Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Contratto a tempo determinato nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: causali e durata

L’art. 13 del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento regola il contratto a tempo determinato: acausale fino a 12 mesi, fino a 24 con una delle causali elencate (tra cui l’avvio di nuove attività o nuovi impianti), massimo 4 proroghe, intervalli di 10 o 20 giorni, maggiorazioni per la proroga di fatto e un tetto del 20% dei lavoratori stabili che sale al 35% in certi casi. Con l’ipotesi del 2025 le parti hanno annunciato l’adeguamento dell’articolo al D.L. 48/2023 e al Collegato Lavoro.

In sintesi

Il contratto a termine può durare 12 mesi senza causale e fino a 24 con una causale: esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività, sostituzione, incrementi temporanei non programmabili, avvio di nuove attività o impianti (art. 13). Massimo 4 proroghe con il consenso del lavoratore; intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre). Contratti a termine e somministrati non possono superare il 20% degli stabili al 1° gennaio (35% se la somministrazione non supera il 10%). Dopo 6 mesi di servizio c’è il diritto di precedenza.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Istituti trattati
Durata e causali · Proroghe, rinnovi e proroga di fatto · Contingentamento · Precedenza
Riferimenti
Art. 13 del CCNL (testo 2020, modificato dall’ipotesi 31 maggio 2022) · D.Lgs. 81/2015, artt. 19-24
Fonte
Testo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 12 febbraio 2020 e ipotesi di accordo del 31 maggio 2022 e del 31 ottobre 2025

I limiti in sintesi

Contratto a termine nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (art. 13)
Aspetto Disciplina
Durata Fino a 12 mesi senza causale; fino a 24 mesi con una causale; dopo i 24 mesi un ulteriore contratto di 12 mesi solo con accordo presso l’Ispettorato territoriale del lavoro
Causali Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività; sostituzione di altri lavoratori; incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; fasi di avvio di nuove attività, anche nuovi impianti o linee di produzione (L. 106/2021)
Forma Atto scritto, copia al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio; la forma scritta non serve solo per rapporti puramente occasionali fino a 12 giorni
Proroghe Con il consenso del lavoratore, fino a 4 volte entro 24 mesi; causale se si superano i 12 mesi
Rinnovi e intervalli Causale già dal primo rinnovo; tra due contratti 10 giorni (precedente fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre 6 mesi)
Proroga di fatto Retribuzione maggiorata del 20% fino al 10° giorno e del 40% per ogni giorno ulteriore; oltre il 30° giorno (contratto sotto i 6 mesi) o il 50° giorno (altri casi) il contratto diventa a tempo indeterminato
Limite numerico Tempo determinato e somministrazione non oltre il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato al 1° gennaio; 35% se la somministrazione non supera il 10%; sempre possibili fino a 7 contratti
Diritto di precedenza Dopo almeno 6 mesi di lavoro, nelle assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni; per le lavoratrici madri anche nelle assunzioni a termine
Periodo di prova Ridotto del 50% per i contratti sotto i 6 mesi, in ogni caso non meno di due settimane

Nota: la parte generale dell’art. 13 richiama ancora il Decreto Dignità. L’ipotesi di accordo del 31 ottobre 2025 prevede che le parti si incontrino per adeguare l’articolo al D.L. 48/2023 e al Collegato Lavoro (L. 203/2024).

Durata, causali e limiti

Il contratto a termine non può superare 12 mesi senza causale. Fino a 24 mesi serve almeno una delle causali dell’art. 13; nella legge (art. 19, c. 1, D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 48/2023) le condizioni sono i casi previsti dai contratti collettivi, in assenza e comunque entro il 31 dicembre 2026 le esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti nei contratti applicati in azienda, e la sostituzione di altri lavoratori. Se un contratto supera i 12 mesi senza le condizioni richieste, si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento.

L’ipotesi di accordo del 31 maggio 2022 ha aggiunto alle causali l’avvio di nuove attività, compreso l’avvio di nuovi impianti o di nuove linee di produzione, e prevede che al termine di ogni anno l’azienda informi la RSU dei mesi utilizzati oltre i 12. La durata complessiva dei rapporti con lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello non può superare 24 mesi (art. 19, c. 2, D.Lgs. 81/2015), contando anche i periodi di somministrazione.

Proroghe, rinnovi e proroga di fatto

Il termine può essere prorogato con il consenso del lavoratore fino a 4 volte entro i 24 mesi; con la quinta proroga il contratto diventa a tempo indeterminato. Se con la prima o con le proroghe successive si superano i 12 mesi, serve la causale. Il rinnovo, cioè un nuovo contratto con lo stesso lavoratore per le stesse mansioni, richiede la causale dal primo rinnovo e il rispetto dell’intervallo di 10 giorni (contratto precedente fino a 6 mesi) o di 20 giorni (oltre 6 mesi).

Se il rapporto continua dopo la scadenza (proroga di fatto) il datore deve una retribuzione maggiorata del 20% fino al decimo giorno e del 40% per ciascun giorno successivo; oltre il trentesimo giorno per contratti sotto i 6 mesi, o il cinquantesimo negli altri casi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza di quei termini.

Contingentamento e specificità del settore

Il numero complessivo dei lavoratori a tempo determinato e in somministrazione non può superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato al 1° gennaio di ogni anno; se la somministrazione non supera il 10% dei lavoratori stabili, l’azienda può arrivare al 35%. Le frazioni si arrotondano all’unità superiore e restano comunque possibili fino a 7 contratti. Il limite non si applica nella fase di avvio di nuove attività e alle start-up innovative per quattro anni dalla costituzione; un accordo con la RSU, o con le organizzazioni sindacali locali, può elevare le percentuali per specifiche esigenze aziendali. Sono escluse dalla disciplina le sostituzioni di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa con diritto alla conservazione del posto e i dirigenti.

Diritto di precedenza, parità di trattamento e conversione

Il lavoratore che con uno o più contratti o proroghe ha lavorato per almeno 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore entro i successivi 12 mesi per le stesse mansioni (art. 13 CCNL; art. 24 D.Lgs. 81/2015, che chiede la manifestazione della volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione). Per le lavoratrici madri il diritto vale anche per le future assunzioni a termine. Al lavoratore a termine spetta il trattamento economico e normativo dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, e non può essere licenziato prima della scadenza se non per giusta causa. L’azienda informa i lavoratori a termine dei posti vacanti a tempo indeterminato per le mansioni svolte e assicura formazione e informazione su sicurezza e processo lavorativo all’ingresso.

Casi pratici

Tizio – Quinta proroga
Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. L’azienda gliene propone una quinta, pur restando entro i 24 mesi: il numero massimo consentito è quattro, quindi dalla quinta proroga il rapporto è a tempo indeterminato.
Caia – Nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti di durata superiore a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Sempronio – Proroga di fatto
Il contratto a termine di Sempronio, di 4 mesi, scade il 30 aprile, ma lui continua a lavorare fino al 12 maggio. Per i primi 10 giorni di prosecuzione spetta la retribuzione maggiorata del 20%, per gli ulteriori 2 giorni la maggiorazione del 40%. Se il rapporto fosse proseguito oltre il trentesimo giorno, sarebbe diventato a tempo indeterminato.

Domande frequenti

Il contratto a termine deve indicare una causale?
Non fino a 12 mesi. Fino a 24 mesi serve una causale: per il CCNL esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività, sostituzione, incrementi temporanei e non programmabili, avvio di nuove attività o impianti (art. 13). Il rinnovo richiede la causale dal primo contratto.
Quante proroghe sono ammesse?
Al massimo quattro entro 24 mesi, con il consenso del lavoratore. La quinta proroga trasforma il rapporto a tempo indeterminato.
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
I giorni che devono passare tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo era fino a 6 mesi, 20 se superiore (art. 13). Il mancato rispetto trasforma il secondo contratto a tempo indeterminato.
Quando il contratto si trasforma a tempo indeterminato?
Quando mancano le condizioni oltre i 12 mesi, quando si superano le 4 proroghe o i 24 mesi senza accordo presso l’Ispettorato, quando non si rispetta l’intervallo, e quando la proroga di fatto supera 30 giorni (contratti sotto i 6 mesi) o 50 giorni (altri).
Qual è il limite di contratti a termine in azienda?
Tempo determinato e somministrazione non possono superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato al 1° gennaio, il 35% se la somministrazione è sotto il 10%; sono sempre possibili fino a 7 contratti. Esclusi l’avvio di nuove attività e le start-up innovative (art. 13).
Ho diritto di precedenza?
Sì, dopo almeno 6 mesi di lavoro a termine: precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni entro i 12 mesi successivi (art. 13 CCNL). Per le lavoratrici madri vale anche per le assunzioni a termine; la legge richiede di manifestare la volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione (art. 24 D.Lgs. 81/2015).

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’art. 13 del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (testo del 12 febbraio 2020 e ipotesi di accordo del 31 maggio 2022), sull’ipotesi del 31 ottobre 2025 e sul D.Lgs. 81/2015 (artt. 19, 23 e 24, letti su Normattiva). Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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