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La guida
Malattia, infortunio e comporto: trattamento economico e tutele
Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento la malattia non sul lavoro dà diritto alla conservazione del posto per 14 mesi su 30 e a un’integrazione dell’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta per 6 mesi e al 50% per altri 6 (artt. 33 e 77). L’ipotesi di accordo del 31 ottobre 2025 porta a 8 mesi al 100% e 6 al 50% il trattamento per le patologie con terapie salvavita; infortunio e malattia professionale hanno regole proprie (art. 32).
Il lavoratore non in prova conserva il posto fino a 14 mesi di assenza in 30 mesi consecutivi (art. 33). Operai (art. 77): integrazione fino al 100% della retribuzione netta per 6 mesi di calendario, carenza compresa, e al 50% per altri 6; impiegati (art. 93): 100% per 6 mesi e 50% per altri 6. Per le patologie con terapie salvavita e per le malattie oncologiche: 100% della retribuzione netta per 8 mesi e 50% per altri 6, e il comporto si allunga di 6 mesi (20 mesi in 30).
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Tabella riepilogativa
| Situazione | Periodo | Trattamento |
|---|---|---|
| Operai (art. 77) | Primi 6 mesi di calendario, carenza compresa | Integrazione dell’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta |
| Operai (art. 77) | Ulteriori 6 mesi di calendario, carenza compresa | Integrazione fino al 50% della retribuzione netta |
| Impiegati (art. 93) | Primi 6 mesi di calendario | 100% della retribuzione |
| Impiegati (art. 93) | Ulteriori 6 mesi di calendario | 50% della retribuzione |
| Patologie con terapie salvavita, malattie oncologiche (ipotesi 2025) | 8 mesi di calendario, carenza compresa | 100% della retribuzione netta |
| Patologie con terapie salvavita, malattie oncologiche (ipotesi 2025) | Ulteriori 6 mesi di calendario, carenza compresa | 50% della retribuzione netta |
| Oltre i 12 mesi (14 nel comporto ordinario) | Fino alla scadenza del comporto | Solo l’indennità di legge; il trattamento contrattuale vale entro i limiti del comporto (art. 77) |
Nota: il trattamento contrattuale riguarda le assenze riconosciute dall’INPS e documentate nei termini dell’art. 33. L’indennità INPS è stabilita dalla legge (per gli operai dell’industria 50% dal 4° al 20° giorno e 66,66% dal 21° al 180°); la carenza dei primi tre giorni, compresa nei periodi sopra, è pagata dall’azienda. Le assenze si sommano nei 30 mesi precedenti; il trattamento al 100% riparte da zero dopo 6 mesi senza assenze e comunque dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato.
Il periodo di comporto: cos’è e come si calcola
Il comporto è il periodo massimo entro il quale il datore deve conservare il posto al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro (art. 2110 c.c.). L’art. 33 lo fissa in 14 mesi per il lavoratore non in prova, con una conversione indicativa di 425 giorni di calendario su 912 (30 mesi).
- Comporto per sommatoria: il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore raggiunge in complesso 14 mesi di assenza nell’arco di 30 mesi consecutivi, anche con più periodi di infermità.
- Terapie salvavita: le assenze certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che richiedono terapie salvavita (intensive, oncologiche o emodialisi) non si computano per ulteriori 6 mesi, per un totale di 20 mesi di calendario nei 30 immediatamente precedenti (ipotesi di accordo del 31 maggio 2022).
- Congedo per donne vittime di violenza: il tempo del congedo (art. 35-bis, lett. B1) costituisce prolungamento del comporto.
- Dopo il comporto: se l’azienda risolve il rapporto, spetta il trattamento previsto per il licenziamento, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso; il lavoratore che non può riprendere servizio può dimettersi senza preavviso; se nessuno recede il rapporto resta sospeso a tutti gli effetti.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono gestiti dall’INAIL, non dall’INPS, e sono regolati dall’art. 32 del CCNL:
- Conservazione del posto: per la malattia professionale per il periodo in cui spetta l’indennità per inabilità temporanea di legge; per l’infortunio fino alla guarigione clinica, comprovata dal certificato medico definitivo dell’INAIL. Il comporto di 14 mesi non si applica.
- Prima giornata: il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la giornata in cui abbandona il lavoro.
- Integrazione aziendale: l’azienda integra quanto il lavoratore percepisce dall’INAIL fino alla normale retribuzione netta, per un massimo di 18 mesi, a condizione che infortunio o malattia siano riconosciuti dall’INAIL.
- Rientro: entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi in stabilimento.
- Postumi invalidanti: se il lavoratore non può svolgere il lavoro precedente, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte.
Dalla tredicesima non si fa alcuna detrazione per le assenze per infortunio, malattia professionale e (per gli operai, art. 77) malattia non sul lavoro.
Tutele per le patologie gravi e oncologiche
L’ipotesi di accordo del 31 ottobre 2025 prevede, per i lavoratori che rientrano nelle patologie con ricorso a terapie salvavita e nelle malattie oncologiche, un trattamento di 100% della retribuzione netta per 8 mesi di calendario (carenza compresa) e di 50% per ulteriori 6 mesi in caso di malattia o infortunio non sul lavoro. A questo si aggiunge l’allungamento del comporto a 20 mesi nei 30 per le terapie salvavita previsto dal 2022.
La sanità integrativa è separata: il Fondo Altea (adesione volontaria, 15 euro al mese dal 1° gennaio 2026) offre dall’aprile 2026 il Piano Plus, con diarie di ricovero e rimborsi (vedi la scheda su welfare e sanità integrativa).
Obblighi di comunicazione e certificazione
L’art. 33 prevede che il lavoratore:
- comunichi l’assenza all’azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica;
- consegni o faccia pervenire il numero di protocollo del certificato di malattia entro il terzo giorno dall’inizio dell’assenza e, per le prosecuzioni, entro il terzo giorno dalla scadenza del certificato precedente;
- sia reperibile al domicilio fin dal primo giorno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di ciascun giorno (o nelle fasce diverse stabilite da norme), salvo visite e accertamenti documentabili, comunicati in anticipo;
- non svolga attività lavorativa, nemmeno gratuita, durante l’assenza: è un grave inadempimento contrattuale.
Senza le comunicazioni nei termini l’assenza si considera ingiustificata. Chi risulta assente alla visita di controllo senza giustificato motivo perde il trattamento economico contrattuale per l’intero periodo fino a 10 giorni e per la metà del periodo ulteriore, esclusi i giorni di ricovero o già accertati da una precedente visita (artt. 77 e 93).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Laterizi?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 12 febbraio 2020 (artt. 32, 33, 77 e 93) e sulle ipotesi di accordo del 31 maggio 2022 e del 31 ottobre 2025. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), all’INPS o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.