Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Commercio Confcommercio

In sintesi

Il CCNL Commercio prevede orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite su 5-6 giorni. Il limite annuo di straordinari è 250 ore. Maggiorazioni: 15% per le ore 41-48, 20% oltre, 30% per il festivo, 50% per il notturno (22-6). Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
Vigenza
Fino al 31 marzo 2027
Platea
~2,8 milioni

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni CCNL Commercio Confcommercio (sulla quota oraria della normale retribuzione)
Tipologia Maggiorazione Note
Straordinario dalla 41ª alla 48ª ora settimanale +15% Art. 149
Straordinario oltre la 48ª ora settimanale +20% Art. 149
Straordinario nei giorni festivi o la domenica +30% Art. 149
Straordinario notturno (dalle 22 alle 6) +50% Esclusi i turni regolari di servizio
Ore lavorate nelle festività (art. 154) +30% Pagate come straordinario festivo (art. 155)
Lavoro ordinario notturno (dalle 22 alle 6) +15% Art. 151, sulla retribuzione di fatto
Lavoro ordinario di domenica +30% Art. 153: omnicomprensiva, salvo accordi di secondo livello migliori

Le maggiorazioni dello straordinario non sono cumulabili tra loro. Limite annuo di straordinari: 250 ore per lavoratore (art. 148). Fonte: artt. 148, 149, 151, 153 e 155 del CCNL Terziario Confcommercio (numerazione del testo pubblicato da contrattocommercio.it, fonte CNEL).

Orario normale di lavoro

L’orario di lavoro contrattuale è 40 ore settimanali, distribuite di norma su 5 o 6 giorni. Su 5 giorni il limite giornaliero è 8 ore; su 6 giorni è 6h e 40 minuti.

La distribuzione concreta dipende dall’organizzazione aziendale: il commercio retail tipicamente lavora su 6 giorni (anche con apertura domenicale), il commercio all’ingrosso e B2B su 5 giorni dal lunedì al venerdì.

Limiti agli straordinari

Il CCNL Commercio fissa il limite annuo di straordinari individuali a 250 ore. Su base settimanale, sommando orario normale + straordinario, vale il limite di legge di 48 ore medie calcolate su un periodo di 4 mesi (D.Lgs. 66/2003).

Lo straordinario è facoltativo in linea di principio: il lavoratore può rifiutare se non sussistono motivi giustificati. Le imprese di vendita al dettaglio spesso integrano lo straordinario con accordi su flessibilità oraria e banca ore.

Lavoro domenicale e festivo

Il CCNL Commercio disciplina specificamente il lavoro nei giorni festivi e domenicali (caratteristica peculiare del settore retail con aperture continue):

  • Lavoro domenicale ordinario: chi lavora di domenica senza averne il riposo settimanale riceve il 30% sulla quota oraria della normale retribuzione per ogni ora (art. 153), salvo trattamenti migliori di secondo livello. Per i lavoratori a tempo pieno con riposo di norma la domenica, l’azienda può programmare il lavoro domenicale entro le domeniche di apertura previste dal D.Lgs. 114/1998 più il 30% delle ulteriori aperture territoriali; ne sono esclusi madri (o padri affidatari) di bambini fino a 3 anni, chi assiste conviventi disabili o non autosufficienti e i disabili gravi.
  • Lavoro nelle festività: le ore lavorate nei giorni festivi si pagano come straordinario festivo, con il 30% (artt. 149 e 155).
  • Aperture domenicali liberalizzate: i contratti aziendali possono prevedere modalità specifiche di compenso e riposo compensativo.

Esempio di calcolo

Commesso al V livello: la retribuzione minima in vigore dal 1° novembre 2025 è di 1.660,08 € al mese (paga base, contingenza e terzo elemento: vedi le tabelle retributive del CCNL Commercio; 1.691,70 € dal 1° novembre 2026). Il CCNL ricava la quota oraria dividendo per 168 (art. 211): 1.660,08 / 168 = 9,88 €/h.

Esempio: 8 ore di straordinario notturno (22-6) in un mese:

  • Quota base: 8 × 9,88 = 79,04 €
  • Maggiorazione 50%: 39,52 €
  • Totale lordo: 118,56 €

Casi pratici

Tizio – 10 ore straordinario in negozio
Tizio è commesso V e lavora 50 ore in una settimana di saldi (10h straordinario). Maggiorazioni: 8h al 15% (ore 41-48) + 2h al 20% (oltre 48). Calcolo con la quota oraria di 9,88 €: 8 × 9,88 × 1,15 + 2 × 9,88 × 1,20 = 90,90 + 23,71 = 114,61 € lordi totali.
Caia – Lavoro domenicale in turno
Caia (IV livello) ha turno regolare che include 2 domeniche al mese. Le 8 ore di domenica sono retribuite con maggiorazione del 30% sulla quota oraria normale. Con il minimo del IV livello (1.783,75 € dal 1° novembre 2025) la quota oraria è 1.783,75 / 168 = 10,62 €: 8 × 10,62 × 1,30 = 110,45 € lordi (contro 84,96 € di un giorno feriale).
Sempronio – Apertura festività eccezionale
Sempronio (III livello) viene chiamato a lavorare il 25 aprile (festa nazionale) per un’apertura eccezionale del negozio. Le ore si pagano come straordinario festivo: con il minimo del III livello (1.983,91 € dal 1° novembre 2025, quota oraria 11,81 €) sono 8 × 11,81 × 1,30 = 122,82 € lordi.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Qual è l'orario di lavoro del CCNL Commercio?
40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni. Su 5 giorni il limite giornaliero è 8 ore; su 6 giorni è 6h e 40 minuti.
Quante ore di straordinario posso fare?
Massimo 250 ore annue individuali. Su base settimanale vale il limite legale di 48 ore medie su 4 mesi.
Quanto si paga lo straordinario notturno?
Maggiorazione del 50% sulla quota oraria normale per le ore prestate tra le 22 e le 6, esclusi i turni regolari di servizio.
Il lavoro domenicale è obbligatorio?
Dipende dal turno di lavoro contrattuale. L’art. 153 consente all’azienda di programmare il lavoro domenicale dei lavoratori a tempo pieno entro le domeniche di apertura previste dal D.Lgs. 114/1998 più il 30% delle ulteriori aperture territoriali, con la maggiorazione del 30%. Ne sono esclusi madri o padri affidatari di bambini fino a 3 anni, chi assiste conviventi disabili o non autosufficienti e i disabili gravi.
Le maggiorazioni sono cumulabili?
No, il CCNL Commercio prevede espressamente che le maggiorazioni non sono cumulabili. Si applica la più favorevole al lavoratore.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio e comporto e indennità.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Vedi anche
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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