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Il CCNL Commercio prevede orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite su 5-6 giorni. Il limite annuo di straordinari è 250 ore. Maggiorazioni: 15% per le ore 41-48, 20% oltre, 30% per il festivo, 50% per il notturno (22-6). Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
Tabella riepilogativa
| Tipologia | Maggiorazione | Note |
|---|---|---|
| Ore 41-48 settimanali | +15% | Straordinario “leggero” |
| Oltre la 48ª ora settimanale | +20% | Straordinario “pieno” |
| Straordinario festivo o domenicale | +30% | Lavoro nei giorni festivi |
| Straordinario notturno (22-6) | +50% | Esclusi turni regolari |
| Lavoro festivo (non straordinario) | Maggiorazione 30% sulla quota oraria | Specifica per Commercio |
Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro: si applica la più favorevole. Limite annuo di straordinari: 250 ore per lavoratore.
Orario normale di lavoro
L’orario di lavoro contrattuale è 40 ore settimanali, distribuite di norma su 5 o 6 giorni. Su 5 giorni il limite giornaliero è 8 ore; su 6 giorni è 6h e 40 minuti.
La distribuzione concreta dipende dall’organizzazione aziendale: il commercio retail tipicamente lavora su 6 giorni (anche con apertura domenicale), il commercio all’ingrosso e B2B su 5 giorni dal lunedì al venerdì.
Limiti agli straordinari
Il CCNL Commercio fissa il limite annuo di straordinari individuali a 250 ore. Su base settimanale, sommando orario normale + straordinario, vale il limite di legge di 48 ore medie calcolate su un periodo di 4 mesi (D.Lgs. 66/2003).
Lo straordinario è facoltativo in linea di principio: il lavoratore può rifiutare se non sussistono motivi giustificati. Le imprese di vendita al dettaglio spesso integrano lo straordinario con accordi su flessibilità oraria e banca ore.
Lavoro domenicale e festivo
Il CCNL Commercio disciplina specificamente il lavoro nei giorni festivi e domenicali (caratteristica peculiare del settore retail con aperture continue):
- Lavoro domenicale ordinario: per chi ha turno regolare include la domenica, si applica una maggiorazione del 30% sulla quota oraria.
- Lavoro festivo non in turno: 30% di maggiorazione + diritto a riposo compensativo.
- Aperture domenicali liberalizzate: i contratti aziendali possono prevedere modalità specifiche di compenso e riposo compensativo.
Esempio di calcolo
Commesso V livello (1.168 € mensili). Quota oraria con divisore 168 (40h × 4,2 settimane): 1.168/168 = 6,95 €/h.
Esempio: 8 ore di straordinario notturno (22-6) in un mese:
- Quota base: 8 × 6,95 = 55,60 €
- Maggiorazione 50%: 27,80 €
- Totale lordo: 83,40 €
Casi pratici
Domande frequenti
Qual è l'orario di lavoro del CCNL Commercio?
Quante ore di straordinario posso fare?
Quanto si paga lo straordinario notturno?
Il lavoro domenicale è obbligatorio?
Le maggiorazioni sono cumulabili?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Qual è l'orario di lavoro del CCNL Commercio?
40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni. Su 5 giorni il limite giornaliero è 8 ore; su 6 giorni è 6h e 40 minuti.
Quante ore di straordinario posso fare?
Massimo 250 ore annue individuali. Su base settimanale vale il limite legale di 48 ore medie su 4 mesi.
Quanto si paga lo straordinario notturno?
Maggiorazione del 50% sulla quota oraria normale per le ore prestate tra le 22 e le 6, esclusi i turni regolari di servizio.
Il lavoro domenicale è obbligatorio?
Dipende dal turno di lavoro contrattuale. Se la domenica è giorno di turno regolare è dovuto con maggiorazione 30%. Su apertura eccezionale serve consenso del lavoratore e si applica maggiorazione + riposo compensativo.
Le maggiorazioni sono cumulabili?
No, il CCNL Commercio prevede espressamente che le maggiorazioni non sono cumulabili. Si applica la più favorevole al lavoratore.
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