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TFR e fine rapporto: calcolo, destinazione ad ARCO e anticipazioni
Il Trattamento di Fine Rapporto è una delle voci più rilevanti del saldo finale: si matura per ogni anno di lavoro e viene liquidato alla cessazione. Nel settore dei laterizi e dei manufatti in cemento, la scelta sulla destinazione del TFR — al fondo pensionistico complementare ARCO o al Fondo di Tesoreria INPS — impatta significativamente sulla previdenza futura del lavoratore.
Il TFR si calcola ai sensi dell’art. 2120 c.c.: retribuzione annua utile divisa per 13,5, rivalutata annualmente all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. Dal 2007 i nuovi assunti scelgono se conferire il TFR al fondo ARCO (previdenza complementare di settore) o al Fondo di Tesoreria INPS. L’anticipazione è possibile dopo 8 anni di servizio nella misura del 70% del maturato.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola | Fonte normativa |
|---|---|---|
| Formula di calcolo della quota annua | Retribuzione annua utile ÷ 13,5 | Art. 2120 c.c. |
| Rivalutazione annua (al 31 dicembre) | 1,5% fisso + 75% variazione ISTAT prezzi al consumo | Art. 2120, co. 4, c.c. |
| Imposta sulla rivalutazione | 17% sull’incremento annuo di rivalutazione (imposta sostitutiva) | Art. 11, D.lgs. 47/2000 |
| Scelta destinazione TFR (nuovi assunti) | Entro 6 mesi dall’assunzione: ARCO o Fondo Tesoreria INPS | D.lgs. 252/2005; Circ. INPS n. 70/2007 |
| Silenzio-assenso | In mancanza di scelta: TFR conferito ad ARCO | Art. 8, co. 7, D.lgs. 252/2005 |
| Anticipazione TFR | 70% del maturato, dopo 8 anni di servizio, causali tassative | Art. 2120, co. 6-8, c.c. |
| Tassazione alla cessazione | Tassazione separata (aliquota media ultimi 5 anni) | Artt. 17-19, TUIR (D.P.R. 917/1986) |
Nota: la rivalutazione del TFR è applicabile al TFR tenuto in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS, non al TFR conferito ad ARCO (che è invece investito secondo le politiche del fondo). Per il TFR conferito ad ARCO, i rendimenti dipendono dai comparti di investimento scelti.
Come si calcola il TFR: la formula dell’art. 2120 c.c.
Il TFR si determina applicando la seguente formula (art. 2120 del Codice civile):
Quota annua TFR = Retribuzione annua utile ÷ 13,5
La retribuzione annua utile comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, incluse: retribuzione mensile ordinaria, tredicesima, quattordicesima, straordinario strutturale, indennità continuative. Sono escluse: anticipazioni di TFR già erogate, somme erogate a titolo risarcitorio, rimborsi spese documentati.
Il montante di TFR maturato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno applicando un tasso pari all’1,5% fisso più il 75% della variazione annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Sulla rivalutazione si applica un’imposta sostitutiva del 17% (trattenuta dal datore in acconto e conguagliata alla cessazione o in sede di dichiarazione dei redditi sostitutiva).
La destinazione del TFR: ARCO o Fondo di Tesoreria INPS
Con la riforma della previdenza complementare (D.lgs. 252/2005), entrata in vigore il 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente deve scegliere cosa fare del TFR maturando:
- Conferire il TFR al fondo pensionistico complementare ARCO: il TFR viene investito nel fondo, che offre rendimenti potenzialmente superiori alla rivalutazione legale nel lungo periodo. Il lavoratore beneficia anche del contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL a favore degli iscritti ad ARCO.
- Mantenere il TFR in azienda (solo per aziende con meno di 50 dipendenti): il TFR rimane in carico al datore e viene rivalutato con la formula legale.
- Conferire il TFR al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS (obbligatorio per aziende con 50 o più dipendenti, in caso di mancato conferimento ad ARCO): il TFR viene gestito dall’INPS e rivalutato con la formula legale.
In assenza di una scelta esplicita entro 6 mesi dall’assunzione, il meccanismo del silenzio-assenso determina il conferimento tacito del TFR ad ARCO. È quindi fondamentale che il lavoratore neo-assunto valuti consapevolmente la propria scelta, con il supporto del sindacato o di un consulente previdenziale.
Il fondo ARCO: caratteristiche principali
ARCO è il fondo pensionistico complementare negoziale destinato ai lavoratori dell’industria dei laterizi, dei manufatti in cemento e dei materiali da costruzione affini. È istituito e gestito dalle parti firmatarie del CCNL. Le principali caratteristiche:
- Il lavoratore iscritto versa il TFR maturando e, se previsto dal CCNL e/o dal contratto aziendale, un contributo personale aggiuntivo; in contropartita riceve anche il contributo del datore di lavoro.
- Il fondo offre più comparti di investimento (generalmente un comparto garantito, uno bilanciato e uno azionario), con profili di rischio/rendimento diversificati.
- Al momento della pensione, la posizione individuale può essere convertita in una rendita complementare o, parzialmente, in un capitale.
- Sono possibili anticipazioni anche dalla posizione ARCO, secondo le regole del fondo (diverse da quelle dell’art. 2120 c.c.).
Anticipazioni del TFR: regole e causali
Il lavoratore che non ha conferito il TFR ad ARCO può chiedere un’anticipazione al datore di lavoro ai sensi dell’art. 2120, comma 6, c.c., a condizione che:
- abbia maturato almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro;
- la richiesta rientri in una delle causali tassative: (a) spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti necessari da strutture pubbliche; (b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (documentato con atto notarile o preliminare); (c) ristrutturazione della prima casa (documentato); (d) fruizione dei congedi parentali o formativi di cui all’art. 5 della L. 53/2000.
L’importo massimo anticipabile è il 70% del TFR maturato alla data della richiesta. Il datore può limitare il numero di anticipazioni concesse annualmente (non oltre il 10% degli aventi diritto e il 4% del totale dipendenti). L’anticipazione è tassata con le medesime regole del TFR finale (tassazione separata).
Casi pratici
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nel CCNL Laterizi?
Dove va il TFR nel settore laterizi: ARCO o INPS?
Quando si può chiedere l’anticipazione del TFR?
Cosa succede al TFR in caso di cessazione del rapporto?
Il fondo ARCO è obbligatorio per i lavoratori del settore?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028) e alla normativa vigente (art. 2120 c.c., D.lgs. 252/2005). Le simulazioni sono esempi puramente illustrativi: per valutare la propria posizione individuale rivolgersi a un consulente del lavoro, al fondo ARCO, al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o a un consulente previdenziale.
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nel CCNL Laterizi?
Il TFR si calcola ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile: la quota annua è pari alla retribuzione annua utile divisa per 13,5. La retribuzione utile include tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, escluse le anticipazioni di TFR già corrisposte e le somme erogate a titolo risarcitorio. Il montante maturato viene rivalutato ogni 31 dicembre all'1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Dove va il TFR nel settore laterizi: ARCO o INPS?
Dal 1° gennaio 2007 (riforma previdenziale D.lgs. 252/2005), i lavoratori del settore laterizi hanno 6 mesi dall'assunzione per scegliere: (a) conferire il TFR al fondo di previdenza complementare ARCO (Fondo Pensione per i lavoratori dell'industria dei laterizi e manufatti in cemento), che offre rendimenti potenzialmente superiori alla rivalutazione legale; (b) mantenere il TFR in azienda (per imprese con meno di 50 dipendenti) o trasferirlo al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS (per imprese con 50 o più dipendenti). In assenza di scelta esplicita entro 6 mesi, il TFR viene conferito tacitamente ad ARCO (meccanismo del silenzio-assenso).
Quando si può chiedere l'anticipazione del TFR?
Ai sensi dell'art. 2120, comma 6, c.c., il lavoratore può richiedere un'anticipazione pari al 70% del TFR maturato dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. Le causali ammesse dalla legge sono: spese sanitarie straordinarie (documentate), acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione (documentato), fruizione di congedi parentali o formativi. Il datore è tenuto a soddisfare la richiesta nei limiti del 10% degli aventi diritto e del 4% del numero totale dei dipendenti.
Cosa succede al TFR in caso di cessazione del rapporto?
Alla cessazione del rapporto di lavoro, il TFR complessivamente maturato (al netto di eventuali anticipazioni già erogate) viene liquidato al lavoratore o ai suoi aventi causa. Se il TFR è stato conferito ad ARCO o al Fondo di Tesoreria INPS, le rispettive posizioni vengono liquidate secondo le regole del fondo. Il TFR è tassato con tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni) e non con l'IRPEF ordinaria.
Il TFR matura durante i periodi di assenza?
Il TFR matura durante tutte le assenze retribuite per causa protetta: malattia, infortunio, maternità obbligatoria, ferie. La base di calcolo è la retribuzione ordinaria, non l'indennità INPS. Durante l'aspettativa non retribuita il TFR non matura. Per i periodi di cassa integrazione, il TFR matura sulla retribuzione teorica (non sull'integrazione salariale), in base alla normativa specifica.
Il fondo ARCO è obbligatorio per i lavoratori del settore?
ARCO è il fondo pensionistico complementare di settore previsto dal CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento. L'iscrizione non è automaticamente obbligatoria, ma il meccanismo del silenzio-assenso prevede che, in assenza di scelta esplicita entro 6 mesi dall'assunzione, il TFR venga conferito ad ARCO. Il datore versa inoltre un contributo aziendale aggiuntivo al fondo, a beneficio dei lavoratori iscritti. L'adesione ad ARCO consente di beneficiare anche del contributo datoriale aggiuntivo.
Vedi anche