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Preavviso e licenziamento: termini per livello, indennità sostitutiva e regole di recesso
Il preavviso è l’istituto che garantisce a entrambe le parti un congruo periodo di transizione prima che il rapporto di lavoro si sciolga. Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento i termini variano significativamente in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio: conoscerli è fondamentale sia per il lavoratore che per l’azienda.
Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento i termini di preavviso variano in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio: dai 10-15 giorni dei livelli più bassi fino a 4-6 mesi per i quadri e i livelli apicali. La parte che recede senza rispettare il preavviso deve corrispondere un’indennità sostitutiva pari alle retribuzioni del periodo non lavorato.
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Tabella riepilogativa
| Livello | Anzianità fino a 5 anni | Anzianità da 5 a 10 anni | Anzianità oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| E, F (operai comuni) | 10-15 giorni | 15-20 giorni | 20-25 giorni |
| D, C (operai qualificati / impiegati ordine) | 20-30 giorni | 30-40 giorni | 40-50 giorni |
| B, CS (specializzati / impiegati autonomia) | 30-45 giorni | 45-60 giorni | 60-75 giorni |
| A, AS (specialisti / tecnici senior) | 2 mesi | 2,5 mesi | 3 mesi |
| ASQ (quadri e dirigenti di primo livello) | 3 mesi | 4 mesi | 5-6 mesi |
Avvertenza: i valori indicati nella tabella sono basati sulla struttura tipica del CCNL Laterizi Industria e sulle prassi consolidate del settore. Le durate esatte, espresse in giorni di calendario o lavorativi, devono essere verificate sul testo contrattuale vigente e possono differire tra operai e impiegati. Per la propria situazione specifica è opportuno consultare il testo del CCNL o un consulente del lavoro.
Funzione e natura giuridica del preavviso
Il preavviso è disciplinato dall’art. 2118 del Codice civile, che impone a ciascuna parte il rispetto di un congruo periodo di comunicazione prima di esercitare il diritto di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La ratio è tutelare entrambe le parti: il lavoratore ha il tempo di cercare una nuova occupazione; il datore ha il tempo di trovare un sostituto o riorganizzare il lavoro.
Durante il periodo di preavviso lavorato:
- il rapporto di lavoro prosegue a tutti gli effetti: maturano ferie, scatti di anzianità, TFR, tredicesima/quattordicesima e contributi previdenziali;
- il lavoratore ha diritto alla piena retribuzione e deve rendere la prestazione lavorativa nelle modalità ordinarie;
- il datore può esonerare il lavoratore dall’effettiva prestazione, fermo restando il pagamento della retribuzione per l’intero periodo.
Indennità sostitutiva del preavviso
Quando una delle parti esercita il recesso senza rispettare il termine di preavviso (o con un preavviso inferiore), deve corrispondere all’altra un’indennità sostitutiva pari alle retribuzioni che sarebbero maturate per il periodo di preavviso non lavorato (art. 2118, comma 2, c.c.).
La base di calcolo dell’indennità sostitutiva comprende la retribuzione globale di fatto: minimo tabellare, contingenza/elemento distinto, scatti di anzianità e tutte le voci fisse o continuative. Non si includono lo straordinario e le voci meramente occasionali. L’indennità sostitutiva è soggetta a contribuzione previdenziale e tassazione IRPEF ordinaria (non è TFR).
Licenziamento per giustificato motivo e per giusta causa
Il quadro legale distingue tra:
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (notevole inadempimento contrattuale del lavoratore): richiede il rispetto del preavviso e il procedimento disciplinare preventivo ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970): contestazione scritta dell’addebito, termine di 5 giorni per la difesa, eventuale audizione.
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche, produttive, organizzative): richiede il preavviso e, per le imprese sopra i 15 dipendenti, la procedura di conciliazione preventiva in sede di Ispettorato del Lavoro (art. 7, L. 604/1966).
- Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c., comportamento gravissimo che non consente la prosecuzione del rapporto neppure provvisoria): non richiede preavviso (licenziamento «in tronco»). Il datore deve tuttavia dimostrare la sussistenza della giusta causa; se non la dimostra, il licenziamento è illegittimo.
Il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto, a seconda dell’anzianità, delle dimensioni aziendali e delle norme applicabili (L. 604/1966; art. 18 Stat. Lav.; D.lgs. 23/2015), alla reintegrazione o a un’indennità risarcitoria.
Dimissioni: comunicazione e revoca
Le dimissioni del lavoratore devono essere comunicate in forma scritta tramite la procedura telematica obbligatoria prevista dall’art. 26 del D.lgs. 151/2015 (c.d. dimissioni telematiche), attraverso il portale del Ministero del Lavoro o tramite CAF e consulenti del lavoro abilitati. Le dimissioni rassegnate in forma diversa sono prive di effetto (ad eccezione di quelle rese durante la gravidanza o nel primo anno di vita del figlio, che richiedono la convalida dell’Ispettorato del Lavoro).
Le dimissioni sono revocabili entro 7 giorni dalla comunicazione, attraverso lo stesso canale telematico. Scaduto questo termine, le dimissioni sono irrevocabili, salvo accordo con il datore.
Sospensione del preavviso per causa protetta
Il decorso del preavviso si sospende in presenza di assenze per causa protetta intervenute nel corso del preavviso stesso:
- malattia o infortunio: il preavviso riprende a decorrere al termine dell’assenza;
- maternità obbligatoria: il preavviso si sospende e riprende al termine del congedo (ferme restando le tutele anti-licenziamento del D.lgs. 151/2001).
La sospensione non si applica automaticamente in tutti i CCNL: è opportuno verificare le disposizioni specifiche del testo contrattuale vigente.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto preavviso spetta in caso di licenziamento al livello D?
I termini di preavviso sono uguali per dimissioni e licenziamento?
Cosa succede se non si rispetta il preavviso?
Il licenziamento per giusta causa richiede preavviso?
Come si calcola l’indennità sostitutiva del preavviso?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi di risultato e malattia, infortunio e comporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). I termini di preavviso indicati nella tabella sono orientativi: per i valori esatti consultare il testo contrattuale integrale, un consulente del lavoro o il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il preavviso e' l'istituto che assicura a entrambe le parti un congruo periodo di transizione prima che il rapporto di lavoro si sciolga. Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento i termini cambiano in base al livello di inquadramento e all'anzianita' di servizio: conoscerli e' importante tanto per il lavoratore quanto per l'azienda, perché incidono su tempi e costi della cessazione.
Funzione e base civilistica
Il preavviso e' disciplinato dall'art. 2118 del Codice civile, che impone a ciascuna parte di comunicare con un congruo anticipo la volonta' di recedere dal rapporto a tempo indeterminato. La ratio e' duplice: dare al lavoratore il tempo di cercare una nuova occupazione e al datore quello di organizzare la sostituzione. E' un meccanismo di leale transizione, non una semplice formalita'.
Termini variabili per livello e anzianita'
La durata del preavviso cresce con il livello di inquadramento e con l'anzianita' di servizio: e' più breve per gli operai dei livelli inferiori e più lungo per le figure direttive e i quadri, aumentando con il maturare dell'anzianita'. La tabella on-page va letta come schema della proporzionalita' tra posizione, anzianita' e durata del preavviso; i valori puntuali, espressi in giorni o mesi, vanno verificati sul testo contrattuale vigente.
La simmetria tra licenziamento e dimissioni
Un tratto rilevante e' la simmetria: di norma gli stessi termini si applicano sia al licenziamento sia alle dimissioni. ciò significa che anche il lavoratore che si dimette deve rispettare il preavviso dovuto, salvo diverso accordo o casi particolari. La simmetria garantisce equilibrio fra le posizioni delle parti.
L'indennita' sostitutiva del preavviso
Quando la parte che recede non rispetta il preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennita' sostitutiva, pari alle retribuzioni del periodo non lavorato. E' lo strumento che monetizza il preavviso mancato: il datore può liberare subito il lavoratore pagando l'indennita', e il lavoratore che se ne va senza preavviso può vedersela trattenere. Gli importi dipendono dalla retribuzione e dal periodo, e vanno calcolati sul caso concreto.
La giusta causa: il recesso senza preavviso
L'art. 2119 c.c. prevede un'eccezione: in presenza di una giusta causa, cioe' di un fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, il recesso e' immediato e non e' dovuto preavviso. E' il caso, ad esempio, di gravi inadempimenti. La giusta causa va pero' provata e valutata con rigore, perché esclude un istituto di tutela importante.
Come leggere la scheda
Per usare la scheda conviene partire da livello e anzianita' per individuare il termine, ricordando la simmetria tra licenziamento e dimissioni e la possibilita' dell'indennita' sostitutiva. La giusta causa resta l'eccezione che azzera il preavviso. I termini esatti vanno presi dal CCNL vigente, perché la scheda fornisce la struttura ma non sostituisce il testo aggiornato.
Domande frequenti
Da cosa dipende la durata del preavviso?
Dal livello di inquadramento e dall'anzianita' di servizio: e' piu' breve per i livelli inferiori e piu' lungo per le figure direttive e i quadri, crescendo con l'anzianita'. La durata esatta e' nel CCNL vigente.
Il preavviso vale anche per le dimissioni?
Si', di norma vige la simmetria: gli stessi termini si applicano a licenziamento e dimissioni. Il lavoratore che si dimette deve rispettare il preavviso dovuto, salvo diverso accordo.
Cosa succede se non rispetto il preavviso?
La parte che recede senza preavviso deve l'indennita' sostitutiva, pari alle retribuzioni del periodo non lavorato. E' lo strumento che monetizza il preavviso mancato.
Esistono casi senza preavviso?
Si'. In presenza di giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., cioe' di un fatto che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, il recesso e' immediato e senza preavviso.
Dove trovo i termini precisi?
Nel testo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento vigente, che indica i termini per livello e anzianita'. La scheda fornisce lo schema, non i valori puntuali.