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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Commercio Confcommercio

In sintesi

Il CCNL Commercio prevede orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite su 5-6 giorni. Il limite annuo di straordinari è 250 ore. Maggiorazioni: 15% per le ore 41-48, 20% oltre, 30% per il festivo, 50% per il notturno (22-6). Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
Vigenza
Fino al 31 marzo 2027
Platea
~2,8 milioni

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni straordinario CCNL Commercio
Tipologia Maggiorazione Note
Ore 41-48 settimanali +15% Straordinario “leggero”
Oltre la 48ª ora settimanale +20% Straordinario “pieno”
Straordinario festivo o domenicale +30% Lavoro nei giorni festivi
Straordinario notturno (22-6) +50% Esclusi turni regolari
Lavoro festivo (non straordinario) Maggiorazione 30% sulla quota oraria Specifica per Commercio

Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro: si applica la più favorevole. Limite annuo di straordinari: 250 ore per lavoratore.

Orario normale di lavoro

L’orario di lavoro contrattuale è 40 ore settimanali, distribuite di norma su 5 o 6 giorni. Su 5 giorni il limite giornaliero è 8 ore; su 6 giorni è 6h e 40 minuti.

La distribuzione concreta dipende dall’organizzazione aziendale: il commercio retail tipicamente lavora su 6 giorni (anche con apertura domenicale), il commercio all’ingrosso e B2B su 5 giorni dal lunedì al venerdì.

Limiti agli straordinari

Il CCNL Commercio fissa il limite annuo di straordinari individuali a 250 ore. Su base settimanale, sommando orario normale + straordinario, vale il limite di legge di 48 ore medie calcolate su un periodo di 4 mesi (D.Lgs. 66/2003).

Lo straordinario è facoltativo in linea di principio: il lavoratore può rifiutare se non sussistono motivi giustificati. Le imprese di vendita al dettaglio spesso integrano lo straordinario con accordi su flessibilità oraria e banca ore.

Lavoro domenicale e festivo

Il CCNL Commercio disciplina specificamente il lavoro nei giorni festivi e domenicali (caratteristica peculiare del settore retail con aperture continue):

  • Lavoro domenicale ordinario: per chi ha turno regolare include la domenica, si applica una maggiorazione del 30% sulla quota oraria.
  • Lavoro festivo non in turno: 30% di maggiorazione + diritto a riposo compensativo.
  • Aperture domenicali liberalizzate: i contratti aziendali possono prevedere modalità specifiche di compenso e riposo compensativo.

Esempio di calcolo

Commesso V livello (1.168 € mensili). Quota oraria con divisore 168 (40h × 4,2 settimane): 1.168/168 = 6,95 €/h.

Esempio: 8 ore di straordinario notturno (22-6) in un mese:

  • Quota base: 8 × 6,95 = 55,60 €
  • Maggiorazione 50%: 27,80 €
  • Totale lordo: 83,40 €

Casi pratici

Tizio – 10 ore straordinario in negozio
Tizio è commesso V e lavora 50 ore in una settimana di saldi (10h straordinario). Maggiorazioni: 8h al 15% (ore 41-48) + 2h al 20% (oltre 48). Calcolo: 8 × 6,95 × 1,15 + 2 × 6,95 × 1,20 = 63,94 + 16,68 = 80,62 € lordi totali.
Caia – Lavoro domenicale in turno
Caia (IV livello) ha turno regolare che include 2 domeniche al mese. Le 8 ore di domenica sono retribuite con maggiorazione del 30% sulla quota oraria normale. Calcolo: 8 × 7,69 × 1,30 = 79,98 € lordi (vs 61,52 € feriale).
Sempronio – Apertura festività eccezionale
Sempronio (III livello) viene chiamato a lavorare il 25 aprile (festa nazionale) per un’apertura eccezionale del negozio. 8 ore × 8,89 €/h × 1,30 = 92,46 € lordi. In più ha diritto al riposo compensativo da fruire entro il mese successivo.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Qual è l'orario di lavoro del CCNL Commercio?
40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni. Su 5 giorni il limite giornaliero è 8 ore; su 6 giorni è 6h e 40 minuti.
Quante ore di straordinario posso fare?
Massimo 250 ore annue individuali. Su base settimanale vale il limite legale di 48 ore medie su 4 mesi.
Quanto si paga lo straordinario notturno?
Maggiorazione del 50% sulla quota oraria normale per le ore prestate tra le 22 e le 6, esclusi i turni regolari di servizio.
Il lavoro domenicale è obbligatorio?
Dipende dal turno di lavoro contrattuale. Se la domenica è giorno di turno regolare è dovuto con maggiorazione 30%. Su apertura eccezionale serve consenso del lavoratore e si applica maggiorazione + riposo compensativo.
Le maggiorazioni sono cumulabili?
No, il CCNL Commercio prevede espressamente che le maggiorazioni non sono cumulabili. Si applica la più favorevole al lavoratore.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio e comporto e indennità.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Il CCNL Commercio Confcommercio fissa l'orario normale in 40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni.
  • Lo straordinario è disciplinato dal contratto entro i limiti di legge del D.Lgs. 66/2003 (in particolare la media di 48 ore settimanali su quattro mesi).
  • Le maggiorazioni per lo straordinario e per il lavoro festivo e notturno sono fissate dalle tabelle del CCNL vigente e non sono cumulabili tra loro.
  • Il lavoro domenicale e festivo ha una disciplina specifica, con maggiorazione e diritto al riposo compensativo.
  • Per gli importi puntuali delle maggiorazioni fanno fede le clausole del contratto applicato.
Indice dei contenuti

Orario di lavoro e straordinari sono il cuore della gestione quotidiana nel commercio, un settore segnato da aperture prolungate, picchi stagionali e lavoro nei giorni festivi. La disciplina nasce dall'intreccio tra il codice civile, la legge sull'orario di lavoro e il CCNL Confcommercio, che adatta le regole generali alle esigenze del retail.

L'orario normale di lavoro

Il CCNL fissa l'orario normale in quaranta ore settimanali, distribuibili di norma su cinque o sei giorni. Su cinque giorni la giornata tipo è di otto ore; su sei giorni l'orario quotidiano si riduce in proporzione. La distribuzione concreta dipende dall'organizzazione aziendale: il retail lavora spesso su sei giorni, anche con apertura domenicale, mentre l'ingrosso e il B2B si articolano dal lunedì al venerdì.

I limiti allo straordinario

Lo straordinario è il lavoro prestato oltre l'orario normale. Oltre ai limiti fissati dal CCNL, opera il vincolo inderogabile del D.Lgs. 66/2003: la durata media dell'orario, comprensiva degli straordinari, non può superare le quarantotto ore settimanali calcolate su un periodo di riferimento di quattro mesi. Vanno inoltre rispettati i limiti di riposo giornaliero e settimanale. In linea di principio lo straordinario è facoltativo, salvo i casi in cui il contratto lo renda esigibile.

Le maggiorazioni

Allo straordinario si applicano maggiorazioni crescenti in funzione della collocazione e della quantità delle ore, secondo le misure fissate dalle tabelle del CCNL vigente. Per gli importi e le percentuali esatte occorre fare riferimento al testo del contratto applicato, perché si modificano con i rinnovi. Una regola strutturale del CCNL Commercio è la non cumulabilità delle maggiorazioni: quando ne concorrono più d'una si applica la più favorevole al lavoratore.

Lavoro domenicale e festivo

Il lavoro nei giorni festivi e domenicali ha nel commercio una disciplina specifica, data la diffusione delle aperture continue. Per chi ha un turno che include regolarmente la domenica si applica una maggiorazione sulla quota oraria; il lavoro festivo non programmato dà diritto, oltre alla maggiorazione, al riposo compensativo. Le aperture domenicali liberalizzate possono essere regolate da accordi aziendali quanto a compenso e riposo.

Banca ore e flessibilità

Molte imprese gestiscono i picchi con strumenti di flessibilità: regimi di orario plurisettimanale e banca ore, che consentono di compensare periodi di maggiore e minore intensità lavorativa. Questi istituti sono regolati dal CCNL e, spesso, da accordi di secondo livello: vanno verificati nel contratto e negli accordi aziendali applicati.

Riposi e tutela della salute

Il D.Lgs. 66/2003 garantisce, accanto al limite delle 48 ore medie, un riposo giornaliero minimo e un riposo settimanale. Sono soglie di tutela della salute che operano a prescindere dalla volontà delle parti: la programmazione dei turni e degli straordinari deve rispettarle. Il superamento sistematico dei limiti può integrare un illecito a carico del datore.

Domande frequenti

Qual è l'orario di lavoro del CCNL Commercio?

Quaranta ore settimanali, distribuibili di norma su cinque o sei giorni. Su cinque giorni la giornata tipo è di otto ore; su sei giorni l'orario quotidiano si riduce in proporzione, secondo l'organizzazione aziendale.

Quante ore di straordinario posso fare?

Oltre ai limiti del CCNL, vale il vincolo del D.Lgs. 66/2003: la media dell'orario, compresi gli straordinari, non può superare le 48 ore settimanali su quattro mesi, nel rispetto dei riposi giornaliero e settimanale.

Quanto si paga lo straordinario?

Con le maggiorazioni fissate dalle tabelle del CCNL vigente, crescenti in base alla collocazione e alla quantità delle ore. Per le percentuali esatte fa fede il contratto applicato, perché cambiano con i rinnovi.

Il lavoro domenicale è obbligatorio?

Dipende dal turno. Se la domenica rientra nel turno regolare è dovuto con la maggiorazione prevista; su apertura eccezionale serve il consenso del lavoratore, con maggiorazione e riposo compensativo.

Le maggiorazioni sono cumulabili?

No. Il CCNL Commercio prevede espressamente che le maggiorazioni non si cumulano: quando ne concorrono più d'una si applica la più favorevole al lavoratore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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