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La guida
Il CCNL Commercio prevede orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite su 5-6 giorni. Il limite annuo di straordinari è 250 ore. Maggiorazioni: 15% per le ore 41-48, 20% oltre, 30% per il festivo, 50% per il notturno (22-6). Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
Tabella riepilogativa
| Tipologia | Maggiorazione | Note |
|---|---|---|
| Straordinario dalla 41ª alla 48ª ora settimanale | +15% | Art. 149 |
| Straordinario oltre la 48ª ora settimanale | +20% | Art. 149 |
| Straordinario nei giorni festivi o la domenica | +30% | Art. 149 |
| Straordinario notturno (dalle 22 alle 6) | +50% | Esclusi i turni regolari di servizio |
| Ore lavorate nelle festività (art. 154) | +30% | Pagate come straordinario festivo (art. 155) |
| Lavoro ordinario notturno (dalle 22 alle 6) | +15% | Art. 151, sulla retribuzione di fatto |
| Lavoro ordinario di domenica | +30% | Art. 153: omnicomprensiva, salvo accordi di secondo livello migliori |
Le maggiorazioni dello straordinario non sono cumulabili tra loro. Limite annuo di straordinari: 250 ore per lavoratore (art. 148). Fonte: artt. 148, 149, 151, 153 e 155 del CCNL Terziario Confcommercio (numerazione del testo pubblicato da contrattocommercio.it, fonte CNEL).
Orario normale di lavoro
L’orario di lavoro contrattuale è 40 ore settimanali, distribuite di norma su 5 o 6 giorni. Su 5 giorni il limite giornaliero è 8 ore; su 6 giorni è 6h e 40 minuti.
La distribuzione concreta dipende dall’organizzazione aziendale: il commercio retail tipicamente lavora su 6 giorni (anche con apertura domenicale), il commercio all’ingrosso e B2B su 5 giorni dal lunedì al venerdì.
Limiti agli straordinari
Il CCNL Commercio fissa il limite annuo di straordinari individuali a 250 ore. Su base settimanale, sommando orario normale + straordinario, vale il limite di legge di 48 ore medie calcolate su un periodo di 4 mesi (D.Lgs. 66/2003).
Lo straordinario è facoltativo in linea di principio: il lavoratore può rifiutare se non sussistono motivi giustificati. Le imprese di vendita al dettaglio spesso integrano lo straordinario con accordi su flessibilità oraria e banca ore.
Lavoro domenicale e festivo
Il CCNL Commercio disciplina specificamente il lavoro nei giorni festivi e domenicali (caratteristica peculiare del settore retail con aperture continue):
- Lavoro domenicale ordinario: chi lavora di domenica senza averne il riposo settimanale riceve il 30% sulla quota oraria della normale retribuzione per ogni ora (art. 153), salvo trattamenti migliori di secondo livello. Per i lavoratori a tempo pieno con riposo di norma la domenica, l’azienda può programmare il lavoro domenicale entro le domeniche di apertura previste dal D.Lgs. 114/1998 più il 30% delle ulteriori aperture territoriali; ne sono esclusi madri (o padri affidatari) di bambini fino a 3 anni, chi assiste conviventi disabili o non autosufficienti e i disabili gravi.
- Lavoro nelle festività: le ore lavorate nei giorni festivi si pagano come straordinario festivo, con il 30% (artt. 149 e 155).
- Aperture domenicali liberalizzate: i contratti aziendali possono prevedere modalità specifiche di compenso e riposo compensativo.
Esempio di calcolo
Commesso al V livello: la retribuzione minima in vigore dal 1° novembre 2025 è di 1.660,08 € al mese (paga base, contingenza e terzo elemento: vedi le tabelle retributive del CCNL Commercio; 1.691,70 € dal 1° novembre 2026). Il CCNL ricava la quota oraria dividendo per 168 (art. 211): 1.660,08 / 168 = 9,88 €/h.
Esempio: 8 ore di straordinario notturno (22-6) in un mese:
- Quota base: 8 × 9,88 = 79,04 €
- Maggiorazione 50%: 39,52 €
- Totale lordo: 118,56 €
Casi pratici
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Domande frequenti
Qual è l'orario di lavoro del CCNL Commercio?
Quante ore di straordinario posso fare?
Quanto si paga lo straordinario notturno?
Il lavoro domenicale è obbligatorio?
Le maggiorazioni sono cumulabili?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.