Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Commercio Confcommercio

In sintesi

Il CCNL Commercio prevede orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite su 5-6 giorni. Il limite annuo di straordinari è 250 ore. Maggiorazioni: 15% per le ore 41-48, 20% oltre, 30% per il festivo, 50% per il notturno (22-6). Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
Vigenza
Fino al 31 marzo 2027
Platea
~2,8 milioni

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni straordinario CCNL Commercio
Tipologia Maggiorazione Note
Ore 41-48 settimanali +15% Straordinario “leggero”
Oltre la 48ª ora settimanale +20% Straordinario “pieno”
Straordinario festivo o domenicale +30% Lavoro nei giorni festivi
Straordinario notturno (22-6) +50% Esclusi turni regolari
Lavoro festivo (non straordinario) Maggiorazione 30% sulla quota oraria Specifica per Commercio

Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro: si applica la più favorevole. Limite annuo di straordinari: 250 ore per lavoratore.

Orario normale di lavoro

L’orario di lavoro contrattuale è 40 ore settimanali, distribuite di norma su 5 o 6 giorni. Su 5 giorni il limite giornaliero è 8 ore; su 6 giorni è 6h e 40 minuti.

La distribuzione concreta dipende dall’organizzazione aziendale: il commercio retail tipicamente lavora su 6 giorni (anche con apertura domenicale), il commercio all’ingrosso e B2B su 5 giorni dal lunedì al venerdì.

Limiti agli straordinari

Il CCNL Commercio fissa il limite annuo di straordinari individuali a 250 ore. Su base settimanale, sommando orario normale + straordinario, vale il limite di legge di 48 ore medie calcolate su un periodo di 4 mesi (D.Lgs. 66/2003).

Lo straordinario è facoltativo in linea di principio: il lavoratore può rifiutare se non sussistono motivi giustificati. Le imprese di vendita al dettaglio spesso integrano lo straordinario con accordi su flessibilità oraria e banca ore.

Lavoro domenicale e festivo

Il CCNL Commercio disciplina specificamente il lavoro nei giorni festivi e domenicali (caratteristica peculiare del settore retail con aperture continue):

  • Lavoro domenicale ordinario: per chi ha turno regolare include la domenica, si applica una maggiorazione del 30% sulla quota oraria.
  • Lavoro festivo non in turno: 30% di maggiorazione + diritto a riposo compensativo.
  • Aperture domenicali liberalizzate: i contratti aziendali possono prevedere modalità specifiche di compenso e riposo compensativo.

Esempio di calcolo

Commesso V livello (1.168 € mensili). Quota oraria con divisore 168 (40h × 4,2 settimane): 1.168/168 = 6,95 €/h.

Esempio: 8 ore di straordinario notturno (22-6) in un mese:

  • Quota base: 8 × 6,95 = 55,60 €
  • Maggiorazione 50%: 27,80 €
  • Totale lordo: 83,40 €

Casi pratici

Tizio – 10 ore straordinario in negozio
Tizio è commesso V e lavora 50 ore in una settimana di saldi (10h straordinario). Maggiorazioni: 8h al 15% (ore 41-48) + 2h al 20% (oltre 48). Calcolo: 8 × 6,95 × 1,15 + 2 × 6,95 × 1,20 = 63,94 + 16,68 = 80,62 € lordi totali.
Caia – Lavoro domenicale in turno
Caia (IV livello) ha turno regolare che include 2 domeniche al mese. Le 8 ore di domenica sono retribuite con maggiorazione del 30% sulla quota oraria normale. Calcolo: 8 × 7,69 × 1,30 = 79,98 € lordi (vs 61,52 € feriale).
Sempronio – Apertura festività eccezionale
Sempronio (III livello) viene chiamato a lavorare il 25 aprile (festa nazionale) per un’apertura eccezionale del negozio. 8 ore × 8,89 €/h × 1,30 = 92,46 € lordi. In più ha diritto al riposo compensativo da fruire entro il mese successivo.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Qual è l'orario di lavoro del CCNL Commercio?
40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni. Su 5 giorni il limite giornaliero è 8 ore; su 6 giorni è 6h e 40 minuti.
Quante ore di straordinario posso fare?
Massimo 250 ore annue individuali. Su base settimanale vale il limite legale di 48 ore medie su 4 mesi.
Quanto si paga lo straordinario notturno?
Maggiorazione del 50% sulla quota oraria normale per le ore prestate tra le 22 e le 6, esclusi i turni regolari di servizio.
Il lavoro domenicale è obbligatorio?
Dipende dal turno di lavoro contrattuale. Se la domenica è giorno di turno regolare è dovuto con maggiorazione 30%. Su apertura eccezionale serve consenso del lavoratore e si applica maggiorazione + riposo compensativo.
Le maggiorazioni sono cumulabili?
No, il CCNL Commercio prevede espressamente che le maggiorazioni non sono cumulabili. Si applica la più favorevole al lavoratore.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio e comporto e indennità.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Commercio Confcommercio fissa l'orario normale in 40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni.
  • Lo straordinario è disciplinato dal contratto entro i limiti di legge del D.Lgs. 66/2003 (in particolare la media di 48 ore settimanali su quattro mesi).
  • Le maggiorazioni per lo straordinario e per il lavoro festivo e notturno sono fissate dalle tabelle del CCNL vigente e non sono cumulabili tra loro.
  • Il lavoro domenicale e festivo ha una disciplina specifica, con maggiorazione e diritto al riposo compensativo.
  • Per gli importi puntuali delle maggiorazioni fanno fede le clausole del contratto applicato.
Indice dei contenuti

Orario di lavoro e straordinari sono il cuore della gestione quotidiana nel commercio, un settore segnato da aperture prolungate, picchi stagionali e lavoro nei giorni festivi. La disciplina nasce dall'intreccio tra il codice civile, la legge sull'orario di lavoro e il CCNL Confcommercio, che adatta le regole generali alle esigenze del retail.

L'orario normale di lavoro

Il CCNL fissa l'orario normale in quaranta ore settimanali, distribuibili di norma su cinque o sei giorni. Su cinque giorni la giornata tipo è di otto ore; su sei giorni l'orario quotidiano si riduce in proporzione. La distribuzione concreta dipende dall'organizzazione aziendale: il retail lavora spesso su sei giorni, anche con apertura domenicale, mentre l'ingrosso e il B2B si articolano dal lunedì al venerdì.

I limiti allo straordinario

Lo straordinario è il lavoro prestato oltre l'orario normale. Oltre ai limiti fissati dal CCNL, opera il vincolo inderogabile del D.Lgs. 66/2003: la durata media dell'orario, comprensiva degli straordinari, non può superare le quarantotto ore settimanali calcolate su un periodo di riferimento di quattro mesi. Vanno inoltre rispettati i limiti di riposo giornaliero e settimanale. In linea di principio lo straordinario è facoltativo, salvo i casi in cui il contratto lo renda esigibile.

Le maggiorazioni

Allo straordinario si applicano maggiorazioni crescenti in funzione della collocazione e della quantità delle ore, secondo le misure fissate dalle tabelle del CCNL vigente. Per gli importi e le percentuali esatte occorre fare riferimento al testo del contratto applicato, perché si modificano con i rinnovi. Una regola strutturale del CCNL Commercio è la non cumulabilità delle maggiorazioni: quando ne concorrono più d'una si applica la più favorevole al lavoratore.

Lavoro domenicale e festivo

Il lavoro nei giorni festivi e domenicali ha nel commercio una disciplina specifica, data la diffusione delle aperture continue. Per chi ha un turno che include regolarmente la domenica si applica una maggiorazione sulla quota oraria; il lavoro festivo non programmato dà diritto, oltre alla maggiorazione, al riposo compensativo. Le aperture domenicali liberalizzate possono essere regolate da accordi aziendali quanto a compenso e riposo.

Banca ore e flessibilità

Molte imprese gestiscono i picchi con strumenti di flessibilità: regimi di orario plurisettimanale e banca ore, che consentono di compensare periodi di maggiore e minore intensità lavorativa. Questi istituti sono regolati dal CCNL e, spesso, da accordi di secondo livello: vanno verificati nel contratto e negli accordi aziendali applicati.

Riposi e tutela della salute

Il D.Lgs. 66/2003 garantisce, accanto al limite delle 48 ore medie, un riposo giornaliero minimo e un riposo settimanale. Sono soglie di tutela della salute che operano a prescindere dalla volontà delle parti: la programmazione dei turni e degli straordinari deve rispettarle. Il superamento sistematico dei limiti può integrare un illecito a carico del datore.

Domande frequenti

Qual è l'orario di lavoro del CCNL Commercio?

Quaranta ore settimanali, distribuibili di norma su cinque o sei giorni. Su cinque giorni la giornata tipo è di otto ore; su sei giorni l'orario quotidiano si riduce in proporzione, secondo l'organizzazione aziendale.

Quante ore di straordinario posso fare?

Oltre ai limiti del CCNL, vale il vincolo del D.Lgs. 66/2003: la media dell'orario, compresi gli straordinari, non può superare le 48 ore settimanali su quattro mesi, nel rispetto dei riposi giornaliero e settimanale.

Quanto si paga lo straordinario?

Con le maggiorazioni fissate dalle tabelle del CCNL vigente, crescenti in base alla collocazione e alla quantità delle ore. Per le percentuali esatte fa fede il contratto applicato, perché cambiano con i rinnovi.

Il lavoro domenicale è obbligatorio?

Dipende dal turno. Se la domenica rientra nel turno regolare è dovuto con la maggiorazione prevista; su apertura eccezionale serve il consenso del lavoratore, con maggiorazione e riposo compensativo.

Le maggiorazioni sono cumulabili?

No. Il CCNL Commercio prevede espressamente che le maggiorazioni non si cumulano: quando ne concorrono più d'una si applica la più favorevole al lavoratore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.