì: i 10 giorni lavorativi sono pagati dall’INPS al 100% della retribuzione.
Quanto è pagato il congedo parentale?
Fino a 3 mesi all’80% entro i 6 anni del figlio, per chi ha finito il congedo dopo il 31/12/2024; gli altri mesi indennizzati al 30%, per un massimo di 9 mesi pagati.
Posso restare in cantiere durante la gravidanza?
Non nelle mansioni faticose, pericolose o insalubri vietate dal D.Lgs. 151/2001: l’impresa deve spostarti a mansioni compatibili con la stessa retribuzione o, se non è possibile, scatta l’interdizione anticipata.

Fonti: CCNL Edilizia industria, art. 81 (testo Feneal Uil) · Testo CCNL cooperative edili 2000, art. 17 (Fillea Cgil) · D.Lgs. 151/2001 (Normattiva) · INPS, congedo parentale all'80% (circ. 95/2025). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, tredicesima, gratifica natalizia e EVR e malattia, infortunio e comporto 2025.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. La disciplina della maternità e dei congedi è regolata principalmente dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità) e dal D.Lgs. 105/2022; il CCNL Edilizia Cooperative del 21 febbraio 2025 integra la disciplina legale con eventuali miglioramenti. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL o il patronato sindacale.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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