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La guida

CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: l’art. 2103 c.c.

Il datore può spostare l’operaio da un reparto all’altro o assegnargli macchine diverse, ma non in modo illimitato: l’art. 2103 del codice civile fissa i confini del cosiddetto jus variandi. Stesso discorso per il trasferimento a un’altra sede, che richiede ragioni serie e dimostrabili. Vediamo cosa può e cosa non può fare l’azienda.

In sintesi

L’art. 2103 c.c. consente di adibire il lavoratore alle mansioni dell’assunzione o ad altre dello stesso livello e categoria legale. Per le mansioni superiori il CCNL (art. 72) dà la categoria superiore dopo 30 giorni lavorativi in due mesi e mezzo, salvo sostituzione di un assente, e intanto spetta la differenza di retribuzione. Il demansionamento è ammesso solo in caso di riorganizzazione, con conservazione del livello e della retribuzione. Il trasferimento in altro Comune richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, comunicazione scritta motivata con 30 giorni di preavviso e un’indennità (art. 28).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Istituti trattati
Jus variandi (art. 2103 c.c.) · Mansioni equivalenti · Mansioni superiori e promozione · Trasferimento di sede
Riferimenti
Art. 2103 c.c. · Art. 28 (trasferimenti), art. 72 (passaggio di mansioni), art. 59 (mansioni promiscue) e art. 5 (classificazione) del CCNL · Art. 33 L. 104/1992
Fonte
Testo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 12 febbraio 2020

Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

  • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
  • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

Mansioni superiori: quando scatta la promozione

Se l’operaio viene adibito a mansioni di un livello superiore — ad esempio conduce stabilmente un macchinario più complesso — ha diritto fin da subito al trattamento economico corrispondente. Il CCNL (art. 72) riconosce al lavoratore adibito a mansioni della categoria superiore un compenso non inferiore alla differenza tra la retribuzione individuale di fatto e il minimo della categoria superiore; se il passaggio supera 30 giorni lavorativi in un periodo di due mesi e mezzo, il lavoratore acquista il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni. Se l’adibizione avviene per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, ferie, gravidanza e puerperio), non c’è passaggio di categoria per tutta la sostituzione, ma il compenso spetta dal secondo giorno. Per i quadri servono 6 mesi continuativi (art. 7). Il lavoratore adibito con continuità a mansioni di più categorie è inquadrato in quella superiore se le relative mansioni sono prevalenti o almeno equivalenti per tempo (art. 59).

Il demansionamento «da riorganizzazione»

L’art. 2103 c.c. ammette l’assegnazione a mansioni di un livello inferiore — purché della stessa categoria legale — solo quando c’è una modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione del lavoratore. Anche in questo caso restano fermi il livello di inquadramento e il trattamento retributivo già raggiunti: lo stipendio non si tocca.

Il trasferimento a un’altra sede

Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

Cosa prevede l’art. 28 del CCNL

  • Quando si applica: al trasferimento da un’unità produttiva a un’altra situata in diverso Comune, che deve essere connesso a comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
  • Forma e preavviso: comunicazione scritta, con la motivazione, e preavviso di 30 giorni.
  • Rimborsi: se comporta l’effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, spese di trasporto per sé, per i familiari a carico e per gli effetti personali, nell’importo concordato con l’azienda, oltre alle spese per l’anticipata risoluzione del contratto d’affitto.
  • Indennità di trasferimento: mezza mensilità di retribuzione globale per il celibe senza congiunti conviventi a carico, una mensilità per il capofamiglia; la metà se l’azienda mette a disposizione un alloggio. Il tempo necessario al trasferimento è retribuito normalmente.
  • Trattamento economico: conservato, se più favorevole, quello goduto prima, escluse le voci legate alle condizioni locali o a prestazioni particolari dello stabilimento di origine.
  • Impossibilità a trasferirsi: se il lavoratore comprova seri motivi di salute o familiari, l’azienda esamina la possibilità di mantenerlo nella località di origine prima di licenziarlo; se è licenziato per non aver accettato il trasferimento ha diritto al preavviso o alla relativa indennità.
  • Rientro: se entro 5 anni dal trasferimento è licenziato per motivi non disciplinari, ha diritto al rimborso delle spese di ritorno per sé e la famiglia, se avviene entro 3 mesi dalla risoluzione.
  • Quadri e livelli AS, A e B: se all’assunzione è stata espressamente prevista la possibilità di trasferimento e non lo accettano, sono considerati dimissionari. Non spettano indennità e trattamento a chi ottiene il trasferimento su sua richiesta.

Tutele rafforzate

  • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
  • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
  • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.
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L’accordo per cambiare mansioni

Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

Casi pratici

Tizio — mansioni superiori e promozione
Tizio, operaio, conduce stabilmente da otto mesi una linea che richiede un inquadramento superiore. Ha diritto dall’inizio alla differenza di retribuzione rispetto al minimo della categoria superiore e, avendo superato 30 giorni lavorativi in due mesi e mezzo, alla categoria superiore (art. 72), perché non sta sostituendo nessun collega assente.
Caia — trasferimento senza ragioni provate
Caia viene trasferita in un’altra unità produttiva senza che l’azienda indichi ragioni tecniche o organizzative concrete. Il trasferimento è illegittimo: l’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, e l’art. 28 del CCNL richiede comunicazione scritta motivata con 30 giorni di preavviso.

Domande frequenti

Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
Posso rifiutare un trasferimento?
Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
Se svolgo mansioni superiori da mesi, ho diritto al passaggio di livello?
Sì. Hai diritto alla differenza di retribuzione rispetto al minimo della categoria superiore e, se il passaggio supera 30 giorni lavorativi in due mesi e mezzo, alla categoria superiore (art. 72 del CCNL); per i quadri servono 6 mesi continuativi. L’unica eccezione è quando stai sostituendo un collega assente che ha diritto alla conservazione del posto.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e premio di risultato.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Per il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento si veda il testo del 12 febbraio 2020 (artt. 5, 7, 28, 59 e 72), che non risulta modificato dalle ipotesi di accordo del 2022 e del 2025 su questi punti.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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