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Malattia, infortunio e comporto: trattamento economico e tutele
Nel settore dei laterizi e dei manufatti in cemento il rischio di infortuni e malattie professionali è rilevante: calore, polveri, vibrazioni e lavori pesanti espongono i lavoratori a rischi specifici. Questa guida spiega come funziona il trattamento economico durante l’assenza, il periodo di comporto e le nuove tutele per le malattie oncologiche introdotte dal rinnovo 2025.
Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento il lavoratore non in prova conserva il posto per 14 mesi di calendario in caso di malattia o infortunio non sul lavoro (periodo di comporto). Durante l’assenza, l’INPS eroga l’indennità e l’azienda integra fino alla retribuzione netta. Il rinnovo 2025 ha introdotto tutele rafforzate per malattie oncologiche gravi: 100% della retribuzione netta per i primi 8 mesi e 50% per i successivi 6.
Tabella riepilogativa
| Periodo di assenza | Indennità INPS (operai) | Integrazione aziendale |
|---|---|---|
| 1°-3° giorno | Nessuna (carenza INPS) | A carico aziendale (CCNL supera la carenza) |
| 4°-20° giorno | 50% della retribuzione giornaliera | Differenza fino al 100% della ret. netta |
| 21°-180° giorno | 66,66% della retribuzione giornaliera | Differenza fino al 100% della ret. netta |
| Oltre 180 giorni (entro comporto) | 66,66% (prorogato INPS) o nulla | Trattamento da verificare sul CCNL vigente |
| Malattie oncologiche – primi 8 mesi | Indennità INPS ordinaria | Integrazione al 100% ret. netta (rinnovo 2025) |
| Malattie oncologiche – mesi 9-14 | Indennità INPS ordinaria | Integrazione al 50% ret. netta (rinnovo 2025) |
Nota: il trattamento degli impiegati differisce: la retribuzione durante la malattia è interamente a carico aziendale per i periodi stabiliti dal contratto. Per i giorni di carenza (1°-3° giorno), il CCNL stabilisce se e in che misura l’azienda copre il mancato intervento INPS. Si raccomanda di verificare il testo contrattuale per i dettagli aggiornati al rinnovo 2025.
Il periodo di comporto: cos’è e come si calcola
Il periodo di comporto è il periodo massimo entro il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro. Il CCNL Laterizi fissa il comporto in 14 mesi di calendario dalla data del primo evento morboso.
Alcune precisazioni importanti:
- Comporto secco: si calcola sull’assenza continuativa per un unico evento morboso.
- Comporto per sommatoria: in base alla giurisprudenza prevalente, più eventi di malattia nell’arco di un determinato periodo (generalmente 36 mesi) possono essere sommati. Il CCNL può prevedere regole specifiche di calcolo che è opportuno verificare.
- Sospensione del comporto: il lavoratore può richiedere l’aspettativa non retribuita prima del superamento del comporto, sospendendo il conteggio.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’infortunio sul lavoro è gestito dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e non dall’INPS. La procedura è diversa:
- L’INAIL eroga una rendita o un’indennità giornaliera a partire dal 4° giorno; i primi 3 giorni sono a carico del datore.
- L’INAIL copre anche le malattie professionali tabellate o comunque collegate al lavoro (silicosi da polveri di silice nelle fornaci, ipoacusia da rumore negli impianti, ecc.).
- Il CCNL prevede l’integrazione dell’indennità INAIL fino alla retribuzione netta per l’intera durata dell’assenza per infortunio o malattia professionale.
- Non si applica il comporto ordinario all’assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale: il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto senza limiti temporali legati al comporto contrattuale.
Nuove tutele per malattie oncologiche (rinnovo 2025)
Il rinnovo del 31 ottobre 2025 ha introdotto una novità significativa: i lavoratori colpiti da malattie oncologiche o gravi patologie con terapie salvavita (chemioterapia, radioterapia, dialisi, trapianti) beneficiano di un trattamento economico migliorato:
- Primi 8 mesi di assenza: il trattamento economico è pari al 100% della retribuzione netta (INPS + integrazione aziendale).
- Mesi 9-14 di assenza: il trattamento scende al 50% della retribuzione netta.
Questo trattamento si affianca alla copertura assicurativa del Fondo Altea (assistenza sanitaria integrativa), che dal 2026 eroga prestazioni di Piano Plus con copertura più ampia per i lavoratori del settore laterizi-manufatti.
Obblighi di comunicazione e certificazione
In caso di malattia, il lavoratore deve:
- Certificare l’assenza dal medico curante (SSN o privato abilitato), che invia telematicamente il certificato all’INPS.
- Comunicare tempestivamente al datore il numero di protocollo del certificato, entro il primo giorno di assenza o con la massima tempestività.
- Rendersi disponibile alle visite fiscali INPS (fasce di reperibilità: 10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali).
L’assenza ingiustificata alla visita fiscale può comportare la perdita dell’indennità per i giorni non coperti e, in caso di reiterazione, conseguenze disciplinari.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Laterizi?
Come funziona il trattamento economico durante la malattia?
Le malattie oncologiche hanno un trattamento speciale?
Come si certifica la malattia?
L’infortunio sul lavoro ha un trattamento diverso dalla malattia?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), l’INPS o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Laterizi?
Il periodo di comporto è di 14 mesi di calendario dalla data del primo evento morboso. Superato questo periodo senza guarigione, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con obbligo di preavviso o indennità sostitutiva.
Come funziona il trattamento economico durante la malattia?
Per gli operai, l'INPS interviene dal 4° al 20° giorno al 50% e dal 21° al 180° giorno al 66,66%. L'azienda deve integrare la differenza fino alla retribuzione netta. Per gli impiegati, la retribuzione è interamente a carico aziendale per i periodi stabiliti dal contratto.
Le malattie oncologiche hanno un trattamento speciale?
Sì. Il rinnovo del 31 ottobre 2025 ha introdotto tutele specifiche per malattie oncologiche e gravi con terapie salvavita: 100% della retribuzione netta per i primi 8 mesi di assenza, poi 50% per i successivi 6 mesi.
Come si certifica la malattia?
Il lavoratore deve inviare il certificato medico in forma telematica all'INPS tramite il medico curante (SSN o privato abilitato) entro il primo giorno di assenza o comunque tempestivamente. Il numero di protocollo del certificato va comunicato al datore di lavoro.
L'infortunio sul lavoro ha un trattamento diverso dalla malattia?
Sì. L'infortunio sul lavoro è gestito dall'INAIL (non dall'INPS): l'INAIL eroga un'indennità giornaliera a partire dal 4° giorno (i primi 3 giorni sono a carico del datore). Il CCNL prevede che l'azienda integri l'indennità INAIL fino alla retribuzione netta per tutta la durata dell'assenza per infortunio, senza applicare il periodo di comporto ordinario.
Vedi anche