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La guida
Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: turni e maggiorazioni
Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL (artt. 67 e 87). Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.
Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni sono fissate dal CCNL: ad esempio notturno non in turni 35%, notturno in turni avvicendati 20%, festivo ordinario 45% per gli operai e 50% per gli impiegati, domenicale con riposo compensativo 23% (artt. 67 e 87).
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Che cosa è il lavoro notturno per la legge
Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.
Limiti e tutele del lavoratore notturno
- l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
- il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
- se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.
Le maggiorazioni previste dal CCNL
La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL. Ai fini delle maggiorazioni il lavoro notturno è quello dalle 22 alle 6 per gli operai (nel settore laterizi, per infornatori, sfornatori, carriolanti ai forni e addetti ai mattoni a mano, previo accordo con la RSU, dalle 20 alle 4) e dalle 21 alle 6 per gli impiegati; le percentuali sono calcolate sul minimo mensile tabellare e sulla contingenza:
| Tipo di prestazione | Operai (art. 67) | Impiegati (art. 87) |
|---|---|---|
| Lavoro notturno in turni avvicendati | 20% | 20% |
| Lavoro diurno in turni avvicendati (solo laterizi) | 4% | 4% |
| Lavoro notturno non in turni | 35% | 35% |
| Lavoro festivo ordinario | 45% | 50% |
| Lavoro festivo notturno non in turni | 50% | 67% |
| Lavoro domenicale con riposo compensativo | 23% | 23% |
| Notturno per i guardiani notturni | 6% | – |
Turni e rotazioni
Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL non prevede un’indennità di turno distinta: le maggiorazioni del 20% (notturno) e del 4% (diurno, solo laterizi) compensano il lavoro a turni e assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento per i turni (art. 70).
I riposi: i paletti che restano sempre
Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:
| Riposo | Durata minima di legge | Fonte |
|---|---|---|
| Riposo giornaliero | 11 ore consecutive ogni 24 ore | Art. 7 D.Lgs. 66/2003 |
| Riposo settimanale | 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica | Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c. |
Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.
Casi pratici
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Domande frequenti
Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono quelle degli artt. 67 e 87 del CCNL.