Testo dell'articoloVigente
Preavviso e licenziamento: termini per livello, indennità sostitutiva e regole di recesso
Il preavviso è l’istituto che garantisce a entrambe le parti un congruo periodo di transizione prima che il rapporto di lavoro si sciolga. Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento i termini variano significativamente in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio: conoscerli è fondamentale sia per il lavoratore che per l’azienda.
Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento i termini di preavviso variano in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio: dai 10-15 giorni dei livelli più bassi fino a 4-6 mesi per i quadri e i livelli apicali. La parte che recede senza rispettare il preavviso deve corrispondere un’indennità sostitutiva pari alle retribuzioni del periodo non lavorato.
Tabella riepilogativa
| Livello | Anzianità fino a 5 anni | Anzianità da 5 a 10 anni | Anzianità oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| E, F (operai comuni) | 10-15 giorni | 15-20 giorni | 20-25 giorni |
| D, C (operai qualificati / impiegati ordine) | 20-30 giorni | 30-40 giorni | 40-50 giorni |
| B, CS (specializzati / impiegati autonomia) | 30-45 giorni | 45-60 giorni | 60-75 giorni |
| A, AS (specialisti / tecnici senior) | 2 mesi | 2,5 mesi | 3 mesi |
| ASQ (quadri e dirigenti di primo livello) | 3 mesi | 4 mesi | 5-6 mesi |
Avvertenza: i valori indicati nella tabella sono basati sulla struttura tipica del CCNL Laterizi Industria e sulle prassi consolidate del settore. Le durate esatte, espresse in giorni di calendario o lavorativi, devono essere verificate sul testo contrattuale vigente e possono differire tra operai e impiegati. Per la propria situazione specifica è opportuno consultare il testo del CCNL o un consulente del lavoro.
Funzione e natura giuridica del preavviso
Il preavviso è disciplinato dall’art. 2118 del Codice civile, che impone a ciascuna parte il rispetto di un congruo periodo di comunicazione prima di esercitare il diritto di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La ratio è tutelare entrambe le parti: il lavoratore ha il tempo di cercare una nuova occupazione; il datore ha il tempo di trovare un sostituto o riorganizzare il lavoro.
Durante il periodo di preavviso lavorato:
- il rapporto di lavoro prosegue a tutti gli effetti: maturano ferie, scatti di anzianità, TFR, tredicesima/quattordicesima e contributi previdenziali;
- il lavoratore ha diritto alla piena retribuzione e deve rendere la prestazione lavorativa nelle modalità ordinarie;
- il datore può esonerare il lavoratore dall’effettiva prestazione, fermo restando il pagamento della retribuzione per l’intero periodo.
Indennità sostitutiva del preavviso
Quando una delle parti esercita il recesso senza rispettare il termine di preavviso (o con un preavviso inferiore), deve corrispondere all’altra un’indennità sostitutiva pari alle retribuzioni che sarebbero maturate per il periodo di preavviso non lavorato (art. 2118, comma 2, c.c.).
La base di calcolo dell’indennità sostitutiva comprende la retribuzione globale di fatto: minimo tabellare, contingenza/elemento distinto, scatti di anzianità e tutte le voci fisse o continuative. Non si includono lo straordinario e le voci meramente occasionali. L’indennità sostitutiva è soggetta a contribuzione previdenziale e tassazione IRPEF ordinaria (non è TFR).
Licenziamento per giustificato motivo e per giusta causa
Il quadro legale distingue tra:
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (notevole inadempimento contrattuale del lavoratore): richiede il rispetto del preavviso e il procedimento disciplinare preventivo ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970): contestazione scritta dell’addebito, termine di 5 giorni per la difesa, eventuale audizione.
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche, produttive, organizzative): richiede il preavviso e, per le imprese sopra i 15 dipendenti, la procedura di conciliazione preventiva in sede di Ispettorato del Lavoro (art. 7, L. 604/1966).
- Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c., comportamento gravissimo che non consente la prosecuzione del rapporto neppure provvisoria): non richiede preavviso (licenziamento «in tronco»). Il datore deve tuttavia dimostrare la sussistenza della giusta causa; se non la dimostra, il licenziamento è illegittimo.
Il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto, a seconda dell’anzianità, delle dimensioni aziendali e delle norme applicabili (L. 604/1966; art. 18 Stat. Lav.; D.lgs. 23/2015), alla reintegrazione o a un’indennità risarcitoria.
Dimissioni: comunicazione e revoca
Le dimissioni del lavoratore devono essere comunicate in forma scritta tramite la procedura telematica obbligatoria prevista dall’art. 26 del D.lgs. 151/2015 (c.d. dimissioni telematiche), attraverso il portale del Ministero del Lavoro o tramite CAF e consulenti del lavoro abilitati. Le dimissioni rassegnate in forma diversa sono prive di effetto (ad eccezione di quelle rese durante la gravidanza o nel primo anno di vita del figlio, che richiedono la convalida dell’Ispettorato del Lavoro).
Le dimissioni sono revocabili entro 7 giorni dalla comunicazione, attraverso lo stesso canale telematico. Scaduto questo termine, le dimissioni sono irrevocabili, salvo accordo con il datore.
Sospensione del preavviso per causa protetta
Il decorso del preavviso si sospende in presenza di assenze per causa protetta intervenute nel corso del preavviso stesso:
- malattia o infortunio: il preavviso riprende a decorrere al termine dell’assenza;
- maternità obbligatoria: il preavviso si sospende e riprende al termine del congedo (ferme restando le tutele anti-licenziamento del D.lgs. 151/2001).
La sospensione non si applica automaticamente in tutti i CCNL: è opportuno verificare le disposizioni specifiche del testo contrattuale vigente.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto preavviso spetta in caso di licenziamento al livello D?
I termini di preavviso sono uguali per dimissioni e licenziamento?
Cosa succede se non si rispetta il preavviso?
Il licenziamento per giusta causa richiede preavviso?
Come si calcola l’indennità sostitutiva del preavviso?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). I termini di preavviso indicati nella tabella sono orientativi: per i valori esatti consultare il testo contrattuale integrale, un consulente del lavoro o il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto preavviso spetta in caso di licenziamento al livello D?
Per i livelli operai e impiegatizi più bassi (D, E, F) il preavviso è generalmente di 10-15 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni, salendo a 20-30 giorni per anzianità superiori. Le durate esatte dipendono dal testo contrattuale vigente e devono essere verificate sul CCNL Laterizi Industria, poiché possono differire tra operai e impiegati.
I termini di preavviso sono uguali per dimissioni e licenziamento?
Sì, il CCNL Laterizi prevede gli stessi termini di preavviso sia per il licenziamento (recesso del datore) sia per le dimissioni (recesso del lavoratore). Entrambe le parti devono rispettare i medesimi termini, proporzionali al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio.
Cosa succede se non si rispetta il preavviso?
La parte che non rispetta il preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non lavorato. In caso di licenziamento, se è il datore a non rispettare il preavviso, deve versare al lavoratore le retribuzioni corrispondenti ai giorni di preavviso non concessi. In caso di dimissioni in tronco, il lavoratore deve al datore la stessa somma.
Il licenziamento per giusta causa richiede preavviso?
No. Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) è il licenziamento «in tronco», senza preavviso, giustificato da un comportamento del lavoratore talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Il datore deve però dimostrare la sussistenza della giusta causa; in caso contrario, il licenziamento è illegittimo e il lavoratore ha diritto alle tutele previste dalla legge.
Come si calcola l'indennità sostitutiva del preavviso?
L'indennità sostitutiva del preavviso si calcola sulla retribuzione globale di fatto (non solo il minimo tabellare, ma tutte le voci fisse e continuative della busta paga), moltiplicata per il numero di giorni/settimane di preavviso non lavorati. Non si include lo straordinario o le voci meramente occasionali. L'indennità sostitutiva è soggetta a contribuzione INPS e tassazione IRPEF ordinaria (non è TFR).
Il preavviso si accumula durante la malattia o la maternità?
In genere il decorso del preavviso è sospeso durante i periodi di malattia, infortunio e maternità (o comunque durante le assenze per cause protette). Il preavviso riprende a decorrere al termine dell'assenza, a meno che le parti non concordino diversamente. Questa regola protegge il lavoratore dal rischio di perdere la copertura dell'assenza per malattia nel corso del preavviso.
Vedi anche