Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Periodo di prova: durata per categoria, forma scritta e regole di recesso

Il periodo di prova nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (art. 4) deve risultare dalla lettera di assunzione e ha una durata massima che dipende dalla categoria e dalla qualifica: da 2 settimane per gli operai di categoria F a 6 mesi per gli impiegati AS e per i quadri. Questa guida spiega le durate, come si gestiscono malattia e infortunio e come funziona il recesso durante la prova.

In sintesi

Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento la prova è al massimo di 6 mesi per impiegati AS e quadri, 5 mesi per la categoria A, 3 mesi per B1, 2 mesi per C1 e D1, 1 mese per E1; per gli operai 2 mesi per B2, 6 settimane per CS, 1 mese per C2, D2 ed E2, 2 settimane per F. Durante la prova ciascuna parte può recedere senza preavviso.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Ultimo rinnovo
31 ottobre 2025
Vigenza
1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
Riferimento normativo
Art. 2096 c.c.; art. 4 del CCNL (testo 12 febbraio 2020, non modificato dai rinnovi del 2022 e del 2025)

Durata massima della prova per categoria

Periodo di prova massimo – art. 4 CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
Qualifica Categoria Durata massima della prova
Impiegati e quadri AS e quadri 6 mesi
Impiegati A 5 mesi
Impiegati B1 3 mesi
Impiegati C1, D1 2 mesi
Impiegati E1 1 mese
Operai B2 2 mesi
Operai CS 6 settimane
Operai C2, D2, E2 1 mese
Operai F 2 settimane

La prova è «non superiore a» le durate indicate e risulta dalla lettera di assunzione. Non è richiesta a chi era già alle dipendenze della stessa azienda ed è adibito alle medesime mansioni già esplicate. Le categorie corrispondono ai livelli A, B, C, D, E (vedi la scheda sui livelli e qualifiche).

La forma scritta: requisito indispensabile

L’art. 2096 del Codice civile prevede che l’assunzione in prova risulti da atto scritto. Il CCNL richiama la «lettera di assunzione» come sede della clausola di prova. In assenza di forma scritta il patto di prova è nullo e il rapporto si considera instaurato a tempo indeterminato, senza prova, con applicazione integrale delle tutele contrattuali e di legge dal primo giorno.

Come funziona la prova

Durante il periodo di prova ciascuna parte può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso e senza corrispondere le indennità previste dal contratto, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto, le ferie e la tredicesima mensilità. Al lavoratore spetta la retribuzione per il tempo in cui ha effettivamente lavorato, in base alla retribuzione della categoria nella quale ha prestato la sua opera, salvo che sia stata prestabilita in misura superiore. Durante la prova valgono i diritti e gli obblighi del contratto, salvo diversa previsione.

Per gli impiegati, se la risoluzione avviene per dimissioni in qualunque momento, o per licenziamento durante i primi tre mesi di prova per i quadri e per le categorie AS e A, e durante il primo mese per gli altri impiegati, la retribuzione è corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; se il licenziamento avviene oltre quel termine, all’impiegato è corrisposta la retribuzione fino a metà o fine del mese in corso, a seconda che la comunicazione cada nella prima o nella seconda quindicina.

Malattia e infortunio durante la prova

Se la prova è interrotta per malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore è ammesso a completarla se in grado di riprendere servizio entro 30 giorni dall’inizio dell’assenza. La ricaduta nella stessa malattia non dà diritto al completamento del periodo di prova.

Limiti al recesso

La libertà di recesso incontra i limiti generali: è vietato il recesso discriminatorio o ritorsivo e il recesso è contestabile quando la prova non è stata resa effettivamente possibile (ad esempio perché il lavoratore è stato adibito a mansioni del tutto diverse da quelle oggetto di valutazione).

Conferma e fine prova

Trascorso il periodo di prova senza che l’azienda abbia comunicato la disdetta, il lavoratore si intende confermato in servizio a tempo indeterminato, a termini e agli effetti del contratto; non serve alcuna comunicazione formale. Nel caso di conferma, il periodo di prova è considerato utile a tutti gli effetti contrattuali: anzianità, scatti, ferie, preavviso e TFR.

Prova e apprendistato

Nell’apprendistato professionalizzante la prova non può superare quella prevista per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e, in ogni caso, 2 mesi (art. 9): vedi la scheda sull’apprendistato.

Casi pratici

Tizio – Operaio livello C (categoria C2), prova di 1 mese
Tizio è assunto il 2 marzo 2026 come conduttore di forno (categoria C2) con una prova di un mese, la durata massima prevista per la categoria. Si ammala il 10 marzo e riprende servizio il 20 marzo, cioè entro 30 giorni dall’inizio dell’assenza: è ammesso a completare la prova per la parte residua. Se nessuno recede entro la nuova scadenza, dal giorno successivo è assunto a tempo indeterminato senza ulteriori formalità.
Caia – Impiegata di categoria A, prova di 3 mesi
Caia viene assunta il 5 gennaio 2026 come impiegata tecnica di categoria A (la prova massima sarebbe di 5 mesi) con una prova di 3 mesi. Il 28 febbraio il datore le comunica il recesso: è entro i primi tre mesi di prova, quindi le spetta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato, con TFR, ferie e tredicesima maturati. Il recesso resterebbe contestabile se fosse ritorsivo o se non le fosse stata data la possibilità di svolgere le mansioni da valutare.
Sempronio – Quadro, prova di 6 mesi
Sempronio viene assunto come responsabile di stabilimento con qualifica di quadro e una prova di 6 mesi, la durata massima prevista. Superata la prova senza disdetta, è confermato a tempo indeterminato e il periodo di prova conta nell’anzianità.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Laterizi?
Dipende dalla categoria. Impiegati: 6 mesi per AS e quadri, 5 mesi per A, 3 mesi per B1, 2 mesi per C1 e D1, 1 mese per E1. Operai: 2 mesi per B2, 6 settimane per CS, 1 mese per C2, D2 ed E2, 2 settimane per F (art. 4).
La prova deve essere scritta?
Sì: l’art. 2096 c.c. richiede la forma scritta e il CCNL parla di prova risultante dalla lettera di assunzione. In assenza di atto scritto il patto è nullo e il rapporto è a tempo indeterminato senza prova.
Durante la prova si può essere licenziati senza motivo?
Sì, il recesso è libero e non richiede preavviso né motivazione (restano dovuti TFR, ferie e tredicesima). Restano vietati i recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli.
La malattia interrompe la prova?
Se la prova è interrotta da malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore è ammesso a completarla se riprende servizio entro 30 giorni dall’inizio dell’assenza. La ricaduta nella stessa malattia non dà diritto al completamento.
Dopo la prova il contratto è automaticamente confermato?
Sì. Se nessuna delle parti dà disdetta, l’assunzione si intende confermata e il periodo di prova è computato nell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgative e si basano sull’art. 4 del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (testo del 12 febbraio 2020, non modificato dai rinnovi del 2022 e del 2025; vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi ai sindacati di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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