Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Contratto a tempo determinato nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: causali e durata

Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

In sintesi

Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Istituti trattati
Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
Riferimenti
D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

I limiti in sintesi

La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

Durata, causali e limiti

La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

Durata e causali

La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

Proroghe e rinnovi

Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

Conversione e precedenza

Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

Diritto di precedenza e conversione

Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

Casi pratici

Tizio — quinta proroga
Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

Domande frequenti

Il contratto a termine deve indicare una causale?
Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
Quante proroghe sono ammesse?
Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

In sintesi

  • Il contratto a termine nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento segue il D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29, come modificato dal Decreto Dignità, con rinvio al CCNL per causali e contingentamento.
  • La durata massima è di 24 mesi, computando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello.
  • Oltre i 12 mesi, e per ogni rinnovo, serve una causale (sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o causali del CCNL).
  • Massimo 4 proroghe e rispetto degli intervalli di stop&go (10 o 20 giorni), salvo stagionalità.
  • Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato; dopo 6 mesi matura il diritto di precedenza.
Indice dei contenuti

Nel comparto dei laterizi e dei manufatti in cemento il contratto a tempo determinato risponde spesso a esigenze legate alla ciclicità delle commesse edilizie e alla stagionalità di alcune lavorazioni. Proprio per questo la corretta gestione dei suoi limiti è cruciale: la disciplina, ridisegnata dal Decreto Dignità, fissa paletti rigidi il cui superamento trasforma il rapporto a tempo indeterminato, con effetti economici e organizzativi rilevanti per l'impresa.

Il quadro normativo: D.Lgs. 81/2015 e rinvio al CCNL

La disciplina del contratto a termine è dettata dagli artt. 19-29 del D.Lgs. 81/2015, come modificati dal Decreto Dignità. Il modello è quello del doppio livello: la legge fissa i limiti inderogabili - durata, proroghe, intervalli - e rinvia alla contrattazione collettiva per le causali ulteriori e per le percentuali di contingentamento. Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento integra dunque la cornice legale, e per i valori specifici di settore occorre consultare il testo contrattuale vigente, depositato presso il CNEL.

La durata massima dei 24 mesi

Il rapporto a termine non può eccedere complessivamente i 24 mesi, sommando il contratto iniziale, le proroghe e i rinnovi per mansioni di pari livello e categoria legale. È un tetto cumulativo: non si aggira spezzando il rapporto in più contratti, perché ciò che conta è la durata totale presso lo stesso datore. Il superamento dei 24 mesi comporta la conversione a tempo indeterminato.

Le causali oltre i dodici mesi

Entro i 12 mesi il contratto può essere acausale. Superata questa soglia, e per ogni rinnovo, è obbligatoria una causale: la sostituzione di lavoratori assenti, le esigenze tecnico-organizzative individuate dalla legge, o le causali individuate dal contratto collettivo ai sensi dell'art. 19. La mancanza della causale dove richiesta è uno dei vizi che determinano la conversione del rapporto.

Proroghe, rinnovi e stop&go

Le proroghe ammesse sono al massimo quattro nell'arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti: la quinta proroga trasforma il rapporto a tempo indeterminato. Tra due contratti successivi con lo stesso lavoratore devono trascorrere gli intervalli di stop&go: dieci giorni se il primo contratto non superava i sei mesi, venti giorni se li superava. Le attività stagionali, frequenti in alcune lavorazioni del comparto, sono esenti da questi intervalli secondo la disciplina applicabile.

Contingentamento e specificità del settore

La legge fissa un tetto di contratti a termine rapportato ai lavoratori stabili, ma consente al CCNL di stabilire una percentuale diversa. Nel settore dei laterizi e del cemento, dove la programmazione produttiva segue l'andamento delle commesse, il contingentamento e le eventuali esenzioni hanno un impatto pratico significativo. Per la percentuale applicabile e per la disciplina della stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

Diritto di precedenza e conversione

Due conseguenze meritano attenzione particolare. Il diritto di precedenza spetta al lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda: egli ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, purché manifesti la propria volontà nei termini di legge. La conversione, invece, è la sanzione del sistema: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l'assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

Domande frequenti

Il contratto a termine deve indicare una causale?

Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per ogni rinnovo, serve una causale - sostituzione, esigenze tecnico-organizzative individuate dalla legge o causali individuate dal CCNL ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2015.

Quante proroghe sono ammesse?

Al massimo quattro nell'arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Cosa sono gli intervalli di stop&go?

Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: dieci giorni se il primo contratto non superava i sei mesi, venti giorni se li superava. Le attività stagionali ne sono esenti secondo la disciplina applicabile.

Quando il contratto si trasforma a tempo indeterminato?

Quando si superano i 24 mesi complessivi, le quattro proroghe o gli intervalli di stop&go, oppure quando manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

Dove trovo le causali e le percentuali del mio settore?

Nel testo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento vigente, depositato presso il CNEL, che individua le causali ulteriori, le percentuali di contingentamento e la disciplina della stagionalità ai sensi del D.Lgs. 81/2015.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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