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La guida
Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento il codice disciplinare è nell’art. 51: richiamo verbale, ammonizione scritta, multa fino a 3 ore di retribuzione, sospensione fino a 3 giorni e licenziamento. Più severo dei massimi di legge (4 ore e 10 giorni), si applica con la procedura dell’art. 7 dello Statuto: contestazione scritta, almeno 5 giorni per difendersi, sanzione proporzionata. Gli artt. 52 e 53 elencano le mancanze punibili con multa o sospensione e quelle che giustificano il licenziamento senza preavviso.
Le sanzioni dell’art. 51 sono il richiamo verbale, l’ammonizione scritta, la multa fino a 3 ore di retribuzione, la sospensione fino a 3 giorni e il licenziamento. Per tutte tranne il richiamo verbale serve la contestazione scritta e specifica; la sanzione non può essere applicata prima di 5 giorni dalla contestazione e va comunicata per iscritto; dopo 2 anni non se ne tiene conto. Le multe sono devolute all’INPS. Il licenziamento senza preavviso (art. 53) richiede la stessa procedura.
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Da dove nasce il potere disciplinare
Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore deve diligenza (art. 2104 c.c.) e fedeltà (art. 2105 c.c.) e la sanzione deve essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). L’art. 50 del CCNL traduce questi principi in doveri concreti: osservare orario e turni, eseguire con diligenza i compiti assunti attenendosi alle norme e alle istruzioni, conservare in buono stato macchine e attrezzi senza modificarli senza autorizzazione, mantenere il segreto sugli interessi dell’azienda. Sono vietati l’introduzione di estranei senza permesso, l’uso di macchine non affidate e il lavoro presso altre aziende, salvo sospensione senza retribuzione.
La scala delle sanzioni disciplinari
| Sanzione | Limite nel CCNL | Limite massimo di legge |
|---|---|---|
| Richiamo verbale | Unica sanzione senza contestazione scritta | – |
| Ammonizione scritta | Richiede contestazione scritta | – |
| Multa | Fino a 3 ore di retribuzione | 4 ore di retribuzione base |
| Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione | Fino a 3 giorni | 10 giorni |
| Licenziamento | Senza preavviso nei casi dell’art. 53 | Giusta causa o giustificato motivo soggettivo |
Nota: i limiti dell’art. 51 sono più bassi di quelli della legge e prevalgono perché di miglior favore. L’importo delle multe è devoluto all’INPS (art. 52).
Le mancanze punibili con multa o sospensione (art. 52)
L’azienda può applicare la multa o la sospensione al lavoratore che:
- rimanga assente dal lavoro senza giustificato motivo;
- ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza permesso o giustificato motivo;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
- arrechi per negligenza danni ad attrezzature dello stabilimento o al materiale di lavorazione, o occulti scarti di lavorazione;
- non avverta il superiore dei guasti o delle irregolarità di funzionamento delle macchine a cui è adibito;
- sia trovato addormentato;
- contravvenga al divieto di fumare dove, per sicurezza, sia indicato con cartello;
- si trovi in stato di ubriachezza sul lavoro;
- trasgredisca in altro modo le norme del contratto o dei regolamenti interni o commetta mancanze che comportino violazioni alla disciplina e pregiudizi alla sicurezza e all’igiene, non passibili di licenziamento ai sensi dell’art. 53;
- utilizzi con i colleghi un linguaggio volgare o epiteti sessisti e ogni altra forma analoga connessa a razza o religione, o si renda colpevole di molestie sessuali (aggiunta dall’ipotesi del 2022).
La multa si applica alle mancanze di minor rilievo, la sospensione a quelle di maggior rilievo.
Il licenziamento senza preavviso (art. 53)
Può essere adottato, nel rispetto della procedura dell’art. 51, nei confronti di chi commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro, provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o compia azioni delittuose in connessione con il rapporto. L’art. 53 elenca, in via esemplificativa: l’insubordinazione verso i superiori o le gravi offese con passaggio a vie di fatto verso i compagni; i reati con condanne definitive o che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto; la rissa nello stabilimento, il furto, le frodi e i danneggiamenti volontari o con colpa grave; la recidiva in una mancanza che nell’anno precedente ha dato luogo ad almeno due sospensioni; gli atti colposi che compromettono la stabilità delle opere, la sicurezza dello stabilimento e l’incolumità di personale o pubblico; il trafugamento di utensili o altri oggetti dell’azienda; la lavorazione nello stabilimento, senza autorizzazione, di oggetti per uso proprio o di terzi; l’abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode; l’assenza ingiustificata per 4 giorni di seguito o per 4 volte nei giorni successivi al festivo in un anno. Se l’infrazione contestata è tale da comportare questo licenziamento, l’azienda può disporre la sospensione cautelare con effetto immediato.
La procedura disciplinare passo per passo
1. La contestazione dell’addebito
Per ogni provvedimento più grave del richiamo verbale il datore contesta per iscritto al lavoratore i fatti in modo specifico (art. 51); la contestazione deve essere immediata e immutabile, perché il lavoratore sappia con precisione di che cosa è accusato.
2. Il diritto di difesa
Il provvedimento non può essere applicato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione; in questo periodo il lavoratore può presentare le giustificazioni, anche verbalmente, con l’assistenza di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o di un rappresentante sindacale aziendale.
3. La sanzione proporzionata e comunicata per iscritto
La comminazione del provvedimento è comunicata per iscritto e deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.). Non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni decorsi due anni dalla loro applicazione.
Come si impugna una sanzione
Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede che entro 20 giorni il lavoratore possa promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro; la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. In alternativa ci si rivolge al giudice del lavoro.
Casi pratici
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Domande frequenti
Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
Possono multarmi più di 3 ore di retribuzione?
Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
La rimozione di una protezione da un macchinario è sanzionabile?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 12 febbraio 2020 (artt. 50-53), sull’ipotesi di accordo del 31 maggio 2022 e sulle norme generali (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.