Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

In sintesi

La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
Istituti trattati
Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
Riferimenti
Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le forme del servizio pasto a confronto

Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
Forma In che cosa consiste Regime fiscale
Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

Mensa aziendale e forme alternative

Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

La mensa aziendale e le convenzioni

La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

I buoni pasto

Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

L’indennità sostitutiva

La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

Un diritto contrattuale, non di legge

È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

Casi pratici

Tizio — mensa aziendale interna
Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

Domande frequenti

Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

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In sintesi

  • Mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva non sono obblighi di legge: nascono dalla contrattazione collettiva del settore lapidei-escavazione e marmo.
  • Quando il datore non gestisce un servizio mensa interno, il CCNL può prevedere un buono pasto o un'indennità sostitutiva, secondo le tabelle del contratto vigente.
  • I buoni pasto godono dell'esenzione fiscale e contributiva entro le soglie dell'art. 51 TUIR: 4 euro cartacei, 8 euro elettronici, 5,29 euro per la mensa aziendale o interaziendale.
  • L'indennità sostitutiva in denaro, salvo la franchigia mensa, concorre invece alla formazione del reddito imponibile e alla base contributiva.
  • La natura retributiva o meno dell'erogazione incide su TFR (art. 2120 c.c.), tredicesima e istituti indiretti: va letta nella disciplina del CCNL applicato.
Indice dei contenuti

Nel comparto dell'escavazione e lavorazione del marmo e dei materiali lapidei il tema del vitto del lavoratore intreccia esigenze logistiche tipiche dei cantieri e delle cave, spesso lontani dai centri abitati, con la disciplina fiscale e contrattuale dei fringe benefit. Il legislatore non impone alcun servizio mensa: l'obbligo, dove esiste, discende dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dalla contrattazione di secondo livello. La scheda va quindi letta come ricognizione degli istituti, rinviando per gli importi alle tabelle del CCNL vigente, che restano la fonte autentica delle misure economiche.

La mensa come prestazione contrattuale, non legale

Il diritto al pasto o al suo equivalente economico non rientra fra le obbligazioni che la legge pone a carico del datore. Sorge solo se il CCNL lo prevede, e nei limiti e con le modalita che il contratto stabilisce. La prestazione si configura come modalita di organizzazione del rapporto, espressione del generale dovere di protezione dell'art. 2087 c.c. nei contesti in cui l'attivita si svolge in luoghi disagiati, ma la sua misura economica resta affidata all'autonomia collettiva.

Buono pasto e indennita sostitutiva: differenze

Quando manca un locale mensa, il contratto puo riconoscere un buono pasto, titolo spendibile presso esercizi convenzionati, oppure un'indennita sostitutiva in denaro. Le due forme non sono equivalenti sul piano fiscale: il buono gode di un regime di favore, l'indennita in denaro segue le regole ordinarie della retribuzione, salvo quanto specificamente esentato.

Il regime fiscale dell'art. 51 TUIR

L'art. 51 del TUIR fissa le soglie di non concorrenza al reddito: 4 euro per i buoni pasto cartacei, 8 euro per quelli in formato elettronico, 5,29 euro al giorno per le prestazioni di mensa diretta o gestite tramite terzi. Sono soglie di legge, certe e stabili, che operano a prescindere dal settore. Le somme eccedenti concorrono al reddito imponibile e alla base contributiva.

Indennita in denaro e base imponibile

L'indennita sostitutiva erogata in contanti, superata l'eventuale franchigia, costituisce reddito di lavoro dipendente: e soggetta a tassazione e contribuzione e, a seconda di come il CCNL la qualifica, puo entrare nel calcolo degli istituti indiretti. Per gli importi puntuali occorre sempre rinviare alle tabelle del contratto applicato, evitando di assumere come certe cifre non documentate.

Riflessi su TFR e istituti retributivi

La qualificazione retributiva dell'erogazione e decisiva. Se il CCNL attribuisce natura retributiva all'indennita, questa incide sull'accantonamento del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 c.c., che computa tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale, salvo diversa previsione collettiva. I buoni pasto, di norma, restano esclusi dalla retribuzione utile.

Verifica della fonte e buona prassi

Per il lavoratore e per l'azienda la regola operativa e una sola: controllare la disciplina del CCNL lapidei vigente e gli accordi territoriali, che definiscono presupposti, misura e modalita dell'erogazione. Gli importi indicati in fonti non ufficiali vanno trattati come orientativi; fanno fede le tabelle contrattuali e, sul piano fiscale, le soglie dell'art. 51 TUIR e le circolari aggiornate dell'Agenzia delle Entrate.

Domande frequenti

Nel settore lapidei il datore deve obbligatoriamente fornire la mensa?

No. La legge non impone alcun servizio mensa. L'obbligo nasce solo se il CCNL del settore o un accordo di secondo livello lo prevede, nei limiti e con le modalita ivi stabiliti.

Che differenza c'e tra buono pasto e indennita sostitutiva?

Il buono pasto e un titolo spendibile presso esercizi convenzionati e gode dell'esenzione fiscale entro le soglie di legge; l'indennita sostitutiva in denaro segue invece il regime ordinario della retribuzione, salvo la quota eventualmente esentata.

Quali sono i limiti di esenzione fiscale dei buoni pasto?

L'art. 51 TUIR prevede 4 euro per i buoni cartacei, 8 euro per quelli elettronici e 5,29 euro al giorno per la mensa diretta o interaziendale. Le somme eccedenti concorrono al reddito imponibile.

L'indennita mensa incide sul TFR?

Dipende dalla qualificazione che ne da il CCNL. Se ha natura retributiva non occasionale, concorre all'accantonamento del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c.; i buoni pasto sono di regola esclusi.

Dove trovo gli importi esatti previsti per il mio inquadramento?

Negli allegati economici del CCNL lapidei vigente e negli accordi territoriali. Gli importi riportati altrove vanno considerati orientativi: fanno fede le tabelle contrattuali aggiornate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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