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La guida

CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: turni e maggiorazioni

Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL (artt. 67 e 87). Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

In sintesi

Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni sono fissate dal CCNL: ad esempio notturno non in turni 35%, notturno in turni avvicendati 20%, festivo ordinario 45% per gli operai e 50% per gli impiegati, domenicale con riposo compensativo 23% (artt. 67 e 87).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Istituti trattati
Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · CCNL artt. 16, 67, 70 e 87
Fonte
Testo del CCNL 12 febbraio 2020 e rinnovi 2022 e 2025 (ipotesi di accordo sottoscritte dalle parti)

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Le maggiorazioni previste dal CCNL

La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL. Ai fini delle maggiorazioni il lavoro notturno è quello dalle 22 alle 6 per gli operai (nel settore laterizi, per infornatori, sfornatori, carriolanti ai forni e addetti ai mattoni a mano, previo accordo con la RSU, dalle 20 alle 4) e dalle 21 alle 6 per gli impiegati; le percentuali sono calcolate sul minimo mensile tabellare e sulla contingenza:

Tipo di prestazione Operai (art. 67) Impiegati (art. 87)
Lavoro notturno in turni avvicendati 20% 20%
Lavoro diurno in turni avvicendati (solo laterizi) 4% 4%
Lavoro notturno non in turni 35% 35%
Lavoro festivo ordinario 45% 50%
Lavoro festivo notturno non in turni 50% 67%
Lavoro domenicale con riposo compensativo 23% 23%
Notturno per i guardiani notturni 6% –
Le percentuali non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Per lo straordinario (27% fino alla 48ª ora settimanale, 30% oltre, con percentuali dedicate se notturno o festivo) vedi la scheda su orario e straordinari. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale di domenica; chi lavora di domenica gode del riposo in altro giorno prestabilito (art. 16).

Turni e rotazioni

Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL non prevede un’indennità di turno distinta: le maggiorazioni del 20% (notturno) e del 4% (diurno, solo laterizi) compensano il lavoro a turni e assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento per i turni (art. 70).

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — turno notturno abituale
Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Lavorando in turni avvicendati ha la maggiorazione del 20% sulle ore notturne, calcolata su minimo e contingenza; il CCNL non prevede un’indennità di turno distinta. La sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
Caia — festivo lavorato
Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compare la maggiorazione per il festivo: 45% per un’operaia, 50% per un’impiegata (artt. 67 e 87). Se la domenica lavorata dà diritto al riposo compensativo, la maggiorazione domenicale è del 23%.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e il CCNL stabilisce che chi lavora di domenica goda del riposo in altro giorno prestabilito (art. 16), con maggiorazione del 23%.
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
No: nel CCNL Laterizi le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore (artt. 67 e 87). Per lo straordinario notturno e festivo il contratto prevede percentuali specifiche, ad esempio, per gli operai, 37% per il notturno e 47% per il festivo fino alla 48ª ora settimanale.
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL: 20% per il notturno in turni avvicendati, 35% per il notturno fuori dai turni, 50% per il festivo notturno non in turni degli operai (67% per gli impiegati), con calcolo su minimo tabellare e contingenza.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono quelle degli artt. 67 e 87 del CCNL.

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