Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

In sintesi

La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Istituti trattati
Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
Riferimenti
Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le forme del servizio pasto a confronto

Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
Forma In che cosa consiste Regime fiscale
Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

Mensa aziendale e forme alternative

Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

La mensa aziendale e le convenzioni

La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

I buoni pasto

Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

L’indennità sostitutiva

La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

Un diritto contrattuale, non di legge

È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

Casi pratici

Tizio — mensa aziendale interna
Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

Domande frequenti

Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

In sintesi

  • Mensa aziendale e convenzioni non concorrono al reddito (art. 51 TUIR), senza limite di valore.
  • Buoni pasto esenti fino a 4 euro/giorno se cartacei e 8 euro/giorno se elettronici; l'eccedenza e imponibile.
  • Indennita sostitutiva di mensa di regola imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 euro/giorno per cantieri e siti privi di ristorazione.
  • Nel settore laterizi, con grandi siti produttivi, la mensa interna e una forma frequente e fiscalmente neutra.
  • Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall'accordo aziendale.
  • Per i valori esatti si rinvia alle tabelle del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Nel comparto dei laterizi e dei manufatti in cemento, caratterizzato da stabilimenti di dimensioni rilevanti e da lavorazioni su turni, il servizio sostitutivo del pasto e una voce di welfare ricorrente. La distinzione di fondo e sempre la stessa: il diritto al beneficio e il suo valore discendono dal CCNL o dall'accordo aziendale, mentre il regime fiscale e governato dall'art. 51 del TUIR. Conoscere quale forma spetta e quanto e esente evita sorprese in busta paga.

Mensa interna e convenzioni: il regime piu favorevole

Dove esiste una mensa aziendale o una convenzione con esercizi di ristorazione, la somministrazione di vitto non concorre alla formazione del reddito, qualunque sia il suo valore. E la forma fiscalmente piu vantaggiosa, particolarmente diffusa nei grandi siti produttivi del settore, dove la presenza fisica e continuativa rende razionale una mensa interna.

Buoni pasto cartacei ed elettronici

Quando il datore opta per i ticket, valgono le soglie di legge: 4,00 euro al giorno per il buono cartaceo e 8,00 euro al giorno per quello elettronico. La quota eccedente concorre al reddito. La doppia soglia incentiva il passaggio al formato elettronico, oggi prevalente.

L'indennita sostitutiva e le situazioni di cantiere

L'indennita sostitutiva in denaro e di regola interamente imponibile. La legge prevede pero un'esenzione fino a 5,29 euro al giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture temporanee o a unita produttive ubicate in luoghi privi di servizi di ristorazione: ipotesi non infrequente nei siti estrattivi e produttivi del settore.

Il fondamento contrattuale del beneficio

Poiche la legge non impone l'erogazione del pasto, e il CCNL Laterizi o l'accordo di stabilimento a stabilire se e in quale forma il beneficio spetta, a quale valore e con quali presupposti. Gli importi possono variare con i rinnovi: per i valori puntuali si rinvia al testo contrattuale vigente, evitando di assumere cifre non verificate.

Effetti su contribuzione e TFR

Le erogazioni entro le soglie di esenzione non costituiscono retribuzione imponibile e restano percio estranee al calcolo di contributi e, di norma, di TFR e mensilita aggiuntive. L'eventuale eccedenza segue invece il regime ordinario, con il relativo riflesso contributivo.

Beneficio unico giornaliero

Anche qui vale il principio del beneficio unico per giornata lavorativa: non si cumulano, per lo stesso giorno, mensa e buono, salvo diversa previsione del contratto. Il presupposto e in genere l'effettiva prestazione con pausa pasto.

Domande frequenti

La mensa aziendale nel settore laterizi e tassata?

No. La somministrazione di vitto tramite mensa o convenzioni non concorre al reddito, senza alcun limite di importo.

Quanto e esente il buono pasto?

Fino a 4,00 euro/giorno se cartaceo e 8,00 euro/giorno se elettronico (art. 51 TUIR). L'eccedenza e imponibile.

L'indennita sostitutiva per chi lavora in cantiere e tassata?

Di regola si, ma e prevista un'esenzione fino a 5,29 euro/giorno per cantieri e unita produttive prive di servizi di ristorazione.

Chi decide se mi spetta il buono pasto?

Il CCNL o l'accordo aziendale: la legge ne disciplina solo il trattamento fiscale, non il diritto a riceverlo.

Posso cumulare mensa e buono nello stesso giorno?

Di norma no: spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto per giornata, salvo diversa previsione contrattuale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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