Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Malattia, infortunio e comporto: trattamento economico e tutele

Nel settore dei laterizi e dei manufatti in cemento il rischio di infortuni e malattie professionali è rilevante: calore, polveri, vibrazioni e lavori pesanti espongono i lavoratori a rischi specifici. Questa guida spiega come funziona il trattamento economico durante l’assenza, il periodo di comporto e le nuove tutele per le malattie oncologiche introdotte dal rinnovo 2025.

In sintesi

Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento il lavoratore non in prova conserva il posto per 14 mesi di calendario in caso di malattia o infortunio non sul lavoro (periodo di comporto). Durante l’assenza, l’INPS eroga l’indennità e l’azienda integra fino alla retribuzione netta. Il rinnovo 2025 ha introdotto tutele rafforzate per malattie oncologiche gravi: 100% della retribuzione netta per i primi 8 mesi e 50% per i successivi 6.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Ultimo rinnovo
31 ottobre 2025
Vigenza
1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
Comporto ordinario
14 mesi di calendario
Malattie oncologiche (nov. 2025)
100% ret. netta x 8 mesi + 50% x 6 mesi

Tabella riepilogativa

Trattamento economico per malattia – CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
Periodo di assenza Indennità INPS (operai) Integrazione aziendale
1°-3° giorno Nessuna (carenza INPS) A carico aziendale (CCNL supera la carenza)
4°-20° giorno 50% della retribuzione giornaliera Differenza fino al 100% della ret. netta
21°-180° giorno 66,66% della retribuzione giornaliera Differenza fino al 100% della ret. netta
Oltre 180 giorni (entro comporto) 66,66% (prorogato INPS) o nulla Trattamento da verificare sul CCNL vigente
Malattie oncologiche – primi 8 mesi Indennità INPS ordinaria Integrazione al 100% ret. netta (rinnovo 2025)
Malattie oncologiche – mesi 9-14 Indennità INPS ordinaria Integrazione al 50% ret. netta (rinnovo 2025)

Nota: il trattamento degli impiegati differisce: la retribuzione durante la malattia è interamente a carico aziendale per i periodi stabiliti dal contratto. Per i giorni di carenza (1°-3° giorno), il CCNL stabilisce se e in che misura l’azienda copre il mancato intervento INPS. Si raccomanda di verificare il testo contrattuale per i dettagli aggiornati al rinnovo 2025.

Il periodo di comporto: cos’è e come si calcola

Il periodo di comporto è il periodo massimo entro il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro. Il CCNL Laterizi fissa il comporto in 14 mesi di calendario dalla data del primo evento morboso.

Alcune precisazioni importanti:

  • Comporto secco: si calcola sull’assenza continuativa per un unico evento morboso.
  • Comporto per sommatoria: in base alla giurisprudenza prevalente, più eventi di malattia nell’arco di un determinato periodo (generalmente 36 mesi) possono essere sommati. Il CCNL può prevedere regole specifiche di calcolo che è opportuno verificare.
  • Sospensione del comporto: il lavoratore può richiedere l’aspettativa non retribuita prima del superamento del comporto, sospendendo il conteggio.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’infortunio sul lavoro è gestito dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e non dall’INPS. La procedura è diversa:

  • L’INAIL eroga una rendita o un’indennità giornaliera a partire dal 4° giorno; i primi 3 giorni sono a carico del datore.
  • L’INAIL copre anche le malattie professionali tabellate o comunque collegate al lavoro (silicosi da polveri di silice nelle fornaci, ipoacusia da rumore negli impianti, ecc.).
  • Il CCNL prevede l’integrazione dell’indennità INAIL fino alla retribuzione netta per l’intera durata dell’assenza per infortunio o malattia professionale.
  • Non si applica il comporto ordinario all’assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale: il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto senza limiti temporali legati al comporto contrattuale.

Nuove tutele per malattie oncologiche (rinnovo 2025)

Il rinnovo del 31 ottobre 2025 ha introdotto una novità significativa: i lavoratori colpiti da malattie oncologiche o gravi patologie con terapie salvavita (chemioterapia, radioterapia, dialisi, trapianti) beneficiano di un trattamento economico migliorato:

  • Primi 8 mesi di assenza: il trattamento economico è pari al 100% della retribuzione netta (INPS + integrazione aziendale).
  • Mesi 9-14 di assenza: il trattamento scende al 50% della retribuzione netta.

Questo trattamento si affianca alla copertura assicurativa del Fondo Altea (assistenza sanitaria integrativa), che dal 2026 eroga prestazioni di Piano Plus con copertura più ampia per i lavoratori del settore laterizi-manufatti.

Obblighi di comunicazione e certificazione

In caso di malattia, il lavoratore deve:

  1. Certificare l’assenza dal medico curante (SSN o privato abilitato), che invia telematicamente il certificato all’INPS.
  2. Comunicare tempestivamente al datore il numero di protocollo del certificato, entro il primo giorno di assenza o con la massima tempestività.
  3. Rendersi disponibile alle visite fiscali INPS (fasce di reperibilità: 10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali).

L’assenza ingiustificata alla visita fiscale può comportare la perdita dell’indennità per i giorni non coperti e, in caso di reiterazione, conseguenze disciplinari.

Casi pratici

Tizio – Operaio con frattura al polso (infortunio non sul lavoro)
Tizio cade sulla neve nel fine settimana e si frattura il polso. L’assenza dura 40 giorni. I primi 3 giorni sono a carico del datore; dal 4° al 20° giorno l’INPS eroga il 50% della retribuzione e il datore integra la differenza fino al 100% del netto. Dal 21° al 40° giorno l’INPS sale al 66,66% e il datore integra la differenza. Al termine, Tizio rientra senza variazione del suo inquadramento.
Caia – Lavoratrice con diagnosi oncologica
Caia riceve una diagnosi di cancro al seno nel febbraio 2026 e inizia chemioterapia. È assente dal lavoro per 7 mesi. Grazie alle nuove tutele del rinnovo 2025, per tutti i 7 mesi riceve il 100% della retribuzione netta (integrazione aziendale su indennità INPS). Il Fondo Altea contribuisce inoltre al rimborso delle spese sanitarie non coperte dal SSN.
Sempronio – Malattia professionale da polveri in fornace
Sempronio, conduttore di forno, sviluppa una bronchite cronica riconosciuta come malattia professionale da polveri. Attiva la pratica INAIL. L’INAIL eroga l’indennità e il datore integra fino alla retribuzione netta. Poiché si tratta di malattia professionale, non si applica il comporto ordinario: Sempronio conserva il posto fino alla guarigione o alla valutazione dell’invalidità da parte dell’INAIL.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL Laterizi?
Il periodo di comporto è di 14 mesi di calendario dalla data del primo evento morboso. Superato questo periodo senza guarigione, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con obbligo di preavviso o indennità sostitutiva.
Come funziona il trattamento economico durante la malattia?
Per gli operai, l’INPS interviene dal 4° al 20° giorno al 50% e dal 21° al 180° giorno al 66,66%. L’azienda deve integrare la differenza fino alla retribuzione netta. Per gli impiegati, la retribuzione è interamente a carico aziendale per i periodi stabiliti dal contratto.
Le malattie oncologiche hanno un trattamento speciale?
Sì. Il rinnovo del 31 ottobre 2025 ha introdotto tutele specifiche: 100% della retribuzione netta per i primi 8 mesi di assenza, poi 50% per i successivi 6 mesi.
Come si certifica la malattia?
Il lavoratore deve far inviare il certificato medico in forma telematica all’INPS dal medico curante entro il primo giorno di assenza. Il numero di protocollo del certificato va comunicato al datore di lavoro.
L’infortunio sul lavoro ha un trattamento diverso dalla malattia?
Sì. L’infortunio sul lavoro è gestito dall’INAIL (non dall’INPS). L’INAIL eroga un’indennità dal 4° giorno e il CCNL prevede l’integrazione aziendale fino alla retribuzione netta. Non si applica il comporto ordinario all’assenza per infortunio sul lavoro.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), l’INPS o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Durante la malattia il rapporto e' sospeso e il posto e' conservato per il periodo di comporto previsto dal CCNL (art. 2110 c.c.).
  • L'INPS eroga l'indennita' di malattia secondo le regole di legge; il CCNL prevede l'integrazione aziendale fino alla retribuzione netta.
  • L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale seguono il regime INAIL, distinto da quello della malattia comune.
  • Il rinnovo del settore ha rafforzato le tutele per le malattie oncologiche e gravi, con trattamenti dedicati e comporto più favorevole.
  • L'obbligo di certificazione telematica e di reperibilita' nelle fasce di legge resta condizione per il trattamento economico.
Indice dei contenuti

Nel comparto dei laterizi e dei manufatti in cemento il lavoro e' fisicamente impegnativo: calore dei forni, polveri, vibrazioni e movimentazione di carichi espongono a un rischio di malattia e infortunio più elevato della media. Per questo la disciplina di malattia e comporto del CCNL non e' un dettaglio, ma una tutela concreta del posto e del reddito. L'impianto poggia sull'art. 2110 c.c. e sulle regole INPS e INAIL, che il contratto integra con trattamenti di miglior favore.

Sospensione del rapporto e conservazione del posto

La malattia e l'infortunio non sul lavoro sospendono il rapporto: il lavoratore non e' tenuto alla prestazione e il datore non può licenziarlo per il solo fatto dell'assenza, finché dura il periodo di comporto stabilito dal CCNL. Si tratta di un arco temporale, computato secondo le regole contrattuali, entro il quale il posto e' garantito. Superato il comporto, il datore può recedere, ma deve rispettare le procedure e le tutele di legge.

Il trattamento economico durante la malattia comune

Durante l'assenza per malattia comune l'INPS eroga un'indennita' a partire dal quarto giorno, con percentuali crescenti per fasce di durata; i primi giorni di carenza sono a carico del datore secondo quanto previsto dal contratto. Il CCNL integra l'indennita' INPS fino a garantire la continuita' della retribuzione netta, colmando la differenza tra quanto eroga l'ente e quanto il lavoratore percepirebbe in attività. Le percentuali e i massimali di legge vanno verificati sulle circolari INPS aggiornate.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L'infortunio occorso in occasione di lavoro e la malattia professionale rientrano nella tutela INAIL, distinta dalla malattia comune: l'indennita' temporanea e' a carico dell'istituto assicurativo, con il datore che integra secondo il CCNL. In un settore esposto a silice, rumore e vibrazioni, il riconoscimento della natura professionale di una patologia e' tema delicato: occorre certificazione medica e denuncia tempestiva per attivare le tutele assicurative.

Le tutele per malattie oncologiche e gravi

Il rinnovo di settore ha introdotto un regime di miglior favore per le malattie oncologiche e per le patologie gravi che richiedono terapie salvavita: comporto più ampio e integrazione retributiva potenziata nelle prime fasi della malattia. E' una risposta alla peculiare gravita' di queste situazioni, in cui la perdita del posto aggraverebbe una condizione già critica. Le condizioni di accesso e la durata del trattamento vanno lette sul testo del CCNL vigente.

Certificazione, reperibilita' e controlli

Il diritto al trattamento economico presuppone l'invio telematico del certificato medico da parte del curante e il rispetto delle fasce di reperibilita' fissate per legge, durante le quali il lavoratore deve essere presente al domicilio per l'eventuale visita di controllo. L'assenza ingiustificata alla visita può comportare la perdita dell'indennita' per i giorni interessati. Le esenzioni dalla reperibilita' previste per patologie gravi vanno documentate.

Comporto: come si conta e cosa succede al termine

Il computo del comporto segue le regole del CCNL: può essere calcolato "secco" su un periodo continuativo o per sommatoria di assenze in un arco di tempo. Avvicinandosi al limite, il lavoratore può avere interesse a chiedere ferie o aspettativa per non esaurirlo. Se il comporto si supera, il licenziamento e' possibile ma deve essere motivato e rispettoso delle tutele; resta vietato il recesso fondato in modo discriminatorio sulla condizione di salute.

Domande frequenti

Per quanto tempo conservo il posto in malattia?

Per la durata del periodo di comporto fissato dal CCNL, computato secondo le regole contrattuali. Entro tale periodo il datore non puo' licenziare per la sola assenza (art. 2110 c.c.).

Chi paga durante la malattia?

L'INPS eroga l'indennita' secondo le regole di legge; il CCNL prevede l'integrazione aziendale fino alla retribuzione netta. I valori vanno verificati sulle circolari INPS aggiornate.

L'infortunio sul lavoro segue le stesse regole della malattia?

No: l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale rientrano nella tutela INAIL, distinta dalla malattia comune coperta dall'INPS.

Cosa succede se supero il periodo di comporto?

Il datore puo' recedere, ma il licenziamento deve essere motivato e rispettoso delle tutele di legge; resta vietato ogni recesso discriminatorio fondato sullo stato di salute.

Devo essere reperibile durante la malattia?

Si', nelle fasce orarie fissate per legge, salvo le esenzioni documentate per patologie gravi. L'assenza ingiustificata alla visita di controllo puo' far perdere l'indennita'.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.